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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/08/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 188/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nata a [...] il [...], entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Salvatore La Rocca, presso il cui studio, sito a Belmonte Mezzagno in via Rosario Di Salvo n.16, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 3.2.2025, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 21.9.2015 a Palermo -
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 519, parte II, serie A, dell'anno 2015 - dal quale sono nati i figli il 16.3.2017, e , Persona_1 Persona_2 il 9.7.2020, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate. In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a Parte_1 CP_1
la complessiva somma mensile di € 600,00, di cui € 500,00 a titolo di contribuito al
[...] mantenimento dei figli (€ 250,00 ciacuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, e € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie (disoccupata); hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a Misilmeri in corso Vittorio Emanuele n. 497, sia assegnata a
, che vi abiterà unitamente ai figli minori;
le parti hanno, infine, stabilito Controparte_1 l'obbligo in capo a di provvedere al pagamento delle utenze (consumo di Parte_1 energia elettrica, acqua e gas) della casa coniugale. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale. Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né all'interesse della prole. In considerazione dei contenuti dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori (art. 473bis.4 cpc). Tenuto conto della introduzione del procedimento su ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 3.2.2025, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.