Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9019/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9019/2021 R.G.a.c., assegnata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, (in modalità ex art. 127 ter cpc) previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scaduto il 3 aprile 2025, tra
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t. con sede Parte_1 P.IVA_1
in Ceraso (SA), piazza Municipio, rappresentato e difeso in forza di delibera di
Giunta Comunale n. 018 del 14 febbraio 2019, dall'Avv. Natalina Fedullo (C.F:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._1
Pisciotta (SA) alla Piazza OR Sacchi, n. 5
- ATTORE
E
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola
Parente (c.f.: ) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._2
del 14/3/2018 rep. N. 33646, elettivamente domiciliata in Napoli, Persona_1
alla Via S. Lucia, n. 81, sede CP_1
- CONVENUTA
CONCLUSIONI.
comunque, annullamento del provvedimento di revoca parziale del finanziamento a firma del dirigente della accertamento del credito vantato dal in CP_1 Pt_1
euro 46.449,99 e condanna della convenuta al pagamento della medesima somma o di quella minore ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e refusione delle spese competenze di giudizio.
Per la rigetto di tutte le domande proposte dal Controparte_1 Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 marzo 2021, il
[...] conveniva in giudizio la per l'accertamento del Parte_2 Controparte_1 credito nei confronti di quest'ultima pari ad euro 46.449,99 e/o nella somma ritenuta di giustizia per l'effetto, e la sua condanna al pagamento dell' importo come accertato.
A sostegno della propria pretesa, il asseriva che: Parte_1
con delibera n. 3 del 13 gennaio 2014, era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione e valorizzazione” di ZZ di OR, dal valore di euro 2.739.023,28 e per il quale era stato richiesto un finanziamento alla CP_1
[...]
A sua volta, l'Ente Regionale approvato come finanziabile il progetto di riqualificazione dell' immobile del decretava il finanziamento Parte_1
della somma di euro 2.581.948,33, approvando lo schema della Convenzione che intercorreva tra il dirigente ratione materiae ed il . Parte_1
L'amministrazione municipale indiceva pertanto una gara pubblica avente ad oggetto i lavori progettati di cui risultava aggiudicataria l'impresa Tecnobuilding
S.r.l., per un importo pari ad euro 1.549.116,47, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e oltre IVA al 10%, impresa con la quale, in data
22 settembre 2014, veniva stipulato regolare contratto di appalto.
- 2 - Con determinazione n. 196/UTC del 21 dicembre 2015 veniva approvato, poi, il Certificato di regolare Esecuzione dei Lavori e con determinazione n. 9/UTC del
2 gennaio 2017 il quadro economico a consuntivo dell'intera operazione.
Alla conclusione dell'intera procedura, con nota prot. n. 2017.0543180 del 8 agosto 2017, la nella persona del dirigente responsabile del Controparte_1
Procedimento, dott. , intimava al l'avvio Persona_2 Parte_1
della procedura di revoca parziale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 in relazione ad una variante d' opera approvata con determina n. 66 UTC del 23 aprile
2015, su cui andava applicata una rettifica pari al 10% dell'importo per le forniture e per l'arredo e per il 100% delle spese di progettazione.
All'esito del contraddittorio endoprocedimentale tra le parti sull' applicazione della rettifica, la provvedeva con nota protocollo del 6 febbraio Controparte_1
2019 a notificare al l'avvio effettivo della procedura di revoca Parte_1 parziale dei fondi relativamente all'intervento di riqualificazione di ZZ di
OR, e precisamente nella misura dell rettifica pari al 10% dell'importo preventivato per le forniture e l'arredo e del 100% per le spese di progettazione.
Alla notifica di rettifica faceva seguito la nota di riscontro del Parte_1
che produceva osservazioni in merito all' addebito del Responsabile del
[...]
Procedimento sulla revoca parziale del finanziamento che avrebbe determinato riduzione del valore del finanziamento di euro 46.449,99.
Il ritenuta l'illegittimità dell' operato provvedimento di Parte_1
riduzione degli importi già finanziati, ha eccepito quanto segue:
- relativamente alla revoca del 10% dell'importo per le forniture deduceva di aver impiegato correttamente tutte le somme individuate nel quadro economico consuntivo approvato con determina n. 9/UTC del 2 gennaio 2017, il cui ammontare complessivo era pari ad euro 2.322.108,56. Detto quadro economico trovava il suo presupposto nel decreto dirigenziale approvato dalla Giunta Regionale n. 250 del giorno 8 agosto 2014. Quest'ultimo costituiva la fonte dell'obbligazione rimasta parzialmente inadempiuta da parte dell' , motivo per cui chiedeva al Parte_3
- 3 - Tribunale l'accertamento e la condanna al pagamento della somma non ancora liquidata.
Rilevava infatti che le motivazioni sottese alla revoca dei finanziamenti e derivanti essenzialmente dalla modifica di alcuni aspetti del progetto esecutivo, non potevano ritenersi giustificate considerato che le variazioni approvate con determinazione n. 66/UTC del 23 aprile 2015 «risultano essere di modesta entità e non hanno alterato la par condicio tra i concorrenti, infatti, nessuna nuova fornitura è stata inserita con la suddetta variazione, in definitiva essa non ha implicato variazioni di rilevo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell'offerta»
(atto di citazione, pag. 5).
In assenza di alcuna concreta modifica relativa alla spesa, dunque, la CP_1
non avrebbe dovuto di revocare in parte i finanziamenti concessi, atteso che: il progetto non aveva subìto delle variazioni tali da richiedere una nuova procedura ad evidenza pubblica e pur volendo ammettere l'inadempimento da parte del Pt_1
degli obblighi derivanti dal bando di finanziamento regionale, erano da valutarsi come di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) e non idonei a giustificare la risoluzione, ancorché parziale, del finanziamento concesso.
- riguardo invece la revoca 100% dell'importo per le spese di progettazione, si evidenziava che l'attribuzione dell'incarico al responsabile tecnico del procedimento non era avvenuta sulla base di un affidamento diretto, ma sulla scorta di una variazione all'originario affidamento, già concluso con la determinazione n.
255 del 28 dicembre 2000 di aggiudicazione definitiva della progettazione definitiva, preliminare ed esecutiva dei lavori di “Riqualificazione urbana ed ambientale”, inclusiva anche del recupero di ZZ Di OR (atto di citazione, pag. 8: “l'Amministrazione Comunale dovendo procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento di recupero di ZZ Di OR, per la quale era già in possesso della progettazione definitiva, non poteva revocare in autotutela l'affidamento professionale di cui alla determinazione n. 255/2000 (ormai consolidatasi a distanza di circa 15 anni) e procedere all'affidamento di un nuovo incarico professionale, con le procedure previste dal subentrato d.lgs. n. 163/2006,
- 4 - in quanto ciò avrebbe determinato un danno nei confronti dei professionisti incaricati, nonché l'apertura di un contenzioso”).
- relativamente invece alle spese di pubblicazione, il lamenta l'aver Pt_1 subito l'immotivata decurtazione delle spese di pubblicazione, senza alcuna giustificazione.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_1
del 28 luglio 2021 che contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal Parte_1
evidenziava che a seguito dei controlli svolti dalla Struttura di Missione
[...]
regionale dedicata, era stata rilevata una serie di incongruenze tali da giustificare l'avvio del procedimento di revoca di una parte dei fondi precedentemente riconosciuti in favore del Pt_1
Il provvedimento si era reso necessario in relazione alle somme destinate all'acquisto degli arredi di ZZ Di OR perchè a seguito di verifica del corretto impiego delle somme destinate alle amministrazioni territoriali era risultato che le modifiche al progetto approvate con determina n. 66/UTC del 23 aprile 2015
(modifiche di cui si trova una esaustiva elencazione alla pg. 7 della comparsa di costituzione) erano risultate non ammissibili, con la conseguenza che come specificato dalla nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi (Co.Co.F.), la mancata pubblicazione dell'estensione dei termini comportava una rettifica finanziaria del relativo contratto del 10% (riducibile al 5%).
Invece con riguardo ai fondi destinati alla progettazione, all'esito del contraddittorio interno tra l'ufficio regionale preposto alla verifica dell'impiego dei fondi e l'amministrazione comunale, il primo confermava le criticità riscontrate provvedendo alla decurtazione pari al 25% delle somme precedentemente riconosciute per la fase progettuale.
La rettifica rispetto ai due capitoli di spesa (arredi e progettazione) veniva confermata dalla Regione all'esito dell'approvazione da parte del Comune di del quadro economico a consuntivo dell'intervento, avvenuta con determina Pt_1
dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2018.
- 5 - All'esito di ulteriori controlli dopo le integrazioni documentali dell'ente beneficiario dei finanziamenti, ed a parziale rettifica del precedente esito istruttorio del 28 gennaio 2019, si prendeva atto circa l'eleggibilità delle spese per forniture energetiche dal medesimo sostenute a titolo di “allacciamenti pubblici servizi” (pari a euro 11.236,57) e con nota del 6 febbraio 2021, oltre a ridurre l'entità della rettifica già comminata alle sole spese di pubblicazione, si confermava l'ammontare complessivo di risorse rimborsabili al nell'importo di euro Parte_1
2.272,680,20 al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione, pari a euro
2.185.484,28, così definendosi il saldo dovuto in 87.195,92 euro, con una decurtazione finale del quadro economico approvato, pari ad euro 46.449,99, somma per la quale il ritenendo invece dovuta ha ritenuto di Parte_1
adire il Tribunale di Napoli per ottenerne l' integrale riconoscimento.
L'amministrazione regionale invece ha ribadito la legittimità della revoca/rettifica sul finanziamento richiamando le norme del Manuale delle
Procedure FESR 2014-20 che attribuiscono agli organi di controllo inseriti nelle strutture amministrative regionali il potere-dovere di revocare fondi anche se già riconosciuti ai beneficiari in presenza di difformità amministrative riscontrate e non risolte in contraddittorio con gli interessati.
D' altronde il d.d. n. 42 del 4 marzo 2015 adottato risultava funzionale solo a prendere atto del quadro economico di assestamento finale e non anche ad approvarlo, sicché il richiamo del finanziato all'art. 1218 c.c. ( in tema di Pt_1
inadempimento di obbligazioni) appariva improprio alla fattispecie in esame.
Con riferimento invece anche alla rettifica relativa alla progettazione, la convenuta amministrazione regionale ha riscontrato una sostanziale violazione della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica vigente all'epoca dell'approvazione del più ampio progetto ratificato dal beneficiario con D.G.C. n.
96 del 24 settembre 2001, il quale risultava aggiornato e riapprovato con D.G.C n. 3 del 31 gennaio 2014. Tale violazione consisteva nell'affidamento diretto a mezzo del disciplinare dell'incarico, peraltro privo di firma, del 6 settembre 2007, in forza del quale la progettazione dell'intervento in oggetto era rimasta aggiudicata
- 6 - all'originario responsabile tecnico del procedimento, affidatario della procedura di gara indetta nel 2000 per l'affidamento della progettazione “madre” dei “Lavori di riqualificazione urbana ed ambientale”, con l'aggravante della mancata statuizione di un compenso preciso;
inoltre la violazione della disciplina (illo tempore vigente) costituita dall'art. 64, comma nove, del d.P.R. n. 554/1999, in ragione del quale bando di gara avrebbe dovuto essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale;
laddove, invece, ne è stata ravvisata in sede di controllo la sola pubblicazione sull'Albo pretorio del con conseguente insufficienza delle Pt_1
modalità adottate per la diffusione.
In ragione della pretesa di annullamento della revoca da parte del la Pt_1
ribadiva che sussisteva un vero e proprio obbligo giuridico di procedere CP_1
alla revoca che aveva il suo fondamento nella normativa comunitaria richiamata nella comparsa di costituzione, la quale non fornisce all'amministrazione nessun margine discrezionale in ordine alla scelta o meno di provvedere alla revoca dei finanziamenti già concessi dinanzi alle difformità riscontrate.
All' esito della prima udienza e della regolare costituzione delle parti il
Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c per il deposito delle memorie istruttorie e successivamente rinviava la causa per la precisazione conclusioni al 15 giugno 2023 e di poi, per carico del ruolo alla successivo udienza del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell' art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza, mutato il giudice sul ruolo, preso atto del deposito di atti scritti delle parti per precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 cpc con decorrenza dalla data di comunicazione della ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il presente giudizio è pervenuto a questo Giudice solo nella fase della precisazione delle conclusioni su una controversia che ha ad oggetto la domanda del volta all' accertamento del diritto ad ottenere la Parte_1
- 7 - somma di euro 46.449,99 previo annullamento della revoca/ rettifica applicata dalla sul finanziamento PO Campania Fesr 2007/2013- Controparte_1 Parte_4
, per l'intervento di riqualificazione Restauro di ZZ Di OR,
[...]
misura adottata all'esito di verifiche effettuate dagli organi di controllo sulla procedura del finanziamento precedentemente concesso al Pt_1
Le rettifiche finanziarie avevano riguardato la soppressione parziale del contributo pubblico al programma operativo del Comune attribuite al mancato rispetto di disposizioni normative previste dal bando e in violazione anche delle disposizioni comunitarie.
Dall' esame degli atti risulta per tabulas che la abbia dato Controparte_1
prova di aver adottato il provvedimento per effetto dell'accertata violazione da parte del alla normativa di matrice euro-unitaria relative alle procedure ad Pt_1
evidenza pubblica in materia di appalti pubblici.
In particolare la contestazione aveva riguardato spese connesse alla riqualificazione di ZZ di OR, edificio di rilevanza storica oggetto di un'opera di valorizzazione da parte del beneficiario dei finanziamenti Pt_1
europei. Tali incongruenze, registrate con riguardo alle spese di fornitura degli arredi e a quelle di progettazione generale, hanno condotto l'ente erogatore alla parziale riduzione dei contributi destinati al Comune di . Pt_1
All'esito della rettifica, la somma destinata al Comune risultava essere stata complessivamente ridotta di euro 46.449,99, ammontare che costituisce il petitum chiesto dal contro la Parte_1 Controparte_1
Venendo al merito il Tribunale non può non rilevare che la pretesa del non risulta accoglibile sulla base dei rilievi che seguono: Pt_1
-la decurtazione del 5% dei costi di arredo risulta validamente operata tenuto conto che il con la determina n. 66/UTC del 23 aprile 2015, aveva Pt_1
apportato apprezzabili e incisive modifiche alla offerta tecnica relativa alla fornitura degli arredi del ZZ per le quali era invece necessario rendere pubblica la proroga dei termini per l'offerta.
- 8 - Tali modifiche avrebbero potuto comportare l'esigenza degli operatori economici interessati non solo di poter consultare e ponderare tutte le ulteriori informazioni complementari del caso, ma avrebbe permesso agli stessi una eventuale formulazione più opportuna ed adeguata all'offerta tecnica già presentata.
La mancata pubblicazione della proroga dei termini a disposizione degli operatori economici impone alla P.A. erogatrice dei fondi, l'obbligo di procedere alla rettifica, quantificata dalla nota Co.Co.F. n. 9527 del 19 dicembre 2013 puntualmente allegata dalla Regione, rettifica che in astratto era prevista tra il 5 e il
10%.
