Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3984
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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A norma dell'art. 1970 cod.civ., la transazione non può essere impugnata per causa di lesione, in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Nè può ovviarsi a tale preclusione dopo che nel giudizio di primo grado si sia proposta domanda di rescissione, trasformandola, in appello, in domanda di annullamento della transazione per temerarietà della pretesa ex art. 1971 cod.civ., in quanto, in tal modo,si dedurrebbe un rimedio basato su di un "petitum" ed una "causa petendi" diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della domanda ex art. 345 cod.proc.civ..

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la rinuncia implicita alla indennità di avviamento contenuta in un contratto di transazione non è affetta da nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 (per stipulazione di patti contrari alla legge stessa), in quanto tale norma è volta ad evitare la elusione in via preventiva dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta che i diritti medesimi siano sorti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3984
Data del deposito : 22 aprile 1999

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