Articolo 1254 del Codice civile
Articolo 1253Articolo 1255
Versione
19 aprile 1942
Art. 1254.

(Confusione rispetto ai terzi).

La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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