Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37416 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37416/2025 Roma, li, 17/11/2025
Composta da
UGO BELLINI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA LA
AN LU BR
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1006/2025 UP - 30/10/2025
R.G.N. 14104/2025
MA ER NA
IO AR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UR AL nato a [...] il [...] AU MO NC nato a [...] il [...] TI IO nato a [...] il [...] LO NZ nato a [...] il [...] Di EO EP nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal TI e per la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa il 28/05/2024 dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta, in riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti - imputati dei reati previsti dagli artt. 74 e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - e in relazione agli artt. 599 e 599-bis cod. proc.pen., ha rideterminato le pene per NZ LO in anni quattro e mesi dieci di reclusione, per EP Di EO in anni sei e giorni venti di reclusione e per AL UR in anni tre e mesi undici di reclusione;
ha invece confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da:
ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
di IO TI e MO NC AU, che erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 1.667,00 di multa.
2. La Corte territoriale ha dato preliminarmente atto del quadro accusatorio, esponendo che il procedimento aveva tratto origine da una complessa attività di indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, all'esito della quale era emersa la sussistenza di un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana) operante nel territorio di Riesi e zone limitrofe;
attività di indagine, a propria volta, compiuta attraverso operazioni di intercettazione telefonica e tra presenti, arresti in flagranza di reato e sequestri. Ha esposto che, come rilevato dal primo giudice, l'associazione era strutturata secondo un modello gerarchico, in cui AL RD e EL RD avevano rivestito i ruoli apicali, mentre NZ LO aveva svolto un ruolo di carattere prettamente organizzativo, dovendosi attribuire ai rimanenti associati il ruolo di partecipi;
ha esposto che la sussistenza del sodalizio era stata ricavata dal primo giudice sulla base di una serie di elementi quali: la stabilità dei contatti, sia telefonici sia in presenza, la condivisione delle riserve di stupefacenti, la presenza di una contabilità comune, la consumazione in concorso di condotte riconducibili all'esistenza del sodalizio nonché l'utilizzo di un linguaggio criptico oltre alla costanza dei necessari approvvigionamenti. Ha peraltro rilevato che il GUP aveva ritenuto riconducibile il sodalizio alla specie di quello previsto dall'art.74, comma 6, T.U. stup., anche in considerazione del suo carattere parafamiliare, del limitato contesto temporale di operatività e della non complessità dell'organigramma associativo, caratterizzato anche da intercambiabilità dei ruoli, essendo emerso che tutti gli atti di cessione fossero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup..
3. La Corte ha quindi esposto che gli imputati LO, Di EO e UR avevano tramite i propri difensori, muniti di procura speciale rinunciato ai motivi di appello con l'eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, a propria volta rideterminato come sopra indicato, previo consenso del Procuratore Generale. Ha poi rigettato i motivi di appello proposti dal AU;
specificamente, ha ritenuto infondato il motivo inerente alla dedotta mancanza di autonoma valutazione da parte del GUP, rilevando che la motivazione - pure incorporando le considerazioni contenute in altri atti di indagine, nell'ordinanza applicativa di misure cautelari e nell'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva specifiche
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QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
argomentazioni, comunque suscettibili di integrazione in sede di appello;
ha ritenuto infondato il motivo inerente alla valutazione della penale responsabilità, atteso che l'attività di cessione di kg 1,4 di marijuana posta in essere in favore di altri componenti dell'associazione doveva ritenersi compiutamente provata;
ha altresì ritenuto infondato il motivo inerente all'entità del trattamento
sanzionatorio.
Ha altresì rigettato i motivi di appello proposti dal TI;
ha, difatti, ritenuto che l'imputato si fosse reso responsabile di plurime condotte, tali da costituire sicura estrinsecazione della necessaria affectio societatis, con particolare riferimento a quelle svolte nel ruolo di corriere e in ordine all'approvvigionamento di marijuana, rimanendo privo di rilievo il dato inerente alla breve durata del contributo fornito dall'imputato, essendo il dato stesso da ricondurre unicamente all'arresto in flagranza del medesimo;
ha rigettato i motivi riguardanti la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup. nonché quelli inerenti al trattamento sanzionatorio.
4. Avverso la predetta sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazione gli imputati indicati in epigrafe, tramite i propri difensori, ponendo a fondamento i seguenti motivi, il cui contenuto viene riassunto nei limiti necessari alla motivazione in riferimento al disposto dell'art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.. 4.1 AL UR ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ritenendo errata la quantificazione finale della sanzione determinata a seguito della proposta di concordato.
4.2 EP Di EO ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc.pen. - in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen. Ha dedotto che la Corte territoriale - nel ritenere conforme a giustizia la pena concordata tra le parti era venuta meno al proprio dovere motivazionale, essendosi limitata a prendere atto dell'accordo raggiunto.
4.3 NZ LO ha articolato un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.129 cod.proc.pen. e il difetto di motivazione. Ha dedotto che il giudice di appello, nel recepire l'accordo raggiunto tra le parti, non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria.
4.4 IO TI ha articolato tre motivi di impugnazione.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
4.4.1 Con il primo motivo ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., 4, 6 e 13 della CEDU e 125 e 546 cod.proc.pen. in relazione ai reati ascritti ai capi 1) e 5). Ha dedotto che il giudice di appello non aveva adeguatamente motivato in ordine al motivo di impugnazione attinente alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso e in ordine alla effettiva rilevanza dell'episodio avvenuto il 03/01/2022, ritenuto come dimostrativo dell'esistenza del relativo legame organico;
ha ritenuto che la Corte, sul punto, avesse motivato con modalità del tutto apodittiche in ordine al profilo dell'effettivo coordinamento tra il TI e gli altri associati in relazione a tale episodio, avente a oggetto un approvvigionamento di sostanza stupefacente, anche in considerazione del fatto che l'imputato non aveva assecondato la richiesta di LO RD di incontrare i fornitori e aveva anzi deciso di fare ritorno autonomo presso la propria abitazione;
non avendo, quindi, la Corte spiegato come potesse conciliarsi l'asserita intraneità dell'imputato con la circostanza del mancato assecondamento della predetta richiesta;
emergendo, dal contenuto delle conversazioni intercettate, che il TI neanche conoscesse il soggetto da cui avrebbe dovuto rifornirsi;
ha quindi ritenuto del tutto congetturali le argomentazioni fornite sul punto dal giudice di appello. Ha altresì ritenuto che il giudice di appello non avesse adeguatamente affrontato la denunciata criticità della sentenza di primo grado in ordine alla dedotta adesione "progressiva" rispetto al sodalizio, che sarebbe culminata in occasione della trasferta del 11/01/2022, sfociata nell'arresto del TI e nel sequestro di kg 6,4 di marijuana;
esponendo che non sarebbe stata fornita adeguata risposta alle deduzioni difensive con le quali era stato posto in evidenza che l'imputato avrebbe invece svolto tale attività di rifornimento in modo del tutto autonomo, con conseguente episodicità dei fatti del 03/01/2022 e del 11/01/2022; facendo riferimento anche al contenuto di una conversazione intercettata tra LO RD e EL RD e dalla quale poteva evincersi, nel riferimento a somme dovute dal TI per forniture di droga, che le somme stesse erano afferenti a rapporti riguardanti il solo LO RD;
esponeva che il carattere apparente della motivazione della Corte emergeva altresì dal contenuto di una conversazione captata tra Di EO, EL RD e UR, in cui il Di EO auspicava che il RD si "liberasse" dell'apporto del TI, dimostrando che il legame intercorresse tra solo tali due ultimi soggetti.
4.4.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. l'inosservanza ed erronea
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b
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applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., 4, 6 e 13 della CEDU e 125 e 546 cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 74, comma 3, T.U. stup.. Ha dedotto che, in ordine al numero di partecipanti, la Corte non aveva dato conto delle ragioni in base alle quali il TI potesse effettivamente avere conoscenza del numero degli associati nonché della presenza, all'interno del sodalizio, di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4.4.3 Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., 4, 6 e 13 della CEDU e 125 e 546 cod.proc.pen. in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle predette aggravanti e alla commisurazione concreta della pena. Ha dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente tenuto conto degli elementi evidenziati dalla difesa, quali la giovane età del ricorrente e la ristrettezza dell'arco temporale al cui interno erano state consumate le condotte ascritte, evidenziando il carattere solo apparente della motivazione anche in riferimento alla concreta commisurazione della pena.
4.5 MO NC AU ha articolato due motivi di impugnazione.
4.5.1 Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza impugnata - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio di personalizzazione ed individuazione della responsabilità penale. Ha dedotto che le sentenze di merito avevano affermato la responsabilità del ricorrente per il reato ascritto al capo 14) sulla base di una complessiva errata considerazione delle emergenze delle indagini preliminari e di una valutazione acritica dell'istanza spiegata dal p.m. in sede di richiesta formulata ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen. e delle motivazioni del Tribunale del riesame. Ha dedotto che la Corte non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa, attestante che un anno prima del contestato reato - l'imputato era stato sottoposto a controllo della sua azienda e che ivi era stata constatata la presenza di una autorizzata coltivazione di cannabis light per uso medico;
prospettando una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate immotivatamente rigettata dalla Corte con specifico riferimento all'effettivo perfezionamento della contestata cessione.
nella
4.5.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza parte in cui non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche;
non
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
tenendo in considerazioni gli elementi apportati dalla difesa, quali le modalità dei fatti addebitati e la scarsa scolarizzazione dell'imputato oltre alla condotta processuale tenuta.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal TI e per la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi. La difesa del Di EO ha fatto pervenire conclusioni scritte, riportandosi a quelle formulate in sede di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del TI va rigettato, mentre vanno dichiarati integralmente inammissibili i ricorsi proposti dagli altri imputati.
2. I ricorsi proposti dal Di EO e dal LO, denuncianti una asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata emessa all'esito di concordato con rinuncia ai motivi di appello, sono inammissibili. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [...], Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278170). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, [...], Rv. 274522).
3. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso proposto dalla difesa del UR, attinente a un dedotto errore di calcolo nella determinazione della pena finale. Sul punto, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che è astrattamente ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi (Sez. 2, n. 22487 del 08/05/2024, [...], Rv. 286464; Sez. 1, n. 14325 del 01/04/2025, [...], Rv. 287879). Nel caso di specie, peraltro, il calcolo proposto dalle parti e recepito dalla Corte (inerente alla diminuzione di un terzo, per la scelta del rito, della pena concordata in anni cinque, mesi dieci e giorni quindici di reclusione sino alla misura finale di mesi quarantasette di reclusione, pari ad anni tre e mesi undici) è esente da errori dal punto di vista matematico.
4. Il ricorso proposto dal TI è infondato in relazione al secondo motivo mentre va dichiarato inammissibile in ordine alle rimanenti doglianze. Il primo motivo, inerente alla sussistenza della penale responsabilità tanto in riferimento al reato associativo quanto in ordine al reato fine contestato al capo 5) dell'imputazione, va considerato inammissibile in quanto meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica;
oltre che teso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione in fatto del materiale istruttorio esaminato da parte dei giudici di merito. Difatti, da un lato, la censura si limita pedissequamente ad argomentare quanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata;
ricordando, a tale proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970). Mentre, d'altra parte, deve essere premesso - in via logicamente pregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO
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gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556, tra le altre). Ricordando, altresì, che non è consentita in sede legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, [...], Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, [...], Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, [...], Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, [...], Rv. 235716).
5. Tanto premesso va altresì rilevato che, vertendosi in punto di responsabilità del ricorrente in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui: «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, [...], Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, [...], Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, [...], Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, [...], Rv. 266617). Specificamente, sono inammissibili e meramente reiterative le considerazioni sviluppate nel motivo di ricorso e tendenti a contestare la valutazione dei giudici di merito in punto di partecipazione del TI al sodalizio criminoso;
tanto in riferimento alla valenza da attribuire alla partecipazione all'episodio del 03/01/2022 (oggetto della contestazione di cui al capo 5)), nonché in riferimento alla brevità dell'adesione dell'imputato al programma associativo, atteso l'arresto avvenuto l'11/01/2022 e comunque all'interpretazione di una intercettazione
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telefonica riferibile a LO RD e dalla quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata desumibile una sorta di autonomia del TI rispetto all'attività del sodalizio. Come detto, si tratta di censure meramente reiterative di argomentazioni già analiticamente prese in esame da parte del giudice di appello e disattese con congrua motivazione, a propria volta da ritenere conforme ai consolidati principi espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte. Sotto tale profilo, va difatti premesso che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, [...], Rv. 282139); dovendosi altresì richiamare il principio in base al quale, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente rispetto ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, [...], Rv. 27844002; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, [...], Rv. 282122). Ricordando altresì che, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, [...], Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, [...], Rv. 263662). Discendendo dai suddetti principi anche quello, ulteriore, in base al quale l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, [...], Rv. 257800; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [...], Rv. 276701 - 06). Ciò posto, il giudice di appello ha pregiudizialmente rilevato che le conversazioni intercettate contenevano numerosi riferimenti al TI e, specificamente, alla sua attività di "corriere", esplicatasi attraverso il trasporto di sostanza stupefacente per conto del sodalizio, con puntuale riferimento ai due
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
episodi del 03/01/2022 e del 11/01/2022, oggetto di separato processo e nel cui ambito il ricorrente era stato arrestato in flagranza per il possesso di kg 6,4 di marijuana. Con specifico riferimento all'episodio del 03/01/2022 e alla lettura del contenuto delle intercettazioni telefoniche operate dalla Corte territoriale, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, [...], Rv. 263270; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, [...], Rv. 286599).
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Nel caso in esame, la Corte territoriale con motivazione non palesemente illogica ha ritenuto che, dal contenuto delle conversazioni intercettate, emergesse in modo univoco il previo coordinamento tra il TI e altri membri del sodalizio (come ritenuto evidente dalla conversazione delle ore 17,10, progr. n.9930), dei quali lo stesso TI aveva rimarcato la mancata presenza sul posto;
così come appare del tutto logica l'interpretazione della Corte del contenuto della successiva conversazione (prog. n.9938) in cui vi è un univoco riferimento a pregresse operazioni di acquisto presso soggetto già conosciuto dal TI in medesimo contesto e in diversa occasione;
d'altra parte, proprio la partecipazione a un'operazione coinvolgente altri sodali, è stata pregiudizialmente ritenuta dalla Corte - con valutazione del tutto congrua - come idonea a escludere che il TI avesse rapporti solo con LO RD, in relazione al necessario elemento della affectio societatis. Coerentemente, quindi, la Corte ha dedotto che l'operazione del 03/01/2022 fosse espressione di un consolidato modus operandi, a propria volta confermato dall'episodio del 11/01/2022, pure avente a oggetto l'acquisto di una consistente quantità di marijuana per conto dell'associazione e culminato nell'arresto del TI;
dovendosi sottolineare che, con considerazione non fatta oggetto di effettiva censura, la Corte territoriale ha operato alcune pregnanti considerazioni in ordine al contenuto di conversazioni intercettate dopo l'arresto del TI e nelle quali a riprova del pieno inserimento di questi nel sodalizio gli altri associati avevano manifestato la propria preoccupazione circa le eventuali ripercussioni derivanti dalle eventuali dichiarazioni eteroaccusatorie che avrebbe potuto rendere l'arrestato. Così come deve ritenersi del tutto coerente con i predetti principi e non censurabile in questa sede l'interpretazione del contenuto della conversazione
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
intercettata il 12/01/2022, dopo l'arresto del ricorrente, in cui altri sodali, rivolgendosi al RD, auspicavano che questi si "liberasse" dal TI;
contenuto logicamente ritenuto, contrariamente alla lettura operata dalla difesa, come idoneo a dimostrare il pregresso e stabile inserimento del ricorrente nell'ambito del sodalizio. Si tratta quindi di elementi che, con valutazione conforme ai principi dettati dall'art.192 cod.proc.pen., la Corte ha ritenuto univoci anche nel senso della smentita della deduzione difensiva inerente alla sussistenza di un rapporto tra il TI e il solo LO RD;
avendo il giudice d'appello ritenuto coerentemente non incompatibile l'inserimento nell'associazione con l'eventuale svolgimento di operazioni di acquisto e di cessione operate in autonomia (ricordando sul punto i principi enunciati da questa Corte in ordine alla figura del fornitore di sostanze stupefacenti in favore del sodalizio e in base ai quali è stato ritenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale, Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, [...], Rv. 285646).
6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Con un primo profilo di censura, il ricorrente ha contestato la valutazione della Corte territoriale in punto di riconoscimento dell'aggravante speciale prevista dall'art. 74, comma 3, T.U. stup., a propria volta perfezionata nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a dieci. La censura è inammissibile, in quanto del tutto aspecifica, contenendo la sua esposizione la sola tautologica contestazione in ordine alla conoscenza certa, in capo all'imputato, del numero degli associati. In ogni caso, deve ritenersi che le sentenze di merito abbiano fatto coerente applicazione del disposto dell'art.59, comma 2, cod.pen., in base al quale <<le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa»; disposizione che, a propria volta e nell'ambito della fattispecie del concorso di persone nel reato (pure in riferimento ai reati a concorso necessario, quali quelli associativi) opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione e consistente nella effettiva conoscenza ovvero nella
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colpevole ignoranza - non essendo detto criterio modificato dalla previsione
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, [...], Rv. 282785-02). A propria volta, tale requisito minimo di conoscibilità deve essere accertato attraverso il riferimento a una prevedibilità in concreto (e non solo in astratto) dell'elemento accidentale. Nel caso di specie, i giudici di merito - con motivazione coerente con i suddetti principi hanno ritenuto sussistente il necessario coefficiente di colpevolezza sulla base delle concrete modalità di organizzazione dell'attività dell'associazione, oggettivamente idonee a fondare un giudizio di concreta conoscibilità dell'elemento accidentale rappresentato dall'elevato numero di componenti del sodalizio. E' infondata la censura inerente alla circostanza aggravante pure prevista dall'art. 74, comma 3, T.U. stup. e applicabile quando tra i partecipanti vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope». A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte - espressamente richiamando quella sopra riassunta in ordine alla circostanza perfezionata dal numero degli associati - ha ritenuto che la circostanza in esame, la cui ratio risiede nella maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti in ragione della più pressante spinta propulsiva all'interno del sodalizio criminoso nella attività di ricerca e distribuzione della droga svolta da costoro, a loro volta soggetti a particolare sfruttamento da parte degli altri sodali che utilizzano il loro stato per trarre un più consistente vantaggio economico (Sez. 2, n. 48924 del 11/10/2016 - dep. 18/11/2016, Rv. 268527), deve ritenersi, concernendo le modalità commissive della condotta, di natura oggettiva e si comunica, conseguentemente, a tutti coloro che concorrono nel reato, sia che fossero a conoscenza della presenza all'interno dell'associazione di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia che l'abbiano per colpa ignorato (Sez. 3, n. 36335 del 07/10/2021, [...], Rv. 282229). Nel caso di specie, in ottemperanza al citato principio di reciproca integrazione tra le sentenze di merito, va rilevato come il soggetto intraneo all'associazione e dedito all'uso di sostanza stupefacenti non sia da individuare nel UR (tanto sulla scorta di quanto indicato nella sentenza di appello sulla base di una non completa lettura della pronuncia di primo grado), bensì in altro associato, ovvero nel Di EO. In riferimento al quale la sentenza di primo grado (pag.317) ha specificamente rilevato come le intercettazioni avessero accertato il consumo "in diretta di sostanze stupefacenti in svariate occasioni, rendendo una motivazione non palesemente illogica tanto in ordine al dato del consumo abituale delle sostanze medesime quanto a quello della presenza del necessario coefficiente
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Firmato Da: GIANFRANCO
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soggettivo in capo a tutti gli associati, considerando anche che in alcune occasioni - il consumo era avvenuto alla presenza di altri membri del sodalizio.
7. Il terzo motivo, inerente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, [...], Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); tutto ciò fermo restando che è illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, [...], Rv. 245336; Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, [...], Rv. 259762). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla mancanza di elementi idonei a giustificare l'applicazione del beneficio, ritenendo adeguatamente non rilevanti - in quanto non univocamente valutabili a tal fine i dati rappresentati dalla giovane età del ricorrente e dalla breve partecipazione al sodalizio, peraltro conseguente al citato arresto in flagranza. Parimenti inammissibile è il profilo di censura inerente alla concreta dosimetria della pena.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione - non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [...], Rv. 276288). Nel caso di specie, quindi, va rilevato come i giudici di merito - nel fare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 74, comma 6, T.U. stup. in riferimento all'art.416, comma 1, cod.pen. - abbiano adeguatamente motivato sulla congruità della pena, comunque inferiore alla media edittale, sulla base della negativa personalità dell'imputato, della gravità del fatto e della modalità delle condotte.
8. Il ricorso proposto dalla difesa di MO NC AU è inammissibile. Il primo motivo, tendente a contestare sotto due distinti profili la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto al capo 14) è inammissibile in quanto aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Il primo profilo di doglianza attiene a un dedotto difetto motivazionale della sentenza di secondo grado in quanto, asseritamente, fondata su una dedotta adesione acritica alle risultanze di indagine compendiate nella richiesta di applicazione di misura cautelare nonché alle motivazioni rese dal Tribunale del riesame. Va quindi incidentalmente rilevato che, in tema di motivazione operata per relationem, questa Corte - sin dal risalente arresto espresso da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216664 - ha ritenuto che tale tecnica argomentativa sia da considerare legittima quando il provvedimento: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso
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cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (in termini conformi, successivamente, si sono anche espresse Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [...], Rv. 274252). Peraltro, nel presente caso, il motivo di ricorso è del tutto aspecifico - oltre a essere affetto da un genetico vizio di autosufficienza, data la mancata allegazione dei provvedimenti richiamati in quanto non chiarisce in quali punti la sentenza di appello si sarebbe limitata a un mero richiamo degli atti suddetti;
rilevando, peraltro, che la motivazione della Corte è pienamente esaustiva in relazione a tutti i punti oggetto delle contestazioni di merito spiegata con l'atto di appello. Quanto al punto di doglianza tendente a dedurre una manifesta illogicità della sentenza derivante da travisamento per omissione in ordine alle argomentazioni riferite alla responsabilità del ricorrente, lo stesso è inammissibile in quanto - pure - del tutto aspecifico. Vanno, difatti, richiamati i già ricordati principi in base ai quali è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970). Nel caso di specie, il punto di doglianza si limita a reiterare le argomentazioni già spiegate in sede di atto di appello in ordine alla rilevanza della documentazione prodotta in sede di giudizio abbreviato e riguardante il pregresso svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lecita di coltivazione di cannabis light per utilizzo medico;
peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato la sostanziale irrilevanza di tale documentazione tanto alla luce della mancata coincidenza temporale tra il periodo preso in considerazione nella documentazione e il fatto contestato, quanto in relazione alla conversazione intercettata il 24/11/2021 e intercorsa con il RD avente ad oggetto la cessione della sostanza stupefacente;
sottolineando come la Corte abbia preso in espressa considerazione le argomentazioni del ricorrente rilevando che, nell'ambito della suddetta conversazione, vi era presumibile riferimento a distinta sostanza di origine presumibilmente lecita.
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Firmato Da: GIANFRANCO
CATENAZZO Emesso Da: ST
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Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
9. Il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito, va ribadito il richiamo alla giurisprudenza che ha ritenuto che, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. Nel caso in esame, il giudice di appello ha congruamente dato atto della mancanza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti e l'irrilevanza degli elementi di fatto apportati dalla difesa;
in relazione ai quali, deve sottolinearsi il carattere del tutto neutro rappresentato dalla richiesta di definizione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato (cfr. Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, [...], Rv. 260012; Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [...], che hanno sottolineato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato).
10. In conclusione, il ricorso del TI va rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti UR, Di EO, LO e AU al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52 Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di UR AL, LO NZ, Di EO EP e AU MO NC e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di TI IO che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 30/10/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
IO AR
UGO BELLINI
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: IO AR Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 713c5786e06a7b Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52