CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA AL Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa NA IO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2196/2024, promossa in grado d'appello da
(P.IVA , con sede legale in D Parte_1 P.IVA_1
– 82166 Gräfelfing, Pasinger Straße 58, rappresentata dal socio personalmente responsabile ditta Ideal
AR MB (p. iva ,con sede legale in D – 82166 Gräfelfing, Pasinger Straße 58, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante sig. già ditta (p. Controparte_1 Controparte_2 iva giusto certificato della Pretura di MO (Germania), allegato al presente atto, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Meinhard Niederl di Silandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 39028 Silandro – Corzes (BZ), Stuangassl 10 giusta procura in atti
Appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma ed
[...] elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA A. T. TRIVULZIO, N. 3, MILANO (MI), giusta procura in atti pagina 1 di 9 Appellata
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano per i motivi di cui sopra, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 778/2024 del Tribunale di Milano, depositata in data 22.01.2024, “contrariis reiectis”,
Nel merito
1) accertare e dichiarare che tra la ditta E l'hotel Parte_2
ER NA MA, condotto e gestito dalla ditta è stato concluso un contratto Controparte_3 atipico di parcheggio, nell'ambito del quale la ha assunto l'obbligo di custodire e Controparte_3 restituire la macchina del tipo “Audi RS 3 Sportback”, targata M-RS3081, di proprietà della ditta
, nello stato in cui è stata consegnata;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che in veste di proprietaria della macchina del tipo “Audi RS 3 Sportback”, targata M-RS3081, la ditta è l'unico soggetto danneggiato Parte_1 dal sinistro di cui è causa, il che comporta la titolarità del diritto di agire contro il terzo depositario per violazione del dovere di custodia e di conseguenza;
3) condannare la convenuta (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in 20121 Milano (MI), Piazza Controparte_4
Belgioioso, n. 2, al risarcimento del danno in favore dell'attrice Parte_1
, nell'importo di € 9.926,51.-, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione, sulle somme
[...] rispettivamente gravate, dal dì del dovuto fino al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
4) condannare la convenuta (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in 20121 Milano (MI), Piazza Controparte_4
Belgioioso, n. 2, al pagamento delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita nell'importo di €
3.398,48.-.
In via istruttoria
Si chiede l'espletamento di una C.T.U. meccanica come nella citazione in appello meglio specificato e come richiesto in I. grado e l'audizione dei testi indicati sui capitoli formulati in primo grado.
In ogni caso
5) condannare l'appellata in persona del legale rappresentante, al pagamento di Controparte_3 tutte le spese giudiziali sia di primo grado, sia di secondo grado per i motivi sopra esposti.”
Conclusioni per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: pagina 2 di 9 NEL MERITO:
In via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 778/24 pubblicata in data 22.01.2024, del Tribunale di
Milano, resa dalla Dott.ssa Perfetti, per i motivi tutti esposti in narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
In via principale e nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In linea di stretto subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di Controparte_3 liquidare tutti e soli i danni effettivamente riportati dall'autovettura di parte attrice, ove in conseguenza immediata e diretta dell'evento denunciato e nella misura strettamente provata in corso di causa.
In via istruttoria:
1) Vero che in data 14.10.2021 il Sig. , titolare della Ditta G.A.P. Fashion sas di Parte_2
PA ND & Co. pernottava presso l'hotel ER NA MA sito a Milano in viale Piave
n. 42;
2) Vero che in quell'occasione di tempo e di luogo il Sig. lasciava in sosta la vettura Parte_2
Audi RS 3 Sportback, targata M-RS3081 nel parcheggio privato a pagamento dell'Hotel ER
NA MA;
3) Vero che in data 14.10.2021, all'ingresso del parcheggio ove il Sig. lasciava in sosta la Pt_2 vettura Audi RS 3 Sportback, targata M-RS3081, era ubicato il cartello con la dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento” che mi si rammostra sub. doc. 1.
4) Vero che il Sig. ha più volte soggiornato presso l'Hotel ER NA MA, anche in Pt_2 periodi antecedenti al 14.10.2021, lasciando la propria vettura in sosta nel parcheggio interno della struttura;
5) Vero che il cartello con la dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento” è sempre stato presente all'ingresso del parcheggio della struttura alberghiera ER NA MA;
6) Vero che un furgone bianco in data 15.10.2021, verso le ore 6.30, si introduceva nel parcheggio dell'Hotel ER NA MA e danneggiava la sbarra automatica, come da foto che mi si rammostra sub. doc. 3 pagina 3 di 9 Si indicano a testi, anche a prova contraria, sui capitoli n. 1),2),3),4), 5) e 6)
domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
Testimone_1
domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
Controparte_5
- domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
CP_6
Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi con i testi , e Testimone_1 CP_5 CP_6
Con il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Par
. (di seguito anche ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_7 Pt_1
Tribunale di Milano la per ottenerne la condanna al pagamento dei danni dalla Controparte_3 prima patiti in conseguenza del danneggiamento di una sua autovettura parcheggiata presso l'unità locale della seconda, hotel ER NA MA di Milano.
L'attrice allegava in particolare che:
- in data 14.10.2021, della (conduttrice del furgone) ha Parte_2 Parte_2 pernottato presso l'hotel ER, collocando l'autovettura “Audi RS 3 Sportback”, tg. M-RS3081, di presso il parcheggio dell'hotel al costo di € 35,00; trattavasi di parcheggio custodito posto Parte_1 all'interno di un cortile privato, accessibile soltanto agli ospiti e chiuso da una sbarra automatica;
- la mattina successiva, verso le ore 6.30, l'autovettura era stata urtata da un furgone entrato nel parcheggio dell'hotel, circostanza peraltro emersa da una videoregistrazione fornita dall'hotel stesso (e prodotta in giudizio);
- a seguito del sinistro, l'autovettura riportava danni ingenti, quantificati nella somma di € 7.326,51 di cui alla fattura emessa dalla carrozzeria incaricata, cui si aggiungevano le spese per il fermo tecnico del veicolo, pari ad € 600,00 (6 gg. x € 100,00), nonché il danno da svalutazione commerciale del medesimo per € 2.000,00.
L'attrice - sostenendo che la responsabilità dell'evento dannoso fosse riconducibile a CP_3
non avendo questa adempiuto all'obbligo di custodia derivante dal contratto atipico di parcheggio
[...] che si era perfezionato nel caso di specie – ha dunque svolto, quale cessionaria (come documentato) del corrispondente credito, le correlative domande di accertamento e condanna della controparte al pagamento del quantum dovuto a titolo risarcitorio (€ 9.926,51, oltre interessi legali e rivalutazione pagina 4 di 9 monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito) e della somma di € 3.398,48 per le spese stragiudiziali e di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa avversaria, deducendo in Controparte_3 particolare che il parcheggio dell'hotel ER NA MA non è custodito, in quanto al suo ingresso è presente un cartello, ben visibile, che segnala proprio l'assenza di custodia. Ha sostenuto che applicabile al contratto atipico di parcheggio stipulato fosse dunque la disciplina della locazione di un'area, e non già quella del deposito;
inoltre, l'evento dannoso era stato determinato dalla guida negligente ed imprudente del furgone (di identità ignota), circostanza non prevedibile né evitabile da
CP_3
Ha anche contestato le avverse domande sotto il profilo del quantum debeatur, per mancanza di prova e non essendo peraltro dato sapere se l'attrice avesse denunciato il sinistro alla sua assicurazione ed ottenuto il risarcimento.
Respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, il Tribunale di Miano, con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2024 e qui impugnata, rigettava le domande dell'attrice, qualificando il rapporto tra le parti come contratto atipico di parcheggio non custodito, assimilabile per disciplina alla locazione di area ed escludendo che la convenuta avesse assunto obbligazione alcuna di custodia.
Appella la sentenza lamentando (in unico articolato motivo) l'erroneità della ricostruzione Parte_1 fattuale e giuridica compiuta dal Tribunale (dovendosi applicare nel caso di specie le norme del deposito, con conseguente obbligo di custodia) ed in secondo luogo la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita , opponendosi a tutte le avverse istanze e chiedendo – subordinatamente alla CP_3 conferma integrale della sentenza impugnata – accertare che l'inadempimento non è dipeso da causa ad essa imputabile, nonché in ulteriore subordine ridurre le pretese avverse nel quantum.
La causa è giunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze di fatto rilevanti ai fini di dirimere la controversia sono pacifiche, dal che deriva anche la superfluità delle prove dedotte, come già ritenuto in primo grado.
E' anche pacifico che fra le parti (rectius, fra l'appellata ed il cliente dell'appellante, pacificamente cessionaria del credito risarcitorio azionato) sia intercorso un contratto atipico di parcheggio;
è invece controverso se tale contratto comprendesse un obbligo di custodia in capo all'appellata o meno.
pagina 5 di 9 Premesso che l'art. 1785-quinquies c.c. dispone che le norme sulla generale responsabilità dell'albergatore per danni o sottrazione di cose portate in albergo non si applicano ai veicoli, e pertanto riconduce il parcheggio in albergo alle norme generali sulla custodia di questi, occorre valutare – per stabilire se l'albergatore sia chiamato a rispondere dei danni ai veicoli – se nel parcheggio in loco sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito.
La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata più volte a pronunciarsi su fattispecie affini a quella qui a giudizio, non solo però e non tanto con riferimento agli alberghi, ma in generale sulla casistica del veicolo posteggiato in parcheggio a pagamento non custodito;
ed ha in effetti ricondotto lo schema negoziale a quello del deposito o a quello della mera locazione d'area a seconda delle caratteristiche della fattispecie, tali da farne desumere quale fine prevalente del negozio la custodia del mezzo o la semplice sosta. Ha in particolare ravvisato l'offerta di un servizio di custodia nel caso della presenza delle caratteristiche tipiche del deposito, quali l'esistenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e uscita, l'assenza di cartelli prima dell'ingresso con l'avvertenza che si trattasse di parcheggio non custodito, l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e uscita (cfr. Cass. Sez. 2 27-6-2023 n. 18277), la consegna delle chiavi del veicolo al vetturiere dell'albergo in cui il cliente alloggia (atto che integrerebbe l'affidamento del veicolo e non la mera presa in consegna a titolo di cortesia: Cass. Sez. 3 12-3-2010 n. 6048); ha invece ravvisato -tendenzialmente- la mera offerta di uno spazio per la sosta nel caso di parcheggio comunale con tariffe agevolate in prossimità di stazioni di mezzi pubblici (Sezioni Unite, sent. n. 14319 del
28/06/2011). Ha in particolare anche affermato che “un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio;
difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio” (Cass. n. 31979/2019; vd. anche ord. n. 18277/2023).
Il caso qui in esame presenta effettivamente plurime caratteristiche ambivalenti.
Non contestato che non abbia consegnato le chiavi dell'automobile Parte_2 all'albergatore e si sia recato in autonomia a parcheggiare, è anche certamente vero che l'assenza di custodia del parcheggio risultava inequivocamente segnalata all'ingresso del medesimo, con il già
pagina 6 di 9 menzionato cartello a grandi caratteri (vd. foto) e dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento”.
E' però anche vero (e comunque non è contestato dall'appellata) che il conducente dell'auto danneggiata non si è presentato inopinatamente all'ingresso (come nella situazione tipica del parcheggio pubblico, di cui si è occupata la S.C. nel precedente da ultimo citato), ma ha prenotato prima del suo arrivo in hotel il posteggio, senza essere stato specificamente avvisato dell'assenza di custode in loco: ciò che pare confermato anche dall'estratto del sito web dell'hotel, laddove viene consigliata la prenotazione anticipata del parcheggio e non viene in alcun modo specificato se questo sia custodito o meno. Non può però al contempo negarsi che, negli usi comuni, i parcheggi delle strutture ricettive – in quanto trattasi di spazi a queste meramente pertinenziali e serventi, a differenza dei parcheggi a pagamento quali attività commerciali autonome (ai quali può certamente riferirsi la presunzione di custodia di cui la S.C. citata) – normalmente non dispongono di custode o comunque di personale dedicato alla sorveglianza continua;
e che pertanto, in assenza di specificazioni relative, ben poteva essere desumibile che anche il parcheggio dello ER rientrasse nella categoria non custodita. Inoltre, non risulta che la prestazione sia stata pagata anticipatamente al momento della prenotazione (vd. anche fattura prodotta sub doc. 1 dall'attrice in primo grado, da cui si evince che l'addebito – anche qui come da prassi – fosse contestuale a quello dell'intero soggiorno, la mattina successiva a questo), sicché deve ritenersi che, in ogni caso, il cliente fosse in condizione di rinunciare al posto prenotato anche una volta reso edotto -prima, appunto, di entrare- che il parcheggio non era custodito.
In senso ancora diverso, deve però osservarsi che il corrispettivo pattuito – di per sé indicativo del fatto che si trattasse di apposito servizio oneroso, non compreso in quello di soggiorno alberghiero
– di entità di una certa significanza (35 euro al giorno), non può essere disconosciuto come elemento atto ad ingenerare un affidamento, se non di custodia diretta del bene, quantomeno di sua collocazione in luogo adeguatamente protetto. Tali caratteristiche di luogo, inoltre, erano a loro volta in effetti tali da evidenziarne non una indiscriminata accessibilità, ma al contrario un'accessibilità rigidamente limitata agli ospiti dell'albergo o, comunque, a persone e mezzi autorizzati dalla struttura: il parcheggio è risultato infatti essere collocato in un cortile interno e chiuso da sbarra azionabile da parte del personale, previa chiamata a citofono del cliente. Tali caratteristiche distinguono a loro volta la fattispecie da quella, ad esempio, di cui si è recentemente occupata la S.C. (ord. 12840/2025), in cui è stato escluso il diritto al risarcimento da parte dell'albergatore per il furto di un veicolo parcheggiato in area dell'albergo stesso ma liberamente accessibile dalla via pubblica.
pagina 7 di 9 Tutto ciò complessivamente valutato, ritiene la Corte che nel caso di specie si sia in presenza di contratto non di deposito (con obbligazione, ai sensi dell'art. 1766 c.c., di custodia e restituzione della cosa), ma di locazione d'area qualificata, in quanto ad accesso chiuso e, pertanto, con garanzie minime di sicurezza – fornite dall'albergo con l'offerta a pagamento del posto – non coincidenti con quelle della sorveglianza continua (come chiarito dall'avviso all'entrata), ma certamente superiori a quelle ravvisabili nel posteggio su un'area aperta e di indiscriminato accesso.
Così inquadrata la fattispecie, occorre valutare l'imputabilità dell'occorso dannoso ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed, in particolare, se la struttura convenuta avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza con si impegnava, appunto, a mettere a disposizione un'area con le caratteristiche appena evidenziate, evitarlo.
Il materiale probatorio acquisito e lo svolgimento non contestato dei fatti consentono di pervenire a risposta negativa: l'hotel ha per l'appunto predisposto sbarra di accesso al sito (di cui non risultano né sono mai stati dedotti guasti o malfunzionamenti o negligenti aperture, tali da consentire l'evento dannoso), sbarra manovrabile dal personale previa richiesta del cliente con citofono;
l'area era videosorvegliata, tanto che è lo stesso hotel ad aver fornito le immagini del furgone abusivamente introdottosi e, pertanto, ad aver collaborato per consentire la ricostruzione dei fatti e la possibilità
(purtroppo poi non concretamente andata a buon fine per l'illeggibilità, nelle immagini, della targa) di risalire al responsabile. L'introduzione a velocità sostenuta (il tutto come documentato specie dal video prodotto dalla convenuta e dalla foto della barra divelta), di prima mattina e forzando la sbarra, di un mezzo sconosciuto all'interno del parcheggio è certamente atto eccezionale e non prevedibile: in definitiva, non imputabile alla struttura alberghiera.
L'appello viene pertanto comunque respinto e la decisione di primo grado confermata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata. Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 778/2024 pubblicata in data 22.01.2024;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € Controparte_3
1.701,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 3.397,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente
CA AL
Il Consigliere est.
NA IO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CA AL Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa NA IO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2196/2024, promossa in grado d'appello da
(P.IVA , con sede legale in D Parte_1 P.IVA_1
– 82166 Gräfelfing, Pasinger Straße 58, rappresentata dal socio personalmente responsabile ditta Ideal
AR MB (p. iva ,con sede legale in D – 82166 Gräfelfing, Pasinger Straße 58, in P.IVA_2 persona del legale rappresentante sig. già ditta (p. Controparte_1 Controparte_2 iva giusto certificato della Pretura di MO (Germania), allegato al presente atto, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Meinhard Niederl di Silandro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 39028 Silandro – Corzes (BZ), Stuangassl 10 giusta procura in atti
Appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma ed
[...] elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA A. T. TRIVULZIO, N. 3, MILANO (MI), giusta procura in atti pagina 1 di 9 Appellata
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano per i motivi di cui sopra, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 778/2024 del Tribunale di Milano, depositata in data 22.01.2024, “contrariis reiectis”,
Nel merito
1) accertare e dichiarare che tra la ditta E l'hotel Parte_2
ER NA MA, condotto e gestito dalla ditta è stato concluso un contratto Controparte_3 atipico di parcheggio, nell'ambito del quale la ha assunto l'obbligo di custodire e Controparte_3 restituire la macchina del tipo “Audi RS 3 Sportback”, targata M-RS3081, di proprietà della ditta
, nello stato in cui è stata consegnata;
Parte_1
2) accertare e dichiarare che in veste di proprietaria della macchina del tipo “Audi RS 3 Sportback”, targata M-RS3081, la ditta è l'unico soggetto danneggiato Parte_1 dal sinistro di cui è causa, il che comporta la titolarità del diritto di agire contro il terzo depositario per violazione del dovere di custodia e di conseguenza;
3) condannare la convenuta (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in 20121 Milano (MI), Piazza Controparte_4
Belgioioso, n. 2, al risarcimento del danno in favore dell'attrice Parte_1
, nell'importo di € 9.926,51.-, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione, sulle somme
[...] rispettivamente gravate, dal dì del dovuto fino al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso di causa;
4) condannare la convenuta (p. iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in 20121 Milano (MI), Piazza Controparte_4
Belgioioso, n. 2, al pagamento delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita nell'importo di €
3.398,48.-.
In via istruttoria
Si chiede l'espletamento di una C.T.U. meccanica come nella citazione in appello meglio specificato e come richiesto in I. grado e l'audizione dei testi indicati sui capitoli formulati in primo grado.
In ogni caso
5) condannare l'appellata in persona del legale rappresentante, al pagamento di Controparte_3 tutte le spese giudiziali sia di primo grado, sia di secondo grado per i motivi sopra esposti.”
Conclusioni per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: pagina 2 di 9 NEL MERITO:
In via principale: rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 778/24 pubblicata in data 22.01.2024, del Tribunale di
Milano, resa dalla Dott.ssa Perfetti, per i motivi tutti esposti in narrativa.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
In via principale e nel merito: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In linea di stretto subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di Controparte_3 liquidare tutti e soli i danni effettivamente riportati dall'autovettura di parte attrice, ove in conseguenza immediata e diretta dell'evento denunciato e nella misura strettamente provata in corso di causa.
In via istruttoria:
1) Vero che in data 14.10.2021 il Sig. , titolare della Ditta G.A.P. Fashion sas di Parte_2
PA ND & Co. pernottava presso l'hotel ER NA MA sito a Milano in viale Piave
n. 42;
2) Vero che in quell'occasione di tempo e di luogo il Sig. lasciava in sosta la vettura Parte_2
Audi RS 3 Sportback, targata M-RS3081 nel parcheggio privato a pagamento dell'Hotel ER
NA MA;
3) Vero che in data 14.10.2021, all'ingresso del parcheggio ove il Sig. lasciava in sosta la Pt_2 vettura Audi RS 3 Sportback, targata M-RS3081, era ubicato il cartello con la dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento” che mi si rammostra sub. doc. 1.
4) Vero che il Sig. ha più volte soggiornato presso l'Hotel ER NA MA, anche in Pt_2 periodi antecedenti al 14.10.2021, lasciando la propria vettura in sosta nel parcheggio interno della struttura;
5) Vero che il cartello con la dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento” è sempre stato presente all'ingresso del parcheggio della struttura alberghiera ER NA MA;
6) Vero che un furgone bianco in data 15.10.2021, verso le ore 6.30, si introduceva nel parcheggio dell'Hotel ER NA MA e danneggiava la sbarra automatica, come da foto che mi si rammostra sub. doc. 3 pagina 3 di 9 Si indicano a testi, anche a prova contraria, sui capitoli n. 1),2),3),4), 5) e 6)
domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
Testimone_1
domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
Controparte_5
- domiciliata presso ER NA MA sito in viale Piave, 42, Milano;
CP_6
Si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi con i testi , e Testimone_1 CP_5 CP_6
Con il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Par
. (di seguito anche ha convenuto in giudizio dinanzi al Controparte_7 Pt_1
Tribunale di Milano la per ottenerne la condanna al pagamento dei danni dalla Controparte_3 prima patiti in conseguenza del danneggiamento di una sua autovettura parcheggiata presso l'unità locale della seconda, hotel ER NA MA di Milano.
L'attrice allegava in particolare che:
- in data 14.10.2021, della (conduttrice del furgone) ha Parte_2 Parte_2 pernottato presso l'hotel ER, collocando l'autovettura “Audi RS 3 Sportback”, tg. M-RS3081, di presso il parcheggio dell'hotel al costo di € 35,00; trattavasi di parcheggio custodito posto Parte_1 all'interno di un cortile privato, accessibile soltanto agli ospiti e chiuso da una sbarra automatica;
- la mattina successiva, verso le ore 6.30, l'autovettura era stata urtata da un furgone entrato nel parcheggio dell'hotel, circostanza peraltro emersa da una videoregistrazione fornita dall'hotel stesso (e prodotta in giudizio);
- a seguito del sinistro, l'autovettura riportava danni ingenti, quantificati nella somma di € 7.326,51 di cui alla fattura emessa dalla carrozzeria incaricata, cui si aggiungevano le spese per il fermo tecnico del veicolo, pari ad € 600,00 (6 gg. x € 100,00), nonché il danno da svalutazione commerciale del medesimo per € 2.000,00.
L'attrice - sostenendo che la responsabilità dell'evento dannoso fosse riconducibile a CP_3
non avendo questa adempiuto all'obbligo di custodia derivante dal contratto atipico di parcheggio
[...] che si era perfezionato nel caso di specie – ha dunque svolto, quale cessionaria (come documentato) del corrispondente credito, le correlative domande di accertamento e condanna della controparte al pagamento del quantum dovuto a titolo risarcitorio (€ 9.926,51, oltre interessi legali e rivalutazione pagina 4 di 9 monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito) e della somma di € 3.398,48 per le spese stragiudiziali e di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa avversaria, deducendo in Controparte_3 particolare che il parcheggio dell'hotel ER NA MA non è custodito, in quanto al suo ingresso è presente un cartello, ben visibile, che segnala proprio l'assenza di custodia. Ha sostenuto che applicabile al contratto atipico di parcheggio stipulato fosse dunque la disciplina della locazione di un'area, e non già quella del deposito;
inoltre, l'evento dannoso era stato determinato dalla guida negligente ed imprudente del furgone (di identità ignota), circostanza non prevedibile né evitabile da
CP_3
Ha anche contestato le avverse domande sotto il profilo del quantum debeatur, per mancanza di prova e non essendo peraltro dato sapere se l'attrice avesse denunciato il sinistro alla sua assicurazione ed ottenuto il risarcimento.
Respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, il Tribunale di Miano, con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2024 e qui impugnata, rigettava le domande dell'attrice, qualificando il rapporto tra le parti come contratto atipico di parcheggio non custodito, assimilabile per disciplina alla locazione di area ed escludendo che la convenuta avesse assunto obbligazione alcuna di custodia.
Appella la sentenza lamentando (in unico articolato motivo) l'erroneità della ricostruzione Parte_1 fattuale e giuridica compiuta dal Tribunale (dovendosi applicare nel caso di specie le norme del deposito, con conseguente obbligo di custodia) ed in secondo luogo la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
Si è costituita , opponendosi a tutte le avverse istanze e chiedendo – subordinatamente alla CP_3 conferma integrale della sentenza impugnata – accertare che l'inadempimento non è dipeso da causa ad essa imputabile, nonché in ulteriore subordine ridurre le pretese avverse nel quantum.
La causa è giunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le circostanze di fatto rilevanti ai fini di dirimere la controversia sono pacifiche, dal che deriva anche la superfluità delle prove dedotte, come già ritenuto in primo grado.
E' anche pacifico che fra le parti (rectius, fra l'appellata ed il cliente dell'appellante, pacificamente cessionaria del credito risarcitorio azionato) sia intercorso un contratto atipico di parcheggio;
è invece controverso se tale contratto comprendesse un obbligo di custodia in capo all'appellata o meno.
pagina 5 di 9 Premesso che l'art. 1785-quinquies c.c. dispone che le norme sulla generale responsabilità dell'albergatore per danni o sottrazione di cose portate in albergo non si applicano ai veicoli, e pertanto riconduce il parcheggio in albergo alle norme generali sulla custodia di questi, occorre valutare – per stabilire se l'albergatore sia chiamato a rispondere dei danni ai veicoli – se nel parcheggio in loco sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito.
La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata più volte a pronunciarsi su fattispecie affini a quella qui a giudizio, non solo però e non tanto con riferimento agli alberghi, ma in generale sulla casistica del veicolo posteggiato in parcheggio a pagamento non custodito;
ed ha in effetti ricondotto lo schema negoziale a quello del deposito o a quello della mera locazione d'area a seconda delle caratteristiche della fattispecie, tali da farne desumere quale fine prevalente del negozio la custodia del mezzo o la semplice sosta. Ha in particolare ravvisato l'offerta di un servizio di custodia nel caso della presenza delle caratteristiche tipiche del deposito, quali l'esistenza di uno spazio adibito al parcheggio chiuso e delimitato da sbarre in entrata e uscita, l'assenza di cartelli prima dell'ingresso con l'avvertenza che si trattasse di parcheggio non custodito, l'adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e uscita (cfr. Cass. Sez. 2 27-6-2023 n. 18277), la consegna delle chiavi del veicolo al vetturiere dell'albergo in cui il cliente alloggia (atto che integrerebbe l'affidamento del veicolo e non la mera presa in consegna a titolo di cortesia: Cass. Sez. 3 12-3-2010 n. 6048); ha invece ravvisato -tendenzialmente- la mera offerta di uno spazio per la sosta nel caso di parcheggio comunale con tariffe agevolate in prossimità di stazioni di mezzi pubblici (Sezioni Unite, sent. n. 14319 del
28/06/2011). Ha in particolare anche affermato che “un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio;
difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio” (Cass. n. 31979/2019; vd. anche ord. n. 18277/2023).
Il caso qui in esame presenta effettivamente plurime caratteristiche ambivalenti.
Non contestato che non abbia consegnato le chiavi dell'automobile Parte_2 all'albergatore e si sia recato in autonomia a parcheggiare, è anche certamente vero che l'assenza di custodia del parcheggio risultava inequivocamente segnalata all'ingresso del medesimo, con il già
pagina 6 di 9 menzionato cartello a grandi caratteri (vd. foto) e dicitura “parcheggio privato non custodito a pagamento”.
E' però anche vero (e comunque non è contestato dall'appellata) che il conducente dell'auto danneggiata non si è presentato inopinatamente all'ingresso (come nella situazione tipica del parcheggio pubblico, di cui si è occupata la S.C. nel precedente da ultimo citato), ma ha prenotato prima del suo arrivo in hotel il posteggio, senza essere stato specificamente avvisato dell'assenza di custode in loco: ciò che pare confermato anche dall'estratto del sito web dell'hotel, laddove viene consigliata la prenotazione anticipata del parcheggio e non viene in alcun modo specificato se questo sia custodito o meno. Non può però al contempo negarsi che, negli usi comuni, i parcheggi delle strutture ricettive – in quanto trattasi di spazi a queste meramente pertinenziali e serventi, a differenza dei parcheggi a pagamento quali attività commerciali autonome (ai quali può certamente riferirsi la presunzione di custodia di cui la S.C. citata) – normalmente non dispongono di custode o comunque di personale dedicato alla sorveglianza continua;
e che pertanto, in assenza di specificazioni relative, ben poteva essere desumibile che anche il parcheggio dello ER rientrasse nella categoria non custodita. Inoltre, non risulta che la prestazione sia stata pagata anticipatamente al momento della prenotazione (vd. anche fattura prodotta sub doc. 1 dall'attrice in primo grado, da cui si evince che l'addebito – anche qui come da prassi – fosse contestuale a quello dell'intero soggiorno, la mattina successiva a questo), sicché deve ritenersi che, in ogni caso, il cliente fosse in condizione di rinunciare al posto prenotato anche una volta reso edotto -prima, appunto, di entrare- che il parcheggio non era custodito.
In senso ancora diverso, deve però osservarsi che il corrispettivo pattuito – di per sé indicativo del fatto che si trattasse di apposito servizio oneroso, non compreso in quello di soggiorno alberghiero
– di entità di una certa significanza (35 euro al giorno), non può essere disconosciuto come elemento atto ad ingenerare un affidamento, se non di custodia diretta del bene, quantomeno di sua collocazione in luogo adeguatamente protetto. Tali caratteristiche di luogo, inoltre, erano a loro volta in effetti tali da evidenziarne non una indiscriminata accessibilità, ma al contrario un'accessibilità rigidamente limitata agli ospiti dell'albergo o, comunque, a persone e mezzi autorizzati dalla struttura: il parcheggio è risultato infatti essere collocato in un cortile interno e chiuso da sbarra azionabile da parte del personale, previa chiamata a citofono del cliente. Tali caratteristiche distinguono a loro volta la fattispecie da quella, ad esempio, di cui si è recentemente occupata la S.C. (ord. 12840/2025), in cui è stato escluso il diritto al risarcimento da parte dell'albergatore per il furto di un veicolo parcheggiato in area dell'albergo stesso ma liberamente accessibile dalla via pubblica.
pagina 7 di 9 Tutto ciò complessivamente valutato, ritiene la Corte che nel caso di specie si sia in presenza di contratto non di deposito (con obbligazione, ai sensi dell'art. 1766 c.c., di custodia e restituzione della cosa), ma di locazione d'area qualificata, in quanto ad accesso chiuso e, pertanto, con garanzie minime di sicurezza – fornite dall'albergo con l'offerta a pagamento del posto – non coincidenti con quelle della sorveglianza continua (come chiarito dall'avviso all'entrata), ma certamente superiori a quelle ravvisabili nel posteggio su un'area aperta e di indiscriminato accesso.
Così inquadrata la fattispecie, occorre valutare l'imputabilità dell'occorso dannoso ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed, in particolare, se la struttura convenuta avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza con si impegnava, appunto, a mettere a disposizione un'area con le caratteristiche appena evidenziate, evitarlo.
Il materiale probatorio acquisito e lo svolgimento non contestato dei fatti consentono di pervenire a risposta negativa: l'hotel ha per l'appunto predisposto sbarra di accesso al sito (di cui non risultano né sono mai stati dedotti guasti o malfunzionamenti o negligenti aperture, tali da consentire l'evento dannoso), sbarra manovrabile dal personale previa richiesta del cliente con citofono;
l'area era videosorvegliata, tanto che è lo stesso hotel ad aver fornito le immagini del furgone abusivamente introdottosi e, pertanto, ad aver collaborato per consentire la ricostruzione dei fatti e la possibilità
(purtroppo poi non concretamente andata a buon fine per l'illeggibilità, nelle immagini, della targa) di risalire al responsabile. L'introduzione a velocità sostenuta (il tutto come documentato specie dal video prodotto dalla convenuta e dalla foto della barra divelta), di prima mattina e forzando la sbarra, di un mezzo sconosciuto all'interno del parcheggio è certamente atto eccezionale e non prevedibile: in definitiva, non imputabile alla struttura alberghiera.
L'appello viene pertanto comunque respinto e la decisione di primo grado confermata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannata ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata. Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 778/2024 pubblicata in data 22.01.2024;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed € Controparte_3
1.701,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 3.397,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente
CA AL
Il Consigliere est.
NA IO
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