Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
È illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificatamente indicati nei motivi di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 20023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20023 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 133
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 32501/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RO N. IL 26/03/1971;
ZO CO N. IL 14/07/1961;
RA AR RE N. IL 05/05/1963;
avverso la sentenza n. 588/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di AN e GO e per il rigetto del ricorso di MA.
udito il difensore avv. Rampino Cosimo Damiano, per il GO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 febbraio 2013 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Lecce in data 17 luglio 2006, ha ridotto la pena inflitta a GO RO ad anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro ventimila di multa, riqualificando la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale in recidiva semplice;
ha altresì ridotto la pena inflitta a AN LO LV ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro dodicimila di multa, valutate le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice (così qualificata quella inizialmente contestata), confermando, nel resto, l'impugnata sentenza, con la quale, tra l'altro, veniva condannato anche MA ES alla pena di anni sei di reclusione ed euro settemila di multa per il reato sub B), quale aumento per la continuazione rispetto al reato già giudicato con sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 14 maggio 2004, irrevocabile il 17 marzo 2005, con pena complessiva pari ad anni dieci, mesi due di reclusione ed Euro ventimila di multa.
All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, gli imputati venivano riconosciuti responsabili - unitamente ad altri coimputati - di varie condotte di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AN LO, deducendo vizi di carenza ed illogicità della motivazione per avere la impugnata pronuncia utilizzato contenuti di intercettazioni che documentano soltanto un acquisto, eventualmente per uso di gruppo, di sostanza stupefacente, in assenza di adeguati riscontri sulla finalità della cessione e sulla località ove l'imputato avrebbe posto in essere la propria attività criminosa.
3. Nell'interesse del GO ha proposto ricorso il suo difensore di fiducia, Avv. Elvia Belmonte, deducendo due profili di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto:
3.1. vizi di violazione di legge e carenze motivazionali, laddove i Giudici di merito non hanno indicato i criteri seguiti nella determinazione della pena base (fissata in anni nove di reclusione), nonostante i fatti siano collocabili in un'epoca ricompresa fra il 2003 ed il 2004, e la L. n. 49 del 2006 abbia parificato il trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti, riducendo il minimo edittale da anni otto ad anni sei di reclusione;
3.2. vizi di violazione di legge e carenze motivazionali in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sebbene la difesa avesse puntualmente evidenziato nel gravame di merito i presupposti che ne permettevano il riconoscimento.
4. Nell'interesse del GO ha altresì proposto ricorso altro difensore, Avv. Cosimo Rampino, deducendo vizi di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
5. Nell'interesse del MA ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, deducendo due profili di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
5.1. Vizi di violazione di legge e carenze motivazionali ex artt. 267, 271 e 295 c.p.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 13, in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte a partire dal 18 luglio 2003, poiché sulla scorta di elementi suscettibili di autorizzare l'espletamento di intercettazioni telefoniche volte alla cattura di un latitante, il G.i.p. ha autorizzato intercettazioni per attività d'indagine aventi ad oggetto una evanescente ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di tale Bolognese Pierluigi: invece di richiedere l'autorizzazione ad avviare le operazioni di intercettazione ex art. 295 c.p.p., ovvero di aprire un procedimento a carico del Bolognese per il reato di favoreggiamento personale, il P.M. apriva a carico di quest'ultimo un procedimento per un reato necessariamente plurisoggettivo (art. 416 bis c.p.), ottenendo in tal modo un'autorizzazione ad intercettare le utenze segnalate per un periodo di giorni quaranta, senza il vaglio sulla sussistenza dei gravi indizi imposto dalla disciplina ordinaria del procedimento autorizzativo.
5.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condanna per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avuto riguardo alle conversazioni oggetto delle intercettazioni telefoniche captate il 13 ed il 14 ottobre 2003, il cui contenuto equivoco non consente di attribuire ad esse il significato "convenzionale" cui fa riferimento la Corte d'appello, ne' di ritenere dimostrata l'ipotizzata consegna di droga del 13 ottobre 2003.
