Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato. (Fattispecie in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato, il giudice deve valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il "quantum" di profitto o prezzo del reato risultante dai dati disponibili al momento di applicazione della misura.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2014, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 2289
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 63163/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT ST N. IL 30/11/1963;
avverso l'ordinanza n. 152/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 23/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinelli Mario, chiede il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Biondo Fabrizio, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IA IN è indagato per il reato di truffa ai danni della Regione Sicilia e della Unione europea consumata attraverso la rendicontazione di costi inesistenti finalizzata alla erogazione del Co.Or.Ap. del C.I.A.P.I nonché per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale di Palermo sezione per il riesame, in seguito ad una pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, confermava il sequestro per equivalente disposto sui beni del IA previa individuazione del profitto in Euro 4.178.174,39. 2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore dell'imputato deducendo due motivi di ricorso:
2.1.violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p. e artt. 321 e 322 c.p.p.; violazione ed erronea applicazione di legge in ordine al sequestro per equivalente determinato in relazione al capo 2) nella misura di Euro 1.492.809,44.
Il ricorrente si doleva della errata determinazione del profitto in relazione al capo 2) di imputazione. Si rimarcava che, in assenza di dati obiettivi che consentissero di individuare l'ammontare delle prestazioni in tutto od in parte inesistenti, il Tribunale del riesame aveva effettuato il calcolo del profitto sulla base di indicazioni "orientative", ritenendo che, quando le fatture non si riferivano a prestazioni del tutto inesistenti, solo il 15% del valore delle prestazioni fosse riferibile a spese effettivamente sostenute, mentre il residuo 85% costituiva il profitto, da ritenere lecito solo nella misura del 5%. Per giungere a tale risultato il Tribunale poneva alla base della sua valutazione l'analisi di dieci fatture che, nella prospettiva difensiva, non erano rappresentative. I criteri indicati per l'individuazione del profitto illecito, secondo la difesa, erano arbitrari, in quanto non risultano ancorati ad alcun dato oggettivo. Si rilevava che l'individuazione del ricarico lecito nel 5% risulterebbe in contrasto con quanto emergeva dalle fatture 14 e 15 del 29 maggio 2008 ciascuna di Euro 8.400,00, che erano state riconosciute lecite e che evidenziavano come il costo della prestazione fosse pari al 42% del ricavo fatturato con limitazione del profitto al 58%.
2.2. Violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p., in relazione all'art. 640 bis c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per violazione ed erronea applicazione di legge in merito al sequestro per equivalente per l'importo di Euro 4.178 174,39.
Secondo il ricorrente il Tribunale era incorso in una violazione di legge laddove aveva ritenuto che, concorrendo più soggetti nei reati contestati, il sequestro potesse essere operato per intero in danno di ciascuno, anche moltiplicando il valore sequestrabile. Si denunciava inoltre violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata ometteva di considerare che i coindagati si erano assunti la paternità delle condotte di utilizzo delle fatture, ed imputava al CH condotte poste in essere da altri. Si lamentava, inoltre, la contraddittorietà della motivazione laddove si affermava che l'indagato avrebbe consumato i reati contestati per poter beneficiare dell'intero ammontare delle somme illecitamente percepite attraverso la truffa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. la corte di cassazione annullando la prima ordinanza di conferma del sequestro per equivalente disposto nei confronti del IA aveva evidenziato un vizio di legge nella generica determinazione del profitto che, invece, avrebbe dovuto essere determinato in coerenza con le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari reali, spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare l'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'entità del suddetto profitto (Cass. Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013 Rv. 255256; Cass. sez. 6, n. 24277 del 08/04/2013, Rv. 255441). La giurisprudenza della Corte di cassazione, valorizzando l'applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità anche nell'area delle misure cautelari reali, ha affermato che anche nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è necessaria da parte del giudice una valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, così come avviene per la confisca, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto o il prezzo del reato (Sez. 5A, 9 ottobre 2009, n. 2110, Sortino;
Sez. 3A, 7 ottobre 2010, n. 41731, Giordano;
Sez. 5A, 21 gennaio 2010, n. 8152, Magnano;
Sez. 6A, 23 novembre 2010, n. 45504, Marini). Il controllo della corrispondenza tra il profitto ed il valore quando la misura ablatoria ha una matrice cautelare e viene applicata nel corso delle indagini non può tuttavia che essere effettuato valutando dati disponibili al momento della applicazione della cautela. La valutazione di corrispondenza tra il valore da vincolare ed il profitto non può evidentemente fondarsi su un compendio probatorio stabile, non essendosi ancora aperta la fase processuale. Cionondimeno la valutazione della corrispondenza tra valore da vincolare e profitto deve essere effettuata anche nel provvedimento cautelare in coerenza con gli elementi di prova disponibili. In linea con tale impostazione, i giudici del riesame hanno effettuato il controllo tra valore e profitto, come emergente dagli elementi presenti in atti, adempiendo all'onere imposto dalla Corte di legittimità in punto di chiarificazione dei criteri utilizzati. Il tribunale ha infatti precisamente indicato i parametri utilizzati per la determinazione del valore vincolato offrendo una motivazione dettagliata circa i criteri di calcolo effettuato che non risulta arbitraria, ma esprime valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato. Premesso che le censure relative alla motivazione non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione nei confronti dei vincoli reali, si rileva come il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha provveduto sul sequestro in coerenza con le linee interpretative indicate dalla Corte di legittimità in materia di sequestro in caso di reato concorsuale. Nell'ordinanza impugnata si legge che "è appena il caso di ricordare che, secondo quanto condivisibilmente sostenuto da Cass. sez. un. 26654/2008, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (fermo restando che l'espropriazione non potrà essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso", (ultimo foglio dell'ordinanza impugnata).
1.3.Con specifico riferimento alla carenza assoluta di motivazione dedotta in relazione alle presunte incongruità del percorso motivazionale che risulterebbe contraddittorio nella individuazione del ruolo del IA in presenza di elementi di prova indicativi della colpevolezza dei coimputati, il vizio dedotto si presenta manifestamente infondato.
Il tribunale territoriale con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità ha ritenuto che l'attività contestata era voluta e diretta dal IA "reale dominus delle società in questione che ha pure istigato i formali legali rappresentanti delle società medesime ad agire in tal modo". Del pari, non risulta censurabile, in quanto esprime una valutazione di merito non contestabile in sede di legittimità, il passaggio della motivazione che individua nella attività di falsa fatturazione un sistema per ridurre al minimo il pagamento dell'IVA e lucrare a pieno delle somme percepite attraverso la truffa;
si tratta di una lettura degli elementi di prova espressiva di valutazioni di merito non censurabili in questa sede.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015