Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6746 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
$6 746 /02 Aula 'A' REPUBBLIC ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 15439/99 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Cron. 19206 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IO AN, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato 4817 BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente -1- agli avvocati ALBERTO PICCININI, VALERIO CERRITELLI, MICHELE MISCIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
AL AD, FE RI, SA NC, IN TO;
intimati avverso la sentenza n. 28/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 18/05/99 R.G.N. 4086/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 15439/99 ud. 7 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 1993 LL FO, EL TO, MA LO, IO ER e IG RT, hanno convenuto dinanzi al Pretore di Bologna l'Inps, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Fondo per la mobilità della manodopera, costituito presso il medesimo Ministero, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle quote di trattamento di fine rapporto sul trattamento di cassa integrazione loro erogato. A sostegno delle loro richieste i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società Pontex S.p.a., poi dichiarata fallita, di essere stati licenziati, di aver fruito per un certo periodo dopo il licenziamento del trattamento di cassa integrazione, ma non delle relative quote di t.f.r.. Sia l'Inps, da un lato, che, dall'altro, con un'unica difesa, il Ministero, il Fondo per la mobilità della manodopera nonché il Fondo per la formazione professionale, costituito sempre presso il Ministero del lavoro e successivamente chiamato in causa, si costituivano nel giudizio contestando le domande. Il Pretore di Bologna, con sentenza depositata il 30 aprile 1996, accoglieva le domande proposte nei confronti dell'Inps; il dispositivo non recava invece alcuna pronuncia nei confronti 3 delle altre parti convenute in giudizio. L'Istituto, con ricorso depositato il 3 luglio 1996 e notificato solo ai cinque ricorrenti in primo grado, impugnava questa sentenza, sostanzialmente riproponendo le eccezioni disattese dal primo giudice e le argomentazioni svolte in primo grado. Gli appellati si costituivano, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della decisione del Pretore.
2. Il tribunale di Bologna con sentenza 13 gennaio - 28 maggio 1999 rigettava l'appello. In particolare il tribunale richiamava il sistema delineato dalla legge n.675 del 1977 all'art. 21, quinto comma, che, nella sua formulazione originaria, disponeva espressamente che sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 28 (ossia del Fondo per la costituito presso il Ministero del mobilità della manodopera, lavoro e della previdenza sociale) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di occupazionale. Tale onere, che quindi mantenere il livello gravava sul Fondo per la mobilità della manodopera, si estendeva alle quote di trattamento di fine rapporto, dato che questo istituto ha sostituito, con la riforma della legge n.297 del 1982, quello precedente dell'indennità di anzianità. Tale disciplina è stata modificata dal d.l. n.86 del 1999. Però - osservava il tribunale questo nuovo regime che prevede la responsabilità della Cassa anche per le quote di t.f.r. relative ai periodi di integrazione salariale, si applica per i periodi successivi all'entrata in vigore della nuova legge. Pertanto per il periodo anteriore al 23 marzo 1988 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) l'onere relativo alle quote di sul Fondo per latrattamento di fine rapporto ricadeva ancora mobilità (costituito presso il Ministero del lavoro), mentre per il periodo successivo deve essere addossato alla stessa Cassa Integrazione Guadagni, gestita dall'Inps. Nella specie la cassa integrazione fruita dai dipendenti della ditta Pontex si poneva a cavallo della modifica legislativa del marzo del 1988, essendo in parte anteriore e in parte successiva. Tuttavia, per essere stato 1'INPS autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale, doveva essere confermata la responsabilità dell'Istituto, ritenuta dalla sentenza impugnata, anche per il periodo precedente al 23 marzo 1988. cassazione Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per 1'INPS con quattro motivi di ricorso, illustrati anche con successiva memoria. Resistono con controricorso gli intimati. 1 05 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, pacificamente notificato ben oltre il decorso del termine perentorio di cui all'art. 370 c.p.c.
2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo l'Inps deduce violazione degli artt. 2, commi 2 e 2-bis, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in 1. 20 maggio 1988 n. 160, e dell'art. 21, commi 5 e 6, della 1. 12 agosto 1977 n. 675. Sostiene che, stante il tipo di crisi aziendale che nella specie ha determinato la concessione dell'integrazione salariale, la fatti specie è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 21, sesto comma, della 1. n. 675/1977, e quindi debitore delle quote di t.f.r. è il Fondo per la mobilità della manodopera, a norma del quinto comma del medesimo articolo, richiamato dal sesto. Non può ritenersi pertinente, invece, il comma 2-bis dell'art. 8 del d.l. n. 86/1988, introdotto dalla legge di conversione, che regola le quote del trattamento di fine rapporto relativamente un'ipotesi di intervento straordinario (contratti diad solidarietà di cui al d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla 1. 19 dicembre 1984 n. 963), diversa da quella in questione. 106 In sostanza la difesa dell'INPS sostiene che lo scrimine tra la nuova e la vecchia disciplina è costituito dalla data di entrata in vigore del d.l. n.86 del 1988 (ossia il 23 marzo 1988). Nella specie doverva applicabile la precedente disciplinaritenersi (art. 21 1. n. 675 del 1975) trattandosi un periodo di cassa integrazione che era iniziato prima di tale data, ancorché autorizzato dopo;
sicché la responsabilità per il pagamento del t.f.r. era esclusivamente del Fondo suddetto.
2.2. Con il secondo motivo l'Istituto deduce violazione dell'art. 8, commi 2 e 8, del d. 1. 21 marzo 1988 n. 86, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 maggio 1988 n. 160, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, c.p.c. Osserva preliminarmente che l'abrogazione, da parte dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 86/1988 (così come convertito), delle norme che ponevano a carico del Fondo per la mobilità della manodopera gli oneri per le quote di t.f.r. per fattispecie come quella in esame (art. 21, commi 5 e 6 della 1. n. 675/1977) e la in materia di cui contestuale conferma delle disposizioni all'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, hanno effetto, giusta l'art. 8, ottavo comma, solo con riferimento alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 1988) e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. 7 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione del principio generale dell'unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale. Ribadisce le tesi di cui al precedente motivo, osservando che il Tribunale aveva errato a ritenere nella specie applicabile, per un periodo finale del trattamento di cassa integrazione, un regime di responsabilità per il t.f.r. diverso da quello iniziale, poi che deve ritenersi errata una visione atomistica che scinda l'intervento assistenziale in tanti periodi quanti risultano dalla decretazione ministeriale di conferimento delle prestazioni. Infatti, dal complesso delle disciplina in materia, si evince un principio di unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare varie disposizioni di legge configurano detto trattamento quale unica e unitaria provvidenza, complessivamente utile a fini diversi, e, specificamente, ad un periodo unitario fa riferimento 1' art. 2 della 1. n. 464/1972 quanto alla relativa quota di trattamento di fine rapporto di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo l'Istituto deduce violazione dell'art. 5, primo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80, come sostituito dalla legge di conversione 26 maggio 1978 n. 215, con riferimento all'art. 12 del d.lg.lt. 12 novembre 1945 n. 788, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento di autorizzazione dell 'Inps al pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di 8 integrazione salariale non ha potuto determinare la legittimazione passiva dell'Inps relativamente a tale quote. Da un lato, e in via generale, deve escludersi una portata in tal senso della normativa in materia di anticipazione, che fa riferimento solo alla prestazione integrativa del salario e agli assegni familiari, anche perché le prestazioni relative al t.f.r. costituiscono entità diverse, definibili come benefici aggiuntivi;
del resto, il trattamento di fine rapporto integra una retribuzione differita mal percentualmente decurtata. In particolare, poi, rispetto a quote dovute da un soggetto terzo, l'Inps assumerebbe il ruolo di adiectus solutionis causa, o delegato per il pagamento, e quindi la legittimazione in giudizio non potrebbe non essere del soggetto passivamente titolare dell' obbligazione, salva un' eventuale responsabilità del delegato nei suoi soli confronti. In sostanza la difesa dell'Istituto esclude che l'autorizzazione al pagamento diretto, intervenuta nella specie, potesse aver riguardato anche la corresponsione delle quote di t.f.r.. 3. I quattro motivi del ricorso che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente - sono fondati.
4. Posto che nella specie il periodo di c.i.g. in questione (autorizzato con d.m. 4 agosto 1988 e con successivi decreti di proroga) va dal 16 dicembre 1987 al 16 dicembre 1990, occorre 9 fare riferimento della disciplina applicabile ratione temporis;
disciplina che è mutata nel tempo e che vede, per quanto rileva nel presente giudizio, una alterna evoluzione sviluppatasi essenzialmente in tre fasi nelle quali è possibile cogliere, come momento unificante, la tendenza ad un progressivo affiancamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di c.i.g. allo stesso trattamento di integrazione salariale. Di quest'ultimo le prime finiscono per mutuare la natura previdenziale-assistenziale così come in generale il trattamento di fine rapporto mutua la natura retributiva dall'ordinario trattamento economico spettante al lavoratore. Occorre peraltro precisare che il thema decidendum di questo giudizio è rimasto limitato unicamente alla posizione dell'INPS: se sia, о meno, debitore a titolo principale ovvero quale soggetto obbligato al pagamento diretto delle quote di t.f.r.. Invece la posizione degli altri soggetti evocati in giudizio innanzi al giudice di primo grado è rimasta in realtà impregiudicata non avendo il giudice di primo grado reso in proposito alcuna statuizione, né di tale omessa pronuncia si è doluta alcuna parte in giudizio.
5. Inizialmente - ed è questa la prima fase - era previsto un obbligo di rimborso a carico della c.i.g. della quota di indennità di anzianità corrisposta dal datore di lavoro e riferibile al periodo di sospensione del rapporto per collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni. Infatti la legge 8 agosto 1972, n.464 (recante modifiche ed 10 integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n.1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) ha previsto, all'art. 2, da una parte che i periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione salariale, sono considerati utili d'ufficio al fine del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa;
d'altra parte ha prescritto che per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.
6. Successivamente - - è statoe si passa così alla seconda fase introdotto l'obbligo (non già di rimborso, bensì di erogazione diretta) di un Fondo con gestione autonoma nel caso di c.i.g.s.. Infatti la legge 12 agosto 1977, n.675 (recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), all'art. 21, comma 5, ha previsto che, ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 28 le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione о riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte livello occupazionale.dell'azienda medesima di mantenere il L'art. 28 costituiva presso il Ministero del lavoro e della 11 b previdenza sociale un Fondo per la mobilità della manodopera, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'art. 27 della medesima legge. Il Fondo era alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'art. 3 della stessa legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria presso l'INPS. L'obbligo del datore di lavoro di corrispondere le quote di t.f.r. viene poi espressamente previsto dall'art. 2120, comma 3, C.C., novellato dalla legge n. 297 del 1982. Tale disposizione contempla che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Questo assetto della disciplina in esame trova poi ulteriori riscontri. In particolare viene ribadito al'accantonamento carico del Fondo e la generalizzazione dell'intervento di quest'ultimo nell'ipotesi di stipulazione di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto о in parte, la riduzione о la dichiarazione di esuberanza del personale. Infatti il decreto- legge 30 ottobre 1984, n. 726 (recante misure urgenti a sostegno 12 e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, prevede, all'art. 1, comma 5, che ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Questa stessa disciplina trovava poi applicazione anche nelle ipotesi di fallimento dell'impresa prevista dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n.159 (concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno); disposizione questa che prevedeva che nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 25 della cit. legge n.675 del 1977, ove licenziamenti, l'efficacia degli stessi è siano intervenuti sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione.
7. Più recentemente infine- pervendosi così alla terza fase - si supera l'obbligo a carico del Fondo di mobilità e si transita al sistema dell'obbligo diretto della c.i.g.. Infatti il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160 (recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del 13 lavoro), ha previsto all'art. 8, comma 2, che: a) sono abrogati (oltre alla lettera a) del numero 2) dell'art. 1 1. 20 maggio 1975, n. 164, anche) i commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (ossia la previgente disciplina che onerava il Fondo del pagamento delle quote di t.f.r. in questione); b) resta invece fermo quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (ossia viene richiamata e quindi ripristinata la previgente disciplina che onerava di tale pagamento la stessa Cassa integrazione guadagni e quindi l'INPS). Il successivo comma 2-bis ha poi previsto con una disposizione di coordinamento che il secondo periodo del- comma quinto dell'art. 1 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in 1. 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: "le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni”. Questa nuova disciplina, che quindi ripristinava l'onere e la dell'INPS, operava però solo per il futuro.responsabilità Infatti il successivo comma 8 ha previsto che le disposizioni di cui ai commi primo e secondo trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Questa disciplina ha continuato ad applicarsi anche alle imprese fallite. Non rileva infatti, perché non convertito, il decreto- legge 20 maggio 1992, n. 293 (misure urgenti in campo economico 14 ed interventi in zone terremotate) che all'art. 10 aveva previsto che l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del di integrazione salariale di cuitrattamento straordinario all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto. Né rileva, per la stessa ragine, il precedente d.l. 20 marzo 1992 n.237. 8. Ricostruita questa sequenza normativa che ha visto nel tempo prima la responsabilità della Cassa integrazione guadagni (e quindi dell'INPS), poi del Fondo per la mobilità della manodopera e successivamente ancora della Cassa (e dell'INPS), deve considerarsi che questa Corte (Cass. 2 dicembre 1991, n.12908) ha già affermato che, nella disciplina prevista dall'art. 2 della legge 27 luglio 1979 n. 301, di conversione del d.l. 26 maggio che ha esteso con effetto dal 1° gennaio 1979 il 1979 n. 159 - beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese già dichiarate fallite, per le quali sia stato dichiarato dopo il fallimento lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 - la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti intimati dal curatore del fallimento determina non l'estinzione, ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, con la sola sospensione delle obbligazioni aventi per oggetto la prestazione lavorativa e la retribuzione, e con il diritto dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il tempo dell'intervento straordinario, la cui corresponsione, nel vigore dei commi quinto e sesto dell'art. 21 15 della citata legge n. 675 del 1977 successivamente abrogati dall'art. 8, comma 2 della legge 20 maggio 1988 n. 160, di conversione con modificazioni del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 era a carico del Fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977. Successivamente Cass. 7 luglio 2001, n.9236, ha ribadito che per 21, le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. commi quinto e sesto, della legge n. 675 del 1977 abrogati - dall'art. 8 del D.L. n. 86 del 1888, convertito nella legge n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e per i relativi periodi - direttamente obbligato asuccessivi alla predetta data corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale non è l'INPS, ma è il "Fondo per la mobilità della manodopera" istituito dall'art. 28 della medesima legge n. 675 del 1977. Tale disposizione deve soltanto ai casi diconsiderarsi applicabile non "ristrutturazione" o "riconversione produttiva" in senso proprio, ma anche alle situazioni (non direttamente icollegate con "crisi aziendale", suddetti processi) inerenti allo stato di e degli elementi comportanti un ridimensionamento dell'attività patrimoniali attivi e passivi dell'azienda, dato che con la citata legge n. 675 del 1977 è stata dettata una normativa unitaria riguardante tutti i casi nei quali vi fosse la necessità del previsto intervento pubblico, sicchè il comma sesto dell'art. 16 nella parte in cui fa riferimento alla necessità di21 di essa, pervenire a una nuova dimensione produttiva, deve essere ricomprendere anche le menzionate interpretato nel senso di situazioni. Pertanto confermando ulteriormente tale orientamento - deve ribadirsi che per i periodi di c.i.g.giurisprudenziale anteriori al 23 marzo 1988, in forza dell'art. 21, comma 5, 1. 675/77, obbligato è il Fondo di mobilità e non 1'INPS. Nella specie, trattandosi appunto di un intervento della c.i.g. autorizzato per un periodo precedente alla data suddetta, la successiva modifica del 1988 (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160), per cui si supera l'obbligo a carico del Fondo e si ritorna al sistema dell'obbligo di rimborso della c.i.g., non si applica ratione temporis. Infatti ciò che rileva è la data della domanda di c.i.g. (prima o dopo il 23 marzo 1988) e non già il periodo di riferimento (come erroneamente ritiene il tribunale). Né certo la eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo di c.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di "proroga" e non già di nuova concessione. Quindi è errata la distinzione che fa il tribunale: le quote del t.f.r. maturate nel periodo di c.i.g. in questione sono sempre a carico del Fondo di mobilità perché si applica la disciplina previgente alla data del 23 marzo 1988 essendo stata la domanda presentata prima di tale data, senza che in senso contrario possa rilevare né la circostanza che il decreto ministeriale 17 autorizzatorio dell'erogazione sia successivo alla data suddetta, né il fatto che il periodo di c.i.g. si sia poi protratto fino al 1990 in forza di successive proroghe.
