Sentenza 29 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile "ratione temporis"), vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica. Né, in tal caso, sussiste la nullità della transazione di cui all'art. 1966 cod. civ., atteso che il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto pubblico non è un diritto indisponibile in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2008, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIULIANI PA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO.CO.MI. di CR TI & C. S.n.c., in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra l'Impresa TI FR PA (successivamente conferita nella SO.CO.MI. di CR TI & C. S.n.c.) e la SA.CO.PER. S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cancrini Arturo che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso principale - ricorrente principale -
contro
A.N.A.S. S.p.A., già A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3463/2001, pronunciata il 19.10.2001 e pubblicata il 5.11.2001;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.10.2007 dal Consigliere Dott. Giuliani PA.
Udito, per delega, il difensore della ricorrente principale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Apice Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.11.1995, l'Impresa SO.CO.MI. di CR TI & C. S.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Roma l'A.N.A.S., chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto all'Associazione Temporanea di Imprese costituita tra l'Impresa TI FR PA (poi oggetto di conferimento in sede di costituzione della società attrice) e la SA.CO.PER. S.r.l. in adempimento del contratto di appalto dei lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale tra l'A 14 e la S.S. 259, iniziati il 5.10.1989, sospesi per la redazione di perizie di variante ed infine eseguiti solo in parte.
Assumeva l'attrice:
a) che la convenuta fosse rimasta debitrice delle somme vuoi per maggiori oneri derivanti dalla sospensione anzidetta, vuoi per revisione prezzi, vuoi per interessi da ritardati pagamenti, aggiungendo che, nel corso dei lavori, TI FR PA, titolare della ditta aggiudicataria dei lavori in questione, aveva costituito con BI SI TI la SO.CO.MI. S.n.c. e che i due soci avevano, quindi, ceduto le rispettive quote a TI CR, a DA TI e a IL MA;
b) che in seguito, e precisamente in data 2.3.1995, le parti avevano concluso una transazione relativa al rapporto di appalto, in base alla quale la committente si era obbligata a pagare la somma di L. 1.230.000.000, circa e la controparte aveva rinunciato ad ogni ulteriore pretesa discendente dalle riserve iscritte negli atti dell'appalto stesso, là dove, però, tale transazione risultava nulla siccome caduta su diritti irrinunciabili per legge, onde la domanda di condanna della medesima appaltante al pagamento delle somme di cui sopra.
Quest'ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della suindicata domanda, assumendo che, mediante la transazione sopravvenuta, l'appaltatrice avesse validamente rinunciato a tutte le pretese anzidette.
Il Giudice adito, con sentenza del 22.2.1999, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria relativamente alla richiesta di somme per revisione prezzi e rigettava ogni altra domanda.
Avverso la decisione, proponeva appello la SO.CO.MI. S.n.c., deducendo vari motivi.
Resisteva nel grado l'A.N.A.S., chiedendo il rigetto del gravame. La Corte territoriale di Roma, con sentenza del 19.10/5.11.2001, accoglieva per quanto di ragione il primo motivo dell'appello dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento del compenso per la revisione dei prezzi, mentre rigettava gli altri motivi di gravame, là dove l'appellante aveva lamentato che la transazione intervenuta tra le parti fosse stata ritenuta valida dal Tribunale malgrado quest'ultima risultasse nulla ed inefficace avendo con essa l'appaltatore rinunciato a diritti definiti irrinunciabili dalla legge.
Assumeva detto Giudice, per quanto ancora interessa:
a) che il principio della irrinunciabilità di crediti (quali gli interessi per ritardate contabilizzazioni o ritardati pagamenti, ovvero gli importi derivanti da calcolo revisionale), previsto espressamente per legge, valesse solo al momento della contrattazione, là dove, cioè, si rendeva necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre, invece, una volta che il diritto fosse già maturato, nulla impediva al suo titolare di rinunciarvi in vista di un diverso beneficio;
b) che, nella specie, quindi, la transazione, la quale risultava proposta e redatta dalla stessa appaltatrice, nonché idonea a chiudere tutte le partite di dare ed avere in sospeso tra le parti senza comportare sacrifici o rinunzie da parte della sola appaltante, fosse da ritenere valida, onde la conferma della sentenza impugnata, pur dovendo la sua motivazione essere estesa alla rinunzia alla revisione dei prezzi per effetto della ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sul punto.
Avverso tale sentenza, ricorreva per cassazione la SO.CO.MI. di CR TI & C. S.n.c, in proprio e quale mandataria dell'A.T.I. sopra meglio denominata, deducendo un unico, complesso, motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resisteva con controricorso l'A.N.A.S., spiegando, a propria volta, ricorso incidentale del pari affidato ad un solo motivo.
Con ordinanza di questa stessa Sezione in data 27.4/12.6.2006, venivano riuniti i ricorsi e rimessi gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di giurisdizione sollevata con il ricorso indicato da ultimo.
