CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
, . ..--- Civile Sent. Sez. 1 Num. 3316 Anno 2023 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 03/02/2023 SENTENZA sul ricorso 19620/2016 proposto da: AM NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Tintoretto n.8, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Miani, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Conte, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro Comune Fasano, Coop. Cantina Sociale Locorotondo, Cupertino RT, LI RA, FaLLmento Da Ciaone' F.LL AM NI E AM s.n.c. in persona curatore dott. LeociRA, GhireLL Group S.p.a., Ingletti Vito, Intesa Gestione Crediti S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Italfondiario S.p.a., Musa Leonardo, Sesit S.p.a.; - intimati- avverso il decreto n. 1779/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 24/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2022 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.I.n. 137/2020 convertito con modificazioni della legge n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con decreto del 19 luglio 2011 il Tribunale di Brindisi dichiarò la chiusura del faLLmento DA CIAONÉ dei F.LL AM NI e AM NC e del socio iLLmitatamente responsabile NI AM, dichiarato con sentenza n.36/2003. Con ricorso del 22 settembre 2015 NI AM chiese di essere ammesso "al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali" ai sensi dell'art.142 legge fall., assumendo la ricorrenza dei requisiti richiesti e deducendo di non avere mai ricevuto notifica del provvedimento di chiusura del faLLmento, del quale era venuto a conoscenza solo in data 9 settembre 2015. R.GN 19620/2016 Cons. est. Laura Tricorm Con decreto del 19 gennaio 2016 il Tribunale di Brindisi dichiarò inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno previsto dall'art.143 legge fall., termine che per il Tribunale doveva essere fatto decorrere dalla iscrizione del decreto di chiusura nel registro delle imprese. NI AM propose reclamo insistendo per l'ammissione alla procedura dell'esdebitazione. La Corte di appello di Lecce, con decreto del 24.6.2016, ha respinto il reclamo, disattendendo la tesi sostenuta dal reclamante, secondo il quale l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione doveva ritenersi tempestiva perché il termine di cui all'art.143 legge fall., sulla scorta della lettura coordinata degli artt. 143, 119 e 17 legge fall., doveva essere fatto decorrere dalla notifica nei suoi confronti del decreto di chiusura - notifica che nel caso di specie non vi era stata. La Corte distrettuale ha escluso che il decreto di chiusura del faLLmento debba essere notificato al debitore faLLto, perché l'art. 119 legge fall. farebbe rinvio alle sole forme della pubblicazione, e non anche a quelle di comunicazione, indicate dall'art.17 legge fall. e perché l'art.143 legge fall. si limita a far decorrere il termine annuale dalla pubblicazione di detto decreto. Ha, tuttavia, aggiunto - a parziale modifica della decisione di primo grado- che doveva ritenersi più corretto far decorrere il termine in questione, anziché dall'iscrizione del decreto di chiusura nel Registro Imprese, dal momento in cui esso acquista efficacia definitiva, per la mancata proposizione del reclamo ex art.119, terzo comma, legge fall., o per il rigetto dello stesso. Ha quindi osservato che,nel caso di specie contro ' il provvedimento di chiusura, pubblicato il 19 luglio 2011, non era stato proposto reclamo entro il termine di decadenza di cui all'art. 26, R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricomi quarto comma, l. fall., sicché l'istanza di esdebitazione avrebbe dovuto essere depositata entro il termine ultimo di un anno e novanta giorni dalla predetta data. AM ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. Nessuno si è costituito tra gli intimati. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Con l'unico motivo AM denuncia la violazione del combinato disposto degli artt.119, terzo comma, e 26, terzo comma, della legge fai l., nonché dell'art. 24 Cost., nell'interpretazione della Corte Costituzionale. Il ricorrente, con dovizia di argomentazioni, assume l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo cui non é prevista la notificazione al debitore del decreto di chiusura del faLLmento, che non terrebbe conto del combinato disposto degli artt. 119, terzo comma, e 26, terzo comma, legge fall. Aggiunge che l'assunto non può essere inficiato dalla circostanza che il quarto comma dell'art.26 prevede un termine decadenziale per proporre reclamo contro il decreto di chiusura, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione. Chiede, quindi, che ravvisata l'illegittimità del decreto impugnato, lo stesso sia cassato e sia affermato il principio, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che il termine annuale previsto dall'art.143 legge fall. per la proposizione del ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione decorre dalla data di notifica al faLLto del provvedimento di chiusura del faLLmento. Sollecita inoltre, in via subordinata, l'esame di possibili questioni di legittimità costituzionale degli artt. 143, 119 e 26 legge fall. per 4 R.G.N. 19620/2016 Co ns. est. UR Tr i comi violazione: i) del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., perché le suddette norma assoggetterebbero a termini incongrui, la cui decorrenza non sarebbe conseguente alla effettiva conoscibilità degli eventi del procedimento, l'esercizio del diritto ad accedere alla esdebitazione;
ii) violazione degli artt. 2 e 41 Cost. ed 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, perché le stesse non prevedono che si dia congrua notizia ai diretti interessati, parti del procedimento, dei diritti che la legge ricollega alla pubblicazione di determinati provvedimenti. 2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione che sorregge il decreto, conforme a diritto nel dispositivo, va corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ. 3. Il faLLmento della s.n.c. Da Ciaoné dei F.LL AM NI & AM e del socio iLLmitatamente responsabile NI AM è stato dichiarato con sentenza del 2003: pertanto ad esso si applica la disciplina dettata dal r.d. n. 267/1932 anteriormente alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 (fatta eccezione proprio per gli artt. 142 e 143 l. fall. che, secondo le disp. trans. del d. lgs. n. 167/2007 -cd. correttivo- si applicano nel testo novellato dal d. lgs. n. 5/06 cit., ulteriormente modificato dallo stesso correttivo, anche ai faLLmenti aperti anteriormente alla data del 16 luglio 2006, di entrata in vigore della riforma, ma ancora pendenti a tale data). 3.1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che il giudice d'appello ha errato nel ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 119 e 26 l. fai l. nella loro attuale formulazione ( oltretutto fornendo un'interpretazione dell'art. 119 novellato che non tiene conto né di R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomi 5 C) t:: o u quanto stabilito dal suo terzo comma, né di quanto previsto dal l 0 comma dell'art. 17 l. f.). 3.1. 2. Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è che l'affermazione della corte distrettuale, secondo cui l'art. 119 cit. non prevede che il decreto di chiusura del faLLmento debba essere comunicato al faLLto, risulterebbe errata anche se potesse intendersi riferita alla sua disciplina ratione temporis operante nel caso di specie, in quanto l'articolo in questione, nel testo vigente ante-riforma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa (faceva) decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del faLLmento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 legge fall., anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Corte Cast., sent. n. 279 del 2010). 3.2. Dal fatto che la vecchia disciplina della l. fall. da un lato già prevedesse la comunicazione del decreto di chiusura al faLLto e, dall'altro, non contenesse una disposizione analoga a quella oggi contemplata dall'art. 26, 4° comma l. fall., non può però trarsi la conclusione che vorrebbe trarne il ricorrente, ovvero che, in difetto di comunicazione del decreto, la domanda di esdebitazione può proporsi oltre il termine di un anno dalla chiusura del faLLmento e, sostanzialmente, sine die. 3. 2.1. In proposito risulta decisivo osservare che, a seguito della sentenza n.279 del 2010 della Corte Costituzionale, questa Corte ha ritenuto applicabile anche al decreto di chiusura del faLLmento il proprio consolidato orientamento, secondo cui i reclami alla corte R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomi 6 ·~ d'appello avverso i provvedimenti del tribunale faLLmentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro il termine decadenziale dal deposito previsto in via generale dall'art. 327 cod.proc.civ., il cui ambito applicativo dev'essere esteso anche alla materia faLLmentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n.7218/2009; Cass. n. 375/1998). 3.2.2.Non appare superfluo precisare che - secondo il principio di recente enunciato da Cass. n. 1554 7/2022 e condiviso dal Collegio, che intende darvi continuità - tale termine è quello di un anno, previsto dal testo dell'art. 327 cod.proc.civ. anteriore alla modifica recata dalla legge. n. 69 del 4/7/2009- che lo ha ridotto a sei mesi - dovendosi avere riguardo alla data di apertura della procedura e non a quella di instaurazione del sub-procedimento camerale di chiusura. 3.2.3. Per contro, non può trovare applicazione l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale contempla non già l'ipotesi di chi sia rimasto escluso dal procedimento perché non chiamato in giudizio, ma quella della parte dichiarata contumace che non abbia avuto conoscenza del processo a causa della nuLLtà della citazione, della sua notificazione ovvero della notificazione degli atti previsti dall'art. 292 cod.proc.civ. , e non è quindi applicabile al reclamo endofaLLmentare: la natura incidentale del relativo procedimento comporta infatti che la conoscenza del processo, cui fa riferimento l'art. 327, secondo comma, cod.proc.civ. può essere intesa soltanto come conoscenza della procedura faLLmentare, con la conseguenza che la predetta disposizione può essere utilmente invocata soltanto dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art.92 della R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricami 7 C) t:: o u legge fall. (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n. 9321/2013; v. anche Cass. n.12537/2002). 3. 2.4. Va infine escluso che l'omessa comunicazione del decreto di chiusura possa giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod.proc.civ., essendo tale disposizione riferibile soltanto al termine breve per l'impugnazione, e non anche al termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., la cui funzione, consistente nell'assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, risulta incompatibile con il predetto istituto, avendo il legislatore espressamente limitato l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo alla sola ipotesi, avente carattere eccezionale, in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nuLLtà della citazione o della notificazione della medesima, ovvero per nuLLtà della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ. (cfr. Cass. n.9321/2013). 3.3. Nella specie il decreto di chiusura del faLLmento, emesso il 19 luglio 2011 e non reclamato nel termine lungo di un anno, decorrente da tale data, è dunque divenuto definitivo il 19 luglio 2012, indipendentemente dalla sua mancata comunicazione al faLLto, dovendo escludersi, sulla base degli appena enunciati principi, l'idoneità di tale omissione a giustificate l'applicazione tanto dell'art. 327, secondo comma, quanto dell'art. 153, secondo comma, cod. pro c. civ.: ne consegue che, ai sensi dell'art. 143 l. fai l., la domanda di esdebitazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 19 luglio 2013. 3.4. Non merita pertanto censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso, depositato dal AM solo il 9 settembre 2015. R.G.N. 19620!2016 Cons. est. Laura Tricorni 8 3.5. Il ricorrente non contesta il carattere perentorio (implicitamente affermato dalla Corte di appello) del termine, di un anno dalla (definitiva) chiusura del faLLmento, entro il quale va proposta l'istanza di esdebitazione;
va peraltro ricordato che questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che «Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 legge fa/l., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 legge fa/l.» (Cass. n .1070/2021) e tale interpretazione ha l'avallo della Corte Costituzionale che, anche se in tema di disciplina transitoria, ha ritenuto il termine non irragionevole (Corte Cast., ord. n. 61 del 2010). 3.6. Va, infine osservato che le questioni di costituzionalità prospettate non tengono conto che in merito all'art.119 legge fai l., vecchia formulazione, la Corte costituzionale si è già pronunciata (sent. n. 279 del 2010) con gli effetti prima esaminati e che, in altra occasione, ha escluso l'illegittimità dell'art. 327, primo comma, cod. pro c. civ., che trova applicazione nel caso di specie, - perché « opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L 'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', e' un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricomi 9 giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte» (sent.n.267 del 2008). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- La Corte rigetta il ricorso;
- Ai sensi del d. P. R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomt lO
-ricorrente - contro Comune Fasano, Coop. Cantina Sociale Locorotondo, Cupertino RT, LI RA, FaLLmento Da Ciaone' F.LL AM NI E AM s.n.c. in persona curatore dott. LeociRA, GhireLL Group S.p.a., Ingletti Vito, Intesa Gestione Crediti S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Italfondiario S.p.a., Musa Leonardo, Sesit S.p.a.; - intimati- avverso il decreto n. 1779/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositato il 24/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2022 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.I.n. 137/2020 convertito con modificazioni della legge n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA che chiede il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con decreto del 19 luglio 2011 il Tribunale di Brindisi dichiarò la chiusura del faLLmento DA CIAONÉ dei F.LL AM NI e AM NC e del socio iLLmitatamente responsabile NI AM, dichiarato con sentenza n.36/2003. Con ricorso del 22 settembre 2015 NI AM chiese di essere ammesso "al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali" ai sensi dell'art.142 legge fall., assumendo la ricorrenza dei requisiti richiesti e deducendo di non avere mai ricevuto notifica del provvedimento di chiusura del faLLmento, del quale era venuto a conoscenza solo in data 9 settembre 2015. R.GN 19620/2016 Cons. est. Laura Tricorm Con decreto del 19 gennaio 2016 il Tribunale di Brindisi dichiarò inammissibile l'istanza perché proposta oltre il termine di un anno previsto dall'art.143 legge fall., termine che per il Tribunale doveva essere fatto decorrere dalla iscrizione del decreto di chiusura nel registro delle imprese. NI AM propose reclamo insistendo per l'ammissione alla procedura dell'esdebitazione. La Corte di appello di Lecce, con decreto del 24.6.2016, ha respinto il reclamo, disattendendo la tesi sostenuta dal reclamante, secondo il quale l'istanza di ammissione alla procedura di esdebitazione doveva ritenersi tempestiva perché il termine di cui all'art.143 legge fall., sulla scorta della lettura coordinata degli artt. 143, 119 e 17 legge fall., doveva essere fatto decorrere dalla notifica nei suoi confronti del decreto di chiusura - notifica che nel caso di specie non vi era stata. La Corte distrettuale ha escluso che il decreto di chiusura del faLLmento debba essere notificato al debitore faLLto, perché l'art. 119 legge fall. farebbe rinvio alle sole forme della pubblicazione, e non anche a quelle di comunicazione, indicate dall'art.17 legge fall. e perché l'art.143 legge fall. si limita a far decorrere il termine annuale dalla pubblicazione di detto decreto. Ha, tuttavia, aggiunto - a parziale modifica della decisione di primo grado- che doveva ritenersi più corretto far decorrere il termine in questione, anziché dall'iscrizione del decreto di chiusura nel Registro Imprese, dal momento in cui esso acquista efficacia definitiva, per la mancata proposizione del reclamo ex art.119, terzo comma, legge fall., o per il rigetto dello stesso. Ha quindi osservato che,nel caso di specie contro ' il provvedimento di chiusura, pubblicato il 19 luglio 2011, non era stato proposto reclamo entro il termine di decadenza di cui all'art. 26, R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricomi quarto comma, l. fall., sicché l'istanza di esdebitazione avrebbe dovuto essere depositata entro il termine ultimo di un anno e novanta giorni dalla predetta data. AM ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. Nessuno si è costituito tra gli intimati. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Con l'unico motivo AM denuncia la violazione del combinato disposto degli artt.119, terzo comma, e 26, terzo comma, della legge fai l., nonché dell'art. 24 Cost., nell'interpretazione della Corte Costituzionale. Il ricorrente, con dovizia di argomentazioni, assume l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo cui non é prevista la notificazione al debitore del decreto di chiusura del faLLmento, che non terrebbe conto del combinato disposto degli artt. 119, terzo comma, e 26, terzo comma, legge fall. Aggiunge che l'assunto non può essere inficiato dalla circostanza che il quarto comma dell'art.26 prevede un termine decadenziale per proporre reclamo contro il decreto di chiusura, indipendentemente dalla sua avvenuta comunicazione. Chiede, quindi, che ravvisata l'illegittimità del decreto impugnato, lo stesso sia cassato e sia affermato il principio, anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che il termine annuale previsto dall'art.143 legge fall. per la proposizione del ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione decorre dalla data di notifica al faLLto del provvedimento di chiusura del faLLmento. Sollecita inoltre, in via subordinata, l'esame di possibili questioni di legittimità costituzionale degli artt. 143, 119 e 26 legge fall. per 4 R.G.N. 19620/2016 Co ns. est. UR Tr i comi violazione: i) del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., perché le suddette norma assoggetterebbero a termini incongrui, la cui decorrenza non sarebbe conseguente alla effettiva conoscibilità degli eventi del procedimento, l'esercizio del diritto ad accedere alla esdebitazione;
ii) violazione degli artt. 2 e 41 Cost. ed 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione della Corte di Strasburgo, perché le stesse non prevedono che si dia congrua notizia ai diretti interessati, parti del procedimento, dei diritti che la legge ricollega alla pubblicazione di determinati provvedimenti. 2. Il motivo è infondato, anche se la motivazione che sorregge il decreto, conforme a diritto nel dispositivo, va corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod.proc.civ. 3. Il faLLmento della s.n.c. Da Ciaoné dei F.LL AM NI & AM e del socio iLLmitatamente responsabile NI AM è stato dichiarato con sentenza del 2003: pertanto ad esso si applica la disciplina dettata dal r.d. n. 267/1932 anteriormente alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06 (fatta eccezione proprio per gli artt. 142 e 143 l. fall. che, secondo le disp. trans. del d. lgs. n. 167/2007 -cd. correttivo- si applicano nel testo novellato dal d. lgs. n. 5/06 cit., ulteriormente modificato dallo stesso correttivo, anche ai faLLmenti aperti anteriormente alla data del 16 luglio 2006, di entrata in vigore della riforma, ma ancora pendenti a tale data). 3.1. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che il giudice d'appello ha errato nel ritenere applicabili al caso di specie gli artt. 119 e 26 l. fai l. nella loro attuale formulazione ( oltretutto fornendo un'interpretazione dell'art. 119 novellato che non tiene conto né di R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomi 5 C) t:: o u quanto stabilito dal suo terzo comma, né di quanto previsto dal l 0 comma dell'art. 17 l. f.). 3.1. 2. Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è che l'affermazione della corte distrettuale, secondo cui l'art. 119 cit. non prevede che il decreto di chiusura del faLLmento debba essere comunicato al faLLto, risulterebbe errata anche se potesse intendersi riferita alla sua disciplina ratione temporis operante nel caso di specie, in quanto l'articolo in questione, nel testo vigente ante-riforma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa (faceva) decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del faLLmento dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 legge fall., anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Corte Cast., sent. n. 279 del 2010). 3.2. Dal fatto che la vecchia disciplina della l. fall. da un lato già prevedesse la comunicazione del decreto di chiusura al faLLto e, dall'altro, non contenesse una disposizione analoga a quella oggi contemplata dall'art. 26, 4° comma l. fall., non può però trarsi la conclusione che vorrebbe trarne il ricorrente, ovvero che, in difetto di comunicazione del decreto, la domanda di esdebitazione può proporsi oltre il termine di un anno dalla chiusura del faLLmento e, sostanzialmente, sine die. 3. 2.1. In proposito risulta decisivo osservare che, a seguito della sentenza n.279 del 2010 della Corte Costituzionale, questa Corte ha ritenuto applicabile anche al decreto di chiusura del faLLmento il proprio consolidato orientamento, secondo cui i reclami alla corte R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomi 6 ·~ d'appello avverso i provvedimenti del tribunale faLLmentare devono essere proposti, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro il termine decadenziale dal deposito previsto in via generale dall'art. 327 cod.proc.civ., il cui ambito applicativo dev'essere esteso anche alla materia faLLmentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato o del tribunale, trattandosi di una norma che costituisce espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n.7218/2009; Cass. n. 375/1998). 3.2.2.Non appare superfluo precisare che - secondo il principio di recente enunciato da Cass. n. 1554 7/2022 e condiviso dal Collegio, che intende darvi continuità - tale termine è quello di un anno, previsto dal testo dell'art. 327 cod.proc.civ. anteriore alla modifica recata dalla legge. n. 69 del 4/7/2009- che lo ha ridotto a sei mesi - dovendosi avere riguardo alla data di apertura della procedura e non a quella di instaurazione del sub-procedimento camerale di chiusura. 