Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 578-ter. (( (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). )) (( 1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non e' stata pronunciata condanna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ))
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui e' stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ))
Commentari • 32
- 1. I reati tributari tra confisca allargata e di prevenzione: necessità di coordinamento e nuovi “squilibri” alla luce dell’improcedibilità dell’impugnazioneSilvia De Blasis · https://archiviopenale.it/ · 279.6468
Riassunto L'introduzione della confisca allargata per alcuni reati tributari e l'inclusione di taluni di essi tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 pongono questioni di coordinamento tra misure anche alla luce del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia si pone l'ulteriore questione del ruolo delle misure di prevenzione alla luce del regime previsto dall'art. 578 ter c.p.p. in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41472Provvedimento: […] In tale direzione conducono le norme di cui agli artt. 578 e 578 bis cod. proc. pen. e, in termini più attinenti al tema che ci occupa, la norma di cui all'art. 578 ter, cod. proc. pen., a tenore della quale il Giudice della prevenzione può utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli "elementi di fatto", su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica ex art. 1 del cit. d.lvo. […]Leggi di più...
- autonomia procedimento penale e prevenzione·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- violazione di legge·
- art. 1 d.lvo n. 159/2011·
- travisamento della prova·
- pericolosità generica·
- vizio di motivazione·
- misura di prevenzione·
- giudizio prognostico