Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza, su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di una utilizzazione separata. Ne consegue che in ambito penalistico va dato rilievo preminente al maggior valore economico del fabbricato, bene principale, del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità alle finalità della disciplina di prevenzione preordinata ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di illeciti investimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/11/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1312
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 22465/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE CH N. IL 27/10/1953;
2) LO RI NA N. IL 26/10/1956;
3) IE FO N. IL 12/04/1971;
4) IE NO N. IL 12/04/1971;
avverso il decreto n. 7/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 27/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Letta la memoria depositata in data 26-6-2012 dal Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno, con decreto del 27-1-2012, a conferma di quello emesso dal locale Tribunale in data 11-2-2010, ha disposto la confisca, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.2 ter dei seguenti beni mobili ed immobili:
- impresa individuale di calcestruzzo AI OA con la relativa azienda, avente sede in Cava dei Tirreni, via Santa IA del Rovo, n. 77;
- immobile sito in Cava dei Tirreni, via S. IA del Rovo, n. 77, composto da area di sedime, locale deposito, capannone ed annesso appartamento, costituenti beni strumentali dell'impresa sopra specificata;
- tre veicoli intestati a AI LE, utilizzati dall'impresa di calcestruzzo;
- due betoniere "intestate" a AT IA, moglie di AI LE, utilizzate dall'impresa di calcestruzzo;
- tre veicoli e una betoniera intestati a AI OA, figlio di AI LE, utilizzati dall'impresa di calcestruzzo;
- attività di autolavaggio IAN di AI LE, sito in Cava dei Tirreni, via S. IA del Rovo, loc. Acqua della Quercia, gestito da AI DO, figlio di AI LE.
2. La misura suddetta è stata disposta perché AI LE, già sottoposto alla sorveglianza speciale di PS per la durata di anni tre con decreto del Tribunale di Salerno del 30-10-2006 e condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. commesso a far data dalla metà degli anni 80, è stato ritenuto il dominus effettivo dei beni sopra specificati, alcuni intestati direttamente a lui, altri alla moglie ed altri ancora al figlio LA OA. Inoltre, perché il valore dei beni suddetti è apparso sproporzionato rispetto ai redditi e alle disponibilità economiche del proposto e perché questi non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza del compendio.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia sono stati presentati due ricorsi:
uno a firma dell'avv. LE Sarno, che agisce a nome di AI LE, AT IA AN, AI DO e AI OA, ed un altro a firma dell'avv. Paolo Vocca, che agisce a nome di AI LE.
3.1. L'avv. Sarno denunzia violazione di legge e si duole della manifesta illogicità della motivazione. Sottolinea che l'area di sedime, su cui sono state realizzate costruzioni per 915 mq, è pervenuto a AI LE iure hereditatis e quindi non può dirsi acquistato con i proventi dell'attività delittuosa. Inoltre, che le opere realizzate sull'area suddetta furono finanziate con un mutuo stipulato da AI DO e US NC l'8-10-2002;
che i materiali utilizzati per la costruzione furono donati da AT UE, zio di AT IA (moglie di AI LE); che le modifiche apportate al manufatto furono realizzate con i proventi dell'attività lavorativa dei figli tra gli anni 93-95. L'illogicità della motivazione è ravvisata, invece, nel fatto che, "pur contestando la mancata prova della provenienza lecita dei beni, si giunge ad una mera presunzione della provenienza illecita degli stessi", con la conseguenza che "ci troveremmo nella paradossale condizione secondo cui una qualsiasi sproporzione tra il patrimonio di un comune cittadino e la sua condizione economica farebbe automaticamente scattare l'adozione di un provvedimento teso alla confisca".
3.2. L'avv. Vocca si avvale anch'egli di due motivi.
Col primo lamenta la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter in quanto i giudici hanno disposto la confisca dell'area di sedime e dei manufatti sulla stessa costruiti sebbene il AI LE fosse proprietario, unicamente, di una quota modesta dell'area (per 3/15) e sebbene i comproprietari non siano stati chiamati a partecipare al procedimento.
