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Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 9069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9069 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EZ ST, nato a [...] il [...] e dai terzi interessati 2. EZ PI, nato a [...] il [...] 3. SA ON, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di EZ ST, avverso al decreto del 01/10/2021 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. Arnilcare Tana, dell'avv. Gianfranco Chiarelli, dell'avv. IT NA NI e dell'avv. Gaetano Vitale, rispettivi difensori e procuratori speciali dei ricorrenti, il quali hanno concluso chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9069 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Lecce - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 febbraio 2021, con la quale era stato cassato il precedente provvedimento del 10 settembre 2020 con cui la stessa Corte di appello aveva disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto della confisca disposta dal Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di ST EZ ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159 - in parziale riforma dell'originario predetto decreto del 28 ottobre 2013, revocava parzialmente la confisca limitatamente ad una serie di beni immobili, in relazione alle quote percentuali di proprietà già precisate, nonché di un fondo rustico per intero, disponendone la restituzione alla società SPMI s.r.I.; e confermava nel resto il medesimo decreto con il quale il Tribunale di Taranto aveva applicato quella misura ablativa. Rilevava la Corte territoriale come, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente della Cassazione, vi fossero le condizioni per confermare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale, sia pur in relazione ai beni diversi da quelli oggetto di precedenti statuizioni favorevoli al proposto e ai terzi interessati, non impugnate dal rappresentante della pubblica accusa: in quanto gli elementi fattuali acquisiti consentivano di affermare che, in relazione al periodo di acquisizione della proprietà di quei beni, già nella disponibilità di ST EZ, fosse stata dimostrata la sussistenza della pericolosità generica del prevenuto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. cit., perché, per la sua condotta e per il tenore di vita, lo stesso doveva ritenersi soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2. Avverso tale decreto del 1° ottobre 2021 hanno presentato ricorso il proposto ST EZ e i terzi interessati PI EZ e ON SA, con atto sottoscritto dai loro rispettivi difensori e procuratori speciali, i quali hanno dedotto i seguenti motivi (in parte ripresi e ulteriormente sviluppati con una successiva memoria, datata 16 gennaio 2023, trasmessa via pec). 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello emesso una sentenza affetta da nullità assoluta, in quando adottata dalla "Sezione penale unica" diversa dalla "Sezione promiscua" della Corte di appello di Lecce che aveva pronunciato il precedente decreto annullato, alla quale la Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva rinviato il giudizio, prescrivendo esclusivamente che il collegio decidente fosse diversamente composto. 2 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2001, 1 legge n. 1423 del 1956, per avere la Corte distrettuale adottato una motivazione inesistente ovvero apparente in ordine ai punti con riferimento ai quali il giudizio era stato devoluto in sede di rinvio, in particolare per avere omesso di rispondere allo specifico tema posto dalla sentenza rescindente circa la concreta capacità di condotte delittuose a produrre cespiti che lo EZ aveva utilizzato nell'esercizio delle sue attività economiche in quanto "costituenti una rilevante parte del suo reddito", • tenuto conto che: - l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalla Futura Confezioni s.r.l. e non versati dal proposto nel periodo da luglio 1999 a gennaio 2004 (oggetto di due condanne che in parte avevano riguardato gli stessi periodi) era stato modesto (poco più di 48.000 euro, come era stato accertato in uno dei due processi definiti con quelle sentenze) e, comunque, di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nel decreto impugnato, importo clei contributi dovuti che lo EZ aveva in seguito in larga parte (per oltre 38.000 euro) provveduto a versare all'Inps, aspetto questo ingiustificatamente sottovalutato ed in parte erroneamente considerato nel giudizio di rinvio: contesto probatorio idoneo, dunque, ad escludere che lo EZ fosse stato un evasore abituale e seriale, in quanto autore di reati fiscali commessi in maniera massima e continuativa, ovvero che il dato di quella evasione contributiva potesse corroborare un giudizio di pericolosità sociale basato su altri elementi di fatto;
- con riferimento alla vicenda del coinvolgimento dello EZ nella commissione del reato di usura da parte del di lui nipote ON SA in danno di tal Marangi, gli elementi di conoscenza a disposizione avevano dimostrano lo EZ era estraneo alla commissione di quel reato, essendosi limitato a favorire una dilazione nel tempo del debito;
e che il debitore (ovvero il terzo che si era accollato il debito) aveva restituito un importo inferiore a quello che era stato originariamente oggetto del prestito, peraltro concesso ad un tasso che il consulente della procura aveva attestato essere di poco superiore al tasso all'epoca praticato dagli istituti di credito e che il consulente di parte aveva sostenuto essere stato inferiore a limite percentuale. Inoltre la Corte territoriale: - aveva omesso di considerare l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, idonea a comprovare che, in relazione al periodo in esame, il già citato ON SA, nipote del proposto, era stato giudicato ed assolto dal reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., per avere (dal 15 gennaio 2003 fino alla data di esercizio dell'azione penale) quale amministratore della SPMI s.r.l. impiegato nelle attività economiche denaro e altri beni provenienti da delitto, effettuando compravendite 3 per conto di ST EZ: assoluzione che era stata giustificata proprio per l'assenza di prova circa la provenienza illecita dei beni impiegati in quelle operazioni societarie;
- aveva, del tutto illegittimamente, motivato in parte le ragioni della propria decisione trascrivendo la motivazione del decreto della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che era stata annullata, per ragioni meramente processali, da una precedente sentenza della Cassazione;
- ed aveva valorizzato .ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto dati fattuali cronologicamente riferibili al periodo anteriore al 2002, in violazione del divieto di bis in idem, perché concernenti un periodo in relazione al quale la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, aveva già provveduto a revocare la confisca dei beni con un provvedimento che non era stato impugnato dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di ST EZ, PI EZ e ON SA vadano rigettati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la violazione delle regole di riparto tabellare delle competenze tra diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario non costituisce causa di nullità, in quanto non espressamente prevista dalla legge, e tanto meno una invalidità di ordine generale e assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., posto che è pacifico che le condizioni di capacità del giudice sono solo quelle stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, come espressamente stabilito dall'art. 33 dello stesso codice di rito (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba, Rv. 279371; Sez. 6, n. 27738 del 11/06/2013, M., Rv. 255797; Sez. 3, n. 27045 del 12/05/2010, S., Rv. 248110, sia pur con riferimento all'analogo caso, ma esattamente inverso, di mancata osservanza della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte). Nel caso di specie, il fatto che il decreto impugnato sia stato emesso da un collegio di una sezione della Corte di appello diversa da quella che aveva emesso la decisione poi annullata dalla Corte di cassazione, nonostante nella sentenza rescindente fosse stabilito che a decidere in sede di rinvio doveva essere la seconda di quelle sezioni, ha integrato gli estremi di una mera irregolarità processuale. Non vi è stata violazione di una norma sulla competenza funzionale e del connesso principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 4 25 Cost. - competenza funzionale intesa come espressione della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo - perché a decidere è stata sì una diversa sezione, ma sempre la medesima Corte di appello, così come era stato stabilito nella sentenza di annullamento con rinvio, considerato che, come si è detto, il riparto di 'competenze' tra le sezioni dello stesso ufficio ha una rilevanza solo organizzativa. Non è configurabile una incompatibilità dei componenti del collegio giudicante, perché nella fattispecie i magistrati che hanno concorso ad adottare il provvedimento oggi in esame erano diversi da quelli che avevano composto il collegio che aveva emesso il precedente provvedimento cassato: incompatibilità che, in ogni caso, sarebbe stato eventualmente onere della parte interessata denunciare con una dichiarazione di ricusazione. Né conducono a differenti conclusioni i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, che riguardano la diversa questione circa la possibilità per il giudice di rinvio di mettere in discussione la competenza così come attribuita con la sentenza di annullamento (sul punto v., da ultimo, Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686). 3. Le doglianze formulate con il secondo punto del ricorso in parte sono infondate e in parte non superano il vaglio preliminare di arnmissibilità, perché manifestamente infondate o presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 3.1. Priva di pregio è la censura formulata in termini di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dalla lettura del decreto impugnato, in raffronto con la motivazione della sentenza rescindente emessa da questa Corte di cassazione, si evince che la Corte di appello di Lecce non ha trascurato alcuno dei punti di giudizio oggetto di devoluzione, né - come si avrà modo di precisare nel prosieguo - ha disatteso l'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto che erano stati enunciati dalla Suprema Corte. 3.2. Nessuna delle denunciate violazioni di legge è riconoscibile per il fatto che la Corte territoriale ha valorizzato per la sua decisione elementi di fatto cronologicamente riferibili al periodo anteriore al 2002, che avevano già costituito oggetto di disamina in altro precedente provvedimento di prevenzione favorevole all'odierno proposto, dal momento che quei dati conoscitivi sono stati riesaminati alla luce di ulteriori elementi sopravvenuti ovvero acquisiti successivamente a quel periodo. In tale ottica, la determinazione assunta dai giudici di merito si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma 5 la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità anche sulla base degli elementi di fatto già valutati ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi di fatto nuovi (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv. 268175). E ciò senza neppure trascurare che era stata la stessa Corte di cassazione, nella considerata sentenza di annullamento del 17 febbraio 2021, a prescrivere espressamente al giudice di rinvio di effettuare la nuova valutazione sulla pericolosità sociale del proposto, tenendo conto anche degli «elementi di fatto tratti dalle vicende relative allo EZ precedenti al 2000 [quali] i reati commessi e quant'altro di rilevante ai fini di verificare la sua pericolosità sociale con riguardo alla categoria di interesse» (pag. 7). 3.3. Aspecifica è la censura con la quale la difesa ha lamentato la violazione di legge, sub specie di omessa motivazione, nella parte in cui vi sarebbe stata una mancata valorizzazione della sentenza assolutoria emessa nei riguardi di ON SA in relazione al reato alio stesso addebitato ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen., contestato come commesso a partire dal gennaio 2003 nella qualità di amministratore unico della SPMI s.r.l. in relazione all'effettuazione di una serie di compravendite alle quali era direttamente interessato ST EZ. Seguendo l'indirizzo ermeneutico che questo Collegio ritiene preferibile, si è condivisibilmente chiarito che il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può compiere una valutazione autonoma rispetto a quella compiuta sugli stessi fatti dal giudice penale, ma ciò vale a condizione che per le vicende per le quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione non vi sia stata una negazione penale di sussistenza di un determinato fatto, perché tanto impedisce di assumere lo stesso fatto come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità in sede di prevenzione (cosi, ex multis, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliani, Rv. 264319). Alla luce di tale regula iuris va rilevata la indeterminatezza della doglianza difensiva perché formulata con un generico richiamo al capo d'imputazione del processo penale definito con quella sentenza irrevocabile di assoluzione, senza tuttavia precisare quali fossero stati gli specifici fatti o le precise circostanze fattuali di cui il giudice penale aveva negato la sussistenza e che il giudice della prevenzione aveva poi posto a fondamento della propria autonoma valutazione. 6 3.4. Manifestamente infondata è la censura difensiva posta in termini di mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello trascritto il contenuto argomentativo di un precedente decreto della medesima Corte che era stato poi annullato per un vizio procedurale dalla Cassazione. Decreto, quello cui si è fatto rinvio, che è stato invalidai:o ma che non può essere considerato tecnicamente inesistente, rispetto al quale la Corte di appello, nella successiva decisione oggi in esame, non si è affatto limitata ad una acritica riproposizione del relativo •contenuto, ai contrario esponendo in maniera completa le ragioni per le quali aveva reputato di poterne recuperare alcuni obiettivi dati informativi. In tal modo la decisione appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è consentito il richiamo al contenuto di altro provvedimento, trattandosi di tecnica argomentativa il cui impiego è legittimo laddove - come nella fattispecie è accaduto - il riferimento recettizio o di semplice rinvio venga fatto ad un atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
sia dimostrato che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni di quel provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
e che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile (in questo senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664). 3.5. Per ciò che concerne le ulteriori questioni, poste per prospettare una violazione di legge per motivazione assente o apparente - l'unica forma di violazione di legge attinente all'apparato argomentativo c:he, come noto, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso ad un provvedimento in materia di misure di prevenzione, giusta la previsione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione abbiano chiarito che una siffatta inosservanza è configurabile, oltre che nel caso in cui la motivazione manchi del tutto, solamente laddove essa risulti «priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; conf., in seguito, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Tali condizioni sono certamente assenti in relazione alla vicenda del coinvolgimento dello EZ nella commissione del reato di usura da parte del SA in pregiudizio del Marangi, in quanto i ricorrenti, nel tornare a protestare la innocenza del proposto rispetto alla consumazione di quel reato, hanno 7 (-7 sostanzialmente chiesto una rivalutazione degli elementi di prova che erano stati già considerati dal giudice penale sufficienti a fondare la condanna per un delitto, in una vicenda nella quale lo EZ era risultato coinvolto non per aver svolto un ruolo di mera intermediazione ma per avere ricevuto dalla persona offesa titoli che aveva poi negoziato in proprio. Con riferimento a tale aspetto le doglianze difensive risultano solo formalmente versate come violazioni di legge, in quanto si traducono, in realtà, in non ammissibili denunce di vizi inerenti alla logicità della motivazione • del decreto impugnato, perché finalizzate ad ottenere una rilettura di elementi fattuali già adeguatamente considerati dai giudici di merito. 3.6. Analogamente inammissibile è la doglianza difensiva nella parte in cui è stata prospettata una motivazione apparente del decreto gravato nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che lo EZ era stato condannato per due delitti in materia di omesso versamento di contributi previdenziali che gli avevano consentito di conseguire profitti illeciti, per circa 200.000 euro, poi reinvestiti nella costituita SPMI s.r.l. che, in quello stesso periodo, aveva proceduto ad acquistare i beni immobili in parte oggetto della confisca. Nel sostenere che l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalla Futura Confezioni s.r.l. e non versati nel periodo da luglio 1999 a gennaio 2004 era stato molto più esiguo, perché pari a poco più di 48.000 euro (di cui parte poi restituiti dallo EZ all'amministrazione finanziaria), la difesa ha proposto, invero, un inammissibile vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova: questione che, dunque, atteneva ad una asserita incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, peraltro prospettata in termini tutt'altro che inequivoci. 3.7. E', infine, infondata la lamentata violazione della norma sostanziale dettata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., nella forma dell'inosservanza, per avere il giudice a quo applicato quella norma ad un fatto non corrispondente alla relativa previsione legislativa, ovvero dell'erronea applicazione, per avere la Corte distrettuale non correttamente interpretato la norma in questione (anche tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche e dei principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, come tali vincolanti per il giudice di rinvio). Nella più volte richiamata sentenza di annullamento del 17 febbraio 2021 questa Corte di cassazione aveva prescritto al giudice di rinvio di verificare, alla luce degli orientamenti interpretativi offerti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, se le condanne che il proposto aveva riportato per i reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e in materia di imposte sulla produzione e sui consumi - delitti commessi nello stesso arco temporale in cui vi era stata l'acquisizione dei beni immobili oggetto di confisca - avessero riguardato 8 condotte concretamente capaci, «avuto riguardo alla loro gravità, alla protrazione nel tempo e ad ogni altro aspetto volto a rappresentarne gli effetti economici, di aver prodotto cespiti che lo EZ si possa ritenere abbia utilizzato nell'esercizio delle sue attività economiche, costituendo una rilevante parte del suo reddito ...[ovvero fossero]... delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica o quantomeno una rilevante fonte di reddito per il medesimo»; e ciò considerando, come già innanzi posto in risalto, anche «gli elementi di fatto tratti dalle vicende relative allo EZ precedenti al 2000 [quali] i reati commessi e quant'altro di rilevante ai fini di verificare la sua pericolosità sociale con riguardo alla categoria di interesse» (pag. 5-7) Tali precise indicazioni sono state rispettate dalla Corte di appello di Lecce che ha rilevato che: - nel periodo di interesse in cui era stata effettuato l'acquisto dei beni immobili in argomento da parte della società SPMI facente capo allo EZ, questi era stato condannato (oltre che per avere concorso nel trasporto di 900 litri di gasolio senza la prescritta documentazione di accompagnamento del valore di alcune centinaia di euro) per avere omesso il versamento di ritenute previdenziali per circa 200.000 euro, solo in minima parte recuperati in sede c:onciliativa, che era fondato ritenere fossero stati reinvestiti nell'attività economica della suddetta società, che all'epoca aveva avuto attività economiche in perdita e flussi finanziari costantemente negativi, ed il cui capitale e le cui iniziative erano state sostenute esclusivamente con "anticipi soci", vale a dire con immissioni di denaro in contanti di cui era sconosciuta la provenienza;
- lo EZ, già condannato in passato per reati contro il patrimonio, che tra il 1991 e il 1998 aveva dichiarato redditi esigui (al pari dei suoi più stretti congiunti), e che nel periodo di riferimento aveva avuto redditi dichiarati pari a zero, prima di costituire la SPMI s.r.l. aveva in precedenza costituito e gestito altre società (la Martinscavi s.r.I., la Formula s.r.I., la Futura s.r.l. e la Suburbia s.r.I.) che, secondo quanto accertato dal perito incaricato dal Tribunale di Taranto, non avevano formalmente prodotto utili, avendo avuto flussi generali di gestione economica sempre negativi, ma con flussi finanziari alternanti caratterizzati essenzialmente da immissione di denaro in contanti dei soci, senza il quale quelle imprese non avrebbero potuto operare;
dati questi che la stessa difesa dello EZ aveva esplicitamente ammesso essere indicativi del fatto che le suddette società (le cui quote solo formalmente erano state intestate a congiunti del proposto, che avevano agito come meri "prestanome") avevano potuto operare perché vi era stato un abituale ricorso all'evasione fiscale, i cui 9 proventi avevano costituito l'unica entrata ovvero la componente più significativa delle capacità finanziarie dello EZ: come peraltro riscontrato dai procedimenti penali e tributari che avevano interessato quelle compagini e come pure confermato dai riconoscimenti dello stesso interessato che, nel procedimento di prevenzione, aveva ammesso di aver effettuato i suoi primi investimenti immobiliari con i "capitali in nero" creati nello svolgimento delle attività di una selle sue società, la Martinscavi. Da tanto la Corte territoriale ha legittimamente desunto che, nel periodo successivo alla commissione dei numerosi reati contro il patrimonio per i quali era stato condannato, lo EZ aveva "patrimonializzato" le imprese a lui facenti capo mediante una sistematica e continuativa attività di evasione fiscale, dunque con il reinvestimento dei profitti conseguiti con iniziative per le quali egli era stato condannato con riferimento a condotte poste in essere proprio nel periodo di riferimento degli acquisti immobiliari in esame;
e che la SIDMI s.r.I., costituita dallo EZ nel 2002 con capitali la cui provenienza era sconosciuta, in un periodo nel quale il predetto, condannato per reati fiscali generatrici di profitto, era risultato del tutto privo di alcuna capacità reddituale lecita, aveva acquistato beni immobili di considerevole valore, con pagamenti effettuati con denaro che non erano neppure transitati dai conti correnti intestati alla stessa società o al suo amministratore. Giudizio, questo, che oltre a risultare rispettoso delle indicazioni formulate nella sentenza rescindente, risulta coerente con le indicazioni dettate in materia dalla Corte costituzionale e con i conseguenti indirizzi ermeneutici nella stessa materia formulati dalla Corte di cassazione. Regulae iuris in base alle quali si è chiarito che la figura della persona socialmente pericolosa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, riguardante «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» impone di individuare «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura [...] suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019; Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089; Sez. 5, n. 10 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-03; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia, Rv. 275888). 4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. Arnilcare Tana, dell'avv. Gianfranco Chiarelli, dell'avv. IT NA NI e dell'avv. Gaetano Vitale, rispettivi difensori e procuratori speciali dei ricorrenti, il quali hanno concluso chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9069 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Lecce - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 febbraio 2021, con la quale era stato cassato il precedente provvedimento del 10 settembre 2020 con cui la stessa Corte di appello aveva disposto la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto della confisca disposta dal Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di ST EZ ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159 - in parziale riforma dell'originario predetto decreto del 28 ottobre 2013, revocava parzialmente la confisca limitatamente ad una serie di beni immobili, in relazione alle quote percentuali di proprietà già precisate, nonché di un fondo rustico per intero, disponendone la restituzione alla società SPMI s.r.I.; e confermava nel resto il medesimo decreto con il quale il Tribunale di Taranto aveva applicato quella misura ablativa. Rilevava la Corte territoriale come, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente della Cassazione, vi fossero le condizioni per confermare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale, sia pur in relazione ai beni diversi da quelli oggetto di precedenti statuizioni favorevoli al proposto e ai terzi interessati, non impugnate dal rappresentante della pubblica accusa: in quanto gli elementi fattuali acquisiti consentivano di affermare che, in relazione al periodo di acquisizione della proprietà di quei beni, già nella disponibilità di ST EZ, fosse stata dimostrata la sussistenza della pericolosità generica del prevenuto ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. cit., perché, per la sua condotta e per il tenore di vita, lo stesso doveva ritenersi soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2. Avverso tale decreto del 1° ottobre 2021 hanno presentato ricorso il proposto ST EZ e i terzi interessati PI EZ e ON SA, con atto sottoscritto dai loro rispettivi difensori e procuratori speciali, i quali hanno dedotto i seguenti motivi (in parte ripresi e ulteriormente sviluppati con una successiva memoria, datata 16 gennaio 2023, trasmessa via pec). 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, 623, comma 1, lett. a), e 627 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello emesso una sentenza affetta da nullità assoluta, in quando adottata dalla "Sezione penale unica" diversa dalla "Sezione promiscua" della Corte di appello di Lecce che aveva pronunciato il precedente decreto annullato, alla quale la Cassazione, con la sentenza rescindente, aveva rinviato il giudizio, prescrivendo esclusivamente che il collegio decidente fosse diversamente composto. 2 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2001, 1 legge n. 1423 del 1956, per avere la Corte distrettuale adottato una motivazione inesistente ovvero apparente in ordine ai punti con riferimento ai quali il giudizio era stato devoluto in sede di rinvio, in particolare per avere omesso di rispondere allo specifico tema posto dalla sentenza rescindente circa la concreta capacità di condotte delittuose a produrre cespiti che lo EZ aveva utilizzato nell'esercizio delle sue attività economiche in quanto "costituenti una rilevante parte del suo reddito", • tenuto conto che: - l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalla Futura Confezioni s.r.l. e non versati dal proposto nel periodo da luglio 1999 a gennaio 2004 (oggetto di due condanne che in parte avevano riguardato gli stessi periodi) era stato modesto (poco più di 48.000 euro, come era stato accertato in uno dei due processi definiti con quelle sentenze) e, comunque, di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nel decreto impugnato, importo clei contributi dovuti che lo EZ aveva in seguito in larga parte (per oltre 38.000 euro) provveduto a versare all'Inps, aspetto questo ingiustificatamente sottovalutato ed in parte erroneamente considerato nel giudizio di rinvio: contesto probatorio idoneo, dunque, ad escludere che lo EZ fosse stato un evasore abituale e seriale, in quanto autore di reati fiscali commessi in maniera massima e continuativa, ovvero che il dato di quella evasione contributiva potesse corroborare un giudizio di pericolosità sociale basato su altri elementi di fatto;
- con riferimento alla vicenda del coinvolgimento dello EZ nella commissione del reato di usura da parte del di lui nipote ON SA in danno di tal Marangi, gli elementi di conoscenza a disposizione avevano dimostrano lo EZ era estraneo alla commissione di quel reato, essendosi limitato a favorire una dilazione nel tempo del debito;
e che il debitore (ovvero il terzo che si era accollato il debito) aveva restituito un importo inferiore a quello che era stato originariamente oggetto del prestito, peraltro concesso ad un tasso che il consulente della procura aveva attestato essere di poco superiore al tasso all'epoca praticato dagli istituti di credito e che il consulente di parte aveva sostenuto essere stato inferiore a limite percentuale. Inoltre la Corte territoriale: - aveva omesso di considerare l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, idonea a comprovare che, in relazione al periodo in esame, il già citato ON SA, nipote del proposto, era stato giudicato ed assolto dal reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., per avere (dal 15 gennaio 2003 fino alla data di esercizio dell'azione penale) quale amministratore della SPMI s.r.l. impiegato nelle attività economiche denaro e altri beni provenienti da delitto, effettuando compravendite 3 per conto di ST EZ: assoluzione che era stata giustificata proprio per l'assenza di prova circa la provenienza illecita dei beni impiegati in quelle operazioni societarie;
- aveva, del tutto illegittimamente, motivato in parte le ragioni della propria decisione trascrivendo la motivazione del decreto della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che era stata annullata, per ragioni meramente processali, da una precedente sentenza della Cassazione;
- ed aveva valorizzato .ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto dati fattuali cronologicamente riferibili al periodo anteriore al 2002, in violazione del divieto di bis in idem, perché concernenti un periodo in relazione al quale la Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, aveva già provveduto a revocare la confisca dei beni con un provvedimento che non era stato impugnato dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse di ST EZ, PI EZ e ON SA vadano rigettati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la violazione delle regole di riparto tabellare delle competenze tra diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario non costituisce causa di nullità, in quanto non espressamente prevista dalla legge, e tanto meno una invalidità di ordine generale e assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., posto che è pacifico che le condizioni di capacità del giudice sono solo quelle stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario, come espressamente stabilito dall'art. 33 dello stesso codice di rito (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba, Rv. 279371; Sez. 6, n. 27738 del 11/06/2013, M., Rv. 255797; Sez. 3, n. 27045 del 12/05/2010, S., Rv. 248110, sia pur con riferimento all'analogo caso, ma esattamente inverso, di mancata osservanza della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte). Nel caso di specie, il fatto che il decreto impugnato sia stato emesso da un collegio di una sezione della Corte di appello diversa da quella che aveva emesso la decisione poi annullata dalla Corte di cassazione, nonostante nella sentenza rescindente fosse stabilito che a decidere in sede di rinvio doveva essere la seconda di quelle sezioni, ha integrato gli estremi di una mera irregolarità processuale. Non vi è stata violazione di una norma sulla competenza funzionale e del connesso principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 4 25 Cost. - competenza funzionale intesa come espressione della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo - perché a decidere è stata sì una diversa sezione, ma sempre la medesima Corte di appello, così come era stato stabilito nella sentenza di annullamento con rinvio, considerato che, come si è detto, il riparto di 'competenze' tra le sezioni dello stesso ufficio ha una rilevanza solo organizzativa. Non è configurabile una incompatibilità dei componenti del collegio giudicante, perché nella fattispecie i magistrati che hanno concorso ad adottare il provvedimento oggi in esame erano diversi da quelli che avevano composto il collegio che aveva emesso il precedente provvedimento cassato: incompatibilità che, in ogni caso, sarebbe stato eventualmente onere della parte interessata denunciare con una dichiarazione di ricusazione. Né conducono a differenti conclusioni i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, che riguardano la diversa questione circa la possibilità per il giudice di rinvio di mettere in discussione la competenza così come attribuita con la sentenza di annullamento (sul punto v., da ultimo, Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686). 3. Le doglianze formulate con il secondo punto del ricorso in parte sono infondate e in parte non superano il vaglio preliminare di arnmissibilità, perché manifestamente infondate o presentate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 3.1. Priva di pregio è la censura formulata in termini di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dalla lettura del decreto impugnato, in raffronto con la motivazione della sentenza rescindente emessa da questa Corte di cassazione, si evince che la Corte di appello di Lecce non ha trascurato alcuno dei punti di giudizio oggetto di devoluzione, né - come si avrà modo di precisare nel prosieguo - ha disatteso l'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto che erano stati enunciati dalla Suprema Corte. 3.2. Nessuna delle denunciate violazioni di legge è riconoscibile per il fatto che la Corte territoriale ha valorizzato per la sua decisione elementi di fatto cronologicamente riferibili al periodo anteriore al 2002, che avevano già costituito oggetto di disamina in altro precedente provvedimento di prevenzione favorevole all'odierno proposto, dal momento che quei dati conoscitivi sono stati riesaminati alla luce di ulteriori elementi sopravvenuti ovvero acquisiti successivamente a quel periodo. In tale ottica, la determinazione assunta dai giudici di merito si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma 5 la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità anche sulla base degli elementi di fatto già valutati ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi di fatto nuovi (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, Di Gioia, Rv. 268175). E ciò senza neppure trascurare che era stata la stessa Corte di cassazione, nella considerata sentenza di annullamento del 17 febbraio 2021, a prescrivere espressamente al giudice di rinvio di effettuare la nuova valutazione sulla pericolosità sociale del proposto, tenendo conto anche degli «elementi di fatto tratti dalle vicende relative allo EZ precedenti al 2000 [quali] i reati commessi e quant'altro di rilevante ai fini di verificare la sua pericolosità sociale con riguardo alla categoria di interesse» (pag. 7). 3.3. Aspecifica è la censura con la quale la difesa ha lamentato la violazione di legge, sub specie di omessa motivazione, nella parte in cui vi sarebbe stata una mancata valorizzazione della sentenza assolutoria emessa nei riguardi di ON SA in relazione al reato alio stesso addebitato ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen., contestato come commesso a partire dal gennaio 2003 nella qualità di amministratore unico della SPMI s.r.l. in relazione all'effettuazione di una serie di compravendite alle quali era direttamente interessato ST EZ. Seguendo l'indirizzo ermeneutico che questo Collegio ritiene preferibile, si è condivisibilmente chiarito che il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può compiere una valutazione autonoma rispetto a quella compiuta sugli stessi fatti dal giudice penale, ma ciò vale a condizione che per le vicende per le quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione non vi sia stata una negazione penale di sussistenza di un determinato fatto, perché tanto impedisce di assumere lo stesso fatto come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità in sede di prevenzione (cosi, ex multis, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliani, Rv. 264319). Alla luce di tale regula iuris va rilevata la indeterminatezza della doglianza difensiva perché formulata con un generico richiamo al capo d'imputazione del processo penale definito con quella sentenza irrevocabile di assoluzione, senza tuttavia precisare quali fossero stati gli specifici fatti o le precise circostanze fattuali di cui il giudice penale aveva negato la sussistenza e che il giudice della prevenzione aveva poi posto a fondamento della propria autonoma valutazione. 6 3.4. Manifestamente infondata è la censura difensiva posta in termini di mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello trascritto il contenuto argomentativo di un precedente decreto della medesima Corte che era stato poi annullato per un vizio procedurale dalla Cassazione. Decreto, quello cui si è fatto rinvio, che è stato invalidai:o ma che non può essere considerato tecnicamente inesistente, rispetto al quale la Corte di appello, nella successiva decisione oggi in esame, non si è affatto limitata ad una acritica riproposizione del relativo •contenuto, ai contrario esponendo in maniera completa le ragioni per le quali aveva reputato di poterne recuperare alcuni obiettivi dati informativi. In tal modo la decisione appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è consentito il richiamo al contenuto di altro provvedimento, trattandosi di tecnica argomentativa il cui impiego è legittimo laddove - come nella fattispecie è accaduto - il riferimento recettizio o di semplice rinvio venga fatto ad un atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
sia dimostrato che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni di quel provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
e che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile (in questo senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664). 3.5. Per ciò che concerne le ulteriori questioni, poste per prospettare una violazione di legge per motivazione assente o apparente - l'unica forma di violazione di legge attinente all'apparato argomentativo c:he, come noto, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso ad un provvedimento in materia di misure di prevenzione, giusta la previsione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione abbiano chiarito che una siffatta inosservanza è configurabile, oltre che nel caso in cui la motivazione manchi del tutto, solamente laddove essa risulti «priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; conf., in seguito, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Tali condizioni sono certamente assenti in relazione alla vicenda del coinvolgimento dello EZ nella commissione del reato di usura da parte del SA in pregiudizio del Marangi, in quanto i ricorrenti, nel tornare a protestare la innocenza del proposto rispetto alla consumazione di quel reato, hanno 7 (-7 sostanzialmente chiesto una rivalutazione degli elementi di prova che erano stati già considerati dal giudice penale sufficienti a fondare la condanna per un delitto, in una vicenda nella quale lo EZ era risultato coinvolto non per aver svolto un ruolo di mera intermediazione ma per avere ricevuto dalla persona offesa titoli che aveva poi negoziato in proprio. Con riferimento a tale aspetto le doglianze difensive risultano solo formalmente versate come violazioni di legge, in quanto si traducono, in realtà, in non ammissibili denunce di vizi inerenti alla logicità della motivazione • del decreto impugnato, perché finalizzate ad ottenere una rilettura di elementi fattuali già adeguatamente considerati dai giudici di merito. 3.6. Analogamente inammissibile è la doglianza difensiva nella parte in cui è stata prospettata una motivazione apparente del decreto gravato nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che lo EZ era stato condannato per due delitti in materia di omesso versamento di contributi previdenziali che gli avevano consentito di conseguire profitti illeciti, per circa 200.000 euro, poi reinvestiti nella costituita SPMI s.r.l. che, in quello stesso periodo, aveva proceduto ad acquistare i beni immobili in parte oggetto della confisca. Nel sostenere che l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalla Futura Confezioni s.r.l. e non versati nel periodo da luglio 1999 a gennaio 2004 era stato molto più esiguo, perché pari a poco più di 48.000 euro (di cui parte poi restituiti dallo EZ all'amministrazione finanziaria), la difesa ha proposto, invero, un inammissibile vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova: questione che, dunque, atteneva ad una asserita incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, peraltro prospettata in termini tutt'altro che inequivoci. 3.7. E', infine, infondata la lamentata violazione della norma sostanziale dettata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., nella forma dell'inosservanza, per avere il giudice a quo applicato quella norma ad un fatto non corrispondente alla relativa previsione legislativa, ovvero dell'erronea applicazione, per avere la Corte distrettuale non correttamente interpretato la norma in questione (anche tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche e dei principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, come tali vincolanti per il giudice di rinvio). Nella più volte richiamata sentenza di annullamento del 17 febbraio 2021 questa Corte di cassazione aveva prescritto al giudice di rinvio di verificare, alla luce degli orientamenti interpretativi offerti in materia dalla giurisprudenza di legittimità, se le condanne che il proposto aveva riportato per i reati di omesso versamento di ritenute previdenziali e in materia di imposte sulla produzione e sui consumi - delitti commessi nello stesso arco temporale in cui vi era stata l'acquisizione dei beni immobili oggetto di confisca - avessero riguardato 8 condotte concretamente capaci, «avuto riguardo alla loro gravità, alla protrazione nel tempo e ad ogni altro aspetto volto a rappresentarne gli effetti economici, di aver prodotto cespiti che lo EZ si possa ritenere abbia utilizzato nell'esercizio delle sue attività economiche, costituendo una rilevante parte del suo reddito ...[ovvero fossero]... delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica o quantomeno una rilevante fonte di reddito per il medesimo»; e ciò considerando, come già innanzi posto in risalto, anche «gli elementi di fatto tratti dalle vicende relative allo EZ precedenti al 2000 [quali] i reati commessi e quant'altro di rilevante ai fini di verificare la sua pericolosità sociale con riguardo alla categoria di interesse» (pag. 5-7) Tali precise indicazioni sono state rispettate dalla Corte di appello di Lecce che ha rilevato che: - nel periodo di interesse in cui era stata effettuato l'acquisto dei beni immobili in argomento da parte della società SPMI facente capo allo EZ, questi era stato condannato (oltre che per avere concorso nel trasporto di 900 litri di gasolio senza la prescritta documentazione di accompagnamento del valore di alcune centinaia di euro) per avere omesso il versamento di ritenute previdenziali per circa 200.000 euro, solo in minima parte recuperati in sede c:onciliativa, che era fondato ritenere fossero stati reinvestiti nell'attività economica della suddetta società, che all'epoca aveva avuto attività economiche in perdita e flussi finanziari costantemente negativi, ed il cui capitale e le cui iniziative erano state sostenute esclusivamente con "anticipi soci", vale a dire con immissioni di denaro in contanti di cui era sconosciuta la provenienza;
- lo EZ, già condannato in passato per reati contro il patrimonio, che tra il 1991 e il 1998 aveva dichiarato redditi esigui (al pari dei suoi più stretti congiunti), e che nel periodo di riferimento aveva avuto redditi dichiarati pari a zero, prima di costituire la SPMI s.r.l. aveva in precedenza costituito e gestito altre società (la Martinscavi s.r.I., la Formula s.r.I., la Futura s.r.l. e la Suburbia s.r.I.) che, secondo quanto accertato dal perito incaricato dal Tribunale di Taranto, non avevano formalmente prodotto utili, avendo avuto flussi generali di gestione economica sempre negativi, ma con flussi finanziari alternanti caratterizzati essenzialmente da immissione di denaro in contanti dei soci, senza il quale quelle imprese non avrebbero potuto operare;
dati questi che la stessa difesa dello EZ aveva esplicitamente ammesso essere indicativi del fatto che le suddette società (le cui quote solo formalmente erano state intestate a congiunti del proposto, che avevano agito come meri "prestanome") avevano potuto operare perché vi era stato un abituale ricorso all'evasione fiscale, i cui 9 proventi avevano costituito l'unica entrata ovvero la componente più significativa delle capacità finanziarie dello EZ: come peraltro riscontrato dai procedimenti penali e tributari che avevano interessato quelle compagini e come pure confermato dai riconoscimenti dello stesso interessato che, nel procedimento di prevenzione, aveva ammesso di aver effettuato i suoi primi investimenti immobiliari con i "capitali in nero" creati nello svolgimento delle attività di una selle sue società, la Martinscavi. Da tanto la Corte territoriale ha legittimamente desunto che, nel periodo successivo alla commissione dei numerosi reati contro il patrimonio per i quali era stato condannato, lo EZ aveva "patrimonializzato" le imprese a lui facenti capo mediante una sistematica e continuativa attività di evasione fiscale, dunque con il reinvestimento dei profitti conseguiti con iniziative per le quali egli era stato condannato con riferimento a condotte poste in essere proprio nel periodo di riferimento degli acquisti immobiliari in esame;
e che la SIDMI s.r.I., costituita dallo EZ nel 2002 con capitali la cui provenienza era sconosciuta, in un periodo nel quale il predetto, condannato per reati fiscali generatrici di profitto, era risultato del tutto privo di alcuna capacità reddituale lecita, aveva acquistato beni immobili di considerevole valore, con pagamenti effettuati con denaro che non erano neppure transitati dai conti correnti intestati alla stessa società o al suo amministratore. Giudizio, questo, che oltre a risultare rispettoso delle indicazioni formulate nella sentenza rescindente, risulta coerente con le indicazioni dettate in materia dalla Corte costituzionale e con i conseguenti indirizzi ermeneutici nella stessa materia formulati dalla Corte di cassazione. Regulae iuris in base alle quali si è chiarito che la figura della persona socialmente pericolosa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, riguardante «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» impone di individuare «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura [...] suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito» (Corte cost., sent. n. 24 del 2019; Sez. 1, n. 20160 del 16/11/2021, dep. 2022, Bonaffini, Rv. 283089; Sez. 5, n. 10 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-03; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, Immobiliare Peonia, Rv. 275888). 4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/02/2023