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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2016 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Rombi,
ATTORE-OPPONENTE contro
(C. F. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria Scarpa,
CONVENUTI-OPPOSTI
La causa, in tema di: opposizione a decreto di liquidazione delle spese di esecuzione forzata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, “dichiarare nullo e/o annullabile, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e, conseguentemente, revocare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 20 ottobre 2015, notificato in data 15 dicembre 2015, mandando assolto l'odierno opponente da ogni avversa pretesa. In via di subordine rideterminare le somme eventualmente dovute da . Con condanna alle Parte_1 spese ovvero con integrale compensazione delle stesse.”.
NELL'INTERESSE DEGLI OPPOSTI (in sede di precisazione delle conclusioni): “1) condannare al pagamento della somma di € 10.480,28 ovvero alla diversa Parte_1
pagina 1 di 16 somma che risulterà accertata in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) rigettare integralmente l'avversa domanda riconvenzionale ed ogni altra avversa istanza o conclusione con vittoria di spese ed onorari e rifusione dei pagamenti per la consulenza tecnica di parte pari ad €
317,20”. (Con la comparsa conclusionale): “Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Condannare il al pagamento della somma di €. 7.051,86; Rigettare Parte_1 integralmente l'avversa domanda riconvenzionale ed ogni altra avversa istanza e/o conclusione;
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione dei pagamenti per la consulenza tecnica pari ad €. 317,20 ovvero quella diversa somma effettivamente anticipata”. (Con le memorie di replica): la somma dovuta e da ritenersi precisata in conclusioni è pari a complessivi €. 9.001,26, così determinata: €.
889,96 (Rifusione CTU esecuzione) + 35,63 (accesso ufficiale giudiziario con immissione in possesso) + 1166,00 (onorari ing. ) + 1663,40 (onorari Ing. ) + Persona_2 NA
3298,88 (onorari impresa FCS) + 1949,28 (onorali legale per la fase esecutiva) ovvero della diversa somma nella misura che verrà̀ accertata in corso di causa oltre interessi dal di dell'intervento al dì del saldo ovvero della diversa somma nella misura che verrà̀ accertata in corso di causa oltre interessi dal di dell'intervento al dì del saldo -”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione l'opponente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento della somma di € 12.040,28 - di cui € 9.247,86 per spese vistate dall'Ufficiale Giudiziario procedente,
1.800,00 € per compensi (comprensivi di Iva e Cpa) e 146,00 € per spese esenti (contributo unificato)
- emessa dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 4/2006.
La somma di 9.247,86 € è stata così determinata:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello.
Le spese in questione riguardano i costi sostenuto per l'esecuzione coattiva (in fase esecutiva per la mancata ottemperanza del alle disposizioni giudiziarie che avevano ordianto il ripristino di Pt_1
una servitù di passaggio pedonale e carrabile) di uno stradello insistente sulla proprietà dell'opponente ed al servizio (per l'accesso pedonale e carrabile) della proprietà della parte opposta. pagina 2 di 16 ha proposto opposizione alla citata ingiunzione di pagamento chiedendone la Parte_1
revoca.
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'infondatezza delle avverse pretese creditorie;
- che nel corso dell'esecuzione erano sorti problemi in ordine all'interpretazione del titolo, tanto che il Tribunale, nel definire le modalità di esecuzione disponeva che lo stradello dovesse essere sagomato mediante la rimozione della scarpata in pietre e ciottolato posta alla base della recinzione in rete metallica e paletti per una larghezza di metri 2,5 salvo un tratto di strada dove la larghezza si restringeva a metri 2,25;
- che, contrariamente alle disposizioni del Tribunale, la aveva depositato un progetto Per_1
per la realizzazione dello stradello difforme dal titolo e che le somme chieste a titolo di risarcimento in realtà non erano dovute;
- che la aveva proceduto a porre in essere ulteriori attività (richiesta di autorizzazioni Per_1
amministrative al Comune di Carloforte e realizzazione del tout venant in particolare) rispetto a quelle assentite (unicamente pulizia della strada con eliminazione della scarpata e sagomatura dello stradello);
- che, d'altro canto, la stessa si accorgeva di aver errato nell'interpretazione del titolo Per_1
tanto che, nell'atto di precetto, rinunciava a domandare le spese sostenute per la stesura del tout venant (per 1.300 € oltre iva al 22%, pari a 1.586,00 €);
- che, peraltro, non vi è prova alcuna dell'intervenuto pagamento delle somme pretese dalla
Per_1
- che evidentemente la semplice sagomatura dello stradello (ovvero l'eliminazione della scarpata) non necessitava di alcuna autorizzazione amministrativa in quanto si trattava di operare una semplice pulizia della strada e che solo la stesura del tout venant (opera non prevista dalla esecuzione forzata) comportava la necessità di progetto ed autorizzazioni amministrative;
- che la tra l'altro, agiva in modo autonomo senza chiedere nemmeno la nomina di Per_1
un CTU al fine di verificare la necessità o meno di un'autorizzazione amministrativa;
- che la pretesa degli oneri per la realizzazione del progetto e di quelli amministrativi, estranea alle statuizioni del giudice, deve ritenersi infondata sia con riferimento agli onorari per il professionista incaricato della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza, sia relativamente agli oneri per la progettazione (tra l'altro, questi erano riferibili ad attività svolta da altro professionista, ovvero e non , e che pertanto, non potevano in ogni Persona_2 Per_3
caso attribuirsi a detto professionista);
pagina 3 di 16 - che, tra l'altro, l'Ing. , pur avendo assunto l'incarico della direzione lavori e NA
del coordinamento della sicurezza, espletava il proprio mandato con colpa grave tanto da cagionare molteplici danni alla proprietà per il cui risarcimento veniva contestualmente proposta Pt_1
domanda riconvenzionale;
- che non solo il mandato è stato espletato con colpa grave, ma il calcolo della prestazione professionale domandata in via di regresso al deve essere integralmente contestato;
Pt_1
- che anche relativamente all'unica voce dovuta, ovvero quella necessaria all'eliminazione della scarpata, doveva contestarsi l'ammontare delle pretese e l'effettivo pagamento da parte della richiedente dal momento che, nel corso di una serie di accordi preliminari (all'esecuzione forzata) tra i comparenti erano stati forniti diversi preventivi di spesa per importi nettamente inferiori rispetto a quelli di cui alla richiesta di ingiunzione;
- che deve essere contestata anche l'indennità di discarica in quanto la maggior parte delle macerie sono ancora ricoverate nella proprietà e pertanto non possono essere state Parte_1
conferite in discarica e che, in ogni caso, anche sul punto non vi è prova né del conferimento né delle spese sostenute.
L'opponente ha inoltre agito in riconvenzionale per ottenere il risarcimento di una serie di danni asseritamente subiti nel corso dell'esecuzione delle citate opere.
A sostengo di tali pretese risarcitorie ha allegato:
- che nello stradello oggetto di esecuzione forzata erano presenti dei pozzetti all'interno dei quali scorreva il cavo Enel che forniva corrente elettrica alla casa di abitazione dell'ingiunto e che nell'esecuzione delle opere venivano rotte dette tubazioni le quali, pertanto, necessitano di essere sostituite (non risultando più possibile operarne la manutenzione, anche in ragione della rottura e dell'interramento dei pozzetti di ispezione);
- che anche il muro a secco posto nella parte opposta della scarpata veniva totalmente distrutto e che si rendeva, pertanto, necessaria una sua ricostruzione;
- che perfino la rete metallica e i pali in ferro di proprietà (anche) del sono stati Pt_1
totalmente distrutti e sono stati privati del loro appoggio naturale, tanto che oggi la rete risulta aggrappata alle piante presenti con grave pericolo per gli utenti della strada;
- che si rendeva necessaria la rimozione del materiale di risulta (misto cava) disperso nella strada;
- che ad effetto di tali indispensabili interventi il danno patito ammontava a circa € 7.940,00 per la ricostruzione del muro ed €. 1.600,00 per la fornitura dei pozzetti e del cavidotto.
*
pagina 4 di 16 Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha contestato gli avversi assunti e, Persona_1
nello specifico ha allegato:
- che la progettazione delle opere risultava in ogni caso necessaria (a prescindere dalla realizzazione del tout venant) e che la stessa ordinanza, invero, disponeva la sagomatura dello stradello mediante rimozione della scarpata in pietra e ciottolato alla base della recinzione metallica, per uno sviluppo di metri lineari 52,00;
- che, pertanto, la modifica dello stato dei luoghi derivava proprio dalla esecuzione delle attività di cui alla ordinanza in questione;
- che tutta la documentazione amministrativa resa e dei cui costi ed oneri si chiedeva il ristoro è relativa alla documentazione richiesta dai vari Enti pubblici, il cui coinvolgimento risultava imprescindibile dal momento che il sito oggetto dei lavori insta in area dichiarata di notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro particolare di bellezza naturale in zona sottoposta a vincolo;
- che ad effetto delle tutt'altro che arbitrarie richieste autorizzazioni, veniva, dunque, rilasciata la definitiva ed ultima autorizzazione edilizia nn.45/2014 (in esito, tra l'altro, ad una sospensione di precedente autorizzazione edilizia per effetto di una nota con la quale il chiedeva Pt_1
chiarimenti), con la quale si assentiva al ripristino dello stradello per una larghezza massima di mt.
2.50;
- che gli interventi ad opera della opposta si rendevano necessari quale conseguenza dell'inerzia nell'adempimento dell'ordinanza da parte del il quale, anzi, poneva in essere Pt_1 ogni attività tesa ad ostacolare il rilascio dell'autorizzazione realizzando, tra l'altro, interventi abusivi sui siti oggetto dei lavori;
- che, inoltre, solo in sede di opposizione (a cinque anni circa dal loro rilascio) il si Pt_1
duole delle richieste autorizzazioni;
- che relativamente alla prestazione dell'Ing. , gli oneri relativi venivano NA
integralmente corrisposti dalla opposta e che le attività da questi coordinate non hanno arrecato danno alcuno alla proprietà ragion per cui le relative contestazioni devono ritenersi del Pt_1
tutto infondate;
- che parimenti errate debbono ritenersi le avverse considerazioni circa la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione svolta dall'ing. NA
, trattandosi di attività imprescindibile (e prevista dal D. Lgs. N.81 del 2008 art.100),
[...] ovviamente diversa dalla attività di sola progettazione svolta (questa sì) dell'ing. , e Persona_2
a effetto della quale vi era stata la redazione di un Piano di Coordinamento e di Sicurezza con ogni pagina 5 di 16 conseguente attività in fase di esecuzione e con conseguenti oneri relativi;
- che riguardo al conferimento in discarica del pietrame di risulta, anche qui l'avversa obiezione non coglie nel segno, infatti, una parte (seppur minima) dello stesso veniva effettivamente conferita in discarica.
In ordine alla avversa domanda riconvenzionale, l'opposta ha allegato:
- che in corso di esecuzione dei lavori veniva effettivamente reciso, in un solo episodio, un tubo non segnalato, non a distanza di sicurezza, passante sotto lo stradello e che, in ogni caso, presenti i
Carabinieri della locale stazione di Carloforte, lo stesso veniva, seduta stante, riparato;
- che alcun pozzetto di ispezione era mai stato rotto e nessuna prova in merito era stata mai prodotta;
- che anche le contestazioni in ordine agli asseriti danni ai tombini si rivelavano del tutto false e già frutto di accertamenti da parte della CTU nel precedente grado del giudizio, il quale ne rilevava sì la presenza, ma la inidoneità al passaggio in auto stante la loro realizzazione, ad opera del Pt_2
non al livello ma sopraelevati rispetto alla strada;
- che, infine, il muretto a secco sito nella parte opposta e di proprietà dell'opponente non veniva minimamente coinvolto dai lavori, né veniva toccato e lo stesso dicasi per la rete metallica ed i pali in ferro, i quali sono, ad oggi, al loro posto e che anzi, proprio per evitare che venissero divelti, veniva lasciato uno zoccolo di contenimento di circa 20/25 cm.;
- che dunque, alcun danno aveva subito il dall'esecuzione dei lavori, risultando Pt_1
pretestuosa e fuorviante ogni doglianza in merito.
*
Con le memorie ex art 183 comma VI n° 1 c.p.c. l'opponente ha modificato le domande rinunciando di fatto alla domanda riconvenzionale (non reiterata in corso di causa e comunque non istruita).
L'opposta è deceduta in corso di causa e si sono costituiti in prosecuzione gli eredi.
*
Avuto riguardo allo sviluppo delle vicende processuali che hanno preceduto il presente giudizio, appare opportuno riportare un sintetico excursus delle stesse.
Con ricorso (del 11.11.1995) per reintegra nel possesso della servitù di passaggio su terreno di proprietà di la ricorrente lamentò l'intervenuto spoglio, ad Parte_1 Persona_1
opera del del citato passaggio attraverso il quale, lei e i suoi danti causa, da tempo Pt_1
immemorabile, accedevano alla propria abitazione. Nella fase di merito del giudizio possessorio il giudice accertava le ragioni della ricorrente pronunciando la sentenza n. 42/2005 con la quale veniva pagina 6 di 16 disposta la condanna del resistente alla reintegra della ricorrente nel possesso su una striscia di terreno della larghezza di 2,50 mt e lunghezza 52 mt, fino alla proprietà della ricorrente.
Successivamente, con atto di precetto del 19.10.2005 veniva intimata l'esecuzione del provvedimento al il quale, non adempiva spontaneamente, e nei confronti del quale veniva, dunque, Pt_1
promossa la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. con ricorso del 5.1.2006 (proc. 4/2006). Anche in detto giudizio il convenuto si costituiva e, nonostante l'intervenuto accertamento con sentenza, tra l'altro, delle dimensioni e delle funzioni di transito (anche) carraio dello stesso, il convenuto insisteva sulla contestazione relativa alle dimensioni ed alla pregressa e perpetua assenza di un transito carraio su detto passaggio. L'ordinanza conclusiva della procedura esecutiva (del 1.6.2008) disponeva, nuovamente, la reintegra dei ricorrenti nel possesso e l'esecuzione delle opere sotto la supervisione dell'Ufficiale giudiziario competente per territorio per il tramite di un'impresa da questi individuata.
Con successiva istanza di revoca di ordinanza del 18.7.2008, dolendosi della Parte_1
difformità tra le attività esecutive imposte (in forza di sentenza) ed il contenuto della sentenza stessa, chiedeva la revoca della precedente ordinanza. In data 30.9.2008 l'ufficiale giudiziario incaricato individuava l'impresa edile per l'esecuzione dei lavori. Con successiva ordinanza del 3.12.2008, il giudice dell'esecuzione rigettata l'istanza di modifica della precedente ordinanza sulla scorta della rilevazione della insindacabilità dei motivi dedotti dal ricorrente per attinenza degli stessi al merito della causa, non esaminabili, in quanto tali, in sede esecutiva. Le attività di avvio dei lavori – intraprese nel giugno del 2011 – venivamo impedite, nonostante la presenza della forza pubblica, dalla condotta del e della coniuge di quest'ultimo, i quali si opponevano fisicamente Pt_1 all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dello stradello. A seguito di simile condotta veniva proposta querela (poi rimessa) e, con ricorso del 3.8.2011, veniva proposta istanza ex art. 610 c.p.c. con la quale agiva perché il giudice dell'esecuzione assumesse i provvedimenti Persona_1 urgenti necessari per poter dar corso alle attività di esecuzione delle opere. L'istanza, non accolta in detta sede, veniva reiterata con successivo atto del 21.1.2012 e di seguito accolta con provvedimento del 16.3.2012, con cui veniva disposto darsi immediato corso all'esecuzione dei lavori alla presenza della forza pubblica ed eventualmente dell'Ufficiale giudiziario.
Successivamente all'accesso dell'Ufficiale giudiziario, si rendevano necessarie una serie di attività finalizzate alla reintegra dell'originaria ricorrente nel possesso dello stradello (ivi inclusa la sostituzione dell'originaria impresa incaricata, comunicata con atto di significazione del 7.6.2014) le cui spese, stante l'inadempimento del resistente, venivano sostenute dalla stessa ricorrente la quale, con ricorso per la liquidazione delle spese del 13.10.2014, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo complessivo di € 11.197,25 comprensivi di oneri Pt_1
pagina 7 di 16 e spese per CTU, interventi di realizzazione dello stradello ed oneri amministrativi, spese vive per le attività esecutive e le spese legali dei precedenti procedimenti.
Intanto, in data 11.7.2014, in occasione dell'accesso dei carabinieri del Comando della stazione di
Carloforte, effettuato per consentire la regolare ed indisturbata esecuzione dei lavori (come da provvedimento 4/2006 del giudice dell'esecuzione conseguentemente a sentenza del Tribunale n.
42/2005), veniva rilevata la presenza in loco di unitamente ad altre due persone, i Parte_1
quali (a questo punto) arbitrariamente ed in assenza di concessione edilizia (dichiarano gli agenti) procedevano ad eseguire personalmente i lavori di ampliamento dello stradello. Le forze dell'ordine, quindi, rilevata l'assenza di concessione edilizia in capo al e la presenza, per contro, di un Pt_1
rinnovo di autorizzazione a nome della procedevano a sequestro preventivo (convalidato Per_1
dal giudice il 16.7.2014) e contestuale apposizione di sigilli nello stradello del contendere.
Con successivo provvedimento del 26.7.2014, su istanza della il PM revocava il sequestro Per_1
preventivo già disposto, reimmettendo la istante nella disponibilità del bene.
Il Giudice, su domanda della quindi, emetteva ingiunzione di pagamento delle somme Per_1 richieste con decreto del 20.10.2015 per l'importo di € 12.040,28.
*
La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Occorre chiarire che il decreto di liquidazione emesso dal giudice dell'esecuzione ex art 614 comma
II c.p.c. deve essere assimilato al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'impugnazione del provvedimento deve essere proposta nelle forme dell'opposizione ingiuntiva, ferme le peculiarità del caso.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614
c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può pagina 8 di 16 riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario ? non
è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo” (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023).
In continuità con tale orientamento può citarsi una ancor più recente pronuncia (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024) che ha ulteriormente chiarito che: “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta”.
*
Ai fini della decisione occorre pertanto tenere in considerazione la natura del procedimento. Infatti, trattandosi di opposizione ad ingiunzione di pagamento, occorre evidenziare che la opposta, pur convenuta formale in questa fase, mantiene il ruolo di attrice sostanziale, su cui incombe l'onere della prova del credito, ferme le precisazioni che precedono circa i limiti della contestabilità di cui si è detto. La parte opposta, quindi, ha l'onere di dar prova di tutti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale, ferme le peculiarità chiarite dalla giurisprudenza di legittimità.
Debbono quindi ritenersi inammissibili tutte le doglianze relative alle modalità di svolgimento della procedura esecutiva, che l'interessato avrebbe dovuto proporre con eventuali opposizioni agli atti esecutivi. Di contro deve restringersi il campo delle contestazioni ammissibili alla congruità delle spese sostenute e all'avvenuta anticipazione delle stesse.
*
Come rappresentato in premessa, l'ultima significativa tappa che ha contraddistinto questa lunga vertenza giudiziaria è data dal decreto di liquidazione del 20.10.2015 nel procedimento esecutivo n.4/2006 R. Es. del Tribunale di Cagliari, con il quale veniva ingiunto al di pagare Pt_1
pagina 9 di 16 immediatamente la complessiva somma di € 12.040,28.
La somma di 9.247,86 € è stata così determinata:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello.
Il tutto oltre alle spese liquidate in favore del difensore (per 1.800,00 € comprensive di accessori) e le spese esenti.
Non vi sono contestazioni con riferimento alla liquidazione dei compensi del tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione e neppure con riferimento alle somme liquidate in favore del difensore per le prestazioni rese in fase esecutiva, ragion per cui non vi è ragione di argomentare su tali crediti da ritenersi non contestati.
Di contro le contestazioni attengono principalmente alla ritenuta non necessarietà delle spese di progettazione e ripristino, alla non conformità al titolo esecutivo dell'intervento di posizionamento del tout venant e alla non congruità delle spese di esecuzione.
In merito al tout venant occorre chiarire che la parte creditrice, nonostante il titolo ottenuto, ha rinunciato alle spese relative a tale voce fin dalla notifica dell'atto di precetto, nel quale ha specificato la volontà di limitare le proprie pretese escludendo dalle spese per l'esecuzione (pur liquidate dal giudice), la somma di €. 1560,00 (1.300 € oltre Iva al 22%) resasi necessaria per il posizionamento del tout venant e intimato il pagamento della minore somma di € 10.924,36
(comprensiva di compensi per precetto per € 444,08). Ciò in ragione del fatto che il provvedimento giudiziario che ha disposto i lavori volti alla reintegrazione della servitù, non prevedeva una simile lavorazione (la già indicata stesura del tout venant sul citato stradello) il cui onere ammontava ad €
1560,00. Tanto che il posizionamento del citato tout venant, oggetto di un distinto ricorso possessorio
(proc. n.6444/2015), veniva poi integralmente rimosso, come si evince dal verbale del 14.03.2017.
Deve pertanto prendersi atto della rinuncia della parte creditrice ed escludersi la debenza di tali somme senza necessità di ulteriori disquisizioni.
*
Al fine di fare chiarezza sulla adeguatezza dei lavori e sulla corrispondenza a quelli autorizzati dal pagina 10 di 16 giudice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che appare compiutamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
È stato chiesto al consulente di verificare se vi fosse necessità, al fine di dare esecuzione alle opere di ripristino dello stradello, di un intervento di progettazione, di autorizzazioni edilizie e di un direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza e, in caso affermativo, se le pretese economiche per tali interventi possano ritenersi congrue. È stato altresì chiesto al consulente di verificare la pertinenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati dal titolo esecutivo e dal Giudice dell'esecuzione, nonché la congruità dei costi pretesi per l'esecuzione delle opere.
Fermo restando che non è oggetto del giudizio la verifica della continenza delle opere eseguite rispetto al titolo esecutivo, può per completezza rilevarsi che il consulente ha affermato che “La verifica effettuata ha individuato la coerenza e la corrispondenza del manufatto eseguito dalla opposta rispetto a quanto disposto dalla sentenza 42/2005 e dal progetto di cui all'autorizzazione
45/2014”.
Il consulente ha anche chiarito la necessarietà delle pratiche progettuali ed amministrative (ivi inclusa l'autorizzazione edificatoria) in relazione all'esecuzione delle opere per cui è causa (anche a prescindere dal posizionamento del tout venant). Il consulente infatti ha infatti chiarito la necessarietà di una progettazione “per la realizzazione dello stradello per cui è causa - omissis – a prescindere dalla presenza o meno del tout-venant.”. Sul punto il consulente ha chiarito che “è sin da subito osservabile la presenza nell'area di analisi di forti vincoli ambientali in grado di incidere su qualsiasi tipologia di trasformazione ovvero di intervento a carattere edilizio da realizzarsi in maniera sostanziale. La presenza dei vincoli sopra preliminarmente individuati è in grado di limitare fortemente le attività di trasformazione del territorio ipoteticamente realizzabili…lo scrivente identifica l'attività edilizia di trasformazione dello stradello, così come disposto dalla sentenza
42/2005, come subordinata all'acquisizione del titolo abilitativo del permesso di costruire. Tale titolo edilizio risulta essere il principale da acquisire, attraverso presentazione di apposito progetto, per un'opera assimilabile a quella per cui è causa attraverso istruttoria presso il Comune”. Ed ancora,
“La progettazione dell'opera risulta necessaria a partire dal titolo edilizio da acquisire ed in funzione derivante, anche dai vincoli ambientali a cui è sottoposta la stessa area. Le autorizzazioni amministrative necessarie coincidono con il Permesso di Costruire di cui all'art. 10 D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, subordinato alla preventiva acquisizione di nulla osta ambientale da parte dell'Ente regionale preposto e da parte del . Il progetto sarebbe stato necessariamente da Parte_3
redigere anche in assenza di tout-venant.”.
La consulenza ha consentito di fare chiarezza anche in merito alle contestazioni in punto di pagina 11 di 16 necessarietà degli incarichi ai professionisti e di congruità degli onorari pretesi.
Si tratta di doglianze in buona parte infondate. Invero, come si è detto, è stata accertata a più riprese, nel corso dell'intera durata del contenzioso (trent'anni circa), l'assenza di adempimento spontaneo da parte del proprietario spossessante (cosi come accertato nella sentenza n. 42/2005) e l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, unitamente alla re-immissione nelle aree della Per_1 anche al fine di procedere alla realizzazione dello stradello. In particolare è bene ribadire che all'atto della re-immissione nel sito e all'avvio dei lavori, si è reso necessario l'intervento della forza pubblica in un clima, evidentemente, poco incline alla condivisione delle scelte operative (il cui tentativo, ad ogni buon conto, era stato esperito in diverse occasioni e la cui questione, stante l'intervento, ad un certo momento, dell'ufficiale giudiziario, doveva ritenersi definitivamente superata).
Il consulente ha inequivocabilmente definito come obbligatoria, in ragione della tipologia di intervento, la presenza del direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza i cui oneri (come da specifico quesito sul punto), in base alle tariffe professionali vigenti, come rilevato dallo stesso perito, risulta persino superiore rispetto a quelli applicati dal professionista nel caso in esame.
Nella relazione in atti si legge: “sulla base degli elementi finora analizzati e con quanto finora esposto lo scrivente ritiene dunque di aver valutato sul piano tecnico quanto richiesto dal professionista incaricato dalla reclamata per le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza. La valutazione ha acclarato la congruità sul piano tecnico delle somme richieste. La verifica è stata svolta dallo scrivente elaborando un progetto di parcella strutturato sulla base delle attività svolte, delle opere compiute, delle norme di riferimento. Sulla base degli elementi finora analizzati e con quanto finora esposto lo scrivente ritiene dunque di aver valutato sul piano tecnico quanto contabilizzato dalle due ditte incaricate dalla reclamata per la realizzazione dello stradello e, nello specifico, per lo smaltimento a discarica, per lo scavo di fondazione, per la demolizione scarpata, per l'asporto. La valutazione ha acclarato la congruità sul piano tecnico delle somme contabilizzate. La verifica è stata svolta dallo scrivente elaborando un computo metrico estimativo delle opere strutturato sulla base delle opere compiute e contabilizzate”.
*
Infine il consulente ha ritenuto congrui i costi relativi alle opere di esecuzione, fatta eccezione per i costi della sicurezza ricollegabili alla stesura del tout venant, stimata nella misura di 500,00 € e
60,00 € oltre Iva.
Nella relazione ha chiarito che “le somme riferite alle voci smaltimento a discarica, scavo di fondazione, demolizione scarpata, asporto sono individuate all'interno delle due fatture emesse dalla
pagina 12 di 16 ditta FCS S.r.l. e della ditta Scapucioni S.r.l., ditte all'epoca incaricate dalla reclamata per
l'esecuzione delle opere richiamate dal quesito. La ditta FCS S.r.l., come si evince dal documento contabile, ha realizzato le operazioni di scavo di fondazione, demolizione scarpata, asporto. La ditta
Scapucioni S.r.l., come si evince dal documento contabile, ha realizzato l'operazione di smaltimento
a discarica. Le due fatture sono comprese all'interno dei fascicoli delle parti e sono rappresentate dalla fattura n°04 del 22/09/2014 per la ditta FCS S.r.l. e dalla fattura n°236 del 23/12/2014 per la ditta Scapucioni S.r.l. (a tale proposito lo scrivente ha incluso tali due documenti all'interno dell'Allegato D – Documentazione contabile a cui si rimanda per ogni doveroso approfondimento).
Le due fatture emesse da parte delle due ditte a ristoro delle opere svolte per conto della reclamata sono pari a 2.704,00, IVA esclusa, esclusi gli importi quantificati nella fattura riguardanti gli oneri per la sicurezza per l'impresa, corrispondenti a 500,00 €, e relativi alla voce indicante la stesura di misto di cava, per quanto riguarda la ditta FCS S.r.l., e di € 60,00 IVA esclusa per quanto riguarda la ditta Scapucioni S.r.l.
Ha di seguito effettuato una stima delle opere che è risultata di poco inferiore a quella pretesa dall'opposta, pur affermando potersi ritenere giustificabile lo scarto minimo - di circa € 159,00 - in ragione della speciale collocazione geografica del sito, con le correlate possibili maggiorazioni per via della straordinarietà degli spostamenti (traghetto per giungere a Carloforte ecc.). Nello specifico il consulente ha affermato: “Dal calcolo effettuato per determinare il valore dell'opera in base alle lavorazioni effettivamente realizzate, come ampiamente specificato in precedenza e come con maggior dettaglio riportato nell'Allegato F, si può concludere che il valore dell'opera quantificato in fattura n. 4 del 22/09/2014 dalla ditta FCS S.r.l., pari a 2.704,00 € (ottenuto escludendo dall'importo totale della fattura gli oneri della sicurezza e delle lavorazioni non conformi a quanto indicato negli elaborati di progetto) ed in fattura n°236 del 23/12/2014 per la ditta Scapucioni S.r.l., presenta uno scarto di € 159,37”. Ha infine chiarito che gli oneri di sicurezza debbano ritenersi di default a carico dell'impresa e non trasferibili al committente nel caso di edilizia privata, con ciò evidenziando l'infondatezza di tale ulteriore doglianza.
Alla luce degli accertamenti svolti, pertanto, fatta salva la questione dei costi del tout venant cui la parte creditrice aveva già spontaneamente rinunciato con l'atto di precetto, le doglianze debbono ritenersi fondate limitatamente ai costi per la sicurezza correlati al posizionamento del tout venant.
All'esito della consulenza, preso atto delle conclusioni del consulente, l'opposta ha rideterminato le proprie pretese invocando la corresponsione della minore somma €. 9.001,26.
Debbono infine essere disattese le contestazioni dell'opponente in ordine alla mancata prova circa l'intervenuto pagamento da parte della delle somme ingiunte, posto che con le memorie ex Per_1
pagina 13 di 16 art. 183 comma VI n° 2 c.p.c. l'opposta ha depositato le fatture quietanzate quanto agli onorari dei professionisti e la documentazione bancaria (movimenti bancari e assegni) relativa al pagamento della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori).
*
Occorre infine fare chiarezza sulla misura del credito, posto che la pare opposta ha modificato più volte le conclusioni in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note conclusionali e nelle repliche. Ritiene lo scrivente che aldilà della confusione nei calcoli, la parte opposta non abbia inteso rinunciare alle proprie pretese, se non nei limiti di cui si dirà.
Come si è detto il decreto di liquidazione per 12.040,28 € comprendeva le seguenti voci:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello;
- 1.800,00 € per compensi (comprensivi di Iva e Cpa)
- 146,00 € per spese esenti (contributo unificato).
Dalle spese di realizzazione dello stradello occorre escludere la somma di 1.560,00 € relativa alla posa in opera del tout venant, ragion per cui le spese per la realizzazione dello stradello debbono essere rideterminate nella misura di 3.934,88 €, per un credito residuo di 10.480,28 €.
Nelle note di replica l'opposta (dopo avere concluso invocando il riconoscimento di un credito di 10.480,28 €) ridetermina ulteriormente il proprio credito in €. 9.001,26, così determinati:
- €. 889,96 (Rifusione CTU esecuzione)
- 35,63 (accesso ufficiale giudiziario con immissione in possesso)
- 1166,00 (onorari ing. ) Persona_2
- 1663,40 (onorari Ing. ) NA
- 3298,88 (onorari impresa FCS)
- 1949,28 (onorali legale per la fase esecutiva).
Deve pertanto ritenersi che la parte opposta abbia limitato le pretese relative ai costi di realizzazione delle opere alla somma di 3.298,88 €, tenuto conto di quanto rilevato dal consulente sui costi relativi alla sicurezza correlati al posizionamento del tout venant e della differenza dei costi di realizzazione pagina 14 di 16 stimata in 159 €.
Per il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve tenersi conto delle limitazioni della pretesa da parte dell'opposta, mentre deve ritenersi che la minor pretesa indicata nella comparsa conclusionale sia solo il frutto della dimenticanza nel calcolo delle spese liquidate in favore del difensore, mai contestate in causa.
*
Tanto premesso, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento nei limiti della differenza tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo e la minore somma risultante dalla deduzione dei costi relativi alla stesura del tout venant e di quelli relativi alle lavorazioni in eccedenza realizzate dall'impresa di costruzioni (differenze per maggiori oneri per le quali, peraltro, in parte era intervenuta rinuncia da parte della stessa opposta fin dalla notifica del precetto, con riferimento al tout venant).
Per tali ragioni al parziale accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto di liquidazione e il riconoscimento alla parte opposta di un credito nella minor somma di €. 9.001,26 oltre interessi dalla domanda giudiziale e fino al saldo (con la precisazione che la statuizione in merito alle spese di lite contenuta nel decreto deve trovare conferma, nonostante la revoca, poiché relativa alle spese della procedura esecutiva, peraltro mai contestate).
Le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione in minima parte debbono essere compensate nella misura di ¼ e, per la restante parte, essere poste a carico della parte opponente, principale soccombente (anche tenuto conto dell'iniziale domanda di risarcimento, poi abbandonata). Dette spese debbono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022, in applicazione dei parametri medi delle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nella misura di 5.077,00 oltre spese generali e accessori di legge, di cui ¾ per 3.755,25 € oltre spese generali e accessori a carico dell'opponente, oltre alle spese esenti nella stessa misura (3/4 di 145,50 €).
Il parziale accoglimento dell'opposizione esclude che possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto di liquidazione delle spese di esecuzione forzata emesso il 20.10.2015 nella procedura esecutiva n. 4/2006;
2) dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti opposte, della somma di € 9.001,26, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
3) dichiara compensate le spese di lite nella misura di ¼ e pone la restante parte a carico della parte pagina 15 di 16 opponente che, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'opponente alla rifusione, in favore delle parti opposte, dei ¾ delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.755,25 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge, oltre 109,12 € per spese esenti;
4) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nella misura di ¾ del totale e la restante parte di ¼ a carico delle parti opposte.
Cagliari, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2016 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Parte_1 C.F._1
Rombi,
ATTORE-OPPONENTE contro
(C. F. ), (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Maria Scarpa,
CONVENUTI-OPPOSTI
La causa, in tema di: opposizione a decreto di liquidazione delle spese di esecuzione forzata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, “dichiarare nullo e/o annullabile, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e, conseguentemente, revocare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 20 ottobre 2015, notificato in data 15 dicembre 2015, mandando assolto l'odierno opponente da ogni avversa pretesa. In via di subordine rideterminare le somme eventualmente dovute da . Con condanna alle Parte_1 spese ovvero con integrale compensazione delle stesse.”.
