Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 22487
CASS
Sentenza 8 maggio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 22487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22487
Data del deposito : 8 maggio 2024

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