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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marzuillo Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli alla via Ponti Rossi n. 170, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del direttore generale, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3 P.IVA_2
Leonardo Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano (BN), via San C.F._3
Pietro n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmen Rosita Cecchetti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
28.03.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 20.03.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7844/2019 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 20.511,29 (oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la pagina 1 di 14 somma di euro 10.500,00 da restituire in 60 rate mensili) n. 738094 concluso con il Parte_2
28 giugno 2006. L'opponente ha: 1) eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4
c.c., essendo stato il decreto ingiuntivo notificato dopo oltre 10 anni dal perfezionamento del contratto;
2) prospettato il difetto di legittimazione attiva di atteso che Controparte_1
non risulta provato il conferimento, in favore della stessa, di procura per la riscossione del credito;
3) dedotto “l'inesistenza, nullità, irregolarità, inefficacia” della procura alle liti allegata al ricorso monitorio in quanto rilasciata da un soggetto diverso dal direttore generale della
[...]
unico legittimato;
4) dedotto la mancata notificazione di atto di costituzione in mora;
Controparte_1
5) prospettato la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito sulla base delle allegazioni e della documentazione depositata in sede monitoria;
6) eccepito la nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi di identificazione della società ricorrente (in particolare, dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del direttore generale della stessa).
procuratore di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3 deducendo: i) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata e, quindi, dal mese di luglio 2011; ii) la sussistenza della propria legittimazione processuale alla luce della documentazione depositata;
iii) l'indicazione, nell'atto introduttivo del procedimento monitorio, dei dati identificativi della società ricorrente, non occorrendo anche l'indicazione dei dati anagrafici della persona fisica che ne è rappresentante;
iv) che “ai sensi dell'articolo 1219, secondo comma, n. 3 Codice Civile non è necessaria la costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”; v) che la produzione del contratto e di un documento contenente indicazione “delle rate scadute ed impagate, del capitale residuo post decadenza dal beneficio del termine, degli interessi di mora applicati e delle spese addebitate” consente di ritenere provata l'entità del credito, non occorrendo, per i contratti di finanziamento, l'estratto ex art. 50 t.u.b.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, sono stati assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha, il
30.7.2021, documentato l'esperimento) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6,
c.p.c. (con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto: - i) il mancato computo, nel t.a.e.g. indicato in contratto, del costo della polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, avente la medesima durata dello stesso e contemplante un indennizzo parametrato al debito residuo, con conseguente applicabilità degli artt.
124 e 117, co. 7, t.u.b.; - ii) l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse moratorio).
Depositata la relazione del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle pagina 2 di 14 conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento del 24.09.2024 (mediante il quale è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 01.04.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
3. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza delle Pt_1 questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3.1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni relative al prospettato difetto di capacità processuale della procuratrice ed al preteso vizio della procura alle liti Controparte_1
allegata al ricorso monitorio (motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 2 e 3).
Ebbene, risulta provato: i) che in persona del legale rappresentante, Controparte_3 Parte_3
con atto notarile del 17 dicembre 2018 per notaio avente rep. n. 42685 e racc.
[...] Persona_1
n. 13216, ha conferito a procura speciale affinché svolgesse, quale Controparte_4 special servicer, ogni attività (inclusa la gestione e l'opposizione alle procedure monitorie, nonché il conferimento delle procure alle liti) relativa ai crediti acquistati dalla medesima sulla base CP_3
di operazione di cartolarizzazione (concernente -sul punto non sono state sollevate contestazioni- pure il credito oggetto di lite); ii) che, con atto notarile del 20 dicembre 2018 per notaio Per_2
avente rep. n. 432 e racc. n. 330, in persona del
[...] Controparte_4
consigliere , in qualità di rappresentante di Controparte_5 CP_3
(nel medesimo atto indicata come “la Società”), ha (si vedano le pagine 6 e seguenti dell'unico
[...]
file contenente tutti i documenti depositati in sede monitoria) costituito quale procuratrice speciale
(di rappresentata, appunto da Controparte_3 Controparte_4
al fine dello svolgimento “in nome e per conto della Società” (e cioè, Controparte_1 per come identificata nell'atto, di , di tutte le attività relative alla gestione dei Controparte_3
crediti nella titolarità di . CP_3
Nella (come sopra) documentata qualità di rappresentante di Parte_4 [...]
in persona del proprio direttore generale (munito del relativo potere, Controparte_1 CP_2 secondo quanto risulta dalla pagina 7 del documento 2 dall'opposta depositato nel fascicolo dell'opposizione), ha conferito procura alle liti all'avv. Leonardo Blandino (risultando quindi infondato anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3).
pagina 3 di 14 3.2. Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 6, non dovendo il ricorso riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante della parte-persona giuridica, ma, solo, il codice fiscale della parte-persona giuridica (che, nel caso concreto, è indicato).
3.3. Infondata è l'eccezione di prescrizione sopra richiamata al n. 1).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, considerato che il contratto alla base del decreto qui opposto, concluso il 28 giugno 2006, prevedeva l'obbligo di restituzione delle somme mutuate in 60 rate mensili, il dies a quo della prescrizione (così come dedotto dall'opposta) non può che decorrere dal 5 luglio 2011, sì che, per tabulas, la prescrizione non può ritenersi maturata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo.
3.4. Quanto al motivo di opposizione sopra richiamato al n. 5) non può non richiamarsi la consolidata, condivisa giurisprudenza secondo la quale la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un contratto è onerata della sola prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto -anche solo parzialmente- estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent.
15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio
2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n.
2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo e l'erogazione della somma mutuata (circostanze queste, invero, non contestate dall'opponente) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo all'uopo avvalendosi pure del piano di ammortamento e di un estratto conto dal contenuto assai analitico (poiché riportante i singoli pagamenti effettuati mensilmente ed i mesi per i quali i pagamenti non sono stati, invece, eseguiti -fermo restando che, come rilevato pure dalla parte opposta, il contratto concluso con è un contratto di finanziamento Parte_2
riconducibile al genus del mutuo per il quale -quindi-non occorre la produzione di un estratto ex art.
pagina 4 di 14 50 t.u.b). L'opponente (pur essendone onerato) non ha invece provato il fatto estintivo del credito, sì che il motivo di opposizione qui in esame non può che ritenersi infondato.
3.5. Quanto alla doglianza sopra riportata al n. 4) non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, c.c., la costituzione in mora non è necessaria quando (come nel caso che viene qui in rilievo) il termine per l'adempimento è scaduto e la prestazione deve effettuarsi presso il domicilio del creditore.
3.6. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il ha lamentato la Pt_1
difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivo per effetto del mancato computo, in sede contrattuale, dei costi assicurativi e, per l'effetto, ha chiesto di applicare l'art. 124, 5 co., t.u.b. nella formulazione (anteriore al d. lgs. n. 141/2010) applicabile ratione temporis.
La domanda (fondata sull'assunto della necessaria inclusione dei costi dell'assicurazione nel t.a.e.g.) non è accoglibile.
Con un orientamento sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura (ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione - ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra disciplina), la Suprema Corte ha valorizzato il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 e Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). L'Arbitro bancario e finanziario ha pure ritenuto superabile una simile presunzione alla luce degli elementi indicati, tra le altre, da ABF, Collegio di coordinamento 21 marzo 2022, n. 4655.
Ebbene, alla luce del richiamato orientamento, il avrebbe dovuto allegare (prima ancora che Pt_1 provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione.
Una simile allegazione sarebbe stata necessaria a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal documento dall'opponente allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6, n. 2, c.p.c., la polizza assicurativa non è stata stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento (dal documento da ultimo richiamato -recante la data del 24.07.2006- risulta l'adesione alla polizza tramite telefonata in data 10.07.2006, mentre il contratto di finanziamento è stato concluso il 28.06.2006). Considerato che il non ha assolto ad un simile Pt_1
onere e che risulta addirittura documentata la conclusione del contratto di assicurazione in data successiva a quella di conclusione del contratto di finanziamento, deve escludersi che il t.a.e.g. dovesse esser comprensivo pure del premio pagato per l'assicurazione (del resto, stante la posteriorità di tale ultimo contratto rispetto a quello di finanziamento, non è dato comprendere come pagina 5 di 14 sarebbe stato possibile quantificare il t.a.e.g. alla luce anche di un costo non prevedibile -e non esistente- al momento della conclusione del contratto di finanziamento).
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, deve peraltro, in diritto, osservarsi che: i) il contratto alla base del decreto ingiuntivo è stato concluso in data ben anteriore all'entrata in vigore dell'art. 125bis t.u.b che, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie (la norma da ultimo citata risulta, del resto, inserita a fronte del recepimento, in Italia, di quella direttiva
2008/48/CEE che, all'art. 30, così dispone: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”); ii) non potrebbe applicarsi neppure l'art. 124 t.u.b nel testo vigente ratione temporis (come invece richiesto dall'opponente) il quale sanzionava con la nullità il solo caso di mancata (e non, anche, di erronea) indicazione del t.a.e.g. (nel senso della non applicabilità della richiamata formulazione dell'art. 124
t.u.b., tra le altre, Tribunale Napoli, sent. 17 aprile 2023, n. 3988; Tribunale Genova, sent. 07 ottobre
2024, n. 2585; Tribunale Latina, sent. 27 novembre 2024, n. 2260).