Peraltro, non è possibile escludere che il sequestro di un consistente quantitativo di cocaina presso l'abitazione del MA, successivamente avvenuto il 16 ottobre 2003, abbia avuto ad oggetto una sostanza di cui egli aveva acquisito la disponibilità per vie, tempi e modi diversi da quelli ipotizzati nell'ambito del presente procedimento, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di udienza di convalida nel diverso procedimento penale scaturito dalla perquisizione del 16 ottobre 2003, e conclusosi con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 17 marzo 2005. Nè, infine, è dato sapere da quali conversazioni telefoniche emerga con esattezza il maggiore quantitativo di sostanza stupefacente cui fa riferimento la Corte d'appello nell'impugnata pronunzia, tenuto conto, altresì, del fatto che il G.u.p. sembra aver optato per la tesi dell'identità tra la droga oggetto della presunta fornitura da parte di un gruppo calabrese e quella sequestrata il 16 ottobre 2003, per la cui detenzione il MA è stato già condannato, con la conseguente erroneità della condanna irrogata dal primo Giudice per episodi di detenzione diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nel capo sub B), e pertanto non costituenti oggetto di una specifica contestazione come reati-fine dell'associazione, poi rivelatasi inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso proposto dal AN è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, sulla base del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, i contatti intercorsi con il coimputato MA, finalizzati all'approvvigionamento in maniera continuativa di quantitativi di cocaina destinati a terzi e non certo limitati al dedotto consumo personale.
Al riguardo, peraltro, deve ribadirsi il principio, più volte affermato in questa Sede, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, pertanto, al giudizio di legittimità se la valutazione, come avvenuto nel caso in esame, risulta logica e non manifestamente irragionevole in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 257784).
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il su indicato ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
7. Parzialmente fondate, nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati, devono ritenersi, di contro, le doglianze difensive formulate nell'interesse del GO, laddove censurano l'omissione di uno specifico apprezzamento di merito riguardo ai pretesi fattori di attenuazione della pena indicati nell'interesse dell'imputato in sede di gravame.
Sul punto, invero, la difesa del ricorrente aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando una serie di ragioni la cui compiuta disamina imponeva una puntuale risposta motivazionale da parte della Corte territoriale. Sulla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, infatti, deve ritenersi illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (da ultimo, v. Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, dep. 03/12/2009, Rv. 245336).
Non meritevoli di accoglimento, infine, devono ritenersi le residue doglianze articolate nel ricorso proposto dal GO (v., supra, il par. 3.1.), ove si consideri che l'entità della pena è stata individuata in misura tale da poter essere ricompresa anche nella forbice edittale prevista dalla L. n. 49 del 2006 e che il Giudice d'appello, nel rideterminare la pena in senso favorevole all'imputato, ha mostrato di condividere la valutazione di congruità nella dosimetria del trattamento sanzionatorio al riguardo motivatamente espressa dal Giudice di prime cure, che in effetti aveva esplicitato le ragioni, dal ricorrente peraltro non puntualmente contestate, per le quali aveva inteso discostarsi dal minimo edittale, ritenendo la pena detentiva in tal guisa fissata comunque adeguata all'effettivo disvalore sociale della condotta criminosa posta in essere dall'imputato.
8. Parzialmente fondato deve ritenersi, anche in tal caso entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati, il ricorso proposto dal MA.
Manifestamente infondata, anzitutto, deve ritenersi la prima doglianza difensiva ivi formulata, sol che si considerino, sulla stregua di una pacifica linea interpretativa in questa Sede ormai da tempo tracciata, le implicazioni legate al dirimente rilievo per cui nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che la prospettata irritualità dell'acquisizione di un atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atri di indagine eventualmente compiuti senza rispetto delle forme di rito (da ultimo, v. Sez. 5, n. 46406 del 06/06/2012, dep. 30/11/2012, Rv. 254081; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, dep. 07/05/2013, Rv. 256038).
Sul punto, peraltro, deve soggiungersi che l'obiezione difensiva è meramente reiterativa di analoga censura di merito, già disattesa dalla Corte d'appello con congrua ed esaustiva motivazione, sulla base di argomentazioni linearmente esposte e come tali immuni da censure in questa Sede proponibili.
Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi le censure dedotte riguardo al significato da attribuire alle conversazioni oggetto delle intercettazioni telefoniche captate il 13 ed il 14 ottobre 2003 (v., supra, il par. 5.2.), dovendosi richiamare sul punto le medesime considerazioni già espresse (v., supra, il par. 6) in merito al ricorso proposto dal AN. Anche sotto tale profilo, invero, la Corte d'appello ha puntualmente replicato ai rilievi difensivi, dando ampiamente conto, sulla stregua di plausibili criteri giustificativi, delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere che gli interlocutori usavano ricorrere ad un linguaggio di natura meramente convenzionale, per celare il reale oggetto delle attività delittuose inerenti al traffico di sostanze stupefacenti.
Fondate, per contro, devono ritenersi le residue censure difensive, laddove prospettano una lacuna motivazionale non colmata - ne', allo stato, eliminabile sulla base di un raffronto comparativo con le questioni in punto di fatto affrontate nella pronuncia del Giudice di prime cure - in merito alla evocata presenza di una possibile situazione di bis in idem riguardo ai reati oggetto della precedente condanna irrevocabile emessa nei confronti dell'imputato per effetto della su citata sentenza in data 14 maggio 2004 del G.u.p. presso il Tribunale di Lecce (relativa ad un procedimento penale che sembra scaturito dalla medesima vicenda storico-fattuale legata all'operazione di perquisizione del 16 ottobre 2003), tenuto conto, per un verso, del fatto che nel procedimento de quo il MA è stato condannato per il reato ex art. 110 c.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di cui al capo sub B), commesso tra il 13 ed il 16
ottobre 2003, con la sola esclusione dell'episodio contestato nell'arco temporale ricompreso fra il 29 settembre ed il 1 ottobre 2003 (concernente la ipotizzata cessione al MA ed al coimputato OI di un quantitativo di cocaina, pari a circa gr. 500, da loro poi trasportato nel Salente), e, per altro verso, del rilievo per cui il tema d'accusa ivi formulato descrive un fatto di reato estrinsecatosi attraverso la cessione - da parte del GO ad altri coimputati - di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a circa gr. 500, trasportata nel Salente da uno di loro - OI RC -, una parte della quale (pari a gr. 439) è stata poi sequestrata dal personale della Questura di Lecce all'atto dell'arresto nell'abitazione del MA e della Ventura Maria Camilla, ove era stata dagli stessi occultata e confezionata per la successiva vendita a terzi.
In relazione a tale specifico profilo, dunque, devono essere chiarite e compiutamente esplicitate le ragioni giustificative del percorso decisorio seguito nell'impugnata pronunzia in merito alla esatta delimitazione delle note modali e spazio-temporali dell'episodio delittuoso che ha costituito l'oggetto delle correlative statuizioni, attraverso la necessaria disamina comparativa degli elementi costitutivi delle basi storico-fattuali dei due diversi procedimenti penali instaurati nei confronti dell'imputato, sì da porre in rilievo la presenza, o meno, di una situazione preclusiva connessa al principio del ne bis in idem per identità del fatto (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, Rv. 231799), avuto riguardo, in particolare, al contenuto delle obiezioni difensive incentrate sull'oggettivo rilievo che nel dispositivo, e nella stessa motivazione, della pronuncia di primo grado, è stata espressamente dichiarata la presenza di una causa di improcedibilità ex art. 649 c.p.p., in ordine al reato di cui al cit. D.P.R., art. 73,
limitatamente all'episodio contestato tra il 13 ed il 16 ottobre 2003, ossia proprio "con riferimento alla detenzione della cocaina rilevata al momento dell'arresto", quale medesimo fatto costituente oggetto del precedente giudizio definito con la su menzionata sentenza del 14 maggio 2004. 9. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alle posizioni del GO e del MA, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà affrontare i su evidenziati punti critici, colmando le indicate lacune motivazionali ed uniformandosi al quadro dei principi in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GO RO e di MA ES e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014