Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 14/5/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art. 127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4842/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
, in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 [...]
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Micaela Parte_3 Parte_4 Parte_5
Armano e dall'avv. Raffaella Moio, e Email_1 Email_2
Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Scotto d'Apollonia, Controparte_1
Email_3
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 [...]
, , – premesso di essere proprietari dell'immobile Parte_3 Parte_4 Parte_5 sito in Bacoli alla via Marco Aurelio 53, identificato nel NCEU del Comune di Bacoli al foglio 24,
28/9/2022 il Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli, nell'adottare i provvedimenti interinali urgenti, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rigettato la pretesa di assegnazione della casa coniugale, avendo due figlie maggiorenni e autosufficienti. Tanti premesso, hanno convenuto in giudizio per sentirla dichiarare occupante senza titolo dell'immobile, con ordine di Controparte_2 rilascio dello stesso e vittoria di spese di lite.
Si è costituita , eccependo l'improcedibilità della causa per il mancato esperimento Controparte_2 della mediazione, oltre l'infondatezza della stessa, trattandosi di comodato concesso per esigenze familiari. Ha osservato di abitare ancora nell'immobile con le proprie figlie e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata introdotta con citazione secondo il rito ordinario e con ordinanza del 15/4/2024 è stato disposto il mutamento del rito. Prima ancora, con ordinanza del 13/11/2023 è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione. La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 14/5/2025 per la decisione, udienza poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (verbale negativo del 23 gennaio 2024).
Sempre in via preliminare, circa la qualificazione della fattispecie, va detto che, anche se i ricorrenti non hanno espressamente chiesto nelle conclusioni l'accertamento della cessazione del comodato (ma l'ordine di rilascio per occupazione senza titolo), tale richiesta è da ritenersi implicita in ragione del contenuto del ricorso, laddove si specifica la concessione in comodato a Parte_5 dell'immobile. Non solo. Nella narrazione dei fatti che secondo i ricorrenti legittimano la propria pretesa, poi, vi è, subito dopo l'indicazione della concessione in comodato, quella della scelta dei coniugi e di separarsi, il che fa comprendere che effettivamente Parte_5 Controparte_2
l'immobile era stato concesso per le esigenze familiari dei coniugi, così come del resto sostenuto dalla convenuta.
A questo proposito si impone un primo chiarimento.
Per orientamento costante della giurisprudenza di merito e di legittimità si suole affermare che il codice civile disciplina due forme di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica
"comodato senza determinazione di durata".
Nel primo caso, il comodato sorge con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e la restituzione immediata può essere chiesta solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.). Nel secondo caso, regolato dall'art. 1810 cod. civ., la mancata pattuizione di un termine consente al comodante di richiedere ad nutum al comodatario la restituzione del bene.
L'art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.).
E' a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario. Si tratta, infatti, di un contratto sorto per un uso determinato e dunque, per un tempo determinabile per relationem, che può essere, cioè, individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già con la sentenza 29 settembre 2014, n. 20448 hanno stabilito, tra l'altro, che il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, “pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato", non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario) regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile per relationem dall'uso convenuto. Ed hanno poi aggiunto che a questo genere di comodato, ispirato da finalità solidaristiche, mal si attaglia la natura instabile della situazione negoziale di cui all'art. 1810 cod. civ." (cfr. Cass. 573/2025).
La controversia in esame va decisa, quindi, con lo stabilire le sorti del comodato per le esigenze della famiglia in caso di sopravvenienza di figli e di crisi della coppia.
La fattispecie del comodato a uso familiare è ricorrente nella prassi, ove l'oggetto del contratto è costituito da un bene immobile che il comodatario può attribuire a casa familiare: normalmente in siffatte ipotesi - come nel caso in esame - il comodatario è un figlio del comodante e, dato il rapporto esistente tra le parti, il contratto viene concluso verbalmente e senza la previsione di un termine finale.
La destinazione è diretta ad assicurare che il nucleo familiare già formato o in via di formazione abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. Pertanto, per effetto della concorde volontà delle parti viene a configurarsi un vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende, con la conseguenza che il comodante non potrebbe richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile (come nel comodato senza determinazione di durata), ma dovrebbe rispettarne la destinazione abitativa, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c. (cfr., fra le tante, Cass. n. 16769/12).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, qualora ricorra l'ipotesi di comodato della casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario dei figli, emesso nel giudizio di separazione personale o di divorzio intercorso tra i coniugi, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sulla casa, ma determina la concentrazione nella persona dell'assegnatario del predetto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del contratto di comodato. Il comodante è di conseguenza tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso nel contratto previsto, salva sempre l'ipotesi di sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, co. 2 (cfr. Cass. SS.UU. n. 13603/2004 e Cass. SS.UU. n. 20448/14).