In definitiva, avuto riguardo al regime vigente al momento della conclusione del contratto, l'erronea indicazione del t.a.e.g. può, al più, comportare una responsabilità della mutuante e, eventualmente,
l'obbligo del risarcimento del danno in relazione al quale, tuttavia, difettando la domanda, alcuna statuizione può essere adottata.
3.7. Sempre con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 il ha pure dedotto Pt_1
l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse moratorio.
Una simile deduzione risulta in realtà formulata in difetto di appropriata lettura dell'art. 15 del contratto il quale, in caso di ritardo nei pagamenti, quantifica gli interessi moratori nella misura del
2,5 per mese o frazione di mese o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge, sì che non è ravvisabile alcuna indeterminatezza della pattuizione. Le parti, piuttosto, hanno concordato una misura massima (individuata in modo puntuale) dell'interesse moratorio, prevedendo, in ogni caso, la mancata superabilità della misura massima consentita dalla legge
(formula da intendere come riferita alla soglia vigente in materia di usura).
Esclusa la ricorrenza della denunziata indeterminatezza/indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi moratori, deve pure darsi atto della mancata possibilità di accogliere le conclusioni cui
è pervenuto il c.t.U. sulla base di una valorizzazione della distinzione, nei mutui con ammortamento alla francese, tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione comporta che, in adesione a Cass., S.
U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130, questo Giudice ritiene di non condividere.
4. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 24.09.2024.
pagina 6 di 14 4.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista e consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
(tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Parte_5
Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, Controparte_6
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto
[...] CP_7 ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte di Controparte_8
giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso
(tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD; Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, Persona_3
; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate Persona_4
d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio
2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola Parte_6
ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari
(consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K;
Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon . CP_7
4.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di penale ed interessi moratori (segnatamente, artt. 15 e 16 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto).
4.2.1. A fronte del rilievo officioso la parte opponente ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore, mentre la parte opposta -con la memoria depositata in data 08 ottobre 2024- ha escluso la presenza di clausole vessatorie nel contratto osservando che è stato richiesto un interesse moratorio in misura inferiore rispetto alla misura massima pattuita. Con la comparsa conclusionale l'opposta ha poi dedotto che il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”), sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente.
4.2.2. Tanto premesso e fermo restando quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può non osservarsi che, come chiarito dalla Corte di giustizia, l'eventuale fissazione legale di pagina 7 di 14 una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura (circostanza che, per quanto si dirà, non viene qui in rilievo) non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
Del resto, premesso che l'art. 33, co. 2, cod. cons. pone una presunzione relativa di vessatorietà,
l'equiparazione (sottesa alla posizione assunta dall'opposta) tra interesse moratorio vessatorio ed interesse usurario si traduce: i) o nella prospettazione della giuridica liceità di un interesse superiore rispetto a quello usurario (circostanza, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o nella sostanziale trasformazione della presunzione contemplata dall'art. 33 cod. cons. da relativa ad assoluta (circostanza che, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con la lettera della norma da ultimo richiamata).
4.2.3. Piuttosto, con riferimento al parametro in base al quale apprezzare l'abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata, questo Giudice ritiene non possa non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado Persona_5 il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_5
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa pagina 8 di 14 riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
4.2.4. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora esaminare la questione relativa alle modalità mediante le quali acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_6
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_3 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale,
pagina 9 di 14 gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, Monika Kušionová).
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_9 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
4.2.5. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene, a fronte di un t.a.n. pari al 15,88%, il contratto quantifica (art. 15) gli interessi di mora nella misura del 2,5% al mese (pari, quindi, al 30% su base annua). Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa (tale, nella sostanza, da comportare una quantificazione dell'interesse moratorio in misura -massima- pari al doppio dell'interesse corrispettivo e, comunque, ben superiore al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto all'interesse corrispettivo praticata nel mercato al momento della conclusione del contratto che viene in rilievo ai fini del presente giudizio).
pagina 10 di 14 Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può peraltro non osservarsi che l'art. 15 del contratto non può (ai fini che vengono qui in rilievo) non essere esaminato (art. 34, cod. cons., nonchè Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e Parte_7 [...]
) anche alla luce dell'art. 16 del contratto il quale prevede, in caso di decadenza dal Parte_8 beneficio del termine, l'obbligo di pagare, a titolo di penale, un'ulteriore somma pari al 10% delle rate a scadere “ovvero” l'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 15 del contratto.
4.2.6. Né una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della concreta richiesta di un interesse moratorio inferiore rispetto a quello massimo pattuito (circostanza pure valorizzata dall'opposta a partire dalla memoria depositata il 08.10.2024). La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e Parte_7 [...]
). Parte_8
Non sfugge che la conclusione cui si è giunti (nella parte in cui impone di interpretare le clausole del contratto in conformità all'art. 34, co. 1, cod. cons. pur non essendo state talune clausole poste alla base della domanda od essendo stato l'interesse moratorio richiesto in misura inferiore rispetto alla misura massima pattuita) risulta -nella sostanza- divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
4.2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi che le clausole contenute agli artt. 15 e 16 del contratto siano, ai sensi del codice del consumo, vessatorie.
Occorre allora valutare quali siano le conseguenze di un simile accertamento.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno pagina 11 di 14 tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_7
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 15 e 16 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori e penale.
Considerato che, così come precisato dalla stessa opposta nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno 8.10.2024, è stata richiesta, per interessi moratori, la somma di euro 11.109,61 oltre “interessi di mora calcolati e non ancora addebitati” pari ad euro euro 167,33, alla luce delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il deve essere Pt_1 condannato al pagamento della somma di euro 9.234,35 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente ingiunto e quello richiesto a titolo di interessi moratori) oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (la nullità -art. 36 cod. cons.- degli artt. 15 e 16 del contratto e l'avvenuto decorso del termine di pagamento dell'ultima rata consentono infatti di ritenere non operante la clausola di apertura della disposizione del codice civile da ultimo richiamata) dalla domanda (30.09.2019) al saldo.
5. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo
2020, C 511/17, . Controparte_8
5.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia all'esito del procedimento C-
320/24, (nonché, eventualmente, di quello instaurato sulla base dell'ordinanza del Tribunale Per_8
di Brindisi del 12 settembre 2024 -in , ritiene infatti questo Giudice che la Email_1
giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-
869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame pagina 12 di 14 (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 4.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
5.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_6
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa l'abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
5.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento agli articoli 1 e 2 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”
(Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni Persona_9
caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita nel contratto ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-
621/17, . Per_10
6. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il giorno 06 marzo 2023) devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opponente considerato che la medesima consulenza è stata disposta a fronte dei motivi di opposizione i quali, per quanto detto, sono risultati infondati.
7. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa ed il condannato al pagamento di una Pt_1
somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla pagina 13 di 14 parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7844/2019 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., della somma di euro 9.234,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c. dal 30.09.2019 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il giorno 6 marzo 2023, in via integrale e definitiva, a carico di;
Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Marzuillo Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli alla via Ponti Rossi n. 170, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del direttore generale, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3 P.IVA_2
Leonardo Blandino ( , elettivamente domiciliata in Durazzano (BN), via San C.F._3
Pietro n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmen Rosita Cecchetti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
28.03.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 20.03.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7844/2019 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare a la somma di euro 20.511,29 (oltre interessi e Controparte_3
spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento (avente ad oggetto la pagina 1 di 14 somma di euro 10.500,00 da restituire in 60 rate mensili) n. 738094 concluso con il Parte_2
28 giugno 2006. L'opponente ha: 1) eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948, n. 4
c.c., essendo stato il decreto ingiuntivo notificato dopo oltre 10 anni dal perfezionamento del contratto;
2) prospettato il difetto di legittimazione attiva di atteso che Controparte_1
non risulta provato il conferimento, in favore della stessa, di procura per la riscossione del credito;
3) dedotto “l'inesistenza, nullità, irregolarità, inefficacia” della procura alle liti allegata al ricorso monitorio in quanto rilasciata da un soggetto diverso dal direttore generale della
[...]
unico legittimato;
4) dedotto la mancata notificazione di atto di costituzione in mora;
Controparte_1
5) prospettato la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito sulla base delle allegazioni e della documentazione depositata in sede monitoria;
6) eccepito la nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi di identificazione della società ricorrente (in particolare, dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del direttore generale della stessa).
procuratore di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3 deducendo: i) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il dies a quo farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata e, quindi, dal mese di luglio 2011; ii) la sussistenza della propria legittimazione processuale alla luce della documentazione depositata;
iii) l'indicazione, nell'atto introduttivo del procedimento monitorio, dei dati identificativi della società ricorrente, non occorrendo anche l'indicazione dei dati anagrafici della persona fisica che ne è rappresentante;
iv) che “ai sensi dell'articolo 1219, secondo comma, n. 3 Codice Civile non è necessaria la costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”; v) che la produzione del contratto e di un documento contenente indicazione “delle rate scadute ed impagate, del capitale residuo post decadenza dal beneficio del termine, degli interessi di mora applicati e delle spese addebitate” consente di ritenere provata l'entità del credito, non occorrendo, per i contratti di finanziamento, l'estratto ex art. 50 t.u.b.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, sono stati assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha, il
30.7.2021, documentato l'esperimento) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6,
c.p.c. (con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto: - i) il mancato computo, nel t.a.e.g. indicato in contratto, del costo della polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, avente la medesima durata dello stesso e contemplante un indennizzo parametrato al debito residuo, con conseguente applicabilità degli artt.
124 e 117, co. 7, t.u.b.; - ii) l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse moratorio).
Depositata la relazione del nominato c.t.U., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle pagina 2 di 14 conclusioni. Mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento del 24.09.2024 (mediante il quale è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 01.04.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
3. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza delle Pt_1 questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
3.1. Vanno preliminarmente esaminate le questioni relative al prospettato difetto di capacità processuale della procuratrice ed al preteso vizio della procura alle liti Controparte_1
allegata al ricorso monitorio (motivi di opposizione sopra riportati ai numeri 2 e 3).
Ebbene, risulta provato: i) che in persona del legale rappresentante, Controparte_3 Parte_3
con atto notarile del 17 dicembre 2018 per notaio avente rep. n. 42685 e racc.
[...] Persona_1
n. 13216, ha conferito a procura speciale affinché svolgesse, quale Controparte_4 special servicer, ogni attività (inclusa la gestione e l'opposizione alle procedure monitorie, nonché il conferimento delle procure alle liti) relativa ai crediti acquistati dalla medesima sulla base CP_3
di operazione di cartolarizzazione (concernente -sul punto non sono state sollevate contestazioni- pure il credito oggetto di lite); ii) che, con atto notarile del 20 dicembre 2018 per notaio Per_2
avente rep. n. 432 e racc. n. 330, in persona del
[...] Controparte_4
consigliere , in qualità di rappresentante di Controparte_5 CP_3
(nel medesimo atto indicata come “la Società”), ha (si vedano le pagine 6 e seguenti dell'unico
[...]
file contenente tutti i documenti depositati in sede monitoria) costituito quale procuratrice speciale
(di rappresentata, appunto da Controparte_3 Controparte_4
al fine dello svolgimento “in nome e per conto della Società” (e cioè, Controparte_1 per come identificata nell'atto, di , di tutte le attività relative alla gestione dei Controparte_3
crediti nella titolarità di . CP_3
Nella (come sopra) documentata qualità di rappresentante di Parte_4 [...]
in persona del proprio direttore generale (munito del relativo potere, Controparte_1 CP_2 secondo quanto risulta dalla pagina 7 del documento 2 dall'opposta depositato nel fascicolo dell'opposizione), ha conferito procura alle liti all'avv. Leonardo Blandino (risultando quindi infondato anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 3).
pagina 3 di 14 3.2. Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 6, non dovendo il ricorso riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante della parte-persona giuridica, ma, solo, il codice fiscale della parte-persona giuridica (che, nel caso concreto, è indicato).
3.3. Infondata è l'eccezione di prescrizione sopra richiamata al n. 1).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, considerato che il contratto alla base del decreto qui opposto, concluso il 28 giugno 2006, prevedeva l'obbligo di restituzione delle somme mutuate in 60 rate mensili, il dies a quo della prescrizione (così come dedotto dall'opposta) non può che decorrere dal 5 luglio 2011, sì che, per tabulas, la prescrizione non può ritenersi maturata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo.
3.4. Quanto al motivo di opposizione sopra richiamato al n. 5) non può non richiamarsi la consolidata, condivisa giurisprudenza secondo la quale la parte che agisca per conseguire l'adempimento di un contratto è onerata della sola prova del titolo del proprio diritto e dell'allegazione dell'inadempimento della controparte sulla quale ultima grava, invece, l'onere della prova del fatto -anche solo parzialmente- estintivo del credito (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent.
15 luglio 2011, n. 15659; Cass., sez. 1, sent. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass., sez. 1, sent. 26 gennaio
2007, n. 1743; Cass., sez. 1, sent. 13 luglio 2006, n. 13674; Cass., sez. lav., sent. 9 febbraio 2004, n.
