Sentenza 13 aprile 2023
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).
Commentari • 2
- 1. La confisca di “prevenzione” che ha smarrito la sua funzione preventivaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 maggio 2025
- 2. Misure di prevenzione: Stop alle confische fondate su denunce e informative prive di sviluppi giudiziari (Cass. Pen. n. 30552/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15704 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso di LD NI e l'inammissibilità di ricorsi di RL EN, LV TI e SA TI. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 30.8.20218, su proposta del PM, il Tribunale di Reggio Emilia aveva applicato ad LD NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune di residenza per Penale Sent. Sez. 2 Num. 15704 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 25/01/2023 anni tre, ed aveva disposto la confisca di una molteplicità di beni, avendo ritenuto la pericolosità generica del predetto quale desumibile dai precedenti penali e di polizia;
il sequestro, prima, e la confisca, poi, avevano interessato anche beni intestati alla figlia del proposto e, per quel che interessa in questa sede, alla di lui convivente RL EN, allo zio di costei, LV TI, ed alla di lei madre SA TI;
2. avverso il decreto del Tribunale avevano proposto appello LD NI, RL EN, LV TI e SA TI: la Corte di appello di Bologna, all'esito della impugnazione, aveva parzialmente riformato il provvedimento gravato revocando il sequestro e la confisca di sette unità immobiliari di proprietà di RL EN;
di alcuni conti correnti bancari, titoli e libretti di deposito intestati a TA NI e/o alla stessa EN;
di talune somme di denaro trovate nella diretta disponibilità di SA TI;
di polizze vita, conti correnti e relativi titoli intestati a LV TI;
di quasi tutti i beni mobili rinvenuti all'interno del bar 'LV' e all'interno degli immobili sopra elencati;
aveva confermato nel resto il provvedimento appellato;
3. con sentenza n. 21045 del 2020, accogliendo i ricorsi di LD NI, RL EN, LV e SA TI (oltre che di GI LL), la VI Sezione di questa Corte ha annullato il decreto della Corte di appello di Bologna cui ha rinviato per nuovo esame sia quanto al profilo della pericolosità ritenuta a carico del proposto che quanto alla correlativa confisca dei beni;
4. la Corte di appello di Bologna, con il decreto dell'1.3.2022, in (ulteriore) parziale riforma del provvedimento del Tribunale, ha revocato il sequestro e confisca dei gioielli e degli altri valori contenuti nelle due cassette di sicurezza disponendone la restituzione a RL EN in cui favore ha anche restituito - previa revoca della confisca - la autovettura Porche 911; ha inoltre confermato la misura di prevenzione personale a carico di LD NI e le confische delle autovetture e delle somme di denaro oltre che degli orologi (con le eccezioni indicate in dispositivo); 5. ricorrono nuovamente per cassazione LD NI da un lato e RL EN, LV TI e SA TI, dall'altro deducendo: 5.1 LD NI, con ricorso a firma degli Avv.ti NI e Bolognesi: 5.1.1 violazione di legge - insussistenza della qualifica soggettiva di cui all'art. 1, lett. b), D. Lg.vo 159/2011 - inidoneità degli elementi di prova relativi a procedimenti ancora in indagini preliminari ad integrare il requisito degli 'elementi di fatto' su cui fondare il giudizio di pericolosità generica - insussistenza del requisito della abitualità in assenza di un pregresso accertamento in sede penale: 2 rileva che la Corte di appello ha ritenuto che gli "elementi di fatto" evocati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lg.vo 159 del 2011 possano essere desunti anche da procedimenti penali ancora in corso nella fase delle indagini preliminari laddove la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, aveva ben chiarito come siffatta interpretazione non sia consentita avuto riguardo alla differente locuzione utilizzata dal legislatore rispetto a quanto stabilito nell'art. 4 TUA in punto di pericolosità 'qualificata'; richiama, a tal proposito, alcune decisioni di questa Corte relative, per l'appunto, a misura di prevenzione personale adottate, come nel caso di specie, sulla base di risultanze investigative mai o non ancora avallate da una sentenza di condanna;
sottolinea che, nel caso in esame, gli elementi valutati dai giudici di merito ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale non hanno al momento ancora comportato l'esercizio dell'azione penale;
aggiunge che il principio di non contraddizione dell'ordinamento porta ad escludere che possano essere utilizzati, in sede di prevenzione, risultanze investigativa che non potrebbero trovare ingresso nel processo penale quali, in particolare, le intercettazioni telefoniche inutilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. nella 'versione' precedente la riforma;
5.1.2 violazione di legge sub specie di motivazione apparente o inesistente - insussistenza della qualifica soggettiva di cui all'art. 1, lett. b), del D. Lg.vo 159 del 2011 - mancanza di abitualità: ribadita la nozione di 'abitualità' quale recepita dalla norma sopra indicata, richiama le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento di cui la Corte territoriale, in sede di rinvio, non avrebbe fatto buon governo finendo per sorreggere la propria decisione con una motivazione meramente apparente in quanto riferita ad elementi di mero sospetto ed alle medesime suggestioni che avevano portato all'annullamento della prima decisione;
rileva che la stessa Corte di appello ha dato atto che il NI si approvvigionava attraverso canali pienamente leciti aggiungendo, nel contempo, che la attività di captazione aveva consentito di portare alla luce un commercio di orologi di origine delittuosa perché ricettati o contraffatti;
segnala, tuttavia, che nessuna delle intercettazioni evocate nel provvedimento, ma non riportate nel loro contenuto, fornisce indizi solidi di provenienza delittuosa dei beni oggetto di compravendita o contrattazione da parte del NI e, a tal proposito, riporta vari passi del decreto impugnato in cui alla affermazione fatta dalla Corte non corrisponde il richiamo ad alcuna conversazione ma, nemmeno, la indicazione del RIT di riferimento;
