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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 601 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROMETTA (ME) il 21/05/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...];
[...] Per_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) I coniugi stabiliscono che i minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 Per_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli e per il minore tenendo conto Per_3
della particolare condizione di salute in cui egli versa;
3) i genitori concordano che i minori avranno residenza abituale presso l'abitazione materna con collocamento prevalente con la sig.ra 4) Le spese inerenti all'abitazione che dovrà essere locata dalla sig.ra ove Pt_1 Pt_1
vivrà unitamente ai figli e , saranno sostenute dal sig. (ovvero Persona_2 Per_3 Pt_2
canone di locazione, spese trasloco dall'abitazione ove la ad oggi risiede a quella che Pt_1
sarà la nuova abitazione, nonchè tutte quelle occorrenti e conseguenti alle necessità che possono sorgere dalla locazione di un nuovo immobile); 5) In merito alla casa coniugale condotta in locazione, ed ove ad oggi risiede il sig. le parti concordano che essa verrà Pt_2
rilasciata e che gli arredi e suppellettili presenti all'interno dell'immobile saranno equamente divisi tra i coniugi;
6) In merito ai tempi di frequentazione del genitore non collocatario con i figli, i sigg.ri e concordano come segue: - Il sig. potrà vedere e tenere con Pt_2 Pt_1 Pt_2
sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi e con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, e nei giorni in cui non vi sono impegni scolastici dall'abitazione materna, sino alle ore 20.30 riconducendo i predetti minori presso l'abitazione materna, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 20.00 sino alla domenica alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie il sig. potrà Pt_2
tenere ed avere i figli con sé dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il potrà avere Pt_2
i figli con sé per 15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno;
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 Pt_1
e la somma di 350,00 (€ 175,00 per ciascuno di essi), somma che sarà Persona_2 Per_3
versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 21 di ogni mese, e sarà annualmente Pt_1
rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
8) Altresì, il verserà a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento per la sig.ra la somma di € 50,00 anticipatamente entro il 21 di ogni mese, Pt_1
ed anch'esso sarà rivalutato in base agli indici ISTAT, costo di vita;
9) Il sig. si obbliga Pt_2
a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie così individuate: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 3) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del perché provveda alle annotazioni ed Parte_3
ulteriori incombenze di legge;
4) dichiarare compensate le spese legali”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta, con le integrazioni di cui all'atto sottoscritto il 23/04/2025, e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 30/01/1979, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con l'atto sottoscritto il 23/04/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ROMETTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/05/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 601 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ZAPPIA MARIA ANTONIETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/02/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ROMETTA (ME) il 21/05/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...];
[...] Per_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) I coniugi stabiliscono che i minori e resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 Per_3
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazione dei figli e per il minore tenendo conto Per_3
della particolare condizione di salute in cui egli versa;
3) i genitori concordano che i minori avranno residenza abituale presso l'abitazione materna con collocamento prevalente con la sig.ra 4) Le spese inerenti all'abitazione che dovrà essere locata dalla sig.ra ove Pt_1 Pt_1
vivrà unitamente ai figli e , saranno sostenute dal sig. (ovvero Persona_2 Per_3 Pt_2
canone di locazione, spese trasloco dall'abitazione ove la ad oggi risiede a quella che Pt_1
sarà la nuova abitazione, nonchè tutte quelle occorrenti e conseguenti alle necessità che possono sorgere dalla locazione di un nuovo immobile); 5) In merito alla casa coniugale condotta in locazione, ed ove ad oggi risiede il sig. le parti concordano che essa verrà Pt_2
rilasciata e che gli arredi e suppellettili presenti all'interno dell'immobile saranno equamente divisi tra i coniugi;
6) In merito ai tempi di frequentazione del genitore non collocatario con i figli, i sigg.ri e concordano come segue: - Il sig. potrà vedere e tenere con Pt_2 Pt_1 Pt_2
sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche di questi ultimi e con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti, nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola, e nei giorni in cui non vi sono impegni scolastici dall'abitazione materna, sino alle ore 20.30 riconducendo i predetti minori presso l'abitazione materna, nonché, a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 20.00 sino alla domenica alle ore 20.00; - durante le vacanze natalizie il sig. potrà Pt_2
tenere ed avere i figli con sé dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre e, viceversa, dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
- durante le vacanze estive il potrà avere Pt_2
i figli con sé per 15 giorni consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 15 giugno ed il 31 agosto, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno;
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 Pt_1
e la somma di 350,00 (€ 175,00 per ciascuno di essi), somma che sarà Persona_2 Per_3
versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 21 di ogni mese, e sarà annualmente Pt_1
rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
8) Altresì, il verserà a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento per la sig.ra la somma di € 50,00 anticipatamente entro il 21 di ogni mese, Pt_1
ed anch'esso sarà rivalutato in base agli indici ISTAT, costo di vita;
9) Il sig. si obbliga Pt_2
a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie così individuate: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 3) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del perché provveda alle annotazioni ed Parte_3
ulteriori incombenze di legge;
4) dichiarare compensate le spese legali”.
All'udienza del 02/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta, con le integrazioni di cui all'atto sottoscritto il 23/04/2025, e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 30/01/1979, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, così come integrato con l'atto sottoscritto il 23/04/2025, e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ROMETTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
21/05/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.