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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/05/2024, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. 76/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/04/2024; promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dalla e per Organizzazione_1 essa dagli avv.ti Decimo Lo Presti e Sara Maria Gullotti del Foro di Patti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia (dello scioglimento/della cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito civile/concordatario il giorno 28/05/2012.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 28/05/2012 nel Comune di Francofonte (SR);
- che dall'unione è nata la figlia il 06/05/2012; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale in data 14/02/2022 omologato con decreto del Tribunale di Siracusa n. 83 del 15/02/2022.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 3 Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
01/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi danno atto che è venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale e che vivranno separati, con la facoltà per entrambi di trasferire altrove la propria residenza.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare, insieme a lei, nella casa coniugale.
3) Il padre potrà tenere la figlia con sé nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 14.00 alle 20.00 di ciascuna settimana, salvo diversi impegni scolastici e/o ricreativi della bambina, nonché nei week-end a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle 20.00. Per le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno la figlia ad anni Per_1 alternati, l'uno dal 23 al 29 dicembre e l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con il padre 2 (DUE) settimane anche non Per_1 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia un assegno Per_1 mensile di euro 350,00, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici . Le spese straordinarie sostenute, Org_2 previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si concedono, sin d'ora, il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo, altresì, che ciascuno di essi possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto e dichiarano che Per_1 pagina 2 di 3 non hanno null'altro in comune da dividere. Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 28/05/2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Francofonte
(SR) dell'anno 2012 (Atto n. 5, Parte I Serie- Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francofonte (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30/04/2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 76/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/04/2024; promossa congiuntamente da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dalla e per Organizzazione_1 essa dagli avv.ti Decimo Lo Presti e Sara Maria Gullotti del Foro di Patti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/01/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia (dello scioglimento/della cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito civile/concordatario il giorno 28/05/2012.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 28/05/2012 nel Comune di Francofonte (SR);
- che dall'unione è nata la figlia il 06/05/2012; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale in data 14/02/2022 omologato con decreto del Tribunale di Siracusa n. 83 del 15/02/2022.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 3 Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
01/02/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi danno atto che è venuta meno tra loro ogni comunione materiale e spirituale e che vivranno separati, con la facoltà per entrambi di trasferire altrove la propria residenza.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre che continuerà ad abitare, insieme a lei, nella casa coniugale.
3) Il padre potrà tenere la figlia con sé nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 14.00 alle 20.00 di ciascuna settimana, salvo diversi impegni scolastici e/o ricreativi della bambina, nonché nei week-end a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle 20.00. Per le vacanze natalizie, il padre e la madre terranno la figlia ad anni Per_1 alternati, l'uno dal 23 al 29 dicembre e l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta;
nel periodo delle vacanze estive, trascorrerà con il padre 2 (DUE) settimane anche non Per_1 consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4) Il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia un assegno Per_1 mensile di euro 350,00, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici . Le spese straordinarie sostenute, Org_2 previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si concedono, sin d'ora, il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo, altresì, che ciascuno di essi possa inserire la figlia minore nel proprio passaporto e dichiarano che Per_1 pagina 2 di 3 non hanno null'altro in comune da dividere. Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della figlia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 28/05/2012, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Francofonte
(SR) dell'anno 2012 (Atto n. 5, Parte I Serie- Ufficio 1);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Francofonte (SR) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30/04/2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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