9. Occorre infine considerare la disciplina posta dall'art.5 del decreto legge 30 marzo 1978, n.80, convertito, con modifiche, nella legge 26 maggio 1978, n.215, che dispone (tra l'altro) che nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti. Quindi l'Inps può essere autorizzato a pagare direttamente, in luogo del datore di lavoro, le indennità che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro e poi rimborsate a quest'ultimo dalla Cassa integrazione gestita dall'Inps; vengono corrisposte ai lavoratoriindennità queste che direttamente dall'Inps che provvede a contabilizzarle nella gestione della Cassa. Nella specie il decreto ministeriale autorizzatorio della concessione del beneficio conteneva anche l'autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS. Sia il tribunale (per la parte di quote di t.f.r. relative al periodo precedente al 23 marzo 1988) che il pretore (per l'intero periodo di c.i.g.) hanno diretto riguardasse tutto ilritenuto che tale pagamento trattamento spettante ai lavoratori in conseguenza dell'autorizzato intervento della Cassa integrazione guadagni: 18 non solo l'integrazione salariale, ma anche le quote di trattamento di fine rapporto. 10. Orbene occorre porre in relazione questa speciale previsione del pagamento diretto>> con l'evoluzione della disciplina delle quote di t.f.r. relative al periodo di c.i.g.. Se si considera l'assetto di tale disciplina quale da ultimo risultante dal cit. decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, deve inferirsi, sulla base della mera interpretazione letterale, che le relative prestazioni>>, alle quali fa riferimento il cit. art. 5 d.l. 30 marzo 1978, n.80, conv. in 1. 26 maggio 1978, contemplando l'autorizzazione dell'INPS al pagamenton.215, - in mancanza di alcuna limitazione diretto>>, riguardano tutte le prestazioni poste a carico della cassa testuale - integrazione guadagni e quindi anche le quote di trattamento di fine rapporto. Questa inferenza non può però parimenti ripetersi anche in relazione alla previgente disciplina (ossia con riferimento al cit. art. 21 commi 5 e 6, legge 12 agosto 1977, n.675). - come già rilevato Considerando quest'ultima, infatti, si doveva (e si deve ratione temporis) distinguere tra prestazioni a - carico della cassa interazione guadagni (e quindi dell'INPS), quale è il trattamento di integrazione salariale, e prestazioni a carico del Fondo di mobilità, quali sono le quote di trattamento di fine rapporto (e prima ancora le quote di indennità di 19 anzianità). Diverso è quindi il soggetto debitore, ancorché l'Istituto in realtà anche all'epoca non fosse estraneo al Fondo medesimo essendo tenuto alla provvista dello stesso nella misura del 50% e quindi dovendo comunque sopportare, seppur non integralmente, il relativo onere economico. Certo l'effettività della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) risulterebbe rafforzata se anche all'epoca il Ministro del lavoro avesse potuto agevolare i lavoratori beneficiari facilitando la percezione delle prestazioni di integrazione salariale con debitore (l'INPS) mediante l'assegnazione di un unico dell'Istituto all'erogazione diretta non solo l'autorizzazione delle prestazioni della cassa integrazione guadagni in senso stretto, ma anche di quelle del Fondo di mobilità (è significativo che la complessità del presente giudizio - con le riguarda unicamente alterne vicende che lo hanno caratterizzato - nell'amministrazione pubblica in senso lato, l'individuazione, del soggetto obbligato al pagamento, essendo invece del tutto pacifico che i lavoratori in giudizio avessero diritto alla prestazione previdenziale azionata). Anzi anche il principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.) se ne sarebbe giovato se, in riferimento alla stessa causa integrabile e alle medesime posizioni individuali dei lavoratori sospesi, non si fosse dovuto (all'epoca) tenere, sempre e comunque, una duplice contabilità: da parte dell'INPS quanto integrazione salariale;