Peraltro costituisce circostanza incontestata quella secondo cui la proroga dei termini dell'offerta non ha costituito oggetto di pubblicazione secondo la normativa ratione temporis vigente. In tal senso è la stessa parte attrice ad affermare che, per l' asserita irrilevanza delle modifiche apportate all'oggetto dell'offerta, non si reputava necessario procedere alla pubblicazione della proroga dei suddetti termini,
(atto di citazione, pag. 6: «nel caso in esame, la seconda variante oggetto di contestazione, non ha leso l'interesse della , atteso che non ha Controparte_1
comportato alcuna modifica della spesa inerente agli arredi, come da quadro economico approvato, in quanto nella seconda variante approvata dal Comune di
, circa la diversa collocazione degli arredi nel ZZ Di OR, non sono Pt_1
state apportate modifiche di entità ed oggetto tali da rendere necessaria la pubblicazione sul GURI»).
Alla luce dell'accertata violazione della procedura da parte dell'amministrazione comunale ( come non contestata in citazione) deve ritenersi legittima l'applicata decurtazione per quelle somme relative alle spese connesse all'acquisto degli arredi nella misura definita dagli organi di controllo dell'amministrazione regionale.
D'altronde, sul punto, la giurisprudenza amministrativa manifesta un orientamento pressoché univoco, attesa la rilevanza dei principi di pubblicità e trasparenza in materia di appalti pubblici. In particolare, dal principio di pubblicità e trasparenza in ogni fase della procedura ad evidenza pubblica discende il
- 9 - conseguente corollario della corrispondenza di formalità pubblicitarie tra bando e successive modifiche (Cons. St., Sez. III, 26 gennaio 2017, n. 435: «il cambiamento del termine per la presentazione delle offerte in origine previsto dal bando non costituisce una mera informazione complementare o aggiuntiva, ma una modifica di un elemento essenziale per la partecipazione dei concorrenti alla gara, richiedente le medesime forme pubblicitarie del bando»; Trib. Napoli, Sez. X, 13 marzo 2024,
n. 2878).
Di fatto, con la stipula dell'accordo volto all'ottenimento delle somme da parte dell'ente beneficiario, quest'ultimo si vincola ad una serie di obblighi inderogabili, tra i quali rientrano quelli individuati dalla regolamentazione comunitaria.
A tal fine appare ultroneo il richiamo del Comune al legittimo affidamento del debitore inadempiente, e alle norme che regolano l'attività autoritativa della pubblica amministrazione, essendo sufficiente accertare la sussistenza dell'inadempimento del beneficiario considerato che la valutazione circa la sua gravità è stata già effettuata a monte dalla Commissione europea con la richiamata nota.
La rettifica finanziaria è imposta dalla normativa dell'Unione europea, la quale prevede in capo alle autorità che gestiscono i finanziamenti precisi obblighi di controllo, anche successivamente all'effettiva erogazione dei fondi. Ciò implica che i presupposti per la rettifica finanziaria sono previsti a monte dalle disposizioni comunitarie, le quali a livello normativo individuano la gravità dell'inadempimento e, con essa, la relativa funzione accertativa e di controllo, cui deve attenersi l' organo regionale competente. (Trib. Napoli, Sez. X, 10 maggio 2021, n. 4409).
Relativamente invece alla decurtazione del 25% dei costi di progettazione, è opportuno fare nuovamente riferimento alle difese delle parti: tenendo conto che mentre il riteneva che con determinazione n. 255 del 28 gennaio 2000 Pt_1
veniva affidata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori che includevano e che nell'anno 2007 veniva richiesta l' elaborazione progettuale di livello esecutivo di uno stralcio funzionale ( sempre relativo al recupero di ZZ
- 10 - Di OR), la necessità di disporre della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale, rispetto al progetto complessivo denominato “Riqualificazione urbana ed ambientale”, viene giustificata dal come una variazione del contratto Pt_1
originario, in linea con la normativa previgente;
.rispetto a tale variazione progettuale veniva sottoscritta una nuova convenzione, sempre sulla base dell'originario affidamento, cosicchè non si tratterebbe di un affidamento diretto, ma di una variazione all'originario contratto, ammessa dalla previgente normativa cosicchè le presunte irregolarità della procedura intrapresa con determinazione n.
124 del 2 giugno 2000 e conclusa con la determinazione n. 255 del 28 dicembre
2000, di aggiudicazione definitiva della progettazione, preliminare ed esecutiva dei lavori di “Riqualificazione urbana ed ambientale”, comprensiva anche del recupero di ZZ Di OR, era stata conclusa senza alcun intoppo. Peraltro in considerazione del lungo lasso di tempo ormai trascorso essa «non era più revocabile in autotutela, essendosi determinato nei professionisti un legittimo affidamento allo svolgimento della prestazione professionale» (atto di citazione, pag. 8).
Sotto tale profilo viceversa la aveva eccepito che il progetto CP_1
costituisce uno stralcio funzionale esecutivo del più ampio progetto definitivo già originariamente ratificato dal Comune beneficiario con D.G.C. n. 96 del 24 settembre 2001 e poi, all'occorrenza, “funzionalmente” aggiornato e riapprovato con D.G.C. n. 3 del 31 gennaio 2014 che aveva comportato un affidamento diretto dell'incarico, peraltro privo di firma, già disposto il 6 settembre 2007, ed in forza del quale la progettazione dell'intervento in oggetto era rimasta aggiudicata al RTP
Detto raggruppamento risultava affidatario della procedura di Parte_5 Per_3 gara indetta nel 2000 per l'affidamento della progettazione primaria dei “Lavori di riqualificazione urbana ed ambientale”, già all'epoca priva di una esplicita pattuizione relativa al preciso compenso.
Al fine di verificare se sussisteva una violazione tale da giustificare la rettifica parziale del finanziamento concesso al beneficiario è stato necessario valutare se nello specifico risultava violata la normativa comunitaria illo tempore vigente in
- 11 - materia di contratti pubblici, e quindi richiamare la disciplina contenuta nel d.P.R.
n. 554/1999, cioè il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109.
L'art. 62, comma 2, del regolamento richiamato stabiliva che i servizi di cui all'art. 50, il cui corrispettivo complessivo stimato è compreso tra 40.000 euro e il controvalore in euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata.
Dagli atti di causa, invece, risultava che invece l'assegnazione dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva al raggruppamento temporaneo di professionisti avveniva all'esito del pubblico incanto, con determinazione n. 255 del
28 gennaio 2000 mentre il rideterminava il progetto con uno Parte_1
stralcio funzionale esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 62 del
15 dicembre 2017, riaggiornata e riapprovata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2014.
Pertanto secondo la si erano consumate una serie di violazioni CP_1
connesse alla disciplina in materia di contratti pubblici, violazioni poi propagatesi e consolidatesi con le successive delibere di Giunta del 2007 e del 2014: violazione dell'art. 62, comma 2, d.P.R. n. 554/1999; mancata individuazione del preciso importo dell'incarico, rispetto al quale si rimandava genericamente alle tariffe professionali di cui alla legge n. 163/1949; mancata pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale del bando.
Tale difformità, in particolare il supposto affidamento diretto dell'incarico progettuale al RTP – con disciplinare di incarico del 6 settembre Pt_5 Per_3
2007, costituiva in concreto la violazione degli obblighi procedurali tali da indurre la Regione a negare l'erogazione dell'ultima tranche di fondi che erano stati originariamente preventivati per tale tipologia di spesa.
Anche in tal caso non poteva assumere rilevanza alcuna l'invocato affidamento venutosi a formare in capo ai professionisti cui il aveva Pt_1 conferito originariamente l'incarico e che sono rimasti aggiudicatari all'esito delle procedure di stralcio e aggiornamento del progetto con le delibere del 2007 e del
2014. Detta vicenda assume, infatti, rilevanza solo nei rapporti interni intercorrenti
- 12 - tra l'amministrazione comunale e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti cui il Comune aveva affidato l'incarico originario, ma non sono vincolanti invece per la Regione che esercita le funzioni di controllo delle spese finanziate.
