Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2008, n. 5433
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Sentenza 29 febbraio 2008

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In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall'art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile "ratione temporis"), vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell'Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell'opera, mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell'opera pubblica. Né, in tal caso, sussiste la nullità della transazione di cui all'art. 1966 cod. civ., atteso che il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell'appalto pubblico non è un diritto indisponibile in senso tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2008, n. 5433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5433
    Data del deposito : 29 febbraio 2008

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