Ebbene, la particolarità della vicenda in esame sta nel fatto che sia il provvedimento presidenziale che ha adottato i provvedimenti urgenti, sia la sentenza di separazione n. 5653/2023 del Tribunale di
Napoli hanno rigettato l'istanza di assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minorenni della coppia o figli maggiorenni non autosufficienti.
Come ribadito dalla Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20448/2014 “è comprensibile che la novità recata dalla parziale dissoluzione del nucleo familiare (che nella sua composizione residua continua ad occupare l'abitazione familiare, mantenendone la destinazione) porti ad interrogarsi sulla ragionevolezza del permanere della destinazione, nonostante l'intendimento sopravvenuto di ritrattare la concessione. La risposta, per tutte le ragioni manifestate qui e da SU 13603/04, non può che essere nel segno di rispettare il potere di disposizione del bene, quale esercitato al sorgere del contratto. Se il contratto ancorava la durata del comodato alla famiglia del comodatario, corrisponde a diritto che esso perduri fino al venir meno delle esigenze della famiglia. E' nell'art.
337 bis c.c. e segg., (dopo la modifica di cui D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; già art. 155 c.c. e segg.) e nella giurisprudenza di legittimità che trova attuazione il disposto normativo circa la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari legittimanti l'assegnazione della casa familiare e quindi il perdurare della fattispecie contrattualmente disegnata”. È questo rinvio alla valutazione della sopravvivenza o del dissolversi delle necessità familiari che legittimano o negano l'assegnazione della casa coniugale che è dirimente nella vicenda in esame per comprendere se il rapporto di comodato perdura o meno. La stessa sentenza appena citata evidenzia come “proprio la giurisprudenza conduce ad escludere, al contrario di quanto ventilato in ricorso, che trovino immeritata tutela di comportamenti ostruzionistici dei beneficiari dell'alloggio, finalizzati a protrarre indebitamente il godimento della casa familiare. Proprio recentissimamente la Prima Sezione della
Corte ha avuto modo di riepilogare efficacemente (Cass. 18076/14) i principi che si sono andati affermando circa i limiti dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Questi, è stato osservato, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell'obbligo oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perchè l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.
Tanto chiarito, la sopravvenuta separazione dei coniugi e la mancanza dei presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in quanto le figlie della sono maggiorenni e CP_2
autosufficienti, ha determinato la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato all'epoca della consegna. La cessazione non è di per sé determinata dalla crisi coniugale, ma dal venir meno dell'esigenza familiare, strutturalmente legata a quello stesso “bene della vita” che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare al coniuge che convive con i figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) mira a tutelare, vale a dire quello di garantire l'esistenza di un ambiente domestico stabile in cui far crescere i figli, con il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono realizzate e radicate.
Venuta meno la suddetta esigenza, sono destinate a prevalere le esigenze della parte comodante e, quindi, a norma del primo comma dell'art. 1809 c.c. “il comodante è obbligato a restituire la cosa … quando se ne è servito in conformità del contratto”
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda attorea diretta a ottenere la restituzione dell'immobile per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa per esigenze familiari, a seguito del rigetto dell'istanza di assegnazione della casa coniugale. Cessato il contratto di comodato, come dedotto dai ricorrenti, la permanenza e la disponibilità dell'immobile da parte di è priva di titolo, configurando, per l'appunto, un'occupazione sine titulo. Controparte_2
Motivo per cui la stessa deve essere condannata all'immediato rilascio del bene.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con compensazione per la metà, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da , in proprio e quale amministratore Parte_1 di sostegno di , , nei Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 confronti di , così provvede: Controparte_2
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, Controparte_2 libero da persone e cose, dell'immobile sito in Bacoli alla via Marco Aurelio 53, identificato nel NCEU del Comune di Bacoli al foglio 24, part. 16, sub 2 ;
b) condanna a pagare le spese di lite in favore di , Controparte_2 Controparte_2
liquidandole in euro 260,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, somma così già compensata per la metà, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro