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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6055/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del Dott. Sergio Cassano, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6055 dell'anno 2021 del Registro Generale Affari
Contenziosi
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Melloni come da mandato Parte_1 Controparte_1
in atti;
ATTORI
E
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Marina Gallone, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
come da mandato in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Moretti, come da mandato in atti;
Controparte_3
ALTRA CONVENUTA
Conclusioni delle parti come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione notificato il 26.4.2021 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
avendo subito il giorno 8.8.2019 nel proprio appartamento sito in Bari alla Via Siponto n. 2, IV piano,
infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, dovute alla rottura del flessibile di un pagina 1 di 4 lavabo e con conseguente danneggiamento del vano cucina, salone, corridoio, due bagni e cameretta da letto e dei relativi arredi, hanno chiesto di dichiarare la responsabilità solidale dei nudi proprietari del detto appartamento, sig.ri , e , a) per non Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuti
meno al dovere di custodia delle cose in affidamento e di loro proprietà; c) per non aver tenuto indenne
gli attori dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte
danno conseguente allo stress subìto dagli attori, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per
tutte le conseguenze ed i disagi accertati anche dal (e con) l'intervento dei Vigili del fuoco;
2) per l'effetto
condannare i convenuti – in solido tra loro - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai Sigg.ri
e , economici, morali e da stress, nella misura di € 10.250, 00, al netto del parziale CP_1 Parte_1
ristoro ottenuto attraverso la polizza globale fabbricato, o in quell'altra maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa a ritenersi giusta”;
considerato che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo (cfr. punto 6), al momento dell'evento i convenuti risultavano nudi proprietari pro quota dell'appartamento sovrastante (i sig.ri e per 1/3 indiviso;
per 1/3 indiviso e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
per 1/3 indiviso) mentre sua usufruttuaria risultava essere la sola sig.ra , madre
[...] Persona_1
dei sigg.ri e suocera della sig.ra CP_2 CP_3
ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti è fondata e va accolta;
ritenuto che la responsabilità ex art 2051 cod civ è fondata su una presunzione 'iuris tantum' di colpa, nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa (proprietario, usufruttuario, conduttore,
comodatario etc.) in relazione all'obbligo che egli ha di vigilare che la cosa non arrechi danno, o meglio all'obbligo di conservare il potere di controllo sulla cosa medesima;
che invero la responsabilità per quanto accaduto nel caso di specie va riconosciuta in capo alla sola usufruttuaria dell'epoca, sig.ra , trattandosi della rottura di un flessibile del lavabo la cui Persona_1
tenuta e funzionalità rientrava evidentemente nella manutenzione ordinaria degli arredi ed impianti presenti nell'immobile cui era tenuta l'usufruttuaria;
pagina 2 di 4 che quindi, essendo la deceduta il 10.12.2019 dopo l'evento dannoso, l'obbligo di risarcimento Per_1
per i danni cagionati dalla cosa è dei suoi eventuali eredi: ed invero consistendo l'in sé dell'usufrutto nel diritto di godere la cosa (art. 981 cc), col connesso diritto di possederla (982 cc) ma anche con l'onere di sostenerne le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria (1004 cc), finchè è durato l'usufrutto alcun obbligo di custodia e manutenzione avevano gli odierni convenuti;
che tale ricostruzione giuridica non può mutare né in considerazione del fatto che la usufruttuaria non abitasse più nell'appartamento sin dal 2016 né del fatto che il convenuto Sig. , sin dal Parte_2
12.02.2019, aveva trasferito la sua residenza presso il ridetto immobile ove viveva la madre né, infine, il fatto che Sig. disponesse delle chiavi della porta di ingresso, così come riscontrato in Parte_3
occasione del sinistro dell'8.08.2019;
che non è processualmente consentito il mutamento del titolo della legittimazione passiva dei convenuti
(da nudi proprietari a eredi della madre) con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc non potendosi in ciò
intravedere un mera emendatio libelli;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 20214 in relazione al valore della causa e in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del DM citato;
che quanto a non vi è prova che sia parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_3
come detto dal suo difensore in comparsa di costituzione, ragione per cui le spese di lite andranno liquidate direttamente in suo favore senza distrazione in favore dello Stato;
dato atto che la presente decisione viene assunta nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;
P.Q.M.
ll Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. S. Cassano,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
contro ed altri, così provvede: Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
- condanna gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore dei sig.ri , Controparte_2
e che liquida in euro 3.978,00 (studio 700 introd. 500 istrutt.
1.000 decis. Parte_2 Parte_3
860+30%) oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
pagina 3 di 4 - condanna altresì gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore della sig.ra CP_3
che liquida in euro 3.060,00 (studio 700 introd. 500 istrutt.
1.000 decis. 860) oltre 15% rfs, iva e
[...]
cap se dovute.