rileva che l'affermazione secondo cui il periodo oggetto della attività di captazione rappresenterebbe un 'campione' della prassi illecita protrattasi per anni è una mera ed irragionevole forzatura dimostrata dalla stessa difficoltà riscontrata dalla Corte territoriale nell'individuazione del 'dies a quo' della pericolosità ascritta al proposto che è stato fissato nel 2012 laddove, tuttavia, 3 nessun episodio specifico è stato indicato per il periodo compreso tra il 2012 ed il 2016 mentre per i procedimenti penali del 2016 e del 2018 nessuna determinazione è stata al momento adottata dal PM;
aggiunge che la Corte ha indicato, quale riscontro alla attività illecita del NI, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti denunziando la inconsistenza ovvero la sostanziale mancanza di motivazione sui relativi presupposti;
5.1.3 violazione di legge - insussistenza della qualifica soggettiva di cui all'art. 1, lett. b), D. Lg.vo 159 del 2011 - mancata individuazione della esistenza di proventi derivanti dagli asseriti traffici delittuosi: segnala che nessun accertamento risulta nel decreto impugnato circa i proventi o redditi illeciti derivanti dalle attività delittuose e richiama, a tal proposito, la considerazione svolta dalla Corte di appello a pag. 27 da cui risulterebbe che l'attività del NI era gestita in perdita di esercizio;
5.1.4 violazione di legge con riguardo agli artt. 1, 4 e 16 D. Lg.vo 159 del 2011 - mancanza della necessaria correlazione tra la ritenuta pericolosità sociale e l'acquisizione dei beni confiscati: richiamato il principio di 'correlazione temporale' tra il periodo di manifestazione della ravvisata pericolosità e quello dell'acquisto dei beni confiscati, rileva che la Corte di appello ha individuato nel 2012 la data di inizio di tela periodo finendo, tuttavia, per confiscare i saldi attivi di tre conti correnti accesi, rispettivamente, nel 1996, nel 2010 e nel 2011 e, pertanto, in un periodo antecedente;
5.1.5 violazione di legge con riguardo agli artt. 1, 4 e 16 D. Lg.vo 159 del 2011 - mancanza della necessaria correlazione tra la ritenuta pericolosità sociale e l'acquisizione del bene confiscato: segnala che il principio di correlazione temporale giustifica la richiesta di annullamento della confisca di quei beni di cui non sia stato possibile accertare il momento di acquisizione, con particolare riferimento a quelli rinvenuti nell'immobile di via Emilia Dell'Angelo n. 46, affermazione questa che aveva portato la I Sezione della Corte di appello di Bologna a revocare la confisca di gran parte di essi salvo, poi, contraddittoriamente, confermare il provvedimento impugnato unitamente alla soma di euro 1.274.742 rinvenuta, in contanti, presso il medesimo immobile;
segnala che il giudice del rinvio ha tentato di aggirare la criticità segnalata con una motivazione meramente apparente ma, di fatto, inesistente, finendo per supporre che essi siano stati ricevuti o acquistati tra il 2012 ed il 2016 nonostante lo stesso perito del Tribunale non avesse potuto fornire elementi in tal senso, dal momento che la stessa Corte di appello aveva dato conto della attività del NI che era andata avanti per decenni;
4 5.2 RL EN, LV TI e SA TI, con ricorso a firma degli Avv.ti Barazzoni e Camellini: violazione di legge con riguardo agli artt. 1, 4 e 16 D. Lg.vo 159 del 2011 - mancanza della necessaria correlazione tra la ritenuta pericolosità sociale e l'acquisizione del bene confiscato: rilevano che la Corte di appello, nonostante le indicazioni promananti dalla sentenza di rinvio, ha omesso qualsiasi disamina sulla necessaria correlazione temporale tra il manifestarsi della pericolosità del proposto e l'acquisto dei beni appartenenti ai terzi interessati, limitandosi, in termini apodittici, a sostenere che il NI è un soggetto che vive abitualmente dei proventi di traffici delittuosi;
sottolinea che LV e SA TI non appartengono a nessuna delle categorie indicate nell'art. 19 del D. Lg.vo 159 del 2011; richiamano le considerazioni svolte dalla S.C. nella sentenza rescindente rilevando, in primo luogo, come le captazioni evocate siano del 2018 non comprendendosi, così, come potessero comprovare una pericolosità sociale risalente anni addietro;
né, aggiungono, il fatto di aver presentato dichiarazioni Iva e denunce dei redditi utilizzando fatture attive intestate a soggetti che non avevano corrisposto i compensi ivi indicati, ha arrecato alcun pregiudizio patrimoniale all'Erario essendo inoltre illogico ritenere che tale condotta sia stata utile a coprire gli illeciti fiscali commessi dal proposto;
sottolineano che l'unico 'fatto' emerso era legato alla denunzia del furto di un monile prodotto in serie e che era stato riconosciuto tra quelli sequestrati a SA TI ma che costei possedeva da anni tanto che la stessa Corte ne ha disposto la restituzione;
segnalano che nessuna indagine era mai stata effettuata sulla relazione esistente tra i beni confiscati ai terzi e l'ipotetico investimento operato dal proposto con capitali frutto di evasione fiscale;
precisano che tali considerazioni riguardano RL EN per l'unico bene che non le è stato ancora restituito e, a maggior ragione, per gli altri due terzi interessati, LV e SA TI;
5.2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 26 D. Lg.vo 159 del 2011 - mancanza di prove relative ai singoli beni di proprietà di terzi interessati: rilevano che la pubblica accusa non ha fornito prova della proprietà del proposto relativamente ai beni sequestrati ai terzi interessati e, in particolare, ai fratelli TI;
segnalano che il rapporto tra il NI e l'HA è stato collocato temporalmente nell'arco di tre mesi tra il marzo ed il giugno del 2016; aggiungono che la Corte ha apoditticamente e senza alcun elemento oggettivo di riscontro, affermato che il NI avesse la disponibilità di una stanza da letto già utilizzata dalla madre dei due TI, sita nell'abitazione di LV TI, non essendo tuttavia risultato che egli ne conservasse la chiave e non rilevando che avesse cercato rifugio dallo zio della moglie;
segnalano che la somma di euro 445.000 era stata occultata dal NI nella canna fumaria del camino situato nella sala da pranzo non essendo significativo che egli avesse depositato titoli di credito o 5 assegni nella stanza che era stata della LI e da molti anni utilizzata come magazzino da tutti i familiari;
