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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA LA Presidente dott.ssa AB ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4606/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Barbara Sollima, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
21/10/2025 per l'udienza del 22/10/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 30/7/1991 a Palermo e che da tale unione erano nati i figli (il Per_1
9/2/1993) e (il 20/9/2005), hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Per_2
1 condizioni dalle stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Quindi, scaduto il termine del 18/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 239/2025 del 26/2-3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 239/2025 del 26/2-
3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando in cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Palermo;
2) Confermare l'assegno di mantenimento a carico del sig. per la figlia Parte_1 pari ad € 150,00 mensili, da corrispondere direttamente a lei medesima, fino a quando non Per_2 sarà economicamente autosufficiente, con rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
3) Confermare che le spese straordinarie (le spese mediche, formative, universitarie, acquisto libri, ricreative) previamente concordate nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun Per_2 genitore nella misura del 50%
4) Confermare che l'assegno unico della figlia ammontante ad € 88,00 sia percepito dalla Per_2 madre;
2 Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 30/7/1991 da , nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 98, parte II, serie A, dell'anno 1998);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB ON RA LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA LA Presidente dott.ssa AB ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4606/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Barbara Sollima, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
21/10/2025 per l'udienza del 22/10/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 30/7/1991 a Palermo e che da tale unione erano nati i figli (il Per_1
9/2/1993) e (il 20/9/2005), hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Per_2
1 condizioni dalle stesse concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Quindi, scaduto il termine del 18/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 239/2025 del 26/2-3/3/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e con ordinanza di pari data il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 239/2025 del 26/2-
3/3/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 13/10/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito si riportano testualmente:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio mandando in cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Palermo;
2) Confermare l'assegno di mantenimento a carico del sig. per la figlia Parte_1 pari ad € 150,00 mensili, da corrispondere direttamente a lei medesima, fino a quando non Per_2 sarà economicamente autosufficiente, con rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
3) Confermare che le spese straordinarie (le spese mediche, formative, universitarie, acquisto libri, ricreative) previamente concordate nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun Per_2 genitore nella misura del 50%
4) Confermare che l'assegno unico della figlia ammontante ad € 88,00 sia percepito dalla Per_2 madre;
2 Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 30/7/1991 da , nato a [...] il [...], e da , Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 98, parte II, serie A, dell'anno 1998);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB ON RA LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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