Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2014, n. 2488
CASS
Sentenza 27 novembre 2014

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In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato. (Fattispecie in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato, il giudice deve valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto, non essendovi ragioni per cui durante la fase cautelare possa giustificarsi un sequestro avente ad oggetto beni per un valore eccedente il "quantum" di profitto o prezzo del reato risultante dai dati disponibili al momento di applicazione della misura.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2014, n. 2488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2488
Data del deposito : 27 novembre 2014

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