rilevano la falsità della affermazione secondo cui nell'appartamento fossero presenti due casseforti essendovene solo una le cui chiavi LV TI aveva consegnato alla sorella SA per ragioni di cautela legate anche all'età avanzata;
aggiungono che i giudici di merito avevano già ritenuto di pertinenza di SA TI la somma di euro 175.000 e, per pari importo, di pertinenza della EN, risultando perciò perfettamente coerente la rivendicazione, da parte di LV TI, della somma di euro 300.000 circa, rappresentata dai risparmi dell'attività del bar ristorante;
insistono, perciò nella revoca della confisca in favore di LV TI con riferimento ai beni specificamente indicati, SA TI e di RL EN;
6. la Procura Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta per l'udienza precedente cui si è riportata nella requisitoria trasmessa per l'udienza del 25.1.2023: nell'occasione, la Procura aveva richiamato l'orientamento della Corte sull'autonomia valutativa del giudice della prevenzione rispetto ai presupposto per l'affermazione della responsabilità penale;
segnala che, nel caso di specie, il ricorso non indica alcuna pronuncia assolutoria che sia di ostacolo alla affermazione della pericolosità generica;
sottolinea che nemmeno la sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dalla difesa, ha potuto snaturare il rapporto tra giudizio penale e giudizio di prevenzione postulando la necessità di una sentenza di condanna definitiva;
quanto al requisito della abitualità, rileva che il ricorso non si confronta con le articolate considerazioni svolte dalla Corte di appello finendo per sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, non consentita in questa sede;
segnala che analoga considerazione va fatta con riguardo ai proventi derivanti da traffici delittuosi mentre il quarto motivo confonde il momento della accensione del conto corrente con quello della accumulazione patrimoniale illecita;
segnala, ancora, come il quinto motivo non si confronti con la motivazione spesa dalla Corte territoriale;
stessa considerazione, infine, muove con riguardo ai ricorsi dei terzi interessati;
7. la difesa di LD NI ha trasmesso una ampia memoria difensiva in cui prende posizione sulle considerazioni svolte dalla Procura Generale: rileva, quanto alle osservazioni svolte sul primo motivo, che la Procura Generale inverte la prospettiva in cui si è mosso il ricorso e che si fonda sulla interpretazione "tassativizzante" della Corte Costituzionale circa la impossibilità di fondare la pericolosità generica su meri indizi richiedendosi una valutazione operata in sede penale ancorché non di condanna contenente, comunque, un accertamento del fatto e della sua commissione da parte del proposto;
ribadisce che il giudizio di pericolosità non può invece fondarsi su risultanze investigative versate in 6 procedimenti ancora in fase di indagini preliminari;
richiama, sotto il profilo della abitualità, la sentenza di annullamento riferita ai più recenti episodi aggiungendo che la difesa, diversamente da quanto opinato dal PG, si è confrontata con le argomentazioni in fatto contenute nel decreto segnalandone la natura meramente indiziaria;
aggiunge che il reiterato richiamo, operato dalla Corte, alle conversazioni telefoniche, risulta in realtà generico in quanto privo di specificità con conseguente ricaduta sulla precisione dei fatti cui esse si è ritenuto facessero riferimento;
ribadisce che quelli emersi sono dei meri sospetti di una attività delittuosa risalente non essendo nemmeno possibile individuare nel 2012 il termine da cui far decorrere la pericolosità; segnala che, in ogni caso, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non integra né il delitto di cui all'art. 8 né quello di cui all'art. 4 del D. Lg.vo 74 del 2000; 8. la difesa di RL EN, LV TI e SA TI ha trasmesso, a sua volta, una altrettanto ampia memoria difensiva: richiama, in primo luogo, la sentenza di annullamento quanto al profilo della correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità del proposto e acquisizioni patrimoniali suscettibili di ablazione;
aggiunge che né LV TI né SA TI rientrano tra i soggetti indicati nell'art. 26 del D. Lg.vo 159 del 2011 insistendo sulla necessità di una prova specifica sulla esistenza di condotte delittuose generatrici di profitti illeciti tra le quali, peraltro, non rientra l'evasione fiscale ovvero la emissione di fatture per operazioni inesistenti;
sottolinea come la pericolosità del proposto andrebbe, semmai, fatta decorrere dal 2018, con ogni conseguenza sulla ablazione dei beni di proprietà dei ricorrenti;
richiama le difese svolte con il ricorso circa la disponibilità, in capo al NI, della stanza dell'appartamento di LV TI ove sono stati rinvenuti una serie di beni e valori oggetto di sequestro e, poi, di confisca;
riepilogano, dunque, i beni di cui ciascun ricorrente rivendica la proprietà e la restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di LD NI è, complessivamente, infondato;
quelli proposti nell'interesse dei terzi interessati sono, invece, inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede.di 1. Il ricorso di LD NI Il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Corte di appello di Bologna a séguito dell'annullamento, con rinvio, del decreto con cui lo stesso ufficio, in data 4.7.2019, pur in parziale modifica di quello del Tribunale, ne aveva 7 sostanzialmente confermato l'impianto, sia quanto alla affermata pericolosità sociale di LD NI, nei cui confronti era stata adottata la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel comune di residenza, per anni tre, ed era stata disposta la confisca di una serie di beni (somme di denaro, autovetture, saldi attivi di conti correnti) sia direttamente riferibili al NI che, pur intestati a terzi, ritenuti ciò non di meno nella sua diretta e sostanziale disponibilità. 