Così deciso in Bari il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr. Sergio Cassano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del Dott. Sergio Cassano, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6055 dell'anno 2021 del Registro Generale Affari
Contenziosi
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Renato Melloni come da mandato Parte_1 Controparte_1
in atti;
ATTORI
E
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Marina Gallone, Controparte_2 Parte_2 Parte_3
come da mandato in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Moretti, come da mandato in atti;
Controparte_3
ALTRA CONVENUTA
Conclusioni delle parti come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con atto di citazione notificato il 26.4.2021 i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
avendo subito il giorno 8.8.2019 nel proprio appartamento sito in Bari alla Via Siponto n. 2, IV piano,
infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, dovute alla rottura del flessibile di un pagina 1 di 4 lavabo e con conseguente danneggiamento del vano cucina, salone, corridoio, due bagni e cameretta da letto e dei relativi arredi, hanno chiesto di dichiarare la responsabilità solidale dei nudi proprietari del detto appartamento, sig.ri , e , a) per non Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3
aver provveduto all'eliminazione delle cause stesse del danno;
b) conseguentemente, per essere venuti
meno al dovere di custodia delle cose in affidamento e di loro proprietà; c) per non aver tenuto indenne
gli attori dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
d) per il forte
danno conseguente allo stress subìto dagli attori, per via dell'inagibilità del proprio appartamento e per
tutte le conseguenze ed i disagi accertati anche dal (e con) l'intervento dei Vigili del fuoco;
2) per l'effetto
condannare i convenuti – in solido tra loro - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai Sigg.ri
e , economici, morali e da stress, nella misura di € 10.250, 00, al netto del parziale CP_1 Parte_1
ristoro ottenuto attraverso la polizza globale fabbricato, o in quell'altra maggiore o minore che verrà
accertata in corso di causa a ritenersi giusta”;
considerato che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo (cfr. punto 6), al momento dell'evento i convenuti risultavano nudi proprietari pro quota dell'appartamento sovrastante (i sig.ri e per 1/3 indiviso;
per 1/3 indiviso e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Pt_3
per 1/3 indiviso) mentre sua usufruttuaria risultava essere la sola sig.ra , madre
[...] Persona_1
dei sigg.ri e suocera della sig.ra CP_2 CP_3
ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti è fondata e va accolta;
ritenuto che la responsabilità ex art 2051 cod civ è fondata su una presunzione 'iuris tantum' di colpa, nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa (proprietario, usufruttuario, conduttore,
comodatario etc.) in relazione all'obbligo che egli ha di vigilare che la cosa non arrechi danno, o meglio all'obbligo di conservare il potere di controllo sulla cosa medesima;
che invero la responsabilità per quanto accaduto nel caso di specie va riconosciuta in capo alla sola usufruttuaria dell'epoca, sig.ra , trattandosi della rottura di un flessibile del lavabo la cui Persona_1
tenuta e funzionalità rientrava evidentemente nella manutenzione ordinaria degli arredi ed impianti presenti nell'immobile cui era tenuta l'usufruttuaria;
pagina 2 di 4 che quindi, essendo la deceduta il 10.12.2019 dopo l'evento dannoso, l'obbligo di risarcimento Per_1
per i danni cagionati dalla cosa è dei suoi eventuali eredi: ed invero consistendo l'in sé dell'usufrutto nel diritto di godere la cosa (art. 981 cc), col connesso diritto di possederla (982 cc) ma anche con l'onere di sostenerne le spese di custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria (1004 cc), finchè è durato l'usufrutto alcun obbligo di custodia e manutenzione avevano gli odierni convenuti;
che tale ricostruzione giuridica non può mutare né in considerazione del fatto che la usufruttuaria non abitasse più nell'appartamento sin dal 2016 né del fatto che il convenuto Sig. , sin dal Parte_2
12.02.2019, aveva trasferito la sua residenza presso il ridetto immobile ove viveva la madre né, infine, il fatto che Sig. disponesse delle chiavi della porta di ingresso, così come riscontrato in Parte_3
occasione del sinistro dell'8.08.2019;
che non è processualmente consentito il mutamento del titolo della legittimazione passiva dei convenuti
(da nudi proprietari a eredi della madre) con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc non potendosi in ciò
intravedere un mera emendatio libelli;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 20214 in relazione al valore della causa e in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del DM citato;
che quanto a non vi è prova che sia parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Controparte_3
come detto dal suo difensore in comparsa di costituzione, ragione per cui le spese di lite andranno liquidate direttamente in suo favore senza distrazione in favore dello Stato;
dato atto che la presente decisione viene assunta nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc;
P.Q.M.
ll Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. S. Cassano,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
contro ed altri, così provvede: Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
- condanna gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore dei sig.ri , Controparte_2
e che liquida in euro 3.978,00 (studio 700 introd. 500 istrutt.
1.000 decis. Parte_2 Parte_3
860+30%) oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
pagina 3 di 4 - condanna altresì gli attori al pagamento in solido delle spese processuali in favore della sig.ra CP_3
che liquida in euro 3.060,00 (studio 700 introd. 500 istrutt.
1.000 decis. 860) oltre 15% rfs, iva e
[...]
cap se dovute.
Così deciso in Bari il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dr. Sergio Cassano
pagina 4 di 4