Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995 n.335, si riferisce alle sole ipotesi di concorrenza di trattamenti INPS e rendita INAIL derivanti dallo stesso evento invalidante, e non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell'INPS originati da situazioni invalidanti diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della rendita INAIL in favore del lavoratore poi deceduto, in quanto la ratio del divieto di cumulo è quella di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante, liquidate in conseguenza di infortunio o malattia professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL NI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE CABIBBO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8079/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 19/02/00 R.G.N. 1857/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da TO AL diretta ad ottenere la liquidazione della pensione di reversibilità a lei spettante dopo la morte del coniuge, ma negatale dall'istituto per il divieto di cumulo, sancito dall'art. 1, 43^ comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, con la rendita vitalizia in precedenza riconosciuta per la malattia professionale che aveva cagionato il decesso.
Ha rilevato il giudice del gravame che, derivando il diritto alla pensione di reversibilità dalla morte del coniuge della richiedente la prestazione, è assolutamente irrilevante la situazione a monte di detto evento e che la dizione onnicomprensiva della disposizione, contenuta nell'art. 1 della citata legge n. 335 del 1995, non giustifica affatto l'esclusione del cumulo dei due trattamenti economici, nel caso in cui le prestazioni dirette erogate al dante causa discendano da eventi invalidanti diversi: anche in tale ipotesi l'evento da cui trae origine la liquidazione delle due prestazioni a favore dell'avente causa è il medesimo, cioè la morte del precedente titolare.
Di questa pronuncia la ricorrente ha richiesto la cassazione sulla base di un motivo, cui l'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335, dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e degli artt. 38, 36 e 3 Cost. e richiamate le differenze strutturale delle prestazioni in questione, essendo il trattamento pensionistico correlato all'anzianità assicurativa, ed avendo la rendita INAIL finalità risarcitoria deduce l'inapplicabilità del divieto di cumulo e ripropone la questione di legittimità costituzionale della norma denunciata che dispone detto divieto.
Il ricorso va accolto nei limiti appresso indicati.
Rileva innanzitutto il Collegio la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata, come già ritenuto da questa Corte con le sentenze 22 dicembre 2000 n. 16129, 29 maggio 2001 n. 7331, 3 giugno 2002 n. 8028, a cui si rinvia, non avendo la ricorrente dedotto profili di illegittimità diversi da quelli già scrutinati.
La censura per il resto è fondata. L'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335, dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
Il divieto di cumulo tra la pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è stato poi abrogato dagli art. 73,
primo comma, e 78, comma 20, legge 23 dicembre 2000 n. 388. L'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie in esame presuppone però che fosse prima operante il precedente divieto.
Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte innanzi richiamata, il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortuni o malattia professionale) che hanno determinato anche la concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia. Questo principio deve essere condiviso, in considerazione della ratio del divieto di cumulo, individuata nella esigenza di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, sebbene originate dal medesimo evento invalidante e liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il Tribunale ha deciso in modo non conforme al riportato orientamento, ritenendo che la formulazione della norma non consentisse di distinguere fra le situazioni anteriori alla liquidazione del trattamento di reversibilità, essendo il diritto del familiare superstite alla pensione di reversibilità originato in via esclusiva dalla morte del congiunto titolare della prestazione. Ma al fine di escludere la validità di questa interpretazione, è agevole rilevare che la morte è il presupposto del trattamento di reversibilità e non la causa della prestazione liquidata al titolare per l'applicazione dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, cui invece si riferisce il citato art. 1, comma 43, laddove dispone la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Se infatti la morte dell'assicurato può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o l'evento conseguenza di una malattia professionale, che dà luogo alla rendita INAIL in favore dei familiari superstiti dell'assicurato, nell'ambito del sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS la morte del lavoratore assicurato non è evento invalidante che dà luogo a prestazione, poiché gli accadimenti che consentono l'erogazione da parte dell'INPS dei benefici in tema di invalidità pensionabile devono riguardare direttamente l'assicurato e incidere sulla sua capacità di lavoro, e ricollegandosi invece il trattamento di reversibilità e la sua misura alla posizione assicurativa del lavoratore deceduto, in cui trova la sua origine.
Erroneamente il Tribunale ha pure escluso, in base al rilievo che la morte è l'evento da cui traggono origine le prestazioni di reversibilità e della rendita, la cumulabilità delle prestazioni, senza accertare se la pensione di inabilità fruita dal coniuge della ricorrente dipendesse dalla medesima malattia professionale che aveva dato luogo all'attribuzione della rendita INAIL ovvero da evento invalidante diverso.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di appello, che dovrà accertare se la pensione di invalidità, risultante in atti, fruita dal coniuge della ricorrente e di cui quest'ultima ha richiesto la reversibilità derivasse (o meno) dal medesimo evento in base al quale era stata costituita la rendita INAIL, attesi i principi suesposti e così riassunti: "Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335, riferendosi ad ipotesi di concorrenza di trattamenti INPS e rendita INAIL derivanti dallo stesso evento - con riguardo alle quali è stato peraltro soppresso in virtù delle innovazioni legislative introdotte dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346 (non convertito in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, legge 23 dicembre 2000 n. 388), e dagli artt. 73, primo comma, e 78, comma 20, della medesima legge n. 388 del 2000 - non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell'INPS originati da situazioni invalidanti diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della rendita INAIL". Al giudice del rinvio va pure demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003