Le medesime Sezioni Unite, quindi, dietro presentazione, da parte della ricorrente principale, di ulteriore memoria, con sentenza n. 7392 del 20/27.3.2007, riuniti i ricorsi, rigettavano il ricorso incidentale, cassavano la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione dei compensi revisionali rinviando la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione e disponevano la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice.
In prossimità dell'udienza di discussione nuovamente fissata per la trattazione di tale ricorso, la ricorrente principale ha depositato una terza memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base dell'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 7392 del 20/27.3.2007), le quali, come sopra accennato, hanno respinto il ricorso incidentale cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda volta alla corresponsione dei compensi revisionali e rinviando la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, l'assegnazione del ricorso principale a questa Sezione semplice risulta finalizzata all'esame delle residue censure, relative (secondo quanto ribadito dalla SO.CO.MI. di CR TI & C. S.n.c. ancora nell'ultima memoria depositata, ex art. 378 c.p.c., in vista dell'udienza del 16.10.2007) agli interessi da ritardati pagamenti. Con l'unico motivo di gravame, infatti, lamenta la ricorrente principale, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2, dei principi in tema di irrinuziabilità degli interessi da ritardato pagamento con riguardo al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 33, 35 e 36, e successive modifiche e alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, e successive modifiche, degli artt. 1343, 1418 e 1419 c.c.,
dei principi e delle norme in materia di transazione (art. 1966 c.c.) e di interpretazione della legge (art. 12 preleggi), nonché, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, erroneità ed insufficienza della motivazione, segnatamente deducendo per quanto ancora interessa:
a) che la sentenza di appello è affetta da violazione di legge, nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'appellante volta alla condanna dell'A.N.A.S. al pagamento della somma di L. 865.700.662, a titolo di interessi da ritardato pagamento, ai sensi del D.P.R. n.1063 del 1962, artt. 35 e 36;
b) che la pronuncia impugnata, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha statuito che la transazione conclusa dalle parti in data 2.3.1995, là dove prevede la rinuncia, da parte dell'Impresa SO.CO.MI, agli interessi, va ritenuta valida e, quindi, pienamente efficace;
c) che i suddetti interessi non sono suscettibili di valida rinuncia, stante l'espressa previsione in tal senso della L. n. 741 del 1981, art. 4;
d) che, nel caso in esame, attraverso la transazione stipulata con l'A.N.A.S., la società ricorrente ha, quindi, invalidamente rinunciato agli interessi per ritardato pagamento, onde la nullità della transazione medesima, che, però, la Corte territoriale ha ritenuto, erroneamente, insussistente;
e) che, nella specie, cioè, i diritti oggetto della transazione in parola erano per legge "sottratti alla disponibilità delle parti", là dove, essendo tale indisponibilità assoluta, la stessa Corte doveva necessariamente dichiarare la nullità, quanto meno parziale, di una simile transazione.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, osservare:
a) che, in tema di pagamenti nell'ambito del rapporto contrattuale nascente dall'appalto di opere pubbliche, la L. 10 dicembre 1981, n.741, art. 4, (abrogato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231
ma applicabile ratione temporis), dettato insieme ad altre disposizioni volte ad accelerare le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ed in forza del quale, secondo quel che stabilisce il comma 1, l'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, ha il solo fine di richiamare l'attenzione della Pubblica Amministrazione sull'onere economico in maturazione, configurando il principio di capitalizzazione economica degli interessi e comportando che tali interessi devono essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve (Cass. 29 luglio 2004, n. 14465);
b) che, in relazione alla disposizione sopra riportata, la norma cogente (ed inderogabile) di cui alla già cit. L. n. 741 del 1981, art. 4, u.c., secondo la quale "sono nulli i patti in contrario o in deroga", va, quindi, interpretata nel senso che il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di prezzo o compenso revisionale negli appalti di opere pubbliche comporta sempre l'obbligo degli interessi in base alle norme che li disciplinano o, in mancanza, al c.c., (anche con riferimento al relativo saggio, se non derogato in termini più favorevoli all'appaltatore), onde sono nulle non solo le pattuizioni che pongono a carico dell'appaltatore l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria, ma anche quelle che, più radicalmente, implicano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, escludendo la corresponsione degli interessi anzidetti (Cass. 4 febbraio 1998, n. 1126; Cass. 24 ottobre 2002, n. 14974; Cass. 10 maggio 2005, n. 9747; Cass. 21 luglio 2006, n. 16814);
c) che, peraltro, appare corretta l'affermazione del Giudice di merito il quale, sulla base dell'incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto secondo cui, in forza della transazione intervenuta tra le parti del rapporto di appalto, l'appaltatore (odierno ricorrente principale) è addivenuto alla rinuncia (tra l'altro) degli interessi da ritardati pagamenti, ha ritenuto che il principio della irrinunciabilità di crediti (del genere appunto di quelli relativi ai suindicati interessi), previsto espressamente per legge, valga solo al momento della contrattazione (quando, cioè, si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera) e che, invece, in materia di lavori dipendenti da appalti di opere pubbliche, non debba essere sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato (dal momento che ormai non sussiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica, onde, anche in considerazione dell'utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse parti ben possono rinunciare ad un diritto simile), richiamando l'orientamento seguito da questa Corte in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, là dove, cioè, in presenza della disposizione contenuta nella L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, (la quale, abrogata limitatamente alle locazioni abitative della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, stabilisce che "è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge"), è stato costantemente affermato che la sanzione di nullità di cui sopra si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trova nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto, i quali, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili, nel senso che la norma dettata della cit. L. n. 392 del 1978, art. 79, (al pari appunto di quella contenuta nella L. n. 741 del 1981, art.4, u.c.) è volta ad evitare l'elusione dei diritti del locatario a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, ma non esclude che le parti, una volta che questi diritti siano sorti, possano disporne, addivenendo ad una transazione, riguardo a siffatti diritti, tale da implicare la rinuncia ai medesimi (Cass. 22 aprile 1999, n. 3984;
Cass. 18 gennaio 2002, n. 537; Cass. 9 giugno 2003, n. 9197; Cass. 12 novembre 2004, n. 21520; Cass. 14 gennaio 2005, n. 675; Cass. 10 giugno 2005, n. 12320; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2148; Cass. 9 novembre 2006, n. 23910);
d) che, in termini simili, del resto, è orientata anche la dottrina, la quale, con specifico riferimento alla rinuncia al diritto agli interessi della L. n. 741 del 1981, ex art. 4, non ha mancato di sottolineare come detta rinuncia si atteggi differentemente a seconda del momento in cui la stessa venga posta in essere, nel senso esattamente che una rinuncia avente ad oggetto il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto pubblico, là dove inserita, con una clausola specifica, nel testo del relativo contratto, non è ammissibile, ostandovi il divieto posto dalla L. n.741 del 1981, art. 4, u.c., mentre la rinuncia successiva all'insorgenza del diritto sopraindicato sfugge alla comminatoria di nullità (dei "patti in contrario o in deroga") prevista dalla norma testè richiamata, la quale, lungi dal definire espressamente come indisponibile tale diritto, neppure si palesa di per sè sola sufficiente ad escluderne ogni possibilità di disposizione (e, quindi, di rinuncia), dal momento che, per un verso, la sanzione di nullità in parola non sembra volta a tutelare interessi diversi ed ulteriori rispetto a quello di evitare che sull'imprenditore privato, titolare della commessa, ricada il rischio del ritardo (colpevole) nella prestazione del corrispettivo, laddove, per altro verso, il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto nasce come diritto relativo che esaurisce la propria funzione entro un ordinario rapporto di credito - debito, senza che ricorrano, in una situazione giuridica simile, le caratteristiche che connotano le posizioni indisponibili (come libertà fondamentali e diritti assoluti, ovvero particolari status o potestà), aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, beni tutelati in via primaria dalla Costituzione, onde la rinuncia ad esso, purché già sorto, non vanifica e non altera alcun interesse sopra ordinato, ma, al contrario, soddisfa anzi l'interesse al contenimento della spesa pubblica;
e) che, ancora, essendo, nella specie, la dismissione del credito relativo agli interessi da ritardato pagamento stata inserita nel quadro di un atto transattivo, ovvero essendo entrata a far parte, secondo l'incensurato apprezzamento di detto Giudice, della materia di un accordo (peraltro proposto e redatto dalla stessa A.T.I.) il quale "veniva a chiudere tutte le partite di dare ed avere in sospeso tra le parti e (che) quindi non comportava certamente sacrifici o rinunzie da parte della sola stazione appaltante", del tutto corretto appare il richiamo della Corte territoriale altresì all'art. 1966 c.c., il quale, al comma 2, sancisce la nullità della transazione se
"tali diritti (quelli, cioè, che, ai sensi del comma 1, "formano oggetto della lite"), per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti, là dove quest'ultima disposizione, giova qui aggiungere, viene intesa da autorevole dottrina nel senso che la prima categoria (di diritti indisponibili "per loro natura") comprende i diritti di contenuto non patrimoniale, personali o personalissimi, come tali generalmente indisponibili (così, ad esempio, i diritti della personalità, cui sono da aggiungere determinati status o potestà), mentre la seconda categoria (di diritti indisponibili "per espressa disposizione di legge") comprende quei diritti patrimoniali dei quali la legge sancisce l'indisponibilità, che può assumere specificatamente la forma dell'irrinunziabilità e dell'intransigibilità, in considerazione della speciale funzione ed inerenza alla persona (così, ad esempio, ex art. 2113 c.c., i "diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art.409 c.p.c.", ovvero, sia pure attraverso il complesso della disciplina legislativa dettata dall'art. 447 c.c., e art. 545 c.p.c., comma 1, nonché nei limiti delle prestazioni future, il "credito alimentare legale"), restando, anche per questa via, ulteriormente suffragato l'assunto secondo cui il diritto agli interessi da ritardati pagamenti nell'appalto pubblico non risulta essere un diritto indisponibile in senso tecnico.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione, relativamente a quelle che attengono all'esito di detto ricorso, segue il disposto dell'art. 385 c.p.c., comma 1, liquidandosi tali spese in Euro 5.000,00, per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00, per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008