Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/10/2025, n. 7808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7808 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07808/2025REG.PROV.COLL.
N. 07352/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7352 del 2022, proposto da
IO SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Reffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, IO Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 3269/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. SO ha impugnato innanzi al TAR Campania il provvedimento prot. n. 265/1 del 15.6.2015, con cui il Comune di Napoli gli ha ingiunto la demolizione del manufatto realizzato sul lastrico solare di sua proprietà in Napoli, Via Nicolini n. 68, consistente in: “ due dependance in legno allo scopo di adibire tali locali a volumi tecnici multiuso ”.
Egli ha altresì impugnato il successivo provvedimento prot. n. 132/18, con cui il civico ente, preso atto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere suddette, ingiungendogli altresì il pagamento della sanzione pecuniaria dell’importo di € 15.000.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 3269/22 il TAR Napoli ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. SO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. Omessa notifica dell’ordine di demolizione. Eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/90. Eccesso di potere; 3) difetto di motivazione; 4) violazione degli artt. 31, 32 e 37 d.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17.9.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha reiterato la censura di inesistenza della notifica della presupposta ordinanza di demolizione prot. n. 265/15.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di gravame l’appellante, sul presupposto della ritenuta inesistenza della suddetta notifica, ha articolato censure di merito avverso la predetta ordinanza di demolizione.
Le censure sono tutte infondate.
3. Ai sensi dell’art. 139 3° comma c.p.c: “ In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata ”.
Tanto premesso, emerge dalla documentazione in atti che la suddetta ordinanza di demolizione è stata notificata in data 29.6.2015 a mani del portiere, persona abilitata al ritiro degli atti, ai sensi della cennata previsione di cui all’art. 139 3° coma c.p.c.
Di tale formalità l’ufficiale giudiziario ha dato notizia all’interessato tramite posta raccomandata inviata in data 30.6.2015.
Viceversa, del tutto inconferenti devono ritenersi le censure di parte appellante, essendo le stesse articolate sulla base di un presupposto fattuale (la ritenuta applicabilità della previsione di cui all’art. 140 c.p.c.) smentito dalla obiettiva realtà documentale, da cui emerge la ritualità della notifica eseguita – si ribadisce – ai sensi della diversa previsione di cui all’art. 139 c.p.c.
Per tali ragioni, la procedura notificatoria deve ritenersi rituale, la qual cosa impedisce all’appellante la proposizione di censure di merito, da ritenersi pertanto tardive.
4. Ferme restando tali assorbenti considerazioni, le censure di merito articolate dall’appellante avverso la predetta ordinanza di demolizione sono comunque infondate. Invero:
- per quel che attiene al denunciato difetto di motivazione, questo Consiglio di Stato ha da tempo chiarito, e di recente ribadito, che: “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti ” (C.d.S, III, 30.4.2025, n. 3695).
Orbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha descritto compiutamente gli abusi realizzati dall’appellante, la qual cosa consente di ritenere pienamente assolto il relativo onere motivazionale;
- per quel che attiene invece al denunciato difetto di partecipazione procedimentale, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (C.d.S, VII, 14.4.2025, n. 3168).
5. Per tali ragioni, i primi quattro motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
6. Con il quinto motivo di gravame l’appellante censura il provvedimento di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale, sia per mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza, sia per mancata individuazione delle porzioni immobiliari di proprietà dell’appellante da acquisire alla mano pubblica.
Le censure sono entrambe infondate.
7. Per quel che attiene al primo aspetto, questo Consiglio di Stato ha già chiarito che: “ Il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva ” (C.d.S, VI, 27.10.2022, n. 9150).
Per tali ragioni, non era dovuta all’appellante alcuna notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza, stante la sua natura meramente endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile.
8. Per quel che attiene al secondo ordine di censure, rileva il Collegio che l’impugnato provvedimento ha disposto acquisizione dell’opera abusiva e della sua area di sedime individuata in catasto alla p.lla 9, sub 160. Ne consegue che essa assolve al relativo obbligo motivazionale.
9. Per tali considerazioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante censura l’irrogata sanzione pecuniaria di € 15.000, in quanto “ … applicata in violazione dei principi di legalità e di irretroattività delle sanzioni
amministrative ” (atto di appello, p. 25).
La censura è inammissibile.
Nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. p. 17) l’irrogata sanzione pecuniaria è stata censurata unicamente “ … in via conseguenziale e derivata dalle censure di cui sopra ” (difetto di notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza; difetto di motivazione).
Ne consegue che l’odierna censura, in quanto proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi nuova, e come tale inammissibile, in quanto contrastante con il divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.
10. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 – riunita in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4 bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO