Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1973, n. 37
Articolo 1
Versione
10 aprile 1973
Art. 2.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 , la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

Entrata in vigore il 10 aprile 1973
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