Col secondo lamenta, ancora una volta, la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, perché non vi è prova sia della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati, sia del collegamento tra le attività illecite contestate (risalenti a molti anni fa) ed i beni confiscati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Premesso che nessuno dei due difensori ricorrenti contesta la sussistenza delle condizioni soggettive di applicabilità della misura patrimoniale disposta dal tribunale e dalla Corte d'appello di Salerno (la pericolosità sociale del proposto), lo scrutinio della sentenza va operato in relazione alle condizioni oggettive di confiscabilità dei singoli beni.
2. Sul punto i giudici di merito hanno reso motivazione immune da censure, rilevando, innanzitutto, che si tratta di beni comunque riferibili a AI LE, o perché intestatario degli stessi o perché nella sua disponibilità. È stato evidenziato, infatti, che l'attività di calcestruzzo è stata avviata da AI OA, figlio del proposto, in concomitanza con l'avvio del procedimento di prevenzione a carico del padre, nello stesso posto e con le stesse dotazioni dell'attività di calcestruzzo prima esercitata dal padre, nonché il fatto che buona parte dei beni strumentali sono rimasti intestati a AI LE e solo in minima parte ai suoi stretti congiunti. Da qui la l'ovvia conclusione - a cui è possibile pervenire anche senza ricorrere alla presunzione di cui alla L. n.575 del 1965, art. 2 ter - che il proposto, divenuto formalmente dipendente del figlio, avesse in realtà continuato, sotto diverso nome, l'attività d'impresa precedentemente svolta a nome proprio. Quanto all'autolavaggio "IAN", è stato posto in rilievo il dato, decisivo ai fini del giudizio di appartenenza, che è gestito da AI DO, ma è di proprietà di AI LE.
3. Correttamente è stato negato rilievo all'acquisto, iure hereditatis, dell'area di sedime, su cui sono stati poi realizzati edifici pertinanziali all'attività d'impresa. In materia di misure di prevenzione, nel disporsi la confisca di un immobile costruito su un terreno, sulla base della dimostrata provenienza illecita delle somme a tal fine utilizzate, legittimamente il giudice della prevenzione dispone la confisca, altresì, dell'area di sedime, pur se di accertata provenienza lecita, in ragione dell'ormai avvenuta inscindibilità tra detto terreno e l'immobile costruitovi sopra. Infatti, se è pur vero che, secondo la disciplina civilistica (art.934 c.c.e ss.), l'opera costruita su un determinato terreno appartiene al proprietario del medesimo, salvo che non risulti diversamente dal titolo o dalla legge e a meno che non sia stato costituito dal proprietario del suolo un diritto di superficie a norma dell'art. 952 c.c. e ss., ciò però non significa che l'edificio, sotto il profilo penalistico, debba seguire il regime giuridico del terreno acquistato lecitamente: infatti, la costruzione del manufatto con proventi illeciti risente di questa illiceità e i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente, non potendo essi essere suscettibili di una utilizzazione separata. In tale evenienza, quindi, il richiamato principio civilistico si inverte, nel senso che va dato rilievo preminente al maggiore valore economico che è proprio del fabbricato e il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, riceve, quale pertinenza, un incremento del suo valore, finendo con il seguire il regime giuridico dell'ormai inscindibile bene principale (Cassazione penale, sez. 5^, 25/09/2009, n. 49479. Cassazione penale, sez. 5^, 05/10/2010, n. 39228). Siffatta conclusione va senz'altro condivisa, perché in armonia con gli scopi che intende raggiungere il legislatore, il quale vuole evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti.