1.1 La VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 21045 dell'8.4.2020., aveva infatti ravvisato, nel provvedimento impugnato sia dal proposto che dai terzi interessati, l'esistenza di profili di violazione di legge con riguardo, in particolare, all'accertamento dei presupposti della ritenuta pericolosità sociale del NI, nei cui confronti non era intervenuta alcuna sentenza irrevocabile di condanna per fatti delittuosi riconducibili al novero di quelli evocati dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lg.vo 159 del 2011. La sentenza rescindente, in particolare, aveva osservato che "il requisito della pericolosità generica non può essere desunto dal mero status di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi, assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti"; aveva spiegato che "il fenomeno sottostante all'evasione fiscale che non è sovrapponibile automaticamente alla nozione di persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenzione"; per altro verso, aveva sostenuto che non "... assolve alla descritta necessità interpretativa la pendenza, in fase di indagini, di procedimenti penali a carico del proposto poiché, in tale evenienza, l'accertamento rimesso al giudice in materia di prevenzione non può limitarsi alla constatazione della esistenza della iscrizione della notizia di reato ma deve consistere nella individuazione e valorizzazione di quegli elementi di fatto suscettibili di integrare il presupposto dell'accertamento ovvero l'abitualità della commissione di delitti ed enuclearne gli indici rivelatori del fatto illecito sia nella sua materialità che nella sua dimensione temporale. In relazione agli episodi". In definitiva, quindi, l'annullamento era stato disposto in relazione alla ritenuta inadeguatezza della individuazione dei presupposti per affermare la pericolosità sociale del proposto, mai attinto da condanne tali da poter ritenere che egli vivesse del provento di attività delittuose, non riconducibile ad una sia pur sistematica pratica di evasione fiscale. 8 1.2 Ritiene il collegio che il decreto della Corte di appello di Bologna, qui in verifica, abbia ovviato ai rilievi mossi dalla sentenza rescindente ed abbia, in sede di rinvio, operato un vaglio accurato dei presupposti per la adozione della misura personale come di quella patrimoniale. 1.3 E' infatti appena il caso di ribadire che nel procedimento di prevenzione, alla stregua di quanto già disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3 -ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge;
ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta ovvero della contraddittorietà della motivazione, di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, laddove, in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
conf., più recentemente, Sez. 2 - , n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01, in cui la Corte ha chiarito che nel procedimento di prevenzione, anche il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge). Altro aspetto su cui, anche alla luce dei rilievi operati nella sentenza di annullamento e, poi, nel ricorso e nelle memorie difensive, è opportuno soffermarsi, è quello relativo al rapporto tra la misura di prevenzione e l'accertamento di fatti rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità e che sia intervenuto in sede penale. Ed anche sotto questo aspetto vale la pena ricordare come sia risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, la affermazione secondo cui, tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale, sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, 9 regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa (cfr., Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, Castelluccia;
Rv. 215117 - 01; conf., Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, Repaci, Rv. 203027 - 01, in cui la Corte aveva che il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, perché nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale;
nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità, sicché nel procedimento di prevenzione il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice è pervenuto facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione). E', inoltre, noto il percorso di riflessione che è stato intrapreso dalla giurisprudenza anche alla luce dalle sollecitazioni provenienti soprattutto in ambito convenzionale, e che ha trovato un importante momento di sintesi nella sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, che ha riguardato, in particolare, il profilo della determinatezza della fattispecie descrittiva della pericolosità "generica", vagliata in un'ottica garantistica e di interpretazione convenzionalmente orientata. Ed era stato proprio il giudice delle leggi a ricordare, nell'occasione, che "nell'ambito di questa interpretazione tassativizzante, la Corte di cassazione - in sede di interpretazione del requisito normativo, che compare tanto nella lettera a) quanto nella lettera b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, degli «elementi di fatto» su cui l'applicazione della misura deve basarsi - fa infine confluire anche considerazioni attinenti alle modalità di accertamento in giudizio di tali elementi della fattispecie. Pur muovendo dal presupposto che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione» (Cass., n. 43826 del 2018), si è precisato: che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione utilizzata va considerata volutamente diversa e più rigorosa di quella utilizzata dall'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'individuazione delle categorie di cosiddetta pericolosità qualificata, dove si parla di «indiziati» (Cass., n. 43826 del 2018 e n. 53003 del 2017); che l'esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato fatto impedisce, alla luce anche del disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), che esso possa essere assunto a fondamento della misura, salvo alcune ipotesi eccezionali (Cass., n. 43826 del 2018); che occorre un pregresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per 10 prescrizione, amnistia o indulto che contenga in motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Cass., n. 11846 del 2018, n. 53003 del 2017 e n. 31209 del 2015)". Va tuttavia chiarito che l'intervento della Corte Costituzionale era stato sollecitato, ed è intervenuto, in ordine al profilo della sufficiente determinatezza delle ipotesi e categorie di pericolosi "generici", come normativamente disegnate dal legislatore;