NELL'INTERESSE DEGLI OPPOSTI (in sede di precisazione delle conclusioni): “1) condannare al pagamento della somma di € 10.480,28 ovvero alla diversa Parte_1
pagina 1 di 16 somma che risulterà accertata in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
2) rigettare integralmente l'avversa domanda riconvenzionale ed ogni altra avversa istanza o conclusione con vittoria di spese ed onorari e rifusione dei pagamenti per la consulenza tecnica di parte pari ad €
317,20”. (Con la comparsa conclusionale): “Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Condannare il al pagamento della somma di €. 7.051,86; Rigettare Parte_1 integralmente l'avversa domanda riconvenzionale ed ogni altra avversa istanza e/o conclusione;
Con vittoria di spese ed onorari e rifusione dei pagamenti per la consulenza tecnica pari ad €. 317,20 ovvero quella diversa somma effettivamente anticipata”. (Con le memorie di replica): la somma dovuta e da ritenersi precisata in conclusioni è pari a complessivi €. 9.001,26, così determinata: €.
889,96 (Rifusione CTU esecuzione) + 35,63 (accesso ufficiale giudiziario con immissione in possesso) + 1166,00 (onorari ing. ) + 1663,40 (onorari Ing. ) + Persona_2 NA
3298,88 (onorari impresa FCS) + 1949,28 (onorali legale per la fase esecutiva) ovvero della diversa somma nella misura che verrà̀ accertata in corso di causa oltre interessi dal di dell'intervento al dì del saldo ovvero della diversa somma nella misura che verrà̀ accertata in corso di causa oltre interessi dal di dell'intervento al dì del saldo -”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione l'opponente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento della somma di € 12.040,28 - di cui € 9.247,86 per spese vistate dall'Ufficiale Giudiziario procedente,
1.800,00 € per compensi (comprensivi di Iva e Cpa) e 146,00 € per spese esenti (contributo unificato)
- emessa dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 4/2006.
La somma di 9.247,86 € è stata così determinata:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello.
Le spese in questione riguardano i costi sostenuto per l'esecuzione coattiva (in fase esecutiva per la mancata ottemperanza del alle disposizioni giudiziarie che avevano ordianto il ripristino di Pt_1
una servitù di passaggio pedonale e carrabile) di uno stradello insistente sulla proprietà dell'opponente ed al servizio (per l'accesso pedonale e carrabile) della proprietà della parte opposta. pagina 2 di 16 ha proposto opposizione alla citata ingiunzione di pagamento chiedendone la Parte_1
revoca.
A sostegno dell'opposizione ha allegato:
- l'infondatezza delle avverse pretese creditorie;
- che nel corso dell'esecuzione erano sorti problemi in ordine all'interpretazione del titolo, tanto che il Tribunale, nel definire le modalità di esecuzione disponeva che lo stradello dovesse essere sagomato mediante la rimozione della scarpata in pietre e ciottolato posta alla base della recinzione in rete metallica e paletti per una larghezza di metri 2,5 salvo un tratto di strada dove la larghezza si restringeva a metri 2,25;
- che, contrariamente alle disposizioni del Tribunale, la aveva depositato un progetto Per_1
per la realizzazione dello stradello difforme dal titolo e che le somme chieste a titolo di risarcimento in realtà non erano dovute;
- che la aveva proceduto a porre in essere ulteriori attività (richiesta di autorizzazioni Per_1
amministrative al Comune di Carloforte e realizzazione del tout venant in particolare) rispetto a quelle assentite (unicamente pulizia della strada con eliminazione della scarpata e sagomatura dello stradello);
- che, d'altro canto, la stessa si accorgeva di aver errato nell'interpretazione del titolo Per_1
tanto che, nell'atto di precetto, rinunciava a domandare le spese sostenute per la stesura del tout venant (per 1.300 € oltre iva al 22%, pari a 1.586,00 €);
- che, peraltro, non vi è prova alcuna dell'intervenuto pagamento delle somme pretese dalla
Per_1
- che evidentemente la semplice sagomatura dello stradello (ovvero l'eliminazione della scarpata) non necessitava di alcuna autorizzazione amministrativa in quanto si trattava di operare una semplice pulizia della strada e che solo la stesura del tout venant (opera non prevista dalla esecuzione forzata) comportava la necessità di progetto ed autorizzazioni amministrative;
- che la tra l'altro, agiva in modo autonomo senza chiedere nemmeno la nomina di Per_1
un CTU al fine di verificare la necessità o meno di un'autorizzazione amministrativa;
- che la pretesa degli oneri per la realizzazione del progetto e di quelli amministrativi, estranea alle statuizioni del giudice, deve ritenersi infondata sia con riferimento agli onorari per il professionista incaricato della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza, sia relativamente agli oneri per la progettazione (tra l'altro, questi erano riferibili ad attività svolta da altro professionista, ovvero e non , e che pertanto, non potevano in ogni Persona_2 Per_3
caso attribuirsi a detto professionista);
pagina 3 di 16 - che, tra l'altro, l'Ing. , pur avendo assunto l'incarico della direzione lavori e NA
del coordinamento della sicurezza, espletava il proprio mandato con colpa grave tanto da cagionare molteplici danni alla proprietà per il cui risarcimento veniva contestualmente proposta Pt_1
domanda riconvenzionale;
- che non solo il mandato è stato espletato con colpa grave, ma il calcolo della prestazione professionale domandata in via di regresso al deve essere integralmente contestato;
Pt_1
- che anche relativamente all'unica voce dovuta, ovvero quella necessaria all'eliminazione della scarpata, doveva contestarsi l'ammontare delle pretese e l'effettivo pagamento da parte della richiedente dal momento che, nel corso di una serie di accordi preliminari (all'esecuzione forzata) tra i comparenti erano stati forniti diversi preventivi di spesa per importi nettamente inferiori rispetto a quelli di cui alla richiesta di ingiunzione;
- che deve essere contestata anche l'indennità di discarica in quanto la maggior parte delle macerie sono ancora ricoverate nella proprietà e pertanto non possono essere state Parte_1
conferite in discarica e che, in ogni caso, anche sul punto non vi è prova né del conferimento né delle spese sostenute.
L'opponente ha inoltre agito in riconvenzionale per ottenere il risarcimento di una serie di danni asseritamente subiti nel corso dell'esecuzione delle citate opere.
A sostengo di tali pretese risarcitorie ha allegato:
- che nello stradello oggetto di esecuzione forzata erano presenti dei pozzetti all'interno dei quali scorreva il cavo Enel che forniva corrente elettrica alla casa di abitazione dell'ingiunto e che nell'esecuzione delle opere venivano rotte dette tubazioni le quali, pertanto, necessitano di essere sostituite (non risultando più possibile operarne la manutenzione, anche in ragione della rottura e dell'interramento dei pozzetti di ispezione);
- che anche il muro a secco posto nella parte opposta della scarpata veniva totalmente distrutto e che si rendeva, pertanto, necessaria una sua ricostruzione;
- che perfino la rete metallica e i pali in ferro di proprietà (anche) del sono stati Pt_1
totalmente distrutti e sono stati privati del loro appoggio naturale, tanto che oggi la rete risulta aggrappata alle piante presenti con grave pericolo per gli utenti della strada;
- che si rendeva necessaria la rimozione del materiale di risulta (misto cava) disperso nella strada;
- che ad effetto di tali indispensabili interventi il danno patito ammontava a circa € 7.940,00 per la ricostruzione del muro ed €. 1.600,00 per la fornitura dei pozzetti e del cavidotto.
*
pagina 4 di 16 Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha contestato gli avversi assunti e, Persona_1
nello specifico ha allegato:
- che la progettazione delle opere risultava in ogni caso necessaria (a prescindere dalla realizzazione del tout venant) e che la stessa ordinanza, invero, disponeva la sagomatura dello stradello mediante rimozione della scarpata in pietra e ciottolato alla base della recinzione metallica, per uno sviluppo di metri lineari 52,00;
- che, pertanto, la modifica dello stato dei luoghi derivava proprio dalla esecuzione delle attività di cui alla ordinanza in questione;
- che tutta la documentazione amministrativa resa e dei cui costi ed oneri si chiedeva il ristoro è relativa alla documentazione richiesta dai vari Enti pubblici, il cui coinvolgimento risultava imprescindibile dal momento che il sito oggetto dei lavori insta in area dichiarata di notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro particolare di bellezza naturale in zona sottoposta a vincolo;
- che ad effetto delle tutt'altro che arbitrarie richieste autorizzazioni, veniva, dunque, rilasciata la definitiva ed ultima autorizzazione edilizia nn.45/2014 (in esito, tra l'altro, ad una sospensione di precedente autorizzazione edilizia per effetto di una nota con la quale il chiedeva Pt_1
chiarimenti), con la quale si assentiva al ripristino dello stradello per una larghezza massima di mt.
2.50;
- che gli interventi ad opera della opposta si rendevano necessari quale conseguenza dell'inerzia nell'adempimento dell'ordinanza da parte del il quale, anzi, poneva in essere Pt_1 ogni attività tesa ad ostacolare il rilascio dell'autorizzazione realizzando, tra l'altro, interventi abusivi sui siti oggetto dei lavori;
- che, inoltre, solo in sede di opposizione (a cinque anni circa dal loro rilascio) il si Pt_1
duole delle richieste autorizzazioni;
- che relativamente alla prestazione dell'Ing. , gli oneri relativi venivano NA
integralmente corrisposti dalla opposta e che le attività da questi coordinate non hanno arrecato danno alcuno alla proprietà ragion per cui le relative contestazioni devono ritenersi del Pt_1
tutto infondate;
- che parimenti errate debbono ritenersi le avverse considerazioni circa la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione svolta dall'ing. NA
, trattandosi di attività imprescindibile (e prevista dal D. Lgs. N.81 del 2008 art.100),
[...] ovviamente diversa dalla attività di sola progettazione svolta (questa sì) dell'ing. , e Persona_2
a effetto della quale vi era stata la redazione di un Piano di Coordinamento e di Sicurezza con ogni pagina 5 di 16 conseguente attività in fase di esecuzione e con conseguenti oneri relativi;
- che riguardo al conferimento in discarica del pietrame di risulta, anche qui l'avversa obiezione non coglie nel segno, infatti, una parte (seppur minima) dello stesso veniva effettivamente conferita in discarica.
In ordine alla avversa domanda riconvenzionale, l'opposta ha allegato:
- che in corso di esecuzione dei lavori veniva effettivamente reciso, in un solo episodio, un tubo non segnalato, non a distanza di sicurezza, passante sotto lo stradello e che, in ogni caso, presenti i
Carabinieri della locale stazione di Carloforte, lo stesso veniva, seduta stante, riparato;
- che alcun pozzetto di ispezione era mai stato rotto e nessuna prova in merito era stata mai prodotta;
- che anche le contestazioni in ordine agli asseriti danni ai tombini si rivelavano del tutto false e già frutto di accertamenti da parte della CTU nel precedente grado del giudizio, il quale ne rilevava sì la presenza, ma la inidoneità al passaggio in auto stante la loro realizzazione, ad opera del Pt_2
non al livello ma sopraelevati rispetto alla strada;
- che, infine, il muretto a secco sito nella parte opposta e di proprietà dell'opponente non veniva minimamente coinvolto dai lavori, né veniva toccato e lo stesso dicasi per la rete metallica ed i pali in ferro, i quali sono, ad oggi, al loro posto e che anzi, proprio per evitare che venissero divelti, veniva lasciato uno zoccolo di contenimento di circa 20/25 cm.;
- che dunque, alcun danno aveva subito il dall'esecuzione dei lavori, risultando Pt_1
pretestuosa e fuorviante ogni doglianza in merito.
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Con le memorie ex art 183 comma VI n° 1 c.p.c. l'opponente ha modificato le domande rinunciando di fatto alla domanda riconvenzionale (non reiterata in corso di causa e comunque non istruita).
L'opposta è deceduta in corso di causa e si sono costituiti in prosecuzione gli eredi.
*
Avuto riguardo allo sviluppo delle vicende processuali che hanno preceduto il presente giudizio, appare opportuno riportare un sintetico excursus delle stesse.
Con ricorso (del 11.11.1995) per reintegra nel possesso della servitù di passaggio su terreno di proprietà di la ricorrente lamentò l'intervenuto spoglio, ad Parte_1 Persona_1
opera del del citato passaggio attraverso il quale, lei e i suoi danti causa, da tempo Pt_1
immemorabile, accedevano alla propria abitazione. Nella fase di merito del giudizio possessorio il giudice accertava le ragioni della ricorrente pronunciando la sentenza n. 42/2005 con la quale veniva pagina 6 di 16 disposta la condanna del resistente alla reintegra della ricorrente nel possesso su una striscia di terreno della larghezza di 2,50 mt e lunghezza 52 mt, fino alla proprietà della ricorrente.
Successivamente, con atto di precetto del 19.10.2005 veniva intimata l'esecuzione del provvedimento al il quale, non adempiva spontaneamente, e nei confronti del quale veniva, dunque, Pt_1
promossa la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. con ricorso del 5.1.2006 (proc. 4/2006). Anche in detto giudizio il convenuto si costituiva e, nonostante l'intervenuto accertamento con sentenza, tra l'altro, delle dimensioni e delle funzioni di transito (anche) carraio dello stesso, il convenuto insisteva sulla contestazione relativa alle dimensioni ed alla pregressa e perpetua assenza di un transito carraio su detto passaggio. L'ordinanza conclusiva della procedura esecutiva (del 1.6.2008) disponeva, nuovamente, la reintegra dei ricorrenti nel possesso e l'esecuzione delle opere sotto la supervisione dell'Ufficiale giudiziario competente per territorio per il tramite di un'impresa da questi individuata.
Con successiva istanza di revoca di ordinanza del 18.7.2008, dolendosi della Parte_1
difformità tra le attività esecutive imposte (in forza di sentenza) ed il contenuto della sentenza stessa, chiedeva la revoca della precedente ordinanza. In data 30.9.2008 l'ufficiale giudiziario incaricato individuava l'impresa edile per l'esecuzione dei lavori. Con successiva ordinanza del 3.12.2008, il giudice dell'esecuzione rigettata l'istanza di modifica della precedente ordinanza sulla scorta della rilevazione della insindacabilità dei motivi dedotti dal ricorrente per attinenza degli stessi al merito della causa, non esaminabili, in quanto tali, in sede esecutiva. Le attività di avvio dei lavori – intraprese nel giugno del 2011 – venivamo impedite, nonostante la presenza della forza pubblica, dalla condotta del e della coniuge di quest'ultimo, i quali si opponevano fisicamente Pt_1 all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dello stradello. A seguito di simile condotta veniva proposta querela (poi rimessa) e, con ricorso del 3.8.2011, veniva proposta istanza ex art. 610 c.p.c. con la quale agiva perché il giudice dell'esecuzione assumesse i provvedimenti Persona_1 urgenti necessari per poter dar corso alle attività di esecuzione delle opere. L'istanza, non accolta in detta sede, veniva reiterata con successivo atto del 21.1.2012 e di seguito accolta con provvedimento del 16.3.2012, con cui veniva disposto darsi immediato corso all'esecuzione dei lavori alla presenza della forza pubblica ed eventualmente dell'Ufficiale giudiziario.
Successivamente all'accesso dell'Ufficiale giudiziario, si rendevano necessarie una serie di attività finalizzate alla reintegra dell'originaria ricorrente nel possesso dello stradello (ivi inclusa la sostituzione dell'originaria impresa incaricata, comunicata con atto di significazione del 7.6.2014) le cui spese, stante l'inadempimento del resistente, venivano sostenute dalla stessa ricorrente la quale, con ricorso per la liquidazione delle spese del 13.10.2014, chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del per l'importo complessivo di € 11.197,25 comprensivi di oneri Pt_1
pagina 7 di 16 e spese per CTU, interventi di realizzazione dello stradello ed oneri amministrativi, spese vive per le attività esecutive e le spese legali dei precedenti procedimenti.
Intanto, in data 11.7.2014, in occasione dell'accesso dei carabinieri del Comando della stazione di
Carloforte, effettuato per consentire la regolare ed indisturbata esecuzione dei lavori (come da provvedimento 4/2006 del giudice dell'esecuzione conseguentemente a sentenza del Tribunale n.
42/2005), veniva rilevata la presenza in loco di unitamente ad altre due persone, i Parte_1
quali (a questo punto) arbitrariamente ed in assenza di concessione edilizia (dichiarano gli agenti) procedevano ad eseguire personalmente i lavori di ampliamento dello stradello. Le forze dell'ordine, quindi, rilevata l'assenza di concessione edilizia in capo al e la presenza, per contro, di un Pt_1
rinnovo di autorizzazione a nome della procedevano a sequestro preventivo (convalidato Per_1
dal giudice il 16.7.2014) e contestuale apposizione di sigilli nello stradello del contendere.
Con successivo provvedimento del 26.7.2014, su istanza della il PM revocava il sequestro Per_1
preventivo già disposto, reimmettendo la istante nella disponibilità del bene.
Il Giudice, su domanda della quindi, emetteva ingiunzione di pagamento delle somme Per_1 richieste con decreto del 20.10.2015 per l'importo di € 12.040,28.