4. L'affermazione che le opere realizzate sull'area suddetta furono finanziate con l'importo di un mutuo e che i materiali utilizzati per la costruzione furono donati da AT UE, zio di AT IA (moglie di AI LE); che le modifiche apportate al manufatto furono realizzate con i proventi dell'attività lavorativa dei figli tra gli anni 93-95 è stata disattesa sul rilievo che si tratta di proposizioni illogiche e indimostrate, dal momento che si parla di manufatti realizzati prima del 1995 (anno in cui fu presentata da AI LE istanza di condono edilizio), mentre il mutuo fu stipulato nel 2002 e non dal proposto, bensì dal figlio AI DO e dalla moglie US NC. Nè si vede ove sia il vizio di motivazione, posto che le doglianze del ricorrente si fondano su dati, oltre che illogici, assertivi e privi di riscontro probatorio.
5. L'ultima doglianza dell'avv. Sarno attiene ad una presunta inversione dell'onere probatorio. Anche tale doglianza è infondata, giacché la confisca è stata disposta, nel caso di specie, per entrambi i motivi consentiti dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter:
perché si tratta di beni che costituiscono il frutto di attività illecite;
perché si tratta di beni dal valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all'attività economica esercitata e di cui il proposto non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza.
La sentenza impugnata ha motivato sotto entrambi i profili, rilevando che la deduzione circa la provenienza lecita è smentita dalle acquisizioni in atti (è stata richiamata l'informativa della Squadra Mobile n. 741/6/2001 - secondo cui l'impresa del AI LE potè beneficiare di plurimi sub-appalti nel settore delle costruzioni avvalendosi del rango mafioso del titolare - e sono state riportate le dichiarazioni rese, al riguardo, da un collaboratore di giustizia) e che sussiste, sulla base degli accertamenti compiuti, sproporzione tra i redditi dichiarati ed il valore dei beni, su cui nemmeno il difensore è stato in grado di interloquire vantaggiosamente. E secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (nel caso di specie si tratta, invece, di condanna definitiva), è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni (Cass., sez. 1^, 28 gennaio 1998, n. 479). Sicché al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Cass., sez. 5^, 28 novembre 1996, Brodella, m. 207498). Nel caso in esame lo stesso ricorrente riconosce che le sue disponibilità finanziarie e patrimoniali sono ingiustificate (ha parlato di condizioni economiche "precarie"), talché nessuna censura può muoversi alla sentenza che, muovendo dall'accertata dichiarazione di redditi inadeguati, ovvero da nessuna dichiarazione, è giunta alla negazione della legittima provenienza dei beni.
6. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso dell'avv. Vocca. Questi deduce l'illegittimità del provvedimento dal fatto che il AI LE sarebbe proprietario solo dei 3/15 dell'area di sedime dei manufatti e che i comproprietari non sono stati chiamati a partecipare al procedimento, contrariamente a quanto dispone la L. n.575 del 1965, art. 2 ter. Senonché, la disposizione invocata dal ricorrente prescrive l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, solo in via eventuale e differita in esito alla adozione del provvedimento di sequestro. È, pertanto, infondata la doglianza per l'omessa preventiva chiamata. Peraltro, è appena il caso di aggiungere che, in tema di inosservanza della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, questa Corte (Sez. 1^, 16 aprile
1996, n. 2531, Biron, massima n 204908) ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "l'omessa chiamata del terzo non si pone sullo stesso piano dell'intervento di colui cui può essere applicata la misura, onde l'omessa citazione non comporta la nullità del procedimento, ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà "dell'extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo".
7. Il secondo motivo dell'avv. Vocca è, infine, del tutto inammissibile, risolvendosi nella generica contestazione della sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore del beni, su cui la sentenza impugnata si è espressa con puntuali e pertinenti osservazioni, mentre il collegamento tra le attività illecite e i beni confiscati è espresso a chiare lettere nel corpo della motivazione, laddove è detto, e dimostrato, che il AI LE ha prodotto lecitamente, nel tempo, redditi assolutamente insufficienti a mantenere sè stesso e la propria famiglia e che i proventi utilizzati per l'acquisto non potevano che derivare dall'attività illecita espletata, di cui le sentenze emesse a suo carico costituiscono inconfutabile dimostrazione.
8. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013