è per l'appunto in questa prospettiva che è stata richiamata, dai giudici delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte in punto di interpretazione "tassativizzante" di tali categorie, nell'ottica della ricerca di uno standard di "legalità" (che si è ritenuto di poter qualificare come "alta") in grado di garantire la prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla consumazione di condotte suscettibili di evocare le predette categorie. La Corte Costituzionale ha perciò chiarito che "... nell'esaminare ... se la giurisprudenza della Corte di cassazione della quale si è poc'anzi dato conto sia riuscita nell'intento di conferire un grado di sufficiente precisione, imposta da tutti i parametri costituzionali e convenzionali invocati, alle fattispecie normative in parola, occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame". Di qui la ulteriore precisazione secondo cui "... non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione - di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti - con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 - nell'essere i soggetti proposti «abitualmente dediti a traffici 11 delittuosi» e - con riferimento alla lettera b) - nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»". Si è perciò ritenuto che, proprio alla luce della evoluzione della giurisprudenza successiva alla sentenza "De Tommaso", sia possibile assicurare, in via interpretativa, una lettura sufficientemente precisa della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 del D. Lg.vo 159 del 2011, con specifico riferimento alla categoria di «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» e che va intesa come "... espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche categorie di delitto". E, come pure precisato dai giudici delle leggi, le "categorie delittuose" che possono essere assunte a presupposto per la adozione della misura di prevenzione, sono poi suscettibili di concretizzarsi, nel caso di specie esaminato dal giudice, in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui si dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Traendo le fila del discorso, rileva il collegio che i principi convenzionali e costituzionali che hanno guidato il progressivo evolversi della giurisprudenza, hanno imposto la adozione di criteri interpretativi in grado di garantire degli standard di legalità "alta", quanto alla individuazione delle condotte e dei comportamenti da cui possano conseguire provvedimenti di prevenzione di natura personale o patrimoniale. Ed è in quest'ottica che, correttamente, si è ribadito - anche in sede costituzionale - come la premessa per la adozione di tali provvedimenti non sia l'accertamento di "delitti", terreno più propriamente di competenza del giudice penale, ma di "elementi di fatto" da cui possa desumersi che il proposto viva abitualmente, anche in parte, del provento di attività delittuose (cfr., art. 1, lett. b), cit.). Ecco, allora, che l'avvertita esigenza di uno "standard" di legalità "alta", finisce con il riflettersi non tanto sulle modalità di accertamento quanto, piuttosto, sull'oggetto della verifica operata dal giudice della prevenzione e che deve essere focalizzato, per l'appunto, sull'esistenza di "elementi di fatto" suscettibili di essere individuati e ricostruiti con adeguata precisione e puntualità. 12 Il tema si intreccia, tuttavia, e come accennato, con quello del quomodo dell'accertamento, dal momento che è certamente possibile, per il giudice della prevenzione, prendere atto dell'esistenza di un giudicato penale, relativo ad un "fatto" coincidente con una fattispecie delittuosa e per cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato;
in tal caso, infatti, gli "elementi di fatto" sono direttamente evincibili dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna. Ma, come è stato più volte ribadito, l'accertamento "pieno" del fatto ben può essere contenuto, ed essere quindi desunto, da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttavia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato;
è appena il caso di richiamare, a tal proposito, ed in ambito prettamente penale, il disposto di cui agli artt. 578 e 578b1s cod. proc. pen. ma , anche, ed in termini più attinenti al tema che ci occupa, l'art. 578ter, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lg.vo 150 del 10.10.2022. Non è questa la sede per affrontare l'esame della norma di nuovo conio, essendo sufficiente rilevare essa, a ben guardare, sia la diretta e più emblematica espressione della autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale e, nel contempo, sia assolutamente esplicita nel ribadire come il giudice della prevenzione ben possa utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli "elementi di fatto" su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica nei termini sopra indicati. Permangono perciò tutte le condizioni per ribadire e riaffermare ancora in questa occasione la persistente validità del principio secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (cfr.. Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2 - , n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 2 - , n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 - 03 in cui la Corte ha ribadito che giudizio di prevenzione è funzionale a valutare la condizione di pericolosità sociale del prevenuto e non presuppone un compiuto accertamento della responsabilità penale, affermando tale principio in una fattispecie in cui il 13 giudizio di pericolosità era stato fondato sulla valutazione di atti di indagine e non su sentenze di condanna o, anche, di proscioglimento). È tuttora possibile, insomma, ribadire che nel procedimento di prevenzione il giudice può pur sempre valorizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché, naturalmente, dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (cfr., Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417 - 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054 - 01). 1.4 Tanto premesso, e prima di dar conto di come, a parere del collegio, la Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, abbia sopperito ai rilievi mossi dalla sentenza di annullamento, è opportuno replicare all'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità dei risultati dell'attività di intercettazione effettuata nell'ambito di altri procedimenti: va ribadito, a tal proposito, il consolidato orientamento di questa Corte (ovviamente maturato nel regime dettato dal previgente testo dell'art. 270 cod. proc. pen.) secondo cui i limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte non valgono in riferimento al procedimento di prevenzione, proprio (e, si potrebbe dire, ancora una volta) in ragione della sua autonomia rispetto a quello penale (cfr., Sez. 5, n. 37659 del 28/05/2008, Simonetta, Rv. 241944 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez 5, n. 31613 del 12.10.2020, Di Palma). D'altra parte, la stessa sentenza di annullamento (cfr., pag. 11), lungi dal rilevarne la inutilizzabilità, aveva anzi invitato il giudice del rinvio ad "... analizzare ... il contenuto dei due controlli di polizia e verificare la solidità del quadro indiziario che ne conseguiva alla luce delle intercettazioni telefoniche e delle indagini in corso ..." (cfr., dalla motivazione della sentenza rescindente). Ed è, a ben guardare, proprio ciò che la Corte di appello di Bologna ha fatto: il provvedimento qui impugnato, infatti, ha operato e dato conto della "compiuta analisi degli atti di indagine" delle Procure di Reggio Emilia e di Livorno che, a suo avviso, avevano fanno "emergere la dedizione abituale a traffici delittuosi del NI" (cfr., pag. 23 del decreto in verifica) e, in particolare, avevano portato alla acquisizione di gravi indizi per i delitti di ricettazione e di riciclaggio;
ha richiamato le risultanze del proc. 1396/18 instaurato ad Ancona con una attività di captazione delle conversazioni telefoniche protrattasi per tre mesi;
ma, anche, del proc. 3731/16 derivante da una parallela indagine per fatti di corruzione in atti giudiziari, svolta con il ricorso ad attività di intercettazione per un mese (marzo-aprile del 14 2016) "nel quale emergono, con prepotenza, gli stessi reati di ricettazione, di riciclaggio e fiscali" (cfr., ivi, pag. 23). I giudici bolognesi hanno inoltre evocato il proc. 2726/18 RGNR relativo sull'episodio del 28 maggio 2018, ovvero l'inseguimento della Fiat 500 condotta dal NI, il successivo rinvenimento di denaro contante (euro 10.000) abbandonato da uno degli occupanti datosi alla fuga, ed i 18.000 euro trovati nella auto, insieme ad una collanina in oro. Era emerso che il passeggero datosi alla fuga era tale JE PA, nomade, pregiudicato, che, dall'ascolto delle conversazioni intercettate, si era acclarato aver ricevuto 75.000 euro per l'acquisto di quattro diamanti (del valore di 300.000 euro) frutto di un furto in un appartamento, all'esito di una trattativa direttamente "monitorata" dagli investigatori;
sempre con riguardo a questo episodio, la Corte di appello ha richiamato alcune conversazioni, giudicate particolarmente emblematiche della consapevolezza, in capo al NI, della origine delittuosa dei diamanti (cfr., pag. 24: "... se li avesse avuto addosso ... era fatta ... ero rovinato ... denuncia per ricettazione") che, tuttavia, dopo aver ottenuto una certificazione di purezza e di autenticità, erano stati messi al sicuro nelle mani di un gioielliere amico del proposto (cfr., ivi). I giudici del rinvio hanno inoltre ripercorso gli esiti del controllo del 23 giugno 2018 da parte dei CC di Livorno, cui gli operanti erano peraltro pervenuti non in maniera casuale ma grazie all'ascolto delle conversazioni intrattenute all'interno della autovettura Jaguar del proposto, il quale si era recato a Livorno insieme all'amico RG per vendere due orologi di valore, gioielli e 800 swatch che il RG aveva addosso e che, ad un eventuale controllo di polizia, avrebbe dovuto dire essere i suoi (cfr., ivi, pag. 25). Ed è stato proprio alla luce delle conversazioni intercettate che la Corte di appello, con valutazione esente da rilievi suscettibili di essere dedotti in questa sede, ha potuto rivalutare quei medesimi fatti nonostante la intervenuta archiviazione della notizia di reato da parte del GIP di Livorno e la conseguente restituzione dei beni in sequestro;
a tal proposito, infatti, ha richiamato in maniera puntuale il contenuto delle intercettazioni (come sintetizzate nei brogliacci) e congruamente considerate, nel loro tenore, sintomo della "indefessa attività di commercio di preziosi e di orologi di provenienza delittuosa, molto lucrativa per il NI" (cfr., pag. 25). A testimonianza della risalenza, nel tempo, della attività del NI, ha inoltre richiamato un episodio, analogo, risalente al novembre del 2007 occorso in Modena con procedimento, anche in tal caso, verosimilmente archiviato ma che, alla luce delle nuove risultanze investigative, suscettibile di essere letto in una diversa prospettiva. 15 La Corte di appello ha quindi richiamato le risultanze dei tre mesi di intercettazioni, eseguite tra il 19.3.2018 ed il 16.6.2018, che avevano consentito di dar conto del consolidato e risalente rapporto del NI con l'JE, il quale rivestiva un ruolo centrale nella "catena della rivendita dei gioielli rubati nel nord Italia" (cfr., ivi, pag. 26), testimoniato sia dalla intercettazione del 15.4.2016 che dalle stesse parole del NI il quale affermava di conoscerlo da cinquant'anni; analogo consolidato rapporto, secondo le risultanze evidenziate dalla Corte di appello, era inoltre quello del NI con tale Villa, di Genova, pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio ed intermediario nell'acquisto dei diamanti di cui alla vicenda del 28.5.2018; e, ancora, simile era il rapporto dell'odierno ricorrente con tale BE VA TO, a sua volta pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio, cui il proposto si era rivolto (progr. 