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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/03/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BERRUTI MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STERLI ANDREA Parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito e in principalità
Condannare, per tutti i motivi espressi in narrativa, l' , e per Controparte_2
esso il Fondo di Garanzia, di cui alla legge 297/1982, (…), al pagamento a favore del ricorrente della somma di €4.522,59, e comunque entro i limiti del massimale previsto dalla legge, per crediti di lavoro diversi dal TFR ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 80/92, oltre gli interessi legali sul totale rivalutato.
In ogni caso
Con refusione delle spese di lite, oltre spese generali iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari
Per la parte convenuta:
NEL MERITO Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, per intervenuta prescrizione e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina 1 di 6 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, riconoscere il diritto azionato da controparte per crediti diversi dal TFR entro il limite di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento delle domande trascritte in epigrafe il ricorrente ha esposto che: ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 27.6.1988 al 2.2.2018, Controparte_3
in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario di lavoro full time e inquadramento al livello AS1 ai sensi del Ccnl Legno Industria;
ha percepito regolarmente la retribuzione sino al mese di settembre 2017 e, a partire da ottobre 2017 e sino a febbraio 2018, ha ricevuto le buste paga, senza percepire quanto in esse indicato;
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in data 23.3.2018 ha sottoscritto con un Controparte_3
verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale la società riconosceva il proprio debito nei confronti del lavoratore e si impegnava a pagare ratealmente il suddetto debito, con previsione della risoluzione dell'accordo in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate concordate;
ha corrisposto gli importi indicati in ricorso e, a partire da dicembre 2018, non ha più Controparte_3
versato alcunché e quindi, dopo avere intimato in data 25.2.2019 a il pagamento Controparte_3
integrale delle spettanze salariali, senza ottenere riscontro, in data 13.6.2019 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo che è stato accolto con provvedimento immediatamente esecutivo del 20.6.2019; il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato a unitamente ad atto di precetto, in Controparte_3
data 2.7.2019; per tentare di soddisfare il proprio debito, è intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. N.
1174/2019, promossa avanti al Tribunale di Brescia da altra ex dipendente della società e nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. N. 2734/2019, promossa avanti al Tribunale di Brescia da altro ex dipendente della società; all'esito della prima procedura esecutiva ha ricavato soltanto un acconto, portato a copertura parziale delle spese di esecuzione liquidate in prededuzione e dalla seconda procedura nulla è stato ricavato;
in data 12.11.2019 ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3 CP_4
, mantenendo il medesimo codice fiscale e in data 30.11.2020 ha notificato a
[...] CP_4
atto di precetto in rinnovo;
[...]
è stata, quindi, promossa avanti al Tribunale di Brescia ulteriore procedura di pignoramento presso pagina 2 di 6 terzi, dichiarata improcedibile in data 4.5.2021, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della predetta società;
è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia, sezione Controparte_4
fallimentare del 16.3.2021; in data 15.5.2021 ha inoltrato domanda di ammissione al passivo del fallimento per i crediti relativi alle retribuzioni non corrisposte per €11.709,86 e per trattamento di fine rapporto per €23.666,26; il lo ha ammesso al passivo come da domanda, con privilegio ex Controparte_5
art. 2751 bis n. 1 c.c. e lo stato passivo, reso esecutivo in data 15.6.2021, non è stato oggetto di opposizione, impugnazione e/o revocazione;
in data 25.8.2021, ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR per €23.666,26, nonché per il pagamento dei crediti di lavoro ex art. 2 D. Lgs. 80/1992, relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 2 febbraio 2018, per € 4.522,59; la domanda relativa al TFR è stata accolta da , mentre in data 24.11.2021 ha respinto la CP_1 CP_1
domanda relativa ai crediti di lavoro, così motivando “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c. 1 D.lvo. 80/92)”.
Il ricorrente ha contestato la posizione assunta da , deducendo di avere agito nei confronti del CP_1
proprio debitore con tempestività, avendo agito giudizialmente in data 13.6.2019 per ottenere il titolo esecutivo nei confronti della società debitrice, quando l'accordo per il pagamento rateale del credito era venuto definitivamente meno, essendosi determinata la risoluzione di diritto della transazione alla data del 30.6.2018.
Ha sostenuto che il termine di dodici mesi, entro il quale il diritto doveva essere esercitato, non poteva che restare interrotto sino al 1° luglio 2018, con la conseguenza che, avendo agito giudizialmente in data 13.6.2019, nessuna prescrizione annuale poteva dirsi maturata.
ha eccepito la prescrizione annuale del diritto ex art.2 comma 5 D.Lgs. 80/1992, in quanto, alla CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 2.2.2018, non ha fatto seguito la tempestiva proposizione di istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro (dichiarato fallito ad iniziativa di altro creditore in data 16.3.2021), laddove la domanda di ammissione al passivo da parte del ricorrente è stata presentata solo in data 15.5.2021 e anche la prima iniziativa giudiziaria assunta dal ricorrente è stata compiuta quando era maturata la prescrizione, risalendo il ricorso per decreto ingiuntivo al 13.6.2019.
inoltre ha eccepito che il periodo per il quale il ricorrente ha chiesto l'intervento del Fondo di CP_1
Garanzia (ultimo mese anteriore alla cessazione del rapporto) non rientra nel periodo di copertura di pagina 3 di 6 dodici mesi ex art.2 comma 1 D.Lgs. 80/1992, da calcolarsi a ritroso dalla prima iniziativa giudiziaria intrapresa dal lavoratore.
***
La domanda del ricorrente, per le ragioni che si espongono, è infondata.
Ai sensi dell'art.2 I comma L. 297/1982 “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Ai sensi della citata norma, il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. S.L. 16249/2020) infatti “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa CP_1
del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro”. (conf. Cass. S.L.6834/2023).
Alla luce del principio che precede deve quindi escludersi, come invece pare sostenere la parte ricorrente, che per il computo dei dodici mesi da calcolare a ritroso ai fini del periodo di copertura possa rilevare una qualunque iniziativa, non necessariamente giudiziale, volta al soddisfacimento del credito.
La sentenza della Corte di Cassazione 1885/2005 a tal riguardo citata dalla parte ricorrente non pagina 4 di 6 conforta quanto dedotto dalla parte stessa atteso che anche in quella pronuncia, ai fini del dies a quo del termine di riferimento per l'identificazione dei diritti tutelati, rileva l'iniziativa volta ad ottenere tutela giurisdizionale (si legge infatti nella citata sentenza “la stessa funzione di garanzia pare destinata ad assolvere, tuttavia, l'applicazione del medesimo principio — oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale — anche a qualsiasi altra iniziativa — parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per ì "diritti (.....) garantiti dalla direttiva" — dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire — per quanto si è detto — molto tempo dopo la domanda, "per motivi (.....) indipendenti dal comportamento dei lavoratori (….)” ed ancora: “Risulta evidente, infatti, che l'applicazione del principio — enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (nella sentenza 10 luglio 1997, causa C-373195, cit.)
— non possa non prescindere, in tale ipotesi, dalla domanda di apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza, necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti dalla direttiva". ".
Né può ritenersi, come vorrebbe la parte ricorrente, che, per effetto della conciliazione, il termine di dodici mesi è rimasto sospeso e/o interrotto sino alla risoluzione del verbale di conciliazione, avvenuta il 1 luglio 2018.
Così ragionando si finirebbe per riconoscere efficace una iniziativa che non ha natura giudiziale, laddove invece le pronunce della Corte di Cassazione citate individuano nella iniziativa giudiziale il dies a quo da cui calcolare a ritroso il termine di dodici mesi ex art.2 comma 1 D.Lgs. 80/1992.
Non può quindi essere considerata la conciliazione in sede sindacale sottoscritta in data 23.3.2018 e la sua successiva risoluzione in data 30.6.2018 visto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi rileva solo l'iniziativa del lavoratore volta a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni e tale non è pacificamente la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Ugualmente è irrilevante il dedotto riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro contenuto nel verbale di conciliazione, trattandosi di atto estraneo a quelli previsti dal legislatore ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale per cui è causa.
Nel caso di specie è pacifico che l'iniziativa giudiziale assunta dal ricorrente in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro è costituita dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 13.6.2019 (doc.5 ric.).
Il ricorrente ha chiesto l'intervento del fondo di garanzia in relazione al credito di lavoro relativo al pagina 5 di 6 periodo dal 1 gennaio 2018 al 2 febbraio 2018, che non rientra nel periodo di copertura ex art.2 comma
1 D.Lgs. 80/1992, essendo la prima iniziativa giudiziale costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo in data 13.6.2019.
La domanda va quindi rigettata e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 1 febbraio 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BERRUTI MARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. STERLI ANDREA Parte ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito e in principalità
Condannare, per tutti i motivi espressi in narrativa, l' , e per Controparte_2
esso il Fondo di Garanzia, di cui alla legge 297/1982, (…), al pagamento a favore del ricorrente della somma di €4.522,59, e comunque entro i limiti del massimale previsto dalla legge, per crediti di lavoro diversi dal TFR ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 80/92, oltre gli interessi legali sul totale rivalutato.
In ogni caso
Con refusione delle spese di lite, oltre spese generali iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari
Per la parte convenuta:
NEL MERITO Respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, per intervenuta prescrizione e comunque in quanto infondato in fatto e in diritto.
pagina 1 di 6 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, riconoscere il diritto azionato da controparte per crediti diversi dal TFR entro il limite di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fondamento delle domande trascritte in epigrafe il ricorrente ha esposto che: ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 27.6.1988 al 2.2.2018, Controparte_3
in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario di lavoro full time e inquadramento al livello AS1 ai sensi del Ccnl Legno Industria;
ha percepito regolarmente la retribuzione sino al mese di settembre 2017 e, a partire da ottobre 2017 e sino a febbraio 2018, ha ricevuto le buste paga, senza percepire quanto in esse indicato;
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in data 23.3.2018 ha sottoscritto con un Controparte_3
verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale la società riconosceva il proprio debito nei confronti del lavoratore e si impegnava a pagare ratealmente il suddetto debito, con previsione della risoluzione dell'accordo in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate concordate;
ha corrisposto gli importi indicati in ricorso e, a partire da dicembre 2018, non ha più Controparte_3
versato alcunché e quindi, dopo avere intimato in data 25.2.2019 a il pagamento Controparte_3
integrale delle spettanze salariali, senza ottenere riscontro, in data 13.6.2019 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo che è stato accolto con provvedimento immediatamente esecutivo del 20.6.2019; il suddetto decreto ingiuntivo è stato notificato a unitamente ad atto di precetto, in Controparte_3
data 2.7.2019; per tentare di soddisfare il proprio debito, è intervenuto nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. N.
1174/2019, promossa avanti al Tribunale di Brescia da altra ex dipendente della società e nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. N. 2734/2019, promossa avanti al Tribunale di Brescia da altro ex dipendente della società; all'esito della prima procedura esecutiva ha ricavato soltanto un acconto, portato a copertura parziale delle spese di esecuzione liquidate in prededuzione e dalla seconda procedura nulla è stato ricavato;
in data 12.11.2019 ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3 CP_4
, mantenendo il medesimo codice fiscale e in data 30.11.2020 ha notificato a
[...] CP_4
atto di precetto in rinnovo;
[...]
è stata, quindi, promossa avanti al Tribunale di Brescia ulteriore procedura di pignoramento presso pagina 2 di 6 terzi, dichiarata improcedibile in data 4.5.2021, in conseguenza dell'intervenuto fallimento della predetta società;
è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia, sezione Controparte_4
fallimentare del 16.3.2021; in data 15.5.2021 ha inoltrato domanda di ammissione al passivo del fallimento per i crediti relativi alle retribuzioni non corrisposte per €11.709,86 e per trattamento di fine rapporto per €23.666,26; il lo ha ammesso al passivo come da domanda, con privilegio ex Controparte_5
art. 2751 bis n. 1 c.c. e lo stato passivo, reso esecutivo in data 15.6.2021, non è stato oggetto di opposizione, impugnazione e/o revocazione;
in data 25.8.2021, ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR per €23.666,26, nonché per il pagamento dei crediti di lavoro ex art. 2 D. Lgs. 80/1992, relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 2 febbraio 2018, per € 4.522,59; la domanda relativa al TFR è stata accolta da , mentre in data 24.11.2021 ha respinto la CP_1 CP_1
domanda relativa ai crediti di lavoro, così motivando “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c. 1 D.lvo. 80/92)”.
Il ricorrente ha contestato la posizione assunta da , deducendo di avere agito nei confronti del CP_1
proprio debitore con tempestività, avendo agito giudizialmente in data 13.6.2019 per ottenere il titolo esecutivo nei confronti della società debitrice, quando l'accordo per il pagamento rateale del credito era venuto definitivamente meno, essendosi determinata la risoluzione di diritto della transazione alla data del 30.6.2018.
Ha sostenuto che il termine di dodici mesi, entro il quale il diritto doveva essere esercitato, non poteva che restare interrotto sino al 1° luglio 2018, con la conseguenza che, avendo agito giudizialmente in data 13.6.2019, nessuna prescrizione annuale poteva dirsi maturata.
ha eccepito la prescrizione annuale del diritto ex art.2 comma 5 D.Lgs. 80/1992, in quanto, alla CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 2.2.2018, non ha fatto seguito la tempestiva proposizione di istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro (dichiarato fallito ad iniziativa di altro creditore in data 16.3.2021), laddove la domanda di ammissione al passivo da parte del ricorrente è stata presentata solo in data 15.5.2021 e anche la prima iniziativa giudiziaria assunta dal ricorrente è stata compiuta quando era maturata la prescrizione, risalendo il ricorso per decreto ingiuntivo al 13.6.2019.
inoltre ha eccepito che il periodo per il quale il ricorrente ha chiesto l'intervento del Fondo di CP_1
Garanzia (ultimo mese anteriore alla cessazione del rapporto) non rientra nel periodo di copertura di pagina 3 di 6 dodici mesi ex art.2 comma 1 D.Lgs. 80/1992, da calcolarsi a ritroso dalla prima iniziativa giudiziaria intrapresa dal lavoratore.
***
La domanda del ricorrente, per le ragioni che si espongono, è infondata.
Ai sensi dell'art.2 I comma L. 297/1982 “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Ai sensi della citata norma, il Fondo di garanzia si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. S.L. 16249/2020) infatti “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa CP_1
del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro”. (conf. Cass. S.L.6834/2023).
Alla luce del principio che precede deve quindi escludersi, come invece pare sostenere la parte ricorrente, che per il computo dei dodici mesi da calcolare a ritroso ai fini del periodo di copertura possa rilevare una qualunque iniziativa, non necessariamente giudiziale, volta al soddisfacimento del credito.
La sentenza della Corte di Cassazione 1885/2005 a tal riguardo citata dalla parte ricorrente non pagina 4 di 6 conforta quanto dedotto dalla parte stessa atteso che anche in quella pronuncia, ai fini del dies a quo del termine di riferimento per l'identificazione dei diritti tutelati, rileva l'iniziativa volta ad ottenere tutela giurisdizionale (si legge infatti nella citata sentenza “la stessa funzione di garanzia pare destinata ad assolvere, tuttavia, l'applicazione del medesimo principio — oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale — anche a qualsiasi altra iniziativa — parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per ì "diritti (.....) garantiti dalla direttiva" — dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire — per quanto si è detto — molto tempo dopo la domanda, "per motivi (.....) indipendenti dal comportamento dei lavoratori (….)” ed ancora: “Risulta evidente, infatti, che l'applicazione del principio — enunciato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (nella sentenza 10 luglio 1997, causa C-373195, cit.)
— non possa non prescindere, in tale ipotesi, dalla domanda di apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza, necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (.....) garantiti dalla direttiva". ".
Né può ritenersi, come vorrebbe la parte ricorrente, che, per effetto della conciliazione, il termine di dodici mesi è rimasto sospeso e/o interrotto sino alla risoluzione del verbale di conciliazione, avvenuta il 1 luglio 2018.
Così ragionando si finirebbe per riconoscere efficace una iniziativa che non ha natura giudiziale, laddove invece le pronunce della Corte di Cassazione citate individuano nella iniziativa giudiziale il dies a quo da cui calcolare a ritroso il termine di dodici mesi ex art.2 comma 1 D.Lgs. 80/1992.
Non può quindi essere considerata la conciliazione in sede sindacale sottoscritta in data 23.3.2018 e la sua successiva risoluzione in data 30.6.2018 visto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi rileva solo l'iniziativa del lavoratore volta a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni e tale non è pacificamente la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Ugualmente è irrilevante il dedotto riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro contenuto nel verbale di conciliazione, trattandosi di atto estraneo a quelli previsti dal legislatore ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale per cui è causa.
Nel caso di specie è pacifico che l'iniziativa giudiziale assunta dal ricorrente in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro è costituita dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 13.6.2019 (doc.5 ric.).
Il ricorrente ha chiesto l'intervento del fondo di garanzia in relazione al credito di lavoro relativo al pagina 5 di 6 periodo dal 1 gennaio 2018 al 2 febbraio 2018, che non rientra nel periodo di copertura ex art.2 comma
1 D.Lgs. 80/1992, essendo la prima iniziativa giudiziale costituita dal ricorso per decreto ingiuntivo in data 13.6.2019.
La domanda va quindi rigettata e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte convenuta che liquida in €900,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Brescia, 1 febbraio 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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