Sentenza 3 giugno 1993
Massime • 1
Il fondamento dell'imputazione dolosa, nel dolo eventuale, in cui l'attributo eventuale non concerne il dolo che deve sussistere ma il risultato possibile, per l'appunto eventuale, cui il dolo si riferisce, va ravvisato nell'accettazione da parte dell'agente della possibilità dell'evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta. Qualora l'agente abbia, invece, escluso tale possibilità, confidando di poterla evitare, si versa nella colpa cosciente che, se è caratterizzata dalla previsione dell'evento, postula che questo non sia stato voluto ne' accettato nell'ipotesi che si verifichi. (Nella fattispecie, relativa ad incendio doloso di un alloggio da cui era derivata la morte di una persona, occupante un locale di una contigua abitazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.G. avverso una sentenza di Corte di Assise di Appello che aveva ravvisato, in luogo del contestato reato di omicidio doloso, il delitto di cui all'art. 586 cod. pen.).
Commentari • 5
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Gli algoritmi del processo penale telematico: logica e grammatica del post-moderno tecnologico. di Pasquale Liccardo Contributo ad una riflessione sulla tecnologia ai tempi del Covid-19. Lo studio si propone di contribuire all'analisi del ruolo delle tecnologie ICT nel processo penale, sottolineando le potenzialità inespresse ed i limiti necessari da porre al loro dispiegamento. Propone una lettura delle tecnologie nel contesto delle istituzioni della giuridicità del terzo millennio e ne riscrive il ruolo quale componente essenziale del formante giudiziario, provvedendo a tracciare le possibili linee evolutive attraverso un nuovo legame tra telematica, processo, dati, intelligenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/1993, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1993 |
Testo completo
2 0 3 7
. 2
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 3.6.1993 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 495 Sezione I Penale
Registro generale Composta dagli Ill.mi Sigg.: Presidente N. 9868/93 Dott. Arnaldo Valente
Dott. Vincenzo Tricomi Consigliere
Dott. Leonardo Barone ""
CORTE SUPREMA DI CASSAZION Dott. Santo Belfiore UFFICIO COPIE " '
Rilasciata copia studic Dott. Bruno Rossi " "
FASSAR al SIG. 13000 ha pronunciato la seguente per diritti
11 23 GTU. 1994. se n t enza AL CANCELLIERECELLERE sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino av- verso la sentenza pronunciata il 21.1.1993 dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino nel procedimento nato a [...] il a carico di GA SA,
18.4.1958.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
***
COPIE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor- stur al Sta. A nago Copia so;
per ciniti 200€ Consi- Udita in pubblica udienza la relazione del
#1 #2 LUG, 1994 gliere dott. L.Barone; IL CANCELL
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
conci SUPREMA DI CASSAZIONE Generale dott. Giustino Di Ciccio, che ha
UFFIC COPIE
Richiest studic Rolders dal Sig 1
2000 per dirit il 25 AGO 1995 IL CANCELLIER
A. Spinosi Roma Mod. 82
Richiesta copia_studi Udit difensor dal Sig. PROIETT per diritti 4,65 IN FATTO
11.2-80112003il Con sentenza del 21.1.1993, la Corte d'Assise d'Ap-
pello di Torino ha confermato la sentenza 18.6.1992
della Corte d'Assise di Asti, appellata dal P.M.,
con la quale GA SA era stato condannato
alla pena di anni sei di reclusione per i reati,
uniti dal vincolo della continuazione, di incendio
(art. 423 c.p.) e di omicidio colposo, nell'ipotesi,
aggravata, di morte verificatasi come conseguenza
+
voluta dell'incendio stesso (art. 586 c.p.), non modificata l'originaria imputazione di omici- cosi dio.
I 1 giudice d'appello ha così disatteso il gravame
della pubblica accusa, dolutasi in ordine alla di-
versa qualificazione giuridica del fatto omicidiario ritenuta dal primo giudice.
In punto di fatto, va brevemente premesso che il
4.2.1989, in Asti, aveva luogo un incendio in uni misero alloggio che, sito nel fabbricato comunale
denominato 'Cupola'e locato dal Comune a tale Bogero
Alessandrina, per le condizioni di indigenza in cui costei versava, era stato poi dalla medesima saltua-
riamente abitato insieme alla figlia.
2
A. Spinosi Roma Mod. 82 Le operazioni di spegnimento delle fiamme, protrat-
per la difficoltà incon tesi oltre il prevedibile,
causa di carta, stracci trate dai vigili del fuoco a
bombole di gas liquido, e giornali che, unitamente a consentivano di trarre ingombravano lo spazio, поп
tempestivamente in salvo tale ZI UI, sessan-
tenne e disabile, per paralisi agli arti inferiori,
il quale occupava uno stanzino di un alloggio conti-
guo, la cui separazione, dall'alloggio incendiato,
era costituita da una parete divisoria in legno. i La morte del ZI era dovuta ad asfissia prodotta dell'al dai densi fumi sprigionatisi nell'incendio loggio contiguo. Gli inquirenti accertavano che l'incendio era stato dolosamente cagionato e che sospetto autore dell'ap-
piccamento delle fiamme, la cui propagazione aveva
avuto origine dall'angolo tra le due pareti del vano
d'accesso, probabilmente mediante l'immissione, dal-
}
l'esterno, di un liquido altamente infiammabile, era
GA SA, ex convivente della Bogero, il quale appena il giorno prima, essendo state ancora respin- te dalla donna le richieste di riprendere la convi-
venza, le aveva manifestato, dopo averla picchiata,
il proposito di vendicarsi, anche con il fuoco.
La figlia dell'invalido, Burzio US, aveva
3
Mod. 82 A. Spinosi Roma dichiarato di non avere avuto motivi di attrito con il GA e di averlo visto giungere nell'alloggio contiguo, la sera prima dell'incendio, nell'assenza della Bogero; ignorava se il GA conoscesse le condizioni fisiche di invalidità della vittima.
Avverso la sentenza del giudizio d'appello, svolto-
si, come quello di primo grado, nella contumacia del
GA, il P.G. di Torino ha proposto ricorso per cassazione.
IN DIRITTO
L'Ufficio ricorrente ribadisce l'assunto dedotto in sede di gravame, secondo cui concorrerebbe, con il reato di incendio, l'omicidio doloso inizialmente:
contestato e non il reato di cui all'art. 586, c.p.
Sostiene il ricorrente che l'elemento soggettivo del reato di omicidio, nella forma del dolo eventuale,
il cui concorso è stato escluso dai giudici di merito, sarebbe concretamente ravvisabile nel caso in esame, in quanto l'imputato, per avere frequenta-
to l'abitazione della convivente, sarebbe stato conoscenza della presenza di altre persone nell´edi-
ficio, e avrebbe dovuto di conseguenza prevedere che, tra tali persone, ve ne fosse taluna nelle condizioni di fisica invalidità in cui versava la vittima, la quale non era stata in grado di sottrar-
4
Mod. 82 A. Spinosi Roma Si alle conseguenze dell'incendio che egli aveva
deciso di appiccare.
La censura va disattesa. Essa si risolve nella prospettazione di una c.d.
massima d'esperienza, il cui fondamento è tutto da
dimostrare e che, comunque, non sarebbe sufficiente per la ravvisabilità dell'elemento soggettivo del
reato di cui all'art. 575 c.p., nella forma del dolo eventuale.
Invero, il fondamento dell'imputazione dolosa, nel
dolo eventuale, in cui, come non è stato inutilmente puntualizzato in sede dottrinaria, l'attributo di concerne il dolo, che in realtà deve 'eventuale non risultato possibile, vale a dire sussistere, ma il cui il dolo si riferisce, va ravvisato 'eventuale',
se ed in quanto l'agente abbia accettato la possibi-
lità dell'evento, sia pure come risultato accesso-
rio' rispetto allo scopo della sua condotta;
se,
invece, l'agente ha escluso tale possibilità, confi- dando di poterla evitare, si è in tema di 'colpa
cosciente', altrimenti detta 'colpa con previsione',
la quale, se è appunto caratterizzata dalla previ-
postula che questo non sia statosione dell'evento,
voluto nè accettato per l'ipotesi della Sua verifi-
cazione.
5
A. Spinosi Roma Mod. 82 Nella specie, come i giudici di merito hanno osser-
vato, поп solo era dubbio che 1' imputato fosse edotto delle condizioni d'invalidità della vittima, ma era anche indimostrato che avesse previsto che il fuoco, appiccato al limitato scopo di danneggiare le strutture interne dell'immobile dell'ex convivente, si sarebbe invece propagato in modo tale da provo-
alloggio e dacare 1 affumicamento del contiguo renderne irrespirabile l'aria, e che non avesse
anche confidato, in ogni caso, che ognuno, quali che fossero le sue condizioni fisiche, potesse porsi in salvo da solo o con il soccorso di terzi.
E' privo di vizi logici e non offre il fianco a
censure in questa sede 1' apprezzamento del giudice di merito su tali circostanze di fatto, apprezzamen-
to tanto più dovuto ed imprescindibile ove si faccia questione di dolo eventuale, in cui, diversamente dal dolo diretto, la prova della sua sussistenza non
è fornita essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, ma deve trarsi da un'indagine approfondi-
ta e rigorosa, non risolvibile con valutazioni ap-
prossimative (Cass. Sez. I, 29.6.1984, Albergo).
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione:
b
1 Mod. 82 A. Spinosi Roma letti gli artt. 606, 615 c rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, addi
Il Consigliere estensore
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore
Mod. 32
.p.p.%
3 giugno 1993.
Il Presidente an
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
27 LUG 1993
PATORE
7
A Spinost Ronta