daall'erogazione del trattamento di parte del Fondo di mobilità (e quindi del Ministero del lavoro) 20 quanto alle quote di trattamento di fine rapporto. Ed in effetti questa Corte (Cass. 11 giugno 1992, n. 7209) ha più in generale affermato che l'obbligo dell'Inps, cui, ai sensi d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con 1. 26dell 'art. 5, maggio 1978, n. 215, sia stato imposto, nei casi d'intervento straordinario della c.i.g., il pagamento diretto ai lavoratori delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti >>, non è limitato alle sole integrazioni periodiche, ma si estende a tutti gli obblighi inerenti all'intervento della c.i.g.s., compresa, quindi, la corresponsione delle quote di anzianità maturate durante il periodo d'integrazione salariale dal lavoratore licenziato al termine di tale periodo. Però recentemente questo principio è stato rettificato da questa Corte (sent. n.r.sez. 4306 del 2001, in causa n.r.g. 11047/99, INPS c. POLI, ud. 8 novembre 2001) che ha più puntualmente rilevato che, quando l'onere definitivo del pagamento delle quote di t.f.r. è stato posto sul solo Fondo di mobilità, vengono meno le ragioni che concorrono a giustificare il pagamento diretto delle prestazioni di cassa integrazione da parte dell'INPS e quindi l'autorizzato pagamento diretto>> non può riguardare anche le quote di t.f.r.. In adesione a quest'ultima pronuncia e richiamando quanto sopra esposto in ordine all'identificazione della disciplina applicabile ratione temporis, può ritenersi che l'INPS, essendo tenuto solo al pagamento delle prime prestazioni, poteva essere 21 autorizzato al pagamento diretto>> unicamente di queste stesse e non già anche di prestazioni che facevano carico su un altro soggetto (il Fondo di mobilità, il quale peraltro rimane obbligato alle prestazioni spettanti ai lavoratori intimati non essendo stata resa in questo giudizio come già notato - alcuna - statuizione pregiudizievole per questi ultimi). Quindi deve in diritto affermarsi il seguente principio: solo nel regime introdotto decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, all'art. 8, l'obbligo dell'Inps, cui, ai sensi dell'art. 5, d.1. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con 1. 26 maggio 1978, n. 215, sia stato imposto, nei casi d'intervento straordinario della c.i.g., il pagamento diretto ai lavoratori delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti>>, non è limitato alle sole integrazioni periodiche, ma si estende a tutti gli obblighi inerenti all'intervento della c.i.g.s., compresa, quindi, la corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo d'integrazione salariale dal licenziato al termine di tale periodo;
invece inlavoratore precedenza l'INPS, essendo tenuto solo al pagamento delle prestazioni di integrazione salariale in senso stretto, poteva essere autorizzato al pagamento diretto>> unicamente di queste stesse e non già anche di prestazioni che facevano carico su un altro soggetto (il Fondo di mobilità), quali le quote di anzianità e poi del trattamento di finedell'indennità rapporto. 22 Nella specie, conclusivamente, l'autorizzazione dell'INPS al pagamento diretto non poteva riguardare anche le quote di trattamento di fine rapporto alla cui erogazione era tenuto il Fondo di mobilità. 11. Da ciò consegue che, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto è possibile la definizione del giudizio con il rigetto nel merito della domanda proposta dagli attuali intimati nei confronti dell'INPS. 1 che deve ritenersiAi sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del oggettole spese giudiziali nei giudizi aventi ad 1994) - prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dagli intimati nