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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38899 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR BR nato a [...] il [...] AT GE nato a [...] il [...] BR IO nato a [...] il [...] NI BR nato a [...] il [...] A.n.b.s.c. avverso il decreto del 13/02/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 38899 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13 febbraio 2025, la Corte di appello - Sezione misure di prevenzione di Trieste, ha confermato quello emesso dal Tribunale della stessa città il 25 luglio 2024 nei confronti di BR BR e dei terzi interessati GE AT, IO BR, BR NI, Immobiliare RA CE s.r.l. e AT s.r.l. Ricostruita la pericolosità sociale di BR ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (relativamente al periodo 2002 - 2021), è stata disposta la confisca di alcuni cespiti immobiliari, beni mobili registrati e saldi attivi relativi a rapporti bancari, oltre a diversi orologi. Alcuni beni sono risultati intestati a terzi e, con particolare riguardo a quelli formalmente ascrivibili alla moglie, GE AT, sono state svolte ampie considerazioni sulla disponibilità da parte del proposto e sulla sproporzione tra il loro valore e le disponibilità economiche di BR e della famiglia. Respinte le questioni preliminari relative alla istanza di rinvio a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., alla eccezione di incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria triestina e alla inutilizzabilità degli atti di indagine svolti ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte di appello ha ribadito le considerazioni del Tribunale di primo grado in punto di pericolosità sociale, sproporzione reddituale e correlazione temporale tra le acquisizioni patrimoniali e la pericolosità sociale. 2. Avverso il decreto ha proposto un primo atto di ricorso per cassazione BR BR, per mezzo del proprio difensore fiduciario, avv. Gaetano Marino, articolando due motivi per violazione di legge. 2.1. Alla illustrazione del primo motivo ha premesso l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 48 del 2025 nella parte in cui non stabilisce che la modifica dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in cui sono tate inserite le parole «trenta giorni», trovi applicazione anche all'ipotesi di cui al successivo comma 3. L'innalzamento del termine per proporre appello avrebbe dovuto essere esteso anche al ricorso per cassazione. Ulteriore censura illustrata nel motivo di ricorso ha riguardato la decisione della Corte di appello di non proporre il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione in punto di competenza per territorio. Da plurimi elementi risultanti dalle emergenze dei procedimenti a carico del ricorrente si sarebbe dovuta desumere l'esistenza di una questione di competenza oggettivamente seria per come attestato dal provvedimento emesso dal Tribuna! 2 di Roma che, originariamente investito della richiesta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di BR BR, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito carenza di motivazione in punto di pericolosità sociale del proposto e di adeguata illustrazione dei reati commessi in funzione delle acquisizioni patrimoniali, con particolare riferimento a quelle relative agli orologi per i quali è stata segnalata la genericità assoluta delle argomentazioni dei giudici di merito. In alcuni procedimenti, peraltro, il ricorrente è stato assolto. Ad ogni modo, la carenza di motivazione si riscontrerebbe anche sulle allegazioni difensive in punto di legittimità delle acquisizioni patrimoniali. 3. Avverso il decreto ha proposto un secondo atto di ricorso per cassazione BR BR, per mezzo del proprio difensore, avv. Pasquale Cardillo Cupo, articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. Sarebbe violato il principio di tassatività che governa [a disciplina delle predette misure per effetto del riferimento, quale presupposto per l'applicazione delle stesse, agli «elementi di fatto» posti a giustificazione della pericolosità generica. Proprio da alcuni passaggi della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, sarebbe evincibile la frizione della predetta espressione con i principi che permeano l'intero ordinamento penale. 3.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem. In sostanza, la misura di prevenzione integra una sovrapposizione alla sanzione che deriva dal processo penale;
peraltro, all'esito di un procedimento di gran lunga meno garantito. I giudici della cognizione penale (quanto meno, limitatamente ai beni acquisiti fino al 2012) non hanno disposto alcuna confisca nei confronti del ricorrente, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem da parte del giudice della prevenzione che quei provvedimenti ablatori ha, invece, disposto. 3.3. Con il terzo motivo ha eccepito l'incompetenza territoriale dei giudici friulani, essendo competente il Tribunale di Roma. Dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011, nel caso di specie, avrebbe dovuto rilevare la circostanza che il ricorrente dimora nel Lazio. 3 Anche i fatti contestati in relazione all'ultimo procedimento penale sono avvenuti in quella regione dove hanno sede le società tramite le quali BR ha asseritamente commesso i reati e dove si trovano gli immobili sottoposti a confisca. A fronte di tali acquisizioni, la circostanza che una parte dei reati sia stata commessa in Friuli non integra elemento idoneo ad affermare il legittimo radicamento della competenza del Tribunale di Trieste. A tale proposito (punto D del ricorso), il ricorrente sulla scorta di un segnalato contrasto interpretativo in punto di individuazione della nozione di «dimora» rilevante ai fini della competenza per territorio ex art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011, ha chiesto, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 3.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge stante l'insussistenza dei presupposti per disporre la contestata confisca. A tale proposito, ha richiamato i principi affermati, fra gli altri, dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2019 in punto di rapporto tra attività illecita e proventi costituenti la provvista oggetto del provvedimento ablatorio e la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità relativamente alla correlazione temporale tra illecito e acquisizione patrimoniale. Tali elementi sarebbero stati del tutto pretermessi dall'orizzonte valutativo dei giudici di merito, per come sarebbe agevolmente desumibile dalla parte di motivazione dedicata alla confisca degli orologi. Anche sulla sproporzione sussisterebbero evidenti carenze motivazionali, tenuto conto del fatto che non si è tenuto conto dei mutui accesi per gli acquisti, delle plusvalenze derivanti dalle vendite immobiliari e dei lasciti ereditari acquisiti al patrimonio di BR BR. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. L'atto sottoscritto dall'Avv. Marino propone censure, in parte inammissibili, in parte infondate nel merito. 2.1. La proposta questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva di rilevanza nel presente procedimento. La normativa di cui al d.l. n. 48 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 180 del 2025, nella parte in cui ha modificato il termine per la proposizione 4 dell'appello lasciando inalterato quello per la proposizione del ricorso per cassazione, nulla ha previsto sulla disciplina intertemporale. Pertanto, deve essere richiamato il principio per cui «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. Lista, Rv. 236537 - 01). Alla data di emissione del decreto della Corte di appello (febbraio 2025 - deposito del 10 aprile 2025) il d.l. n. 48 del 2025 non era in vigore e, a maggior ragione, ciò vale per il decreto di primo grado. Ne consegue che la norma censurata non rileva nel presente procedimento, non avendo trova applicazione e non rappresentando, in radice, un parametro comparativo rispetto alla disciplina del ricorso per cassazione. Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 146, 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023). . Né s'intende, per quale ragione, l'ampliamento del termine per proporre appello dovrebbe riflettersi sul termine per proporre ricorso per cassazione, anche in ragione della diversa natura delle due tipologie di impugnazione. Né il termine vigente appare idoneo a imporre oneri o prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (Corte cost., sent. n. 76 del 2025). 2.2. Anche nel resto il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In ordine alla mancata attivazione del rinvio pregiudiziale, va ribadito che «è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01). Dunque, i giudici triestini, se avessero inteso contestare la propria competenza per territorio avrebbero dovuto proporre il conflitto, non procedere al rinvio ai sensi 5 dell'art. 24 bis cod. proc. pen. in quanto gli atti sono stati loro trasmessi a seguito di una precedente declaratoria di incompetenza da parte dell'Autorità giudiziaria romana. 2.3. Vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente. Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente». Tale principio si applica anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l'art. 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, del per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge. È escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di mérito. Sono rilevanti solo quei vizi che concretizzano una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento». Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali». Conformi a tale orientamento, fra le altre, si vedano le più recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, 6 Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284. Operata tale premessa, deve osservarsi che, nel caso di specie, dalla lettura congiunta dei provvedimenti emessi dai giudici di merito non emerge alcun vizio sostanziante una carenza assoluta della motivazione. Al netto della genericità di alcune delle censure (come, ad esempio, quella relativa alla mancata motivazione sui motivi di appello, siccome carente dell'indicazione di quali critiche sarebbero rimaste senza risposta), il profilo della pericolosità sociale risulta adeguatamente tratteggiato. Sul punto il decreto del Tribunale di Trieste si è soffermato analiticamente alle pagg. 3- 6. BR si è reso responsabile di numerosi delitti contro il patrimonio (furti, riciclaggio) sin dal 2002, oltre che di reati contro la fede pubblica, dimostrando, sin dagli esordi, una spiccata dimestichezza con l'importazione di veicoli dall'estero in funzione della eluzione della normativa fiscale. Ha preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe a società assicurative e a frodi fiscali. È stato ritenuto partecipe sia di un'associazione operante nel Lazio, sia di altra operante in Friuli, entrambe dedite ad attività criminose di natura economica, con particolare riguardo alle frodi fiscali poste in essere, principalmente, mediante l'acquisto di veicoli provenienti dall'estero. L'intervenuta assoluzione per taluni dei reati attribuitigli è stata adeguatamente presa in considerazione dalla Corte di appello (pag. 11 del decreto impugnato) che ha segnalato come l'assoluzione per le «vicende laziali» (ribadita anche nel ricorso in esame), non intacca la complessiva valutazione di pericolosità in quanto riferita ad una minima parte dei traffici delittuosi che hanno visto coinvolto BR BR. Si tratta, peraltro, di aspetto considerato anche nel decreto del Tribunale di Trieste che ha messo in evidenza come l'assoluzione sia intervenuta solo per alcune (marginali) ipotesi di reato, mentre, per i restanti delitti è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. A tale proposito, va detto che non è preclusa la possibilità di prendere in considerazione, ai fini della pericolosità sociale, i fatti per i quali sia intervenuta declaratoria di prescrizione (arg. ex Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01 e Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01), laddove si operi una compiuta valutazione dei profili fattuali obiettivamente emersi nel corso del processo. In sintesi, nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dall'esito di questi ultimi, e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, 7 nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, purché dia atto in motivazione adeguatamente delle ragioni per le quali tali elementi ed indizi siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto, soprattutto quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/3/2000, Mannone, Rv. 216054). La valutazione di tale profilo, dunque, è stata il frutto di un esame della documentazione presente agli atti tutt'altro che superficiale ed è stata illustrata con motivazione effettiva e puntuale. Quanto alla misura patrimoniale, i giudici di merito si sono soffermati ampiamente sulla sproporzione tra i beni acquistati, il denaro impiegato per la relativa acquisizione e la disponibilità reddituale. Sul punto il calcolo della sproporzione nella misura di circa 4.000.000 di euro descritta nel provvedimento di primo grado non risulta, in alcun modo, oggetto di puntuale contestazione;
né, a tal fine, possono essere addotti genericamente argomenti basati isolatamente sulla mancata valutazione delle dichiarazioni di IO BR (padre del proposto) che sono state prese in esame con motivazione (cfr. pag. 14 del decreto di primo grado) rispetto alla quale la censura non riesce a cogliere alcun profilo di violazione di legge. Anche le altre allegazioni difensive sono state ampiamente prese in considerazione, così, ad esempio, le deduzioni del consulente di parte. Analogamente, la motivazione si è soffermata, in termini diffusi, sulla condizione reddituale della moglie del proposto (GE AT) rimarcandone la marcata incapacità reddituale. L'assenza di una benché minima allegazione documentale ha indotto i giudici di merito a ritenere priva di fondamento la tesi difensiva circa la liceità delle acquisizioni patrimoniali consentendo l'inclusione nel contesto dei beni illegittimamente acquisiti anche gli orologi Rolex dal significativo valore economico. Con riferimento proprio a tali oggetti, al netto dei due la cui commercializzazione è avvenuta successivamente al 2002 (e che, dunque, sono stati certamente acquisiti in costanza di pericolosità sociale) del tutto logicamente il Tribunale e la Corte di appello hanno ricondotto l'acquisizione (tenuto conto dell'imponente valore della collezione) al periodo di manifestazione della pericolosità sociale. Non riesce a cogliere alcuna significativa frattura motivazionale il riferimento (di assoluta genericità) contenuto in ricorso al criterio di ragionevolezza temporale che, semmai, introduce un profilo di vizio di motivazione illogica o contraddittoria 8 che, tenuto conto dei principi sopra esposti, non può trovare ingresso nel presente procedimento, in ragione della natura del procedimento. Non è, pertanto, in discussione la centralità del parametro idoneo a perimetrare sul piano cronologico la correlazione tra pericolosità e incrementi patrimoniali sproporzionati, ma l'insufficienza radicale del contenuto dell'impugnazione a investire questa Corte del potere di sindacare la legittimità degli esiti raggiunti dai giudici di merito. 3. Anche l'atto di ricorso a firma dell'avv. Cardillo Cupo contiene motivi complessivamente infondati. 3.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b) , del medesimo decreto è articolata in termini estremamente generici;
peraltro, è manifestamente infondata alla luce di quanto esposto nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 alla quale era stata devoluta la questione anche sull'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011. La Consulta ha ritenuto possibile «assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dall'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b) , del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato». Sul punto ha reso, come noto, una pronuncia interpretativa di rigetto. Ora viene sollevata la questione, sul piano processuale (sotto il profilo della desumibilità della pericolosità da «elementi di fatto», non meglio identificati), richiamando proprio un passaggio della sentenza n. 24 del 2019. La questione è stata già sollevata in altro procedimento definito da Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, massimata su altro. In quel caso, accedendo alla lettura che ritiene non rivalutabili gli esiti delle sentenze di assoluzione nel procedimento di prevenzione, il profilo processuale (prospettato contrasto dell'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 con gli artt. 24, 11 Cost. e 6 CEDU) è stato ritenuto manifestamente infondato. 9 Invero, il sistema delle misure di prevenzione risulta pienamente conforme al quadro costituzionale e sovranazionale evocato dallo stesso ricorrente se si considera che, per come ricordato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, l'operazione di tassativizzazione portata avanti dalla giurisprudenza ha consentito di individuare presupposti sufficientemente stringenti per l'adozione dei provvedimenti ablativi nei confronti dei soggetti da considerarsi socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Risulta ampiamente consolidato, infatti, il principio di diritto (reputato dalla stessa Corte costituzionale adeguato rispetto alle esigenze e ai superiori principi evocati dallo stesso ricorrente) per cui «in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021, cit.; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso, laddove evoca la violazione del divieto di bis in idem, è inammissibile. In primo luogo, si tratta di violazione di legge che non risulta devoluta alla cognizione del giudice dell'appello. Inoltre, la questione è stata posta in termini di mera eventualità; non è stato, infatti, affermato che nelle varie sedi di cognizione sia stato assunto alcun provvedimento (di accoglimento o di rigetto di una qualsiasi richiesta ablatoria) in relazione a beni che poi hanno formato oggetto di confisca. Il bis in idem, dunque, è meramente congetturale, per come prospettato. Per completezza, si evidenza che, in via analogica, rileva il principio per cui «il rigetto della domanda di confisca proposta ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nei confronti dell'imputato condannato o destinatario di una pronuncia di patteggiamento, non preclude, in via generale, la successiva adozione della confisca dei medesimi beni nel procedimento di prevenzione, salvo che non si dimostri che siano stati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e che sia stata valutata, in entrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni» (Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, P.g. in proc. costa, Rv. 267057 - 01). 10 Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462 - 02 ha avuto modo di affermare che «in tema di divieto di "bis in idem" nel procedimento di prevenzione, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare una forma di preclusione processuale operante a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del "thema decidendum" con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso (Fattispecie relativa a dedotta liceità di depositi bancari, già riconosciuta in procedimenti anche non penali, in cui la Corte ha affermato che il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi)». Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, Rv. 285374 - 02, infine, ha affermato che «la definitività del provvedimento di revoca, in sede penale, di una misura patrimoniale già disposta, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni». L'elemento comune, dunque, degli arresti della giurisprudenza di questa Corte sopra trascritti risiede nella impossibilità di ritenere, sempre e comunque, la configurabilità del bis in idem nel caso in cui il medesimo compendio abbia formato oggetto di procedimenti di cognizione e di prevenzione in quanto, affinché operi la predetta preclusione, è necessario che i diversi procedimenti abbiano preso in esame identici elementi fattuali. Si tratta di circostanza neppure dedotta dal ricorrente. 3.3. Il criterio per cui è stata individuata la competenza di Trieste è illustrato, in termini congrui e corretti, alle pagg. 6 e 7 del decreto emesso dal Tribunale rispetto al quale quello della Corte di appello ha prestato totale adesione. La competenza è stata determinata alla luce del disposto dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui la competenza si radica presso il Tribunale distrettuale «nel territorio del quale la persona dimora». I giudici di merito hanno fatto dichiarata applicazione dei principi costantemente applicati da questa Corte, anche a Sezioni Unite. In particolare, rileva il principio (che non risulta, in alcun modo, abbandonato) per cui «nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione circa la localizzazione- 1 1 delle manifestazioni di pericolosità, perché intrinsecamente logica e coerente, posto che il ricorso in cassazione in "subiecta" materia è consentito solo per violazione di legge)» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, cit.). In senso conforme, successivamente, Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina, Rv. 276424 - 01 ha ribadito e precisato che «nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica nel luogo in cuì, al momento della decisione, la pericolosità si manifesta e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si realizzino in luoghi diversi, nel luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza, secondo un accertamento da effettuarsi non sulla base di una verifica statica ma, piuttosto, in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, che aveva ritenuto la competenza territoriale in relazione ad una risalente imputazione del proposto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Reggio Calabria, dalla quale era stato poi assolto, mentre tutte le successive condotte rivelatrici di pericolosità sociale, con riferimento ad operazioni di intestazione fittizia, si erano manifestate in Roma)». In tale prospettiva, è stata valorizzata la circostanza della partecipazione di BR a due diverse associazioni per delinquere, una operante nel Lazio ed una in Friuli Venezia Giulia. In funzione della competenza territoriale, è stata ritenuta maggiormente espressiva di pericolosità la partecipazione al sodalizio operante nel Nord, trattandosi di associazione più articolata e insidiosa, avendo causato danni anche al Fisco, nonché tale da avere determinato un maggior profitto. Rispetto a tale ratio decidendi (esplicitata in termini puntuali e tutt'altro che espressiva di clausole o formule di stile, come eccepito dal ricorrente) l'atto avversativo non propone alcuna specifica censura limitandosi a spiegare, in termini assertivi, la sussistenza della competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Trieste sulla scorta del criterio della dimora del proposto trascurando, tuttavia, l'interpretazione che del presupposto indicato offre la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Il motivo di ricorso è, dunque inammissibile, e la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non può trovare ingresso proprio perché il massimo organo nomofilattico ha già reso pronuncia che non risulta contraddetta da altri arresti della giurisprudenza di legittimità. 3.4. Il quarto motivo pone temi sostanzialmente assimilabili a quelli di cui al secondo motivo proposto dall'atto di ricorso redatto dall'avv. Marino. Per le ragioni sopra esposte, da intendersi qui richiamate, dunque, il motivo deve essere disatteso avendo i giudici di merito offerto un'ampia ed effettiva 12 motivazione in punto di pericolosità sociale, di sproporzione delle acquisizioni patrimoniali e di correlazione temporale, esaminando ampiamente, come segnalato, le allegazioni difensive. 4. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 38899 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 29/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13 febbraio 2025, la Corte di appello - Sezione misure di prevenzione di Trieste, ha confermato quello emesso dal Tribunale della stessa città il 25 luglio 2024 nei confronti di BR BR e dei terzi interessati GE AT, IO BR, BR NI, Immobiliare RA CE s.r.l. e AT s.r.l. Ricostruita la pericolosità sociale di BR ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (relativamente al periodo 2002 - 2021), è stata disposta la confisca di alcuni cespiti immobiliari, beni mobili registrati e saldi attivi relativi a rapporti bancari, oltre a diversi orologi. Alcuni beni sono risultati intestati a terzi e, con particolare riguardo a quelli formalmente ascrivibili alla moglie, GE AT, sono state svolte ampie considerazioni sulla disponibilità da parte del proposto e sulla sproporzione tra il loro valore e le disponibilità economiche di BR e della famiglia. Respinte le questioni preliminari relative alla istanza di rinvio a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., alla eccezione di incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria triestina e alla inutilizzabilità degli atti di indagine svolti ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, la Corte di appello ha ribadito le considerazioni del Tribunale di primo grado in punto di pericolosità sociale, sproporzione reddituale e correlazione temporale tra le acquisizioni patrimoniali e la pericolosità sociale. 2. Avverso il decreto ha proposto un primo atto di ricorso per cassazione BR BR, per mezzo del proprio difensore fiduciario, avv. Gaetano Marino, articolando due motivi per violazione di legge. 2.1. Alla illustrazione del primo motivo ha premesso l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 48 del 2025 nella parte in cui non stabilisce che la modifica dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in cui sono tate inserite le parole «trenta giorni», trovi applicazione anche all'ipotesi di cui al successivo comma 3. L'innalzamento del termine per proporre appello avrebbe dovuto essere esteso anche al ricorso per cassazione. Ulteriore censura illustrata nel motivo di ricorso ha riguardato la decisione della Corte di appello di non proporre il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione in punto di competenza per territorio. Da plurimi elementi risultanti dalle emergenze dei procedimenti a carico del ricorrente si sarebbe dovuta desumere l'esistenza di una questione di competenza oggettivamente seria per come attestato dal provvedimento emesso dal Tribuna! 2 di Roma che, originariamente investito della richiesta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di BR BR, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito carenza di motivazione in punto di pericolosità sociale del proposto e di adeguata illustrazione dei reati commessi in funzione delle acquisizioni patrimoniali, con particolare riferimento a quelle relative agli orologi per i quali è stata segnalata la genericità assoluta delle argomentazioni dei giudici di merito. In alcuni procedimenti, peraltro, il ricorrente è stato assolto. Ad ogni modo, la carenza di motivazione si riscontrerebbe anche sulle allegazioni difensive in punto di legittimità delle acquisizioni patrimoniali. 3. Avverso il decreto ha proposto un secondo atto di ricorso per cassazione BR BR, per mezzo del proprio difensore, avv. Pasquale Cardillo Cupo, articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo decreto. Sarebbe violato il principio di tassatività che governa [a disciplina delle predette misure per effetto del riferimento, quale presupposto per l'applicazione delle stesse, agli «elementi di fatto» posti a giustificazione della pericolosità generica. Proprio da alcuni passaggi della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, sarebbe evincibile la frizione della predetta espressione con i principi che permeano l'intero ordinamento penale. 3.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem. In sostanza, la misura di prevenzione integra una sovrapposizione alla sanzione che deriva dal processo penale;
peraltro, all'esito di un procedimento di gran lunga meno garantito. I giudici della cognizione penale (quanto meno, limitatamente ai beni acquisiti fino al 2012) non hanno disposto alcuna confisca nei confronti del ricorrente, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem da parte del giudice della prevenzione che quei provvedimenti ablatori ha, invece, disposto. 3.3. Con il terzo motivo ha eccepito l'incompetenza territoriale dei giudici friulani, essendo competente il Tribunale di Roma. Dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011, nel caso di specie, avrebbe dovuto rilevare la circostanza che il ricorrente dimora nel Lazio. 3 Anche i fatti contestati in relazione all'ultimo procedimento penale sono avvenuti in quella regione dove hanno sede le società tramite le quali BR ha asseritamente commesso i reati e dove si trovano gli immobili sottoposti a confisca. A fronte di tali acquisizioni, la circostanza che una parte dei reati sia stata commessa in Friuli non integra elemento idoneo ad affermare il legittimo radicamento della competenza del Tribunale di Trieste. A tale proposito (punto D del ricorso), il ricorrente sulla scorta di un segnalato contrasto interpretativo in punto di individuazione della nozione di «dimora» rilevante ai fini della competenza per territorio ex art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011, ha chiesto, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 3.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge stante l'insussistenza dei presupposti per disporre la contestata confisca. A tale proposito, ha richiamato i principi affermati, fra gli altri, dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 24 del 2019 in punto di rapporto tra attività illecita e proventi costituenti la provvista oggetto del provvedimento ablatorio e la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità relativamente alla correlazione temporale tra illecito e acquisizione patrimoniale. Tali elementi sarebbero stati del tutto pretermessi dall'orizzonte valutativo dei giudici di merito, per come sarebbe agevolmente desumibile dalla parte di motivazione dedicata alla confisca degli orologi. Anche sulla sproporzione sussisterebbero evidenti carenze motivazionali, tenuto conto del fatto che non si è tenuto conto dei mutui accesi per gli acquisti, delle plusvalenze derivanti dalle vendite immobiliari e dei lasciti ereditari acquisiti al patrimonio di BR BR. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. L'atto sottoscritto dall'Avv. Marino propone censure, in parte inammissibili, in parte infondate nel merito. 2.1. La proposta questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva di rilevanza nel presente procedimento. La normativa di cui al d.l. n. 48 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 180 del 2025, nella parte in cui ha modificato il termine per la proposizione 4 dell'appello lasciando inalterato quello per la proposizione del ricorso per cassazione, nulla ha previsto sulla disciplina intertemporale. Pertanto, deve essere richiamato il principio per cui «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. Lista, Rv. 236537 - 01). Alla data di emissione del decreto della Corte di appello (febbraio 2025 - deposito del 10 aprile 2025) il d.l. n. 48 del 2025 non era in vigore e, a maggior ragione, ciò vale per il decreto di primo grado. Ne consegue che la norma censurata non rileva nel presente procedimento, non avendo trova applicazione e non rappresentando, in radice, un parametro comparativo rispetto alla disciplina del ricorso per cassazione. Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 146, 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023). . Né s'intende, per quale ragione, l'ampliamento del termine per proporre appello dovrebbe riflettersi sul termine per proporre ricorso per cassazione, anche in ragione della diversa natura delle due tipologie di impugnazione. Né il termine vigente appare idoneo a imporre oneri o prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (Corte cost., sent. n. 76 del 2025). 2.2. Anche nel resto il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In ordine alla mancata attivazione del rinvio pregiudiziale, va ribadito che «è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l'unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01). Dunque, i giudici triestini, se avessero inteso contestare la propria competenza per territorio avrebbero dovuto proporre il conflitto, non procedere al rinvio ai sensi 5 dell'art. 24 bis cod. proc. pen. in quanto gli atti sono stati loro trasmessi a seguito di una precedente declaratoria di incompetenza da parte dell'Autorità giudiziaria romana. 2.3. Vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente. Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente». Tale principio si applica anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l'art. 10, comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, del per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge. È escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di mérito. Sono rilevanti solo quei vizi che concretizzano una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento». Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali». Conformi a tale orientamento, fra le altre, si vedano le più recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, 6 Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284. Operata tale premessa, deve osservarsi che, nel caso di specie, dalla lettura congiunta dei provvedimenti emessi dai giudici di merito non emerge alcun vizio sostanziante una carenza assoluta della motivazione. Al netto della genericità di alcune delle censure (come, ad esempio, quella relativa alla mancata motivazione sui motivi di appello, siccome carente dell'indicazione di quali critiche sarebbero rimaste senza risposta), il profilo della pericolosità sociale risulta adeguatamente tratteggiato. Sul punto il decreto del Tribunale di Trieste si è soffermato analiticamente alle pagg. 3- 6. BR si è reso responsabile di numerosi delitti contro il patrimonio (furti, riciclaggio) sin dal 2002, oltre che di reati contro la fede pubblica, dimostrando, sin dagli esordi, una spiccata dimestichezza con l'importazione di veicoli dall'estero in funzione della eluzione della normativa fiscale. Ha preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe a società assicurative e a frodi fiscali. È stato ritenuto partecipe sia di un'associazione operante nel Lazio, sia di altra operante in Friuli, entrambe dedite ad attività criminose di natura economica, con particolare riguardo alle frodi fiscali poste in essere, principalmente, mediante l'acquisto di veicoli provenienti dall'estero. L'intervenuta assoluzione per taluni dei reati attribuitigli è stata adeguatamente presa in considerazione dalla Corte di appello (pag. 11 del decreto impugnato) che ha segnalato come l'assoluzione per le «vicende laziali» (ribadita anche nel ricorso in esame), non intacca la complessiva valutazione di pericolosità in quanto riferita ad una minima parte dei traffici delittuosi che hanno visto coinvolto BR BR. Si tratta, peraltro, di aspetto considerato anche nel decreto del Tribunale di Trieste che ha messo in evidenza come l'assoluzione sia intervenuta solo per alcune (marginali) ipotesi di reato, mentre, per i restanti delitti è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. A tale proposito, va detto che non è preclusa la possibilità di prendere in considerazione, ai fini della pericolosità sociale, i fatti per i quali sia intervenuta declaratoria di prescrizione (arg. ex Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01 e Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01), laddove si operi una compiuta valutazione dei profili fattuali obiettivamente emersi nel corso del processo. In sintesi, nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dall'esito di questi ultimi, e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, 7 nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, purché dia atto in motivazione adeguatamente delle ragioni per le quali tali elementi ed indizi siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto, soprattutto quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/3/2000, Mannone, Rv. 216054). La valutazione di tale profilo, dunque, è stata il frutto di un esame della documentazione presente agli atti tutt'altro che superficiale ed è stata illustrata con motivazione effettiva e puntuale. Quanto alla misura patrimoniale, i giudici di merito si sono soffermati ampiamente sulla sproporzione tra i beni acquistati, il denaro impiegato per la relativa acquisizione e la disponibilità reddituale. Sul punto il calcolo della sproporzione nella misura di circa 4.000.000 di euro descritta nel provvedimento di primo grado non risulta, in alcun modo, oggetto di puntuale contestazione;
né, a tal fine, possono essere addotti genericamente argomenti basati isolatamente sulla mancata valutazione delle dichiarazioni di IO BR (padre del proposto) che sono state prese in esame con motivazione (cfr. pag. 14 del decreto di primo grado) rispetto alla quale la censura non riesce a cogliere alcun profilo di violazione di legge. Anche le altre allegazioni difensive sono state ampiamente prese in considerazione, così, ad esempio, le deduzioni del consulente di parte. Analogamente, la motivazione si è soffermata, in termini diffusi, sulla condizione reddituale della moglie del proposto (GE AT) rimarcandone la marcata incapacità reddituale. L'assenza di una benché minima allegazione documentale ha indotto i giudici di merito a ritenere priva di fondamento la tesi difensiva circa la liceità delle acquisizioni patrimoniali consentendo l'inclusione nel contesto dei beni illegittimamente acquisiti anche gli orologi Rolex dal significativo valore economico. Con riferimento proprio a tali oggetti, al netto dei due la cui commercializzazione è avvenuta successivamente al 2002 (e che, dunque, sono stati certamente acquisiti in costanza di pericolosità sociale) del tutto logicamente il Tribunale e la Corte di appello hanno ricondotto l'acquisizione (tenuto conto dell'imponente valore della collezione) al periodo di manifestazione della pericolosità sociale. Non riesce a cogliere alcuna significativa frattura motivazionale il riferimento (di assoluta genericità) contenuto in ricorso al criterio di ragionevolezza temporale che, semmai, introduce un profilo di vizio di motivazione illogica o contraddittoria 8 che, tenuto conto dei principi sopra esposti, non può trovare ingresso nel presente procedimento, in ragione della natura del procedimento. Non è, pertanto, in discussione la centralità del parametro idoneo a perimetrare sul piano cronologico la correlazione tra pericolosità e incrementi patrimoniali sproporzionati, ma l'insufficienza radicale del contenuto dell'impugnazione a investire questa Corte del potere di sindacare la legittimità degli esiti raggiunti dai giudici di merito. 3. Anche l'atto di ricorso a firma dell'avv. Cardillo Cupo contiene motivi complessivamente infondati. 3.1. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. b) , del medesimo decreto è articolata in termini estremamente generici;
peraltro, è manifestamente infondata alla luce di quanto esposto nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 alla quale era stata devoluta la questione anche sull'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011. La Consulta ha ritenuto possibile «assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dall'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b) , del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato». Sul punto ha reso, come noto, una pronuncia interpretativa di rigetto. Ora viene sollevata la questione, sul piano processuale (sotto il profilo della desumibilità della pericolosità da «elementi di fatto», non meglio identificati), richiamando proprio un passaggio della sentenza n. 24 del 2019. La questione è stata già sollevata in altro procedimento definito da Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, massimata su altro. In quel caso, accedendo alla lettura che ritiene non rivalutabili gli esiti delle sentenze di assoluzione nel procedimento di prevenzione, il profilo processuale (prospettato contrasto dell'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 con gli artt. 24, 11 Cost. e 6 CEDU) è stato ritenuto manifestamente infondato. 9 Invero, il sistema delle misure di prevenzione risulta pienamente conforme al quadro costituzionale e sovranazionale evocato dallo stesso ricorrente se si considera che, per come ricordato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, l'operazione di tassativizzazione portata avanti dalla giurisprudenza ha consentito di individuare presupposti sufficientemente stringenti per l'adozione dei provvedimenti ablativi nei confronti dei soggetti da considerarsi socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. Risulta ampiamente consolidato, infatti, il principio di diritto (reputato dalla stessa Corte costituzionale adeguato rispetto alle esigenze e ai superiori principi evocati dallo stesso ricorrente) per cui «in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021, cit.; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso, laddove evoca la violazione del divieto di bis in idem, è inammissibile. In primo luogo, si tratta di violazione di legge che non risulta devoluta alla cognizione del giudice dell'appello. Inoltre, la questione è stata posta in termini di mera eventualità; non è stato, infatti, affermato che nelle varie sedi di cognizione sia stato assunto alcun provvedimento (di accoglimento o di rigetto di una qualsiasi richiesta ablatoria) in relazione a beni che poi hanno formato oggetto di confisca. Il bis in idem, dunque, è meramente congetturale, per come prospettato. Per completezza, si evidenza che, in via analogica, rileva il principio per cui «il rigetto della domanda di confisca proposta ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., nei confronti dell'imputato condannato o destinatario di una pronuncia di patteggiamento, non preclude, in via generale, la successiva adozione della confisca dei medesimi beni nel procedimento di prevenzione, salvo che non si dimostri che siano stati presi in considerazione gli stessi specifici elementi fattuali e che sia stata valutata, in entrambi i procedimenti, la lecita acquisizione dei beni» (Sez. 1, n. 27147 del 11/03/2016, P.g. in proc. costa, Rv. 267057 - 01). 10 Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462 - 02 ha avuto modo di affermare che «in tema di divieto di "bis in idem" nel procedimento di prevenzione, dalla statuizione giudiziale definitiva resa in procedimenti diversi può derivare una forma di preclusione processuale operante a condizione che sussista identità del compendio probatorio e del "thema decidendum" con riguardo sia all'oggetto che ai presupposti di esso (Fattispecie relativa a dedotta liceità di depositi bancari, già riconosciuta in procedimenti anche non penali, in cui la Corte ha affermato che il predicato di liceità di un determinato bene è inscindibilmente collegato alla disciplina normativa relativa all'oggetto di causa, sicché non è preclusa una successiva verifica di tale condizione in relazione ad altro istituto giuridico, fondato su requisiti normativi diversi)». Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, Rv. 285374 - 02, infine, ha affermato che «la definitività del provvedimento di revoca, in sede penale, di una misura patrimoniale già disposta, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni». L'elemento comune, dunque, degli arresti della giurisprudenza di questa Corte sopra trascritti risiede nella impossibilità di ritenere, sempre e comunque, la configurabilità del bis in idem nel caso in cui il medesimo compendio abbia formato oggetto di procedimenti di cognizione e di prevenzione in quanto, affinché operi la predetta preclusione, è necessario che i diversi procedimenti abbiano preso in esame identici elementi fattuali. Si tratta di circostanza neppure dedotta dal ricorrente. 3.3. Il criterio per cui è stata individuata la competenza di Trieste è illustrato, in termini congrui e corretti, alle pagg. 6 e 7 del decreto emesso dal Tribunale rispetto al quale quello della Corte di appello ha prestato totale adesione. La competenza è stata determinata alla luce del disposto dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui la competenza si radica presso il Tribunale distrettuale «nel territorio del quale la persona dimora». I giudici di merito hanno fatto dichiarata applicazione dei principi costantemente applicati da questa Corte, anche a Sezioni Unite. In particolare, rileva il principio (che non risulta, in alcun modo, abbandonato) per cui «nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si verifichino in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione circa la localizzazione- 1 1 delle manifestazioni di pericolosità, perché intrinsecamente logica e coerente, posto che il ricorso in cassazione in "subiecta" materia è consentito solo per violazione di legge)» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, cit.). In senso conforme, successivamente, Sez. 2, n. 22512 del 24/04/2019, Frisina, Rv. 276424 - 01 ha ribadito e precisato che «nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si radica nel luogo in cuì, al momento della decisione, la pericolosità si manifesta e, nel caso in cui tali manifestazioni siano plurime e si realizzino in luoghi diversi, nel luogo in cui le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza, secondo un accertamento da effettuarsi non sulla base di una verifica statica ma, piuttosto, in una prospettiva dinamica caratterizzata dal fondamentale criterio dell'attualità della pericolosità (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato, che aveva ritenuto la competenza territoriale in relazione ad una risalente imputazione del proposto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso in Reggio Calabria, dalla quale era stato poi assolto, mentre tutte le successive condotte rivelatrici di pericolosità sociale, con riferimento ad operazioni di intestazione fittizia, si erano manifestate in Roma)». In tale prospettiva, è stata valorizzata la circostanza della partecipazione di BR a due diverse associazioni per delinquere, una operante nel Lazio ed una in Friuli Venezia Giulia. In funzione della competenza territoriale, è stata ritenuta maggiormente espressiva di pericolosità la partecipazione al sodalizio operante nel Nord, trattandosi di associazione più articolata e insidiosa, avendo causato danni anche al Fisco, nonché tale da avere determinato un maggior profitto. Rispetto a tale ratio decidendi (esplicitata in termini puntuali e tutt'altro che espressiva di clausole o formule di stile, come eccepito dal ricorrente) l'atto avversativo non propone alcuna specifica censura limitandosi a spiegare, in termini assertivi, la sussistenza della competenza del Tribunale di Roma in luogo di quello di Trieste sulla scorta del criterio della dimora del proposto trascurando, tuttavia, l'interpretazione che del presupposto indicato offre la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Il motivo di ricorso è, dunque inammissibile, e la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non può trovare ingresso proprio perché il massimo organo nomofilattico ha già reso pronuncia che non risulta contraddetta da altri arresti della giurisprudenza di legittimità. 3.4. Il quarto motivo pone temi sostanzialmente assimilabili a quelli di cui al secondo motivo proposto dall'atto di ricorso redatto dall'avv. Marino. Per le ragioni sopra esposte, da intendersi qui richiamate, dunque, il motivo deve essere disatteso avendo i giudici di merito offerto un'ampia ed effettiva 12 motivazione in punto di pericolosità sociale, di sproporzione delle acquisizioni patrimoniali e di correlazione temporale, esaminando ampiamente, come segnalato, le allegazioni difensive. 4. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2025