3.2.3. Per contro, non può trovare applicazione l'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il quale contempla non già l'ipotesi di chi sia rimasto escluso dal procedimento perché non chiamato in giudizio, ma quella della parte dichiarata contumace che non abbia avuto conoscenza del processo a causa della nuLLtà della citazione, della sua notificazione ovvero della notificazione degli atti previsti dall'art. 292 cod.proc.civ. , e non è quindi applicabile al reclamo endofaLLmentare: la natura incidentale del relativo procedimento comporta infatti che la conoscenza del processo, cui fa riferimento l'art. 327, secondo comma, cod.proc.civ. può essere intesa soltanto come conoscenza della procedura faLLmentare, con la conseguenza che la predetta disposizione può essere utilmente invocata soltanto dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art.92 della R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricami 7 C) t:: o u legge fall. (cfr. Cass. n.6246/2016; Cass. n. 9321/2013; v. anche Cass. n.12537/2002). 3. 2.4. Va infine escluso che l'omessa comunicazione del decreto di chiusura possa giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod.proc.civ., essendo tale disposizione riferibile soltanto al termine breve per l'impugnazione, e non anche al termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., la cui funzione, consistente nell'assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, risulta incompatibile con il predetto istituto, avendo il legislatore espressamente limitato l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo alla sola ipotesi, avente carattere eccezionale, in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nuLLtà della citazione o della notificazione della medesima, ovvero per nuLLtà della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ. (cfr. Cass. n.9321/2013). 3.3. Nella specie il decreto di chiusura del faLLmento, emesso il 19 luglio 2011 e non reclamato nel termine lungo di un anno, decorrente da tale data, è dunque divenuto definitivo il 19 luglio 2012, indipendentemente dalla sua mancata comunicazione al faLLto, dovendo escludersi, sulla base degli appena enunciati principi, l'idoneità di tale omissione a giustificate l'applicazione tanto dell'art. 327, secondo comma, quanto dell'art. 153, secondo comma, cod. pro c. civ.: ne consegue che, ai sensi dell'art. 143 l. fai l., la domanda di esdebitazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 19 luglio 2013. 3.4. Non merita pertanto censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso, depositato dal AM solo il 9 settembre 2015. R.G.N. 19620!2016 Cons. est. Laura Tricorni 8 3.5. Il ricorrente non contesta il carattere perentorio (implicitamente affermato dalla Corte di appello) del termine, di un anno dalla (definitiva) chiusura del faLLmento, entro il quale va proposta l'istanza di esdebitazione;
va peraltro ricordato che questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che «Il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione, ex art. 143 legge fa/l., deve intendersi previsto a pena di decadenza, per ragioni sia di certezza dei rapporti giuridici che di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura ormai chiusa, chiamati ad esprimere il parere sulle condizioni previste dall'art. 142 legge fa/l.» (Cass. n .1070/2021) e tale interpretazione ha l'avallo della Corte Costituzionale che, anche se in tema di disciplina transitoria, ha ritenuto il termine non irragionevole (Corte Cast., ord. n. 61 del 2010). 3.6. Va, infine osservato che le questioni di costituzionalità prospettate non tengono conto che in merito all'art.119 legge fai l., vecchia formulazione, la Corte costituzionale si è già pronunciata (sent. n. 279 del 2010) con gli effetti prima esaminati e che, in altra occasione, ha escluso l'illegittimità dell'art. 327, primo comma, cod. pro c. civ., che trova applicazione nel caso di specie, - perché « opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa. L 'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis. La decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', e' un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa R.G.N. 19620/2016 Cons. est. UR Tricomi 9 giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte» (sent.n.267 del 2008). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- La Corte rigetta il ricorso;
- Ai sensi del d. P. R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. R.G.N. 19620/2016 Cons. est. Laura Tricomt lO