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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23923 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI AS, n. Cuneo 06/03/1992 NI TE LY, n. Cuneo 07/09/1996 avverso il decreto n. 615/22 della Corte di appello di Torino del 15/11/2022 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATI-0 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato quello Penale Sent. Sez. 6 Num. 23923 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 15 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni nei confronti di AS NI, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del cbn. disp. degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto riconducibile alla categoria criminologica dei soggetti che sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa. La Corte territoriale ha anche confermato la misura patrimoniale della confisca riguardante il denaro giacente su di un conto corrente bancario intestato a nome del proposto, di due autovetture intestate alla madre RI NI e di un appartamento con annesso garage intestato alla LA TE LY NI. 2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto e la terza interessata TE LY NI, che deducono i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1 NI AS (proposto) Violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 e carenza assoluta di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale attuale ed alla relativa perimetrazione temporale. Osserva il ricorrente che dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale si desume il principio che il riferimento ai proventi di attività delittuose di cui alla lettera b) dell'art. 1 citato va interpretato nel senso di richiedere <la realizzazione di attività delittuose che (...) siano produttive reddito illecito> e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (par. 11.4) e in definitiva che le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura debbono rivestire un triplice requisito: in particolare deve trattarsi di delitti, oltre che commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto (par. 12.2). Ciò premesso, i soli reati valutabili come elementi di fatto ai fini del giudizio circa l'inquadramento nella categoria di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ai sensi dell'art. 1, lett. b) d. Igs. n 159 del 2011 sono quelli giudicati nel procedimento penale celebrato in primo grado davanti al G.i.p. di Asti, commessi tra settembre e dicembre 2020. Risulta, pertanto, erronea in diritto e non in fatto l'adozione di un criterio - come quello individuato dalla Corte territoriale che fa retroagire l'inizio della pericolosità al 2018 quando il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto di un'autovettura commesso in Limena (Pd) - che induce a individuare il dies a quo della pericolosità sociale nel momento di avvenuta 2 commissione da parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza e la capacità di denotare serialità e dunque attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza criminale. L'interpretazione dell'episodio nel senso di tentato furto dell'auto in vista della commissione in forma associata di futuri furti in appartamento e non di quanto presente a bordo dell'auto, come ritenuto dal giudice penale competente, è servita a fissare illegittimamente a quel periodo l'inizio della pericolosità sociale del proposto. Pur essendo, inoltre, oggetto del ricorso la sola misura di prevenzione personale, è evidente che la corretta perimetrazione temporale della ritenuta pericolosità sociale determina ricadute anche sulle misure patrimoniali di beni che non sono né nella sua disponibilità né tantomeno nella sua proprietà e che, tuttavia, sono stati ritenuti erroneamente a lui riconducibili. 2.2. NI TE LY (terza interessata) Violazione di legge in relazione agli artt. 17, 20 e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 per non essere stata la confisca richiesta dai soggetti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 17 nonché in relazione all'art. 358 cod. proc. pen. Nel corso dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale a seguito del sequestro, il Procuratore della Repubblica di Torino ha rinunziato alla proposta chiedendo il dissequestro dell'immobile; peraltro è lo stesso Tribunale che a pag. 7 del suo decreto specifica come il Pubblico Ministero abbia chiesto la confisca solo dei beni riconducibili al proposto e intestati a RI NI. Non pare superfluo ricordare che il procedimento è stato avviato con decreto di sequestro del 25 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Torino ex artt. 7, comma 2 e 20, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 che, com'è noto, può essere emanato d'ufficio anche senza specifica richiesta del titolare dell'esercizio della azione di prevenzione;
diversa è, invece, la previsione dell'art. 24 st. Igs. che, letto congiuntamente all'art. 17, esclude che analogo potere di ufficio spetti al Tribunale. Il mancato esercizio dell'azione di prevenzione candida il provvedimento impugnato all'annullamento senza rinvio. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, comma 2 e 19, comma 3 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello dato rilevanza a indagini patrimoniali svolte nei confronti di soggetto non convivente senza indicare le ragioni per cui l'immobile debba considerarsi nella disponibilità diretta o indiretta del proposto;
dalle risultanze documentali acquisite al procedimento di prevenzione risulta, infatti, che già dal 2017 i fratelli AS e TE LY NI non convivevano, difettando, perciò, ogni prova dell'esistenza di 3 situazioni che possano avallare concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16, 20 e 26 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenuto la titolarità effettiva dell'immobile riconducibile al proposto, la cui pericolosità sociale si è manifestata dopo circa un anno rispetto all'acquisto del bene stesso. Ma anche a voler ritenere, come opina la Corte, che la sua pericolosità si fosse manifestata già nel febbraio 2018, nessuna correlazione può trarsi con l'acquisto di un bene avvenuto l'anno precedente all'asta. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, 19 e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello effettuato una ricostruzione in contrasto con le produzioni documentali. Pur non essendo, infatti, tenuta a dimostrare la legittima provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile sito in Cuneo, via Lamarnnora, 17, la ricorrente ha fornito ampia prova documentale di come siano stati ottenuti i fondi in questione, prova che la Corte territoriale non tenuto in nessuna considerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AS NI è fondato con riferimento al tema alla perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, con effetto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dallo stesso formulate nonché a quelle contenute nel ricorso della terza interessata TE LY NI, inerenti alla confisca dell'immobile alla medesima formalmente intestato. 2. Ai fini di una corretta perimetrazione temporale della manifestazione di pericolosità del proposto occorre, infatti, preliminarmente stabilire quali siano le manifestazioni di devianza penale rilevanti e valutabili ai fini dell'individuazione del momento di insorgenza di tale presupposto. La Corte di appello territoriale ha individuato quale momento di prima manifestazione della pericolosità sociale la data del 8 febbraio 2018, allorquando il ricorrente veniva fermato, a bordo di un'autovettura, nell'atto di darsi alla fuga onde evitare il controllo da parte di una pattuglia di Carabinieri, che lo aveva notato scrutare, assieme ad un complice, con atteggiamento sospetto all'interno di un'autovettura parcheggiata in località Limena (Pd). La vettura nell'occasione condotta dal NI era una SK AB intestata 4 alla LA TE LY e da tale circostanza la Corte territoriale ha argomentato che l'obiettivo dei due malviventi non fosse quello di asportare gli oggetti eventualmente lasciati a bordo dell'autoveicolo, bensì di appropriarsene per utilizzarlo al fine di compiere furti in abitazione. Tale deduzione deriva dal fatto che nel novembre 2020 il proposto veniva sottoposto dal G.i.p. del Tribunale di Asti, nell'ambito del procedimento n. 432/2021, ad una prima misura cautelare custodiale in carcere in relazione a quattro furti in abitazione consumati, ad uno tentato, al riciclaggio di una autovettura e alla detenzione di un'arma sottratta in una delle abitazioni depredate;
in data 23 febbraio 2021 interveniva, inoltre, una seconda ordinanza cautelare riguardo ad altri due furti consumati e ad un terzo tentato. Per tali fatti, commessi nell'arco temporale corrente dal mese di settembre a quello di dicembre dell'anno 2020 nonché per il reato Ci associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento, il proposto ha poi riportato in primo grado condanna emessa dallo stesso G.i.p. di Asti e nelle more della presentazione del ricorso per cassazione, dovrebbe avere anche concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come da lui stesso dichiarato nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Torino. Sulla base di ulteriori considerazioni articolatamente esposte (v. pag. 11-16 decreto impugnato), la Corte ha, pertanto, argomentato da un lato che l'inizio della partecipazione all'associazione criminale fosse ben anteriore rispetto alla commissione dei furti e dall'altro che l'episodio del 8 febbraio 2018 abbia costituito la tangibile manifestazione dell'adesione al sodalizio, ancorché la difesa abbia protestato che quell'episodio dovesse essere valutato per quello che in effetti rappresentava: la manifestazione dell'intento di appropriarsi di quanto contenuto all'interno dell'autovettura incustodita. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto di poter collocare in epoca largamente antecedente rispetto alla condanna per i fatti di reato del settembre - dicembre 2020 l'inizio della manifestazione della pericolosità del NI, facendola retroagire all'inizio di febbraio del 2018, sì da stabilirne una diretta correlazione con l'acquisto del bene immobile oggetto di coniFisca da parte della LA TE LY, il cui saldo del corrispettivo di € 35.100,00 è avvenuto il 5 gennaio 2018 tramite bonifico bancario, non prima di avere argomentato che il proposto "non è diventato pericoloso la notte del 8 febbraio 2018, ma lo era già mesi prima" (pag. 17 decreto), atteso che nel periodo antecedente non svolgeva alcuna attività lavorativa e aveva la materiale disponibilità della SK AB intestata alla LA, che quest'ultima non sarebbe stata in grado di acquistare con il reddito disponibile. 5 Ciò premesso, le valutazioni operate dalla Corte di appello di Torino delle suddette risultanze di fatto non appaiono sindacabili ai fini del giudizio di prevenzione, dal momento che, in base al principio dell'autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali spettante al giudice della prevenzione, tale operazione ermeneutica appare del tutto legittima per stabilire o meno la pericolosità del proposto. Il principio risulta costantemente declinato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ancorché venga sempre più frequentemente accompagnato dalla fissazione di limiti inerenti all'ampiezza della libertà interpretativa riservata al giudizio di prevenzione. È stato così affermato che in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908). E ancora che in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità; ne consegue che detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti. (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale ed al., Rv. 272496). Inoltre, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo c:riteri già giudicati incongrui nel processo penale. (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917). E infine che il giudice della prevenzione, in sede di verific:a della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, 6 e comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Nel caso in esame, sebbene la rivalutazione degli elementi indizianti da parte della Corte torinese sia stata particolarmente pregnante, attribuendo valore specifico a fatti apparentemente privi di tale valenza, non si può dire che siano stati violati i limiti dettati dalla ricordata giurisprudenza di legittimità, talché sulla scorta delle riferite considerazioni, la Corte di appello ha conclusivamente ritenuto che la perimetrazione cronologica della pericolosità del proposto "copra interamente tutte le fasi dell'acquisito dell'immobile". (v. ancora pag. 17 decreto). Non è, dunque, questo il profilo che deve essere sottoposto a revisione critica e che merita censura. Secondo un orientamento interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, possono ritenersi rilevanti ai fini della pericolosità generica ex art. 1, lett. b) d. Igs. cit. anche quei reati che non abbiano effettivamente determinato un sensibile arricchimento patrimoniale del proposto. La tesi trova conforto in Sez. 2, n. 38118 del 14/09/2021, Alafleur, Rv. 282190 secondo cui in tema di misure di prevenzione, l'indizio di appartenenza ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio legittimamente è valutabile ai fini del giudizio di pericolosità cd. generica del proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, giacché, sebbene il delitto di associazione per delinquere non sia di per sé produttivo di reddito, tuttavia il presupposto, di cui alla citata previsione normativa, consistente nel vivere "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" deve essere inteso facendo ricorso - alla stregua dei principi affermati da Corte cost. n. 24 del 2019 - non a singoli titoli di reato, bensì a specifiche "categorie delittuose" idonee a consentire l'individuazione di "tipi di comportamento" assunti a presupposto per l'adozione della misura La pronuncia si attaglia perfettamente al caso in esame, dal momento che l'intero ragionamento della Corte di appello si fonda sulla circ:ostanza che fin dal 2018 il proposto faceva parte di una associazione per delinquere dedita a furti in appartamenti, di cui l'episodio del 2018 costituirebbe solo la manifestazione concreta. 7 Si oppone, tuttavia, a tale orientamento un altro che annovera pronunce numericamente più consistenti. In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 già citata) In senso conforme si sono pronunciate Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 nonché Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737, secondo cui in tema di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, possono costituire presupposto della misura della sorveglianza speciale i soli delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso. La tesi ha trovato, com'è noto, conforto anche nella giurisprudenza costituzionale sulla base di quanto affermato, esattamente in termini, da Corte costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019. Prospettato il quadro delle possibili opzioni ermeneutiche, questo Collegio ritiene