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La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Occorre chiarire che il decreto di liquidazione emesso dal giudice dell'esecuzione ex art 614 comma
II c.p.c. deve essere assimilato al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'impugnazione del provvedimento deve essere proposta nelle forme dell'opposizione ingiuntiva, ferme le peculiarità del caso.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614
c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può pagina 8 di 16 riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario ? non
è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo” (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c., Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023).
In continuità con tale orientamento può citarsi una ancor più recente pronuncia (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 32012 del 11/12/2024) che ha ulteriormente chiarito che: “In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta”.
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Ai fini della decisione occorre pertanto tenere in considerazione la natura del procedimento. Infatti, trattandosi di opposizione ad ingiunzione di pagamento, occorre evidenziare che la opposta, pur convenuta formale in questa fase, mantiene il ruolo di attrice sostanziale, su cui incombe l'onere della prova del credito, ferme le precisazioni che precedono circa i limiti della contestabilità di cui si è detto. La parte opposta, quindi, ha l'onere di dar prova di tutti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale, ferme le peculiarità chiarite dalla giurisprudenza di legittimità.
Debbono quindi ritenersi inammissibili tutte le doglianze relative alle modalità di svolgimento della procedura esecutiva, che l'interessato avrebbe dovuto proporre con eventuali opposizioni agli atti esecutivi. Di contro deve restringersi il campo delle contestazioni ammissibili alla congruità delle spese sostenute e all'avvenuta anticipazione delle stesse.
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Come rappresentato in premessa, l'ultima significativa tappa che ha contraddistinto questa lunga vertenza giudiziaria è data dal decreto di liquidazione del 20.10.2015 nel procedimento esecutivo n.4/2006 R. Es. del Tribunale di Cagliari, con il quale veniva ingiunto al di pagare Pt_1
pagina 9 di 16 immediatamente la complessiva somma di € 12.040,28.
La somma di 9.247,86 € è stata così determinata:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello.
Il tutto oltre alle spese liquidate in favore del difensore (per 1.800,00 € comprensive di accessori) e le spese esenti.
Non vi sono contestazioni con riferimento alla liquidazione dei compensi del tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione e neppure con riferimento alle somme liquidate in favore del difensore per le prestazioni rese in fase esecutiva, ragion per cui non vi è ragione di argomentare su tali crediti da ritenersi non contestati.
Di contro le contestazioni attengono principalmente alla ritenuta non necessarietà delle spese di progettazione e ripristino, alla non conformità al titolo esecutivo dell'intervento di posizionamento del tout venant e alla non congruità delle spese di esecuzione.
In merito al tout venant occorre chiarire che la parte creditrice, nonostante il titolo ottenuto, ha rinunciato alle spese relative a tale voce fin dalla notifica dell'atto di precetto, nel quale ha specificato la volontà di limitare le proprie pretese escludendo dalle spese per l'esecuzione (pur liquidate dal giudice), la somma di €. 1560,00 (1.300 € oltre Iva al 22%) resasi necessaria per il posizionamento del tout venant e intimato il pagamento della minore somma di € 10.924,36
(comprensiva di compensi per precetto per € 444,08). Ciò in ragione del fatto che il provvedimento giudiziario che ha disposto i lavori volti alla reintegrazione della servitù, non prevedeva una simile lavorazione (la già indicata stesura del tout venant sul citato stradello) il cui onere ammontava ad €
1560,00. Tanto che il posizionamento del citato tout venant, oggetto di un distinto ricorso possessorio
(proc. n.6444/2015), veniva poi integralmente rimosso, come si evince dal verbale del 14.03.2017.
Deve pertanto prendersi atto della rinuncia della parte creditrice ed escludersi la debenza di tali somme senza necessità di ulteriori disquisizioni.
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Al fine di fare chiarezza sulla adeguatezza dei lavori e sulla corrispondenza a quelli autorizzati dal pagina 10 di 16 giudice è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che appare compiutamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
È stato chiesto al consulente di verificare se vi fosse necessità, al fine di dare esecuzione alle opere di ripristino dello stradello, di un intervento di progettazione, di autorizzazioni edilizie e di un direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza e, in caso affermativo, se le pretese economiche per tali interventi possano ritenersi congrue. È stato altresì chiesto al consulente di verificare la pertinenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati dal titolo esecutivo e dal Giudice dell'esecuzione, nonché la congruità dei costi pretesi per l'esecuzione delle opere.
Fermo restando che non è oggetto del giudizio la verifica della continenza delle opere eseguite rispetto al titolo esecutivo, può per completezza rilevarsi che il consulente ha affermato che “La verifica effettuata ha individuato la coerenza e la corrispondenza del manufatto eseguito dalla opposta rispetto a quanto disposto dalla sentenza 42/2005 e dal progetto di cui all'autorizzazione
45/2014”.
Il consulente ha anche chiarito la necessarietà delle pratiche progettuali ed amministrative (ivi inclusa l'autorizzazione edificatoria) in relazione all'esecuzione delle opere per cui è causa (anche a prescindere dal posizionamento del tout venant). Il consulente infatti ha infatti chiarito la necessarietà di una progettazione “per la realizzazione dello stradello per cui è causa - omissis – a prescindere dalla presenza o meno del tout-venant.”. Sul punto il consulente ha chiarito che “è sin da subito osservabile la presenza nell'area di analisi di forti vincoli ambientali in grado di incidere su qualsiasi tipologia di trasformazione ovvero di intervento a carattere edilizio da realizzarsi in maniera sostanziale. La presenza dei vincoli sopra preliminarmente individuati è in grado di limitare fortemente le attività di trasformazione del territorio ipoteticamente realizzabili…lo scrivente identifica l'attività edilizia di trasformazione dello stradello, così come disposto dalla sentenza
42/2005, come subordinata all'acquisizione del titolo abilitativo del permesso di costruire. Tale titolo edilizio risulta essere il principale da acquisire, attraverso presentazione di apposito progetto, per un'opera assimilabile a quella per cui è causa attraverso istruttoria presso il Comune”. Ed ancora,
“La progettazione dell'opera risulta necessaria a partire dal titolo edilizio da acquisire ed in funzione derivante, anche dai vincoli ambientali a cui è sottoposta la stessa area. Le autorizzazioni amministrative necessarie coincidono con il Permesso di Costruire di cui all'art. 10 D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, subordinato alla preventiva acquisizione di nulla osta ambientale da parte dell'Ente regionale preposto e da parte del . Il progetto sarebbe stato necessariamente da Parte_3
redigere anche in assenza di tout-venant.”.
La consulenza ha consentito di fare chiarezza anche in merito alle contestazioni in punto di pagina 11 di 16 necessarietà degli incarichi ai professionisti e di congruità degli onorari pretesi.
Si tratta di doglianze in buona parte infondate. Invero, come si è detto, è stata accertata a più riprese, nel corso dell'intera durata del contenzioso (trent'anni circa), l'assenza di adempimento spontaneo da parte del proprietario spossessante (cosi come accertato nella sentenza n. 42/2005) e l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, unitamente alla re-immissione nelle aree della Per_1 anche al fine di procedere alla realizzazione dello stradello. In particolare è bene ribadire che all'atto della re-immissione nel sito e all'avvio dei lavori, si è reso necessario l'intervento della forza pubblica in un clima, evidentemente, poco incline alla condivisione delle scelte operative (il cui tentativo, ad ogni buon conto, era stato esperito in diverse occasioni e la cui questione, stante l'intervento, ad un certo momento, dell'ufficiale giudiziario, doveva ritenersi definitivamente superata).
Il consulente ha inequivocabilmente definito come obbligatoria, in ragione della tipologia di intervento, la presenza del direttore lavori e del coordinatore per la sicurezza i cui oneri (come da specifico quesito sul punto), in base alle tariffe professionali vigenti, come rilevato dallo stesso perito, risulta persino superiore rispetto a quelli applicati dal professionista nel caso in esame.
Nella relazione in atti si legge: “sulla base degli elementi finora analizzati e con quanto finora esposto lo scrivente ritiene dunque di aver valutato sul piano tecnico quanto richiesto dal professionista incaricato dalla reclamata per le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza. La valutazione ha acclarato la congruità sul piano tecnico delle somme richieste. La verifica è stata svolta dallo scrivente elaborando un progetto di parcella strutturato sulla base delle attività svolte, delle opere compiute, delle norme di riferimento. Sulla base degli elementi finora analizzati e con quanto finora esposto lo scrivente ritiene dunque di aver valutato sul piano tecnico quanto contabilizzato dalle due ditte incaricate dalla reclamata per la realizzazione dello stradello e, nello specifico, per lo smaltimento a discarica, per lo scavo di fondazione, per la demolizione scarpata, per l'asporto. La valutazione ha acclarato la congruità sul piano tecnico delle somme contabilizzate. La verifica è stata svolta dallo scrivente elaborando un computo metrico estimativo delle opere strutturato sulla base delle opere compiute e contabilizzate”.
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Infine il consulente ha ritenuto congrui i costi relativi alle opere di esecuzione, fatta eccezione per i costi della sicurezza ricollegabili alla stesura del tout venant, stimata nella misura di 500,00 € e
60,00 € oltre Iva.
Nella relazione ha chiarito che “le somme riferite alle voci smaltimento a discarica, scavo di fondazione, demolizione scarpata, asporto sono individuate all'interno delle due fatture emesse dalla
pagina 12 di 16 ditta FCS S.r.l. e della ditta Scapucioni S.r.l., ditte all'epoca incaricate dalla reclamata per
l'esecuzione delle opere richiamate dal quesito. La ditta FCS S.r.l., come si evince dal documento contabile, ha realizzato le operazioni di scavo di fondazione, demolizione scarpata, asporto. La ditta
Scapucioni S.r.l., come si evince dal documento contabile, ha realizzato l'operazione di smaltimento
a discarica. Le due fatture sono comprese all'interno dei fascicoli delle parti e sono rappresentate dalla fattura n°04 del 22/09/2014 per la ditta FCS S.r.l. e dalla fattura n°236 del 23/12/2014 per la ditta Scapucioni S.r.l. (a tale proposito lo scrivente ha incluso tali due documenti all'interno dell'Allegato D – Documentazione contabile a cui si rimanda per ogni doveroso approfondimento).
Le due fatture emesse da parte delle due ditte a ristoro delle opere svolte per conto della reclamata sono pari a 2.704,00, IVA esclusa, esclusi gli importi quantificati nella fattura riguardanti gli oneri per la sicurezza per l'impresa, corrispondenti a 500,00 €, e relativi alla voce indicante la stesura di misto di cava, per quanto riguarda la ditta FCS S.r.l., e di € 60,00 IVA esclusa per quanto riguarda la ditta Scapucioni S.r.l.
Ha di seguito effettuato una stima delle opere che è risultata di poco inferiore a quella pretesa dall'opposta, pur affermando potersi ritenere giustificabile lo scarto minimo - di circa € 159,00 - in ragione della speciale collocazione geografica del sito, con le correlate possibili maggiorazioni per via della straordinarietà degli spostamenti (traghetto per giungere a Carloforte ecc.). Nello specifico il consulente ha affermato: “Dal calcolo effettuato per determinare il valore dell'opera in base alle lavorazioni effettivamente realizzate, come ampiamente specificato in precedenza e come con maggior dettaglio riportato nell'Allegato F, si può concludere che il valore dell'opera quantificato in fattura n. 4 del 22/09/2014 dalla ditta FCS S.r.l., pari a 2.704,00 € (ottenuto escludendo dall'importo totale della fattura gli oneri della sicurezza e delle lavorazioni non conformi a quanto indicato negli elaborati di progetto) ed in fattura n°236 del 23/12/2014 per la ditta Scapucioni S.r.l., presenta uno scarto di € 159,37”. Ha infine chiarito che gli oneri di sicurezza debbano ritenersi di default a carico dell'impresa e non trasferibili al committente nel caso di edilizia privata, con ciò evidenziando l'infondatezza di tale ulteriore doglianza.
Alla luce degli accertamenti svolti, pertanto, fatta salva la questione dei costi del tout venant cui la parte creditrice aveva già spontaneamente rinunciato con l'atto di precetto, le doglianze debbono ritenersi fondate limitatamente ai costi per la sicurezza correlati al posizionamento del tout venant.
All'esito della consulenza, preso atto delle conclusioni del consulente, l'opposta ha rideterminato le proprie pretese invocando la corresponsione della minore somma €. 9.001,26.
Debbono infine essere disattese le contestazioni dell'opponente in ordine alla mancata prova circa l'intervenuto pagamento da parte della delle somme ingiunte, posto che con le memorie ex Per_1
pagina 13 di 16 art. 183 comma VI n° 2 c.p.c. l'opposta ha depositato le fatture quietanzate quanto agli onorari dei professionisti e la documentazione bancaria (movimenti bancari e assegni) relativa al pagamento della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori).
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Occorre infine fare chiarezza sulla misura del credito, posto che la pare opposta ha modificato più volte le conclusioni in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note conclusionali e nelle repliche. Ritiene lo scrivente che aldilà della confusione nei calcoli, la parte opposta non abbia inteso rinunciare alle proprie pretese, se non nei limiti di cui si dirà.
Come si è detto il decreto di liquidazione per 12.040,28 € comprendeva le seguenti voci:
- 887,96 € per la quota del corrispettivo del tecnico incaricato di individuare le opere necessarie per l'esecuzione delle opere di ripristino (avendole il giudice poste a carico delle parti in solido, corrisposte nella misura di 887,96 e ciascuna);
- 35,63 € per l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 1.166,00 € per il progetto di ripristino dello stradello predisposto dall'ing. ; Persona_2
- 1.663,40 € per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'ing. ; NA
- 5.494,88 € per le spese di realizzazione dello stradello;
- 1.800,00 € per compensi (comprensivi di Iva e Cpa)
- 146,00 € per spese esenti (contributo unificato).
Dalle spese di realizzazione dello stradello occorre escludere la somma di 1.560,00 € relativa alla posa in opera del tout venant, ragion per cui le spese per la realizzazione dello stradello debbono essere rideterminate nella misura di 3.934,88 €, per un credito residuo di 10.480,28 €.
Nelle note di replica l'opposta (dopo avere concluso invocando il riconoscimento di un credito di 10.480,28 €) ridetermina ulteriormente il proprio credito in €. 9.001,26, così determinati:
- €. 889,96 (Rifusione CTU esecuzione)
- 35,63 (accesso ufficiale giudiziario con immissione in possesso)
- 1166,00 (onorari ing. ) Persona_2
- 1663,40 (onorari Ing. ) NA
- 3298,88 (onorari impresa FCS)
- 1949,28 (onorali legale per la fase esecutiva).
Deve pertanto ritenersi che la parte opposta abbia limitato le pretese relative ai costi di realizzazione delle opere alla somma di 3.298,88 €, tenuto conto di quanto rilevato dal consulente sui costi relativi alla sicurezza correlati al posizionamento del tout venant e della differenza dei costi di realizzazione pagina 14 di 16 stimata in 159 €.
Per il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve tenersi conto delle limitazioni della pretesa da parte dell'opposta, mentre deve ritenersi che la minor pretesa indicata nella comparsa conclusionale sia solo il frutto della dimenticanza nel calcolo delle spese liquidate in favore del difensore, mai contestate in causa.
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Tanto premesso, l'opposizione deve trovare parziale accoglimento nei limiti della differenza tra l'importo di cui al decreto ingiuntivo e la minore somma risultante dalla deduzione dei costi relativi alla stesura del tout venant e di quelli relativi alle lavorazioni in eccedenza realizzate dall'impresa di costruzioni (differenze per maggiori oneri per le quali, peraltro, in parte era intervenuta rinuncia da parte della stessa opposta fin dalla notifica del precetto, con riferimento al tout venant).
Per tali ragioni al parziale accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto di liquidazione e il riconoscimento alla parte opposta di un credito nella minor somma di €. 9.001,26 oltre interessi dalla domanda giudiziale e fino al saldo (con la precisazione che la statuizione in merito alle spese di lite contenuta nel decreto deve trovare conferma, nonostante la revoca, poiché relativa alle spese della procedura esecutiva, peraltro mai contestate).
Le spese di lite, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione in minima parte debbono essere compensate nella misura di ¼ e, per la restante parte, essere poste a carico della parte opponente, principale soccombente (anche tenuto conto dell'iniziale domanda di risarcimento, poi abbandonata). Dette spese debbono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022, in applicazione dei parametri medi delle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, nella misura di 5.077,00 oltre spese generali e accessori di legge, di cui ¾ per 3.755,25 € oltre spese generali e accessori a carico dell'opponente, oltre alle spese esenti nella stessa misura (3/4 di 145,50 €).
Il parziale accoglimento dell'opposizione esclude che possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto di liquidazione delle spese di esecuzione forzata emesso il 20.10.2015 nella procedura esecutiva n. 4/2006;
2) dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti opposte, della somma di € 9.001,26, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
3) dichiara compensate le spese di lite nella misura di ¼ e pone la restante parte a carico della parte pagina 15 di 16 opponente che, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l'opponente alla rifusione, in favore delle parti opposte, dei ¾ delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.755,25 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e accessori di legge, oltre 109,12 € per spese esenti;
4) pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nella misura di ¾ del totale e la restante parte di ¼ a carico delle parti opposte.
Cagliari, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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