20, int. nel proc. 3731/2016) per l'acquisto di un diamante ma, anche, per gli oggetti di cui alla conversazione dell'1.5.2016 la cui origine delittuosa è stata congruamente desunta dal tenore del dialogo ("... a quelli lì gli faccio cambiare tutto dopo io, dai ..."); altro "interlocutore" del NI è stato individuato, dalla Corte, in tale OS LI, anch'egli pluripregiudicato per delitti contro il patrimonio e per ricettazione (cfr., ivi, pag. 27) Ulteriori elementi sono stati evidenziati dai giudici di merito con riguardo alla vendita di "falsi perfetti" (cfr., ivi, pag. 27) ed alla indefessa attività di vendita di preziosi in quel di Montecarlo nel corso del 2016 (cfr., ivi) e che aveva consentito alla GdF di stimare in euro 1.678.500 il denaro "movimentato" dal NI in solo mese del 2016 a fronte di un volume annuo di affari dichiarato per 40/45.000 euro tra il 2009 ed il 2015. Sono stati inoltre richiamati gli elementi che avevano consentito di risalire alla attività di acquisto di preziosi da parte di privati in difficoltà ma, anche, i rapporti con l'orefice Prampolini per la creazione di false garanzie per orologi di cui, proprio per questa ragione, si doveva ritenere la origine evidentemente illecita (cfr., ivi, pag. 28). In definitiva, la Corte di appello, all'esito della ricognizione delle risultanze delle attività di indagine che avevano variamente attinto il proposto, benché non sfociate in sentenze di condanna, ha tuttavia potuto concludere nel senso della "... sistematica perpetrazione, da parte dei NI, dei delitti di ricettazione e di falso, e la correlata frode nell'esercizio del commercio, oltre che di riciclaggi, rilevanti al fine del giudizio di pericolosità, perché produttivi di profitti e unica fonte di redditi ed integranti per certo l'abitualità" (cfr., ivi, pagg. 28-29). Ha affermato che l'attività di captazione, pur limitata ad un periodo di tre mesi nel corso del 2018 e di un mese nel corso del 2016, aveva ciò non di meno consentito di gettare luce su "... una prassi illecita protratta per anni, la cui 16 proiezione nel lungo periodo ben può spiegare l'ingente fortuna accumulata" (cfr., ivi, ancora, pag. 29) e, per altro verso, fondare una diagnosi di "abitualità" nelle condotte delittuose produttive di reddito, a sua volta "coperto" attraverso una "parvenza" di attività ufficiale di procacciatore d'affari, regolarmente registrata, e supportata dalla emissione di false fatture in favore di soggetti che avevano sistematicamente negato di avere avuto rapporti con il proposto, soggetti inesistenti, evasori totali, o ditte cessate;
in tal modo, ha osservato la Corte di appello, il proposto aveva nel tempo commesso anche una serie di reati fiscali (artt. 4 e 8 del D. Lg.vo 74 del 2000) certamente suscettibili di essere considerati ai fini della pericolosità "generica" ex art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lg.vo 159 del 2011 (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1 - , n. 20160 del 16/11/2021, Bonaffini, Rv. 283089 - 01, in cui la Corte ha affermato che colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto;
conf. Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, Maccione, Rv. 275771 - 01; Sez. 1, n. 53636 del 15/06/2017, Gargano, Rv. 272167 - 01). In altri termini, secondo la Corte di appello, le risultanze dei procedimenti del 2016 e del 2018 hanno fornito la prova del "modus operandi" del NI nell'esercizio della sua attività commerciale di preziosi e di orologi di lusso di origine illecita, commercializzati ovviamente "in nero" e con la "copertura" di una attività ufficiale "comprovata" attraverso la altrettanto sistematica attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La incessante e lucrosa attività in tal modo svolta dal NI era stata, secondo la Corte, evidenziata anche dagli esiti della attività di perquisizione e sequestro disposti nel proc. pen. 3731/2016 RGNE RE, seguito dal sequestro di prevenzione e confisca di beni preziosi negli appartamenti di via Emilia all'Angelo per un valore complessivo di euro 2.192.000 e di orologi da polso, (107 autentici e 20 falsi), per un valore complessivo di euro 2.199.485, oltre che euro 1.200.000 di euro in contanti detenuti senza alcuna giustificazione. Il collegamento diretto tra la attività di commercio "illegale" di beni preziosi di origine illecita e la sua "schermatura" con quella di procacciatore di affari, ha consentito, inoltre, alla Corte di appello di individuare - con argomentazione non incongrua e, comunque, ancora una volta non certo "apparente" - il dies a quo della pericolosità del proposto nella "... prima annualità della accertata dichiarazione fraudolenta" (cfr., pag. 34) ritenendo appurato che "... quanto meno dal 2012 il NI commerciasse in preziosi ed orologi di lusso di provenienza 17 delittuosa (provento di furto o di contraffazione), compisse attività dirette ad occultarne la provenienza, ed altro ancora, come sopra dimostrato, secondo le consuete modalità" aggiungendo che "tale attività era fonte di profitti all'origine dei suoi guadagni, sua fonte di reddito atteso che si è dimostrato che è stato dimostrato che l'attività di procacciatore di affari era di mera facciata" (cfr., ancora, ivi, pag. 35). A fronte di tali considerazioni, rileva il collegio che i rilievi difensivi articolati nel secondo e nel terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del NI non possono attingere profili di violazione di legge ma, semmai, ed a tutto voler concedere, di incongruità o inadeguatezza della motivazione, non suscettibili di essere dedotti in questa sede nemmeno "sub specie" di motivazione "apparente" o "inesistente". 13 Una volta individuato il dies a quo della insorgenza della pericolosità e, ai fini della "perimetrazione temporale" finalizzata alla individuazione dei beni acquisiti in quell'arco temporale, i giudici del rinvio hanno ragionevolmente concluso nel senso che quelli attinti dalla misura patrimoniale risalissero agli ultimi anni (ovvero in data non antecedente al 2012), tenuto conto del loro numero e della loro natura, in quanto oggetto di una attività di commercio continuativa e proseguita anche ad onta dei sequestri intervenuti nel tempo e che dà conto del carattere attuale della pericolosità del proposto, certamente a suo avviso tale al momento del deposito della richiesta del PM. La Corte di appello ha valorizzato, in definitiva, la "continua movimentazione di denari e di preziosi" (cfr., ivi, pag. 35), testimoniata dalla stima operata dalla GdF in un solo mese del 2016, per concludere nel senso che quanto appreso nell'occasione fosse stato oggetto non già di una risalente provvista, quanto di una attività di commercio "... indefessa di beni e denari, che non rimanevano certo a lungo nella sua disponibilità, avuto riguardo al giro di affari enorme a lui riferibile" (cfr., ivi). Lo stesso dicasi, naturalmente, per quanto attiene ai saldi dei conti correnti che, sia pur accesi in anni antecedenti al 2012, avevano riguardato, com'è ovvio, le somme ivi confluite da ultimo. Anche sotto questo profilo, perciò, il provvedimento impugnato risulta sorretto da una motivazione non certamente apparente e che lo sottrae ai rilievi consentiti in questa sede. 2. I ricorsi dei terzi interessati Passando ai ricorsi dei terzi interessati, è necessario, in primo luogo, puntualizzare che costoro, in quanto intestatari di beni ritenuti invece nella disponibilità del proposto, sono legittimati esclusivamente a dedurre l'effettiva 18 titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, non essendo, invece, titolati a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249 01; Sez. 6 -, n. 7469 del 04/06/2019, Hudorovic, Rv. 278454 03; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225 - 04). Le censure articolate nel primo motivo del ricorso dei terzi interessati è, perciò, inammissibile. Tanto premesso, il collegio rileva che la Corte di appello ha tuttavia argomentato, in termini non censurabili in questa sede, circa la sostanziale riferibilità ad LD TI dei beni attinti dalla misura patrimoniale ed intestati a RL EN, SA e LV TI. Quanto a RL EN, peraltro, la Corte di appello ha correttamente evocato la presunzione di cui all'art. 26 del D. Lg.vo 159 del 2011 che, è pur opportuno ribadirlo, in continuità con il regime normativo previgente (cfr., art. 2- ter, comma 13, della legge n. 575 del 1965), stabilisce una vera e propria presunzione relativa di fittizietà della intestazione di beni o valori che sia intervenuta, in un determinato arco di tempo, in favore di quelle particolari categorie di soggetti. A conforto della effettiva valenza della presunzione è infatti sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalle SS.UU. "De Angelis" del 22.12.2016: in quella occasione fu chiarito che "... previsione è disgiunta rispetto a quella delineata nel comma 1, nel senso che alla portata generale di quest'ultima, valida per tutti i casi di interposizione fittizia, segue l'articolazione di un duplice meccanismo di presunzioni iuris tantum, operanti in relazione ad evenienze specificamente individuate dal legislatore sulla base di predeterminati limiti di ordine soggettivo e temporale, ovvero modulati sulla considerazione della peculiare tipologia dell'atto (intestazione gratuita o fiduciaria)"; fu precisato che "... sulla base di tali presunzioni, si introduce un'inversione dell'onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell'atto di disposizione, deducendo la fonte dei mezzi di pagamento o della capacità reddituale idonea a giustificare l'acquisto con risorse proprie e commisurate al valore del bene" sicché "... se la prova è fornita, la confisca non può essere pronunciata perché il bene deve reputarsi appartenere effettivamente al terzo (anche se il proposto può subire, comunque, la confisca per equivalente); 19 se la prova non è fornita, il giudice ordina la confisca, perché il bene si presume del proposto, e dichiara la nullità dell'atto di trasferimento". In definitiva, sempre secondo la pronuncia sopra richiamata, "... l'art. 26, comma 2, lett. a) ... introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta"; conclusivamente "... il meccanismo presuntivo - che nel caso degli atti a titolo oneroso si estende ai parenti sino al sesto grado ed agli affini sino al quarto, mentre per gli atti a titolo gratuito o fiduciario si applica nei confronti di tutti, anche dei terzi estranei - operi in deroga alla disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. cit., ove in linea generale si prevede che incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, la sussistenza della disponibilità dei beni in capo al proposto" (cfr., Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis, Rv. 270081 - 01). Altrettanto opportuno, inoltre, ribadire che, ai fini della confisca, non è necessaria la prova della derivazione del bene da attività illecite essendo sufficiente, a fondare la adozione del provvedimento, l'esito del giudizio di sproporzione. Detto questo, il collegio rileva come la Corte di appello abbia motivato con riguardo alla posizione della EN (cfr., pagg. 39-40), cui, peraltro, ha restituito la Porche 911 perché acquistata in data antecedente il 2012 e, dunque, al di fuori del "perimetro temporale" della pericolosità laddove, per le altre autovetture, ha invece evocato gli esiti della attività di intercettazione che consentivano di ricondurle alla diretta disponibilità del NI;
analogamente, la Corte ha provveduto per quanto concerne i gioielli custoditi nelle cassette di sicurezza e ivi già presenti nel 2007. I giudici bolognesi hanno inoltre restituito una serie di beni a SA TI ed allo stesso LV TI, rispettivamente madre e zio della EN;
in particolare, con riguardo al LV TI, hanno restituito all'istante quattro orologi rinvenuti nella cassaforte del ripostiglio attiguo alla sua camera da letto giudicandoli, per questa ragione, di sua pertinenza così come la somma di euro 4.750 giudicati incassi "in nero" del bar LV;
diversamente, invece, e con 20 decisione che, sorretta da motivazione certamente non apparente, hanno fatto per quanto concerne gli orologi e i due gioielli rinvenuti nella stanza da letto già occupata dalla madre del proposto, sul rilievo secondo ivi erano stati rinvenuti decine di assegni riferibili certamente al NI e la somma di 445.000 non rivendicata dal TI LV ed altre decine di gioielli ed orologi, aggiungendo che da quella stanza si poteva accedere al sottotetto con la cassaforte riferibile al proposto. Le censure articolate dalle difese dei terzi interessati nel secondo motivo di ricorsi sono, perciò, inammissibili in quanto incentrate su rilievi "di merito" ovvero, comunque, semmai, su vizi di motivazione non suscettibili di essere dedotti in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso di LD NI comporta la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali;
l'inammissibilità dei ricorsi dei terzi interessati ne comporta la condanna, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di EN RL, TI LV e TI SA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di NI LD che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25.1.2023