In tal caso non vi poteva essere affidamento da tutelare laddove la revoca operata dagli organi di controllo discendeva dall'inadempimento degli obblighi del beneficiario stesso. In sintesi, l'ente finanziato, in quanto inadempiente, non può invocare la buona fede per legittimare il compimento di atti ( in dispregio della procedura).
Le verifiche operate dagli organi regionali preposti hanno infatti registrato le violazioni procedurali rispetto alle quali il non ha dimostrato il rispetto Pt_1 dell' iter procedimentale indicato nel bando di finanziamento.
Tali violazioni peraltro possono ritenersi incontestate dal anche Pt_1 sotto il profilo dell'art. 116 cpc, con conseguente legittimità del provvedimento adottato dalla in presenza di una palese difformità da parte CP_1 dell'amministrazione comunale degli obblighi connessi alla normativa in materia di contratti pubblici ratione temporis vigente (legge n. 109/1994 e d.P.R. n. 554/1999), obblighi richiamati tra l'altro anche dagli artt. 2 e 8 della Convenzione stipulata tra le parti in data 8 settembre 2014.
Deve infatti rilevarsi che con l'adozione del parziale provvedimento di revoca sostanziandosi in una rettifica-riduzione dell'importo del finanziamento concesso applicabile in base alla normativa comunitaria non assume alcuna rilevanza il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto concessorio ai fini del legittimo affidamento sia dell'ente beneficiario che dei terzi. Infatti la pubblica amministrazione è obbligata alla rivalutazione dell'ammissione del beneficio al ricorrere di determinate circostanze di violazione procedurale riscontrate a seguito della verifica del finanziamento stante la cogenza delle prescrizioni comunitarie aventi rilevanza primaria rispetto alla fonte contrattuale poi intervenuta tra le parti.
Pertanto devi ritenersi provata la violazione della procedura del finanziamento se il ha confermato di aver provveduto alla pubblicazione del bando solo Pt_1
sul proprio albo pretorio, misura del tutto inidonea a consentire a tutti gli operatori
- 13 - economici di partecipare alla gara. (Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 10 febbraio
2025, n. 896), con conseguente violazione dei diritti di quelli esclusi.
D' altronde la Convenzione tra le parti deve essere considerata riconducibile agli accordi ex art. 15 legge n. 241/1990 ed è soggetta per espressa previsione di legge ai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, con la conseguenza che l'inadempimento da parte del giustifica la parziale Pt_1
revoca dell'importo finanziato nella misura di € 46.449,99 disposto dalla CP_1
rispetto agli importi originariamente assegnati al per le opere
[...] Pt_1
indicate nella Convenzione medesima.
Tanto vale anche per la decurtazione delle spese di pubblicazione occorrendo ricordare che esse devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Ebbene, con riguardo a tali spese che il avrebbe dovuto al più Pt_1 rivalersi nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'opera finanziata la
Tecnobuilding s.r.l., soggetto obbligato per legge a rifondere dette somme alla stazione appaltante.
Pertanto allo stato degli atti la domanda del attore intesa ad ottenere Pt_1
l' annullamento della revoca di un residuo di somme dell'intero importo finanziato non può essere accolta.
Tenuto conto che trattasi di una controversia tra diverse PA relativamente alla esatta applicazione della procedura del Bando di finanziamento come predisposto anche dalla normativa europea, si ritiene di poter compensare le spese di lite per la metà e per il residuo seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, ( aggiornati al 2022) calcolati al minimo e tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, anche se non direttamente esaminata, così provvede:
- 14 - - rigetta la domanda proposta dal in persona del Sindaco Parte_1
pt, nei confronti della in persona del Presidente pt, perché non Controparte_1
provata;
- compensa tra le parti le spese di lite per la metà e per il residuo condanna il
, in persona del Sindaco pt, alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si quantificano in euro 2000,00 ( già operata la Controparte_1
compensazione) oltre Iva e Cpa se dovute, oltre al rimborso spese generali come per legge.
Cosi deciso in Napoli, lì 29.04.2025 Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
- 15 -