Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 30
CASS
Sentenza 7 gennaio 2003

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Massime1

Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge 8 agosto 1995 n.335, si riferisce alle sole ipotesi di concorrenza di trattamenti INPS e rendita INAIL derivanti dallo stesso evento invalidante, e non è applicabile in relazione a reversibilità di trattamenti di invalidità a carico dell'INPS originati da situazioni invalidanti diverse dall'infortunio o dalla malattia professionale determinativi della rendita INAIL in favore del lavoratore poi deceduto, in quanto la ratio del divieto di cumulo è quella di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, originate dal medesimo evento invalidante, liquidate in conseguenza di infortunio o malattia professionale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 30
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30
Data del deposito : 7 gennaio 2003

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