convintamente di aderire alla seconda di esse, reputando che la tesi sostenuta dalla Corte di appello postuli l'indebito ricorso ad una ulteriore presunzione in aggiunta a quella già normativamente prevista, facendo discendere dalla commissione di un reato di mero pericolo, quale resta quello di associazione per delinquere, la conseguenza di un illecito arricchimento patrimoniale, che, per espressa previsione di legge, può invece ritenersi presunto sulla scorta dell'abituale commissione di reati contro il patrimonio, pur quando essi abbiano avuto quale oggetto materiale valori scarsamente significativi dal punto di vista economico. La Corte di appello ha ritenuto ad esempio di non poter valorizzare al fine del giudizio di pericolosità una condanna penale riportata dal proposto nel 2010, per furto di autovettura avvenuto il 27 luglio, se non come "concreta propensione a commettere furti unitamente a soggetti dello stesso gruppo etnico" (sinti) (pag. 16 decreto), ma è verosimile, per tutto quanto sopra detto, che ove avesse 8 opinato diversamente, lo avrebbe fatto comunque nel senso di far retroagire a quell'epoca la partecipazione del proposto all'associazione per delinquere per cui è stato sottoposto a processo dopo circa un decennio. Si trattava, invece, di individuare e valorizzare la commissione di fatti di reato in concreto lucro genetici, operazione che alla Corte territoriale non è finora riuscita e che costituisce il motivo dell'annullamento del decreto impugnato con rinvio degli atti per nuovo giudizio allo stesso giudice in diversa composizione. 3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato per nuovo giudizio;
la sua forma (decreto) non permette il rinvio a diversa sezione della Corte territoriale a mente del cbn. disp. dell'art. 10, comma 4, del d. Igs. n. 159 del 2011 e dell'art. 623 cod. proc. pen., ma la natura decisoria dell'atto impone che il Collegio chiamato alla nuova valutazione sia di diversa composizione, stante la potenziale incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, La Pelosa, Rv. 283350 non mass. sul punto;
Sez. U n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). Ulteriori motivi di ricorso e motivi formulati dalla terza interessata assorbiti dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione. Così deciso, 3 aprile 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATI-0 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato quello Penale Sent. Sez. 6 Num. 23923 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 03/04/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 15 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni nei confronti di AS NI, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del cbn. disp. degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto riconducibile alla categoria criminologica dei soggetti che sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa. La Corte territoriale ha anche confermato la misura patrimoniale della confisca riguardante il denaro giacente su di un conto corrente bancario intestato a nome del proposto, di due autovetture intestate alla madre RI NI e di un appartamento con annesso garage intestato alla LA TE LY NI. 2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto e la terza interessata TE LY NI, che deducono i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1 NI AS (proposto) Violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 e carenza assoluta di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale attuale ed alla relativa perimetrazione temporale. Osserva il ricorrente che dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale si desume il principio che il riferimento ai proventi di attività delittuose di cui alla lettera b) dell'art. 1 citato va interpretato nel senso di richiedere <la realizzazione di attività delittuose che (...) siano produttive reddito illecito> e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (par. 11.4) e in definitiva che le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura debbono rivestire un triplice requisito: in particolare deve trattarsi di delitti, oltre che commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto (par. 12.2). Ciò premesso, i soli reati valutabili come elementi di fatto ai fini del giudizio circa l'inquadramento nella categoria di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ai sensi dell'art. 1, lett. b) d. Igs. n 159 del 2011 sono quelli giudicati nel procedimento penale celebrato in primo grado davanti al G.i.p. di Asti, commessi tra settembre e dicembre 2020. Risulta, pertanto, erronea in diritto e non in fatto l'adozione di un criterio - come quello individuato dalla Corte territoriale che fa retroagire l'inizio della pericolosità al 2018 quando il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto di un'autovettura commesso in Limena (Pd) - che induce a individuare il dies a quo della pericolosità sociale nel momento di avvenuta 2 commissione da parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza e la capacità di denotare serialità e dunque attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza criminale. L'interpretazione dell'episodio nel senso di tentato furto dell'auto in vista della commissione in forma associata di futuri furti in appartamento e non di quanto presente a bordo dell'auto, come ritenuto dal giudice penale competente, è servita a fissare illegittimamente a quel periodo l'inizio della pericolosità sociale del proposto. Pur essendo, inoltre, oggetto del ricorso la sola misura di prevenzione personale, è evidente che la corretta perimetrazione temporale della ritenuta pericolosità sociale determina ricadute anche sulle misure patrimoniali di beni che non sono né nella sua disponibilità né tantomeno nella sua proprietà e che, tuttavia, sono stati ritenuti erroneamente a lui riconducibili. 2.2. NI TE LY (terza interessata) Violazione di legge in relazione agli artt. 17, 20 e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 per non essere stata la confisca richiesta dai soggetti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 17 nonché in relazione all'art. 358 cod. proc. pen. Nel corso dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale a seguito del sequestro, il Procuratore della Repubblica di Torino ha rinunziato alla proposta chiedendo il dissequestro dell'immobile; peraltro è lo stesso Tribunale che a pag. 7 del suo decreto specifica come il Pubblico Ministero abbia chiesto la confisca solo dei beni riconducibili al proposto e intestati a RI NI. Non pare superfluo ricordare che il procedimento è stato avviato con decreto di sequestro del 25 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Torino ex artt. 7, comma 2 e 20, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 che, com'è noto, può essere emanato d'ufficio anche senza specifica richiesta del titolare dell'esercizio della azione di prevenzione;
diversa è, invece, la previsione dell'art. 24 st. Igs. che, letto congiuntamente all'art. 17, esclude che analogo potere di ufficio spetti al Tribunale. Il mancato esercizio dell'azione di prevenzione candida il provvedimento impugnato all'annullamento senza rinvio. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, comma 2 e 19, comma 3 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello dato rilevanza a indagini patrimoniali svolte nei confronti di soggetto non convivente senza indicare le ragioni per cui l'immobile debba considerarsi nella disponibilità diretta o indiretta del proposto;
dalle risultanze documentali acquisite al procedimento di prevenzione risulta, infatti, che già dal 2017 i fratelli AS e TE LY NI non convivevano, difettando, perciò, ogni prova dell'esistenza di 3 situazioni che possano avallare concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16, 20 e 26 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenuto la titolarità effettiva dell'immobile riconducibile al proposto, la cui pericolosità sociale si è manifestata dopo circa un anno rispetto all'acquisto del bene stesso. Ma anche a voler ritenere, come opina la Corte, che la sua pericolosità si fosse manifestata già nel febbraio 2018, nessuna correlazione può trarsi con l'acquisto di un bene avvenuto l'anno precedente all'asta. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, 19 e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello effettuato una ricostruzione in contrasto con le produzioni documentali. Pur non essendo, infatti, tenuta a dimostrare la legittima provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile sito in Cuneo, via Lamarnnora, 17, la ricorrente ha fornito ampia prova documentale di come siano stati ottenuti i fondi in questione, prova che la Corte territoriale non tenuto in nessuna considerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AS NI è fondato con riferimento al tema alla perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, con effetto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dallo stesso formulate nonché a quelle contenute nel ricorso della terza interessata TE LY NI, inerenti alla confisca dell'immobile alla medesima formalmente intestato. 2. Ai fini di una corretta perimetrazione temporale della manifestazione di pericolosità del proposto occorre, infatti, preliminarmente stabilire quali siano le manifestazioni di devianza penale rilevanti e valutabili ai fini dell'individuazione del momento di insorgenza di tale presupposto. La Corte di appello territoriale ha individuato quale momento di prima manifestazione della pericolosità sociale la data del 8 febbraio 2018, allorquando il ricorrente veniva fermato, a bordo di un'autovettura, nell'atto di darsi alla fuga onde evitare il controllo da parte di una pattuglia di Carabinieri, che lo aveva notato scrutare, assieme ad un complice, con atteggiamento sospetto all'interno di un'autovettura parcheggiata in località Limena (Pd). La vettura nell'occasione condotta dal NI era una SK AB intestata 4 alla LA TE LY e da tale circostanza la Corte territoriale ha argomentato che l'obiettivo dei due malviventi non fosse quello di asportare gli oggetti eventualmente lasciati a bordo dell'autoveicolo, bensì di appropriarsene per utilizzarlo al fine di compiere furti in abitazione. Tale deduzione deriva dal fatto che nel novembre 2020 il proposto veniva sottoposto dal G.i.p. del Tribunale di Asti, nell'ambito del procedimento n. 432/2021, ad una prima misura cautelare custodiale in carcere in relazione a quattro furti in abitazione consumati, ad uno tentato, al riciclaggio di una autovettura e alla detenzione di un'arma sottratta in una delle abitazioni depredate;
in data 23 febbraio 2021 interveniva, inoltre, una seconda ordinanza cautelare riguardo ad altri due furti consumati e ad un terzo tentato. Per tali fatti, commessi nell'arco temporale corrente dal mese di settembre a quello di dicembre dell'anno 2020 nonché per il reato Ci associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento, il proposto ha poi riportato in primo grado condanna emessa dallo stesso G.i.p. di Asti e nelle more della presentazione del ricorso per cassazione, dovrebbe avere anche concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come da lui stesso dichiarato nella procedura svoltasi dinanzi alla Corte di appello di Torino. Sulla base di ulteriori considerazioni articolatamente esposte (v. pag. 11-16 decreto impugnato), la Corte ha, pertanto, argomentato da un lato che l'inizio della partecipazione all'associazione criminale fosse ben anteriore rispetto alla commissione dei furti e dall'altro che l'episodio del 8 febbraio 2018 abbia costituito la tangibile manifestazione dell'adesione al sodalizio, ancorché la difesa abbia protestato che quell'episodio dovesse essere valutato per quello che in effetti rappresentava: la manifestazione dell'intento di appropriarsi di quanto contenuto all'interno dell'autovettura incustodita. In estrema sintesi, la Corte territoriale ha ritenuto di poter collocare in epoca largamente antecedente rispetto alla condanna per i fatti di reato del settembre - dicembre 2020 l'inizio della manifestazione della pericolosità del NI, facendola retroagire all'inizio di febbraio del 2018, sì da stabilirne una diretta correlazione con l'acquisto del bene immobile oggetto di coniFisca da parte della LA TE LY, il cui saldo del corrispettivo di € 35.100,00 è avvenuto il 5 gennaio 2018 tramite bonifico bancario, non prima di avere argomentato che il proposto "non è diventato pericoloso la notte del 8 febbraio 2018, ma lo era già mesi prima" (pag. 17 decreto), atteso che nel periodo antecedente non svolgeva alcuna attività lavorativa e aveva la materiale disponibilità della SK AB intestata alla LA, che quest'ultima non sarebbe stata in grado di acquistare con il reddito disponibile. 5 Ciò premesso, le valutazioni operate dalla Corte di appello di Torino delle suddette risultanze di fatto non appaiono sindacabili ai fini del giudizio di prevenzione, dal momento che, in base al principio dell'autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali spettante al giudice della prevenzione, tale operazione ermeneutica appare del tutto legittima per stabilire o meno la pericolosità del proposto. Il principio risulta costantemente declinato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ancorché venga sempre più frequentemente accompagnato dalla fissazione di limiti inerenti all'ampiezza della libertà interpretativa riservata al giudizio di prevenzione. È stato così affermato che in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, il giudice della prevenzione può utilizzare autonomamente i fatti che hanno formato oggetto di un procedimento penale che non si sia concluso con una sentenza di condanna, a condizione che la decisione assolutoria non abbia negato la sussistenza del fatto che assume rilevanza ai fini del giudizio prognostico (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908). E ancora che in sede di verifica della pericolosità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione può ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità; ne consegue che detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti. (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale ed al., Rv. 272496). Inoltre, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo c:riteri già giudicati incongrui nel processo penale. (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati, Rv. 276917). E infine che il giudice della prevenzione, in sede di verific:a della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura ai sensi dell'art. 1, 6 e comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Nel caso in esame, sebbene la rivalutazione degli elementi indizianti da parte della Corte torinese sia stata particolarmente pregnante, attribuendo valore specifico a fatti apparentemente privi di tale valenza, non si può dire che siano stati violati i limiti dettati dalla ricordata giurisprudenza di legittimità, talché sulla scorta delle riferite considerazioni, la Corte di appello ha conclusivamente ritenuto che la perimetrazione cronologica della pericolosità del proposto "copra interamente tutte le fasi dell'acquisito dell'immobile". (v. ancora pag. 17 decreto). Non è, dunque, questo il profilo che deve essere sottoposto a revisione critica e che merita censura. Secondo un orientamento interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, possono ritenersi rilevanti ai fini della pericolosità generica ex art. 1, lett. b) d. Igs. cit. anche quei reati che non abbiano effettivamente determinato un sensibile arricchimento patrimoniale del proposto. La tesi trova conforto in Sez. 2, n. 38118 del 14/09/2021, Alafleur, Rv. 282190 secondo cui in tema di misure di prevenzione, l'indizio di appartenenza ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati contro il patrimonio legittimamente è valutabile ai fini del giudizio di pericolosità cd. generica del proposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, giacché, sebbene il delitto di associazione per delinquere non sia di per sé produttivo di reddito, tuttavia il presupposto, di cui alla citata previsione normativa, consistente nel vivere "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" deve essere inteso facendo ricorso - alla stregua dei principi affermati da Corte cost. n. 24 del 2019 - non a singoli titoli di reato, bensì a specifiche "categorie delittuose" idonee a consentire l'individuazione di "tipi di comportamento" assunti a presupposto per l'adozione della misura La pronuncia si attaglia perfettamente al caso in esame, dal momento che l'intero ragionamento della Corte di appello si fonda sulla circ:ostanza che fin dal 2018 il proposto faceva parte di una associazione per delinquere dedita a furti in appartamenti, di cui l'episodio del 2018 costituirebbe solo la manifestazione concreta. 7 Si oppone, tuttavia, a tale orientamento un altro che annovera pronunce numericamente più consistenti. In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 già citata) In senso conforme si sono pronunciate Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 nonché Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737, secondo cui in tema di pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, possono costituire presupposto della misura della sorveglianza speciale i soli delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso. La tesi ha trovato, com'è noto, conforto anche nella giurisprudenza costituzionale sulla base di quanto affermato, esattamente in termini, da Corte costituzionale n. 24 del 24 gennaio 2019. Prospettato il quadro delle possibili opzioni ermeneutiche, questo Collegio ritiene convintamente di aderire alla seconda di esse, reputando che la tesi sostenuta dalla Corte di appello postuli l'indebito ricorso ad una ulteriore presunzione in aggiunta a quella già normativamente prevista, facendo discendere dalla commissione di un reato di mero pericolo, quale resta quello di associazione per delinquere, la conseguenza di un illecito arricchimento patrimoniale, che, per espressa previsione di legge, può invece ritenersi presunto sulla scorta dell'abituale commissione di reati contro il patrimonio, pur quando essi abbiano avuto quale oggetto materiale valori scarsamente significativi dal punto di vista economico. La Corte di appello ha ritenuto ad esempio di non poter valorizzare al fine del giudizio di pericolosità una condanna penale riportata dal proposto nel 2010, per furto di autovettura avvenuto il 27 luglio, se non come "concreta propensione a commettere furti unitamente a soggetti dello stesso gruppo etnico" (sinti) (pag. 16 decreto), ma è verosimile, per tutto quanto sopra detto, che ove avesse 8 opinato diversamente, lo avrebbe fatto comunque nel senso di far retroagire a quell'epoca la partecipazione del proposto all'associazione per delinquere per cui è stato sottoposto a processo dopo circa un decennio. Si trattava, invece, di individuare e valorizzare la commissione di fatti di reato in concreto lucro genetici, operazione che alla Corte territoriale non è finora riuscita e che costituisce il motivo dell'annullamento del decreto impugnato con rinvio degli atti per nuovo giudizio allo stesso giudice in diversa composizione. 3. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato per nuovo giudizio;
la sua forma (decreto) non permette il rinvio a diversa sezione della Corte territoriale a mente del cbn. disp. dell'art. 10, comma 4, del d. Igs. n. 159 del 2011 e dell'art. 623 cod. proc. pen., ma la natura decisoria dell'atto impone che il Collegio chiamato alla nuova valutazione sia di diversa composizione, stante la potenziale incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata (Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, La Pelosa, Rv. 283350 non mass. sul punto;
Sez. U n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512, non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). Ulteriori motivi di ricorso e motivi formulati dalla terza interessata assorbiti dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione. Così deciso, 3 aprile 2023