2387; Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene l'opposta ha, sin dalla fase monitoria, documentato la conclusione del contratto alla base del decreto ingiuntivo e l'erogazione della somma mutuata (circostanze queste, invero, non contestate dall'opponente) ed ha allegato l'inadempimento dell'odierno debitore nella misura riportata nel ricorso per decreto ingiuntivo all'uopo avvalendosi pure del piano di ammortamento e di un estratto conto dal contenuto assai analitico (poiché riportante i singoli pagamenti effettuati mensilmente ed i mesi per i quali i pagamenti non sono stati, invece, eseguiti -fermo restando che, come rilevato pure dalla parte opposta, il contratto concluso con è un contratto di finanziamento Parte_2
riconducibile al genus del mutuo per il quale -quindi-non occorre la produzione di un estratto ex art.
pagina 4 di 14 50 t.u.b). L'opponente (pur essendone onerato) non ha invece provato il fatto estintivo del credito, sì che il motivo di opposizione qui in esame non può che ritenersi infondato.
3.5. Quanto alla doglianza sopra riportata al n. 4) non può non osservarsi che, ai sensi dell'art. 1219, co. 2, c.c., la costituzione in mora non è necessaria quando (come nel caso che viene qui in rilievo) il termine per l'adempimento è scaduto e la prestazione deve effettuarsi presso il domicilio del creditore.
3.6. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il ha lamentato la Pt_1
difformità tra t.a.e.g. indicato in contratto e t.a.e.g. effettivo per effetto del mancato computo, in sede contrattuale, dei costi assicurativi e, per l'effetto, ha chiesto di applicare l'art. 124, 5 co., t.u.b. nella formulazione (anteriore al d. lgs. n. 141/2010) applicabile ratione temporis.
La domanda (fondata sull'assunto della necessaria inclusione dei costi dell'assicurazione nel t.a.e.g.) non è accoglibile.
Con un orientamento sorto con specifico riferimento alla materia dell'usura (ma ben applicabile pure alla qui prospettata violazione - ferma la diversità degli effetti che discendono dalla violazione dell'una o dell'altra disciplina), la Suprema Corte ha valorizzato il collegamento tra polizza e contratto di finanziamento e, premessa la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo di prova la sussistenza di un simile collegamento, ne ha ritenuta presunta la ricorrenza in caso di contestuale conclusione del contratto di assicurazione e di quello di finanziamento (tra le altre, Cass., sez. 1, sent. 5 aprile 2017, n. 8806 e Cass., sez. 6-1, ord. 1 febbraio 2022, n. 3025). L'Arbitro bancario e finanziario ha pure ritenuto superabile una simile presunzione alla luce degli elementi indicati, tra le altre, da ABF, Collegio di coordinamento 21 marzo 2022, n. 4655.
Ebbene, alla luce del richiamato orientamento, il avrebbe dovuto allegare (prima ancora che Pt_1 provare) l'esistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione.
Una simile allegazione sarebbe stata necessaria a maggior ragione considerato che, secondo quanto risulta chiaramente dal documento dall'opponente allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co 6, n. 2, c.p.c., la polizza assicurativa non è stata stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento (dal documento da ultimo richiamato -recante la data del 24.07.2006- risulta l'adesione alla polizza tramite telefonata in data 10.07.2006, mentre il contratto di finanziamento è stato concluso il 28.06.2006). Considerato che il non ha assolto ad un simile Pt_1
onere e che risulta addirittura documentata la conclusione del contratto di assicurazione in data successiva a quella di conclusione del contratto di finanziamento, deve escludersi che il t.a.e.g. dovesse esser comprensivo pure del premio pagato per l'assicurazione (del resto, stante la posteriorità di tale ultimo contratto rispetto a quello di finanziamento, non è dato comprendere come pagina 5 di 14 sarebbe stato possibile quantificare il t.a.e.g. alla luce anche di un costo non prevedibile -e non esistente- al momento della conclusione del contratto di finanziamento).
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, deve peraltro, in diritto, osservarsi che: i) il contratto alla base del decreto ingiuntivo è stato concluso in data ben anteriore all'entrata in vigore dell'art. 125bis t.u.b che, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie (la norma da ultimo citata risulta, del resto, inserita a fronte del recepimento, in Italia, di quella direttiva
2008/48/CEE che, all'art. 30, così dispone: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”); ii) non potrebbe applicarsi neppure l'art. 124 t.u.b nel testo vigente ratione temporis (come invece richiesto dall'opponente) il quale sanzionava con la nullità il solo caso di mancata (e non, anche, di erronea) indicazione del t.a.e.g. (nel senso della non applicabilità della richiamata formulazione dell'art. 124
t.u.b., tra le altre, Tribunale Napoli, sent. 17 aprile 2023, n. 3988; Tribunale Genova, sent. 07 ottobre
2024, n. 2585; Tribunale Latina, sent. 27 novembre 2024, n. 2260).
In definitiva, avuto riguardo al regime vigente al momento della conclusione del contratto, l'erronea indicazione del t.a.e.g. può, al più, comportare una responsabilità della mutuante e, eventualmente,
l'obbligo del risarcimento del danno in relazione al quale, tuttavia, difettando la domanda, alcuna statuizione può essere adottata.
3.7. Sempre con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 il ha pure dedotto Pt_1
l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse moratorio.
Una simile deduzione risulta in realtà formulata in difetto di appropriata lettura dell'art. 15 del contratto il quale, in caso di ritardo nei pagamenti, quantifica gli interessi moratori nella misura del
2,5 per mese o frazione di mese o comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge, sì che non è ravvisabile alcuna indeterminatezza della pattuizione. Le parti, piuttosto, hanno concordato una misura massima (individuata in modo puntuale) dell'interesse moratorio, prevedendo, in ogni caso, la mancata superabilità della misura massima consentita dalla legge
(formula da intendere come riferita alla soglia vigente in materia di usura).
Esclusa la ricorrenza della denunziata indeterminatezza/indeterminabilità della pattuizione relativa agli interessi moratori, deve pure darsi atto della mancata possibilità di accogliere le conclusioni cui
è pervenuto il c.t.U. sulla base di una valorizzazione della distinzione, nei mutui con ammortamento alla francese, tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione comporta che, in adesione a Cass., S.
U., sent. 29 maggio 2024, n. 15130, questo Giudice ritiene di non condividere.
4. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 24.09.2024.
pagina 6 di 14 4.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista e consumatore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali”
(tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Parte_5
Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, Controparte_6
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto
[...] CP_7 ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte di Controparte_8
giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso
(tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C 170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD; Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, Persona_3
; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate Persona_4
d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio
2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può dichiarare l'abusività della clausola Parte_6
ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari
(consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K;
Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon . CP_7
4.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di penale ed interessi moratori (segnatamente, artt. 15 e 16 del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto).
4.2.1. A fronte del rilievo officioso la parte opponente ha dichiarato di volersi avvalere della disciplina eurounitaria a tutela del consumatore, mentre la parte opposta -con la memoria depositata in data 08 ottobre 2024- ha escluso la presenza di clausole vessatorie nel contratto osservando che è stato richiesto un interesse moratorio in misura inferiore rispetto alla misura massima pattuita. Con la comparsa conclusionale l'opposta ha poi dedotto che il contratto contiene una clausola di salvaguardia (“e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”), sì che non può ritenersi convenuto un interesse in misura superiore alla soglia esistente.
4.2.2. Tanto premesso e fermo restando quanto si dirà con riferimento agli interessi corrispettivi, non può non osservarsi che, come chiarito dalla Corte di giustizia, l'eventuale fissazione legale di pagina 7 di 14 una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE (segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva) se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora (Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco, SA).
A dispetto di quanto osservato dall'opposta, pertanto, il mancato superamento della soglia in materia di usura (circostanza che, per quanto si dirà, non viene qui in rilievo) non comporta, di per sè, la mancata vessatorietà delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
Del resto, premesso che l'art. 33, co. 2, cod. cons. pone una presunzione relativa di vessatorietà,
l'equiparazione (sottesa alla posizione assunta dall'opposta) tra interesse moratorio vessatorio ed interesse usurario si traduce: i) o nella prospettazione della giuridica liceità di un interesse superiore rispetto a quello usurario (circostanza, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o nella sostanziale trasformazione della presunzione contemplata dall'art. 33 cod. cons. da relativa ad assoluta (circostanza che, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con la lettera della norma da ultimo richiamata).
4.2.3. Piuttosto, con riferimento al parametro in base al quale apprezzare l'abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata, questo Giudice ritiene non possa non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-
415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado Persona_5 il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_5
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa pagina 8 di 14 riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
4.2.4. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora esaminare la questione relativa alle modalità mediante le quali acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
[...]
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Persona_6
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_3 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale,
pagina 9 di 14 gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, Monika Kušionová).
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_9 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
4.2.5. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene, a fronte di un t.a.n. pari al 15,88%, il contratto quantifica (art. 15) gli interessi di mora nella misura del 2,5% al mese (pari, quindi, al 30% su base annua). Considerata la richiamata maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, non può (quanto al caso concreto) non ritenersi integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons., dovendo ragionevolmente escludersi che, a fronte di un negoziato individuale condotto secondo lealtà ed equità, il consumatore avrebbe accettato una pattuizione tanto gravosa (tale, nella sostanza, da comportare una quantificazione dell'interesse moratorio in misura -massima- pari al doppio dell'interesse corrispettivo e, comunque, ben superiore al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto all'interesse corrispettivo praticata nel mercato al momento della conclusione del contratto che viene in rilievo ai fini del presente giudizio).
pagina 10 di 14 Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, non può peraltro non osservarsi che l'art. 15 del contratto non può (ai fini che vengono qui in rilievo) non essere esaminato (art. 34, cod. cons., nonchè Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e Parte_7 [...]
) anche alla luce dell'art. 16 del contratto il quale prevede, in caso di decadenza dal Parte_8 beneficio del termine, l'obbligo di pagare, a titolo di penale, un'ulteriore somma pari al 10% delle rate a scadere “ovvero” l'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 15 del contratto.
4.2.6. Né una diversa conclusione può esser argomentata alla luce della concreta richiesta di un interesse moratorio inferiore rispetto a quello massimo pattuito (circostanza pure valorizzata dall'opposta a partire dalla memoria depositata il 08.10.2024). La valutazione dell'abusività della clausola deve, infatti, essere condotta avendo riguardo all'astratto contenuto della pattuizione
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione” (Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e Parte_7 [...]
). Parte_8
Non sfugge che la conclusione cui si è giunti (nella parte in cui impone di interpretare le clausole del contratto in conformità all'art. 34, co. 1, cod. cons. pur non essendo state talune clausole poste alla base della domanda od essendo stato l'interesse moratorio richiesto in misura inferiore rispetto alla misura massima pattuita) risulta -nella sostanza- divergente rispetto a quella resa da Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore (ulteriormente giustificando, pertanto, la diversità dei parametri da utilizzare al fine della verifica della violazione dell'una o dell'altra) e conferma che la disciplina dettata a partire dall'art. 33 del codice del consumo è (secondo quanto meglio si dirà) improntata ad una deterrenza più intensa di quella prevista dal legislatore nazionale in materia di usura.
4.2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi che le clausole contenute agli artt. 15 e 16 del contratto siano, ai sensi del codice del consumo, vessatorie.
Occorre allora valutare quali siano le conseguenze di un simile accertamento.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno pagina 11 di 14 tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C 80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-
349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Persona_7
Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez.
V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 15 e 16 del contratto ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori e penale.
Considerato che, così come precisato dalla stessa opposta nella nota per la trattazione scritta depositata il giorno 8.10.2024, è stata richiesta, per interessi moratori, la somma di euro 11.109,61 oltre “interessi di mora calcolati e non ancora addebitati” pari ad euro euro 167,33, alla luce delle considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il deve essere Pt_1 condannato al pagamento della somma di euro 9.234,35 (pari alla differenza tra l'importo complessivamente ingiunto e quello richiesto a titolo di interessi moratori) oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. (la nullità -art. 36 cod. cons.- degli artt. 15 e 16 del contratto e l'avvenuto decorso del termine di pagamento dell'ultima rata consentono infatti di ritenere non operante la clausola di apertura della disposizione del codice civile da ultimo richiamata) dalla domanda (30.09.2019) al saldo.
5. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche l'eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che tutte le clausole qui espressamente non esaminate non rilevano ai fini dell'oggetto del presente procedimento -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo
2020, C 511/17, . Controparte_8
5.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia all'esito del procedimento C-
320/24, (nonché, eventualmente, di quello instaurato sulla base dell'ordinanza del Tribunale Per_8
di Brindisi del 12 settembre 2024 -in , ritiene infatti questo Giudice che la Email_1
giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-
869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame pagina 12 di 14 (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente richiamata al punto 4.1. della presente decisione) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
5.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo”
(Corte di giustizia, sent. 21 febbraio 2013, C-472/11, e non nel caso in cui Parte_6
ritenga le clausole non abusive (ferma la possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa l'abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
5.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento agli articoli 1 e 2 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”
(Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni Persona_9
caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita nel contratto ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-
621/17, . Per_10
6. Le spese di c.t.U. (liquidate con provvedimento depositato il giorno 06 marzo 2023) devono essere poste in via integrale e definitiva a carico dell'opponente considerato che la medesima consulenza è stata disposta a fronte dei motivi di opposizione i quali, per quanto detto, sono risultati infondati.
7. Pur essendo stata l'opposizione radicata sulla base di motivi infondati, il decreto ingiuntivo è stato revocato a fronte di (doverosa) iniziativa officiosa ed il condannato al pagamento di una Pt_1
somma sensibilmente inferiore rispetto a quella chiesta (sulla base -anche- di clausole abusive) dalla pagina 13 di 14 parte opposta. Tali circostanze, unitamente alla novità delle questioni esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7844/2019 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., della somma di euro 9.234,35, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4,
c.c. dal 30.09.2019 al saldo;
3) pone le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il giorno 6 marzo 2023, in via integrale e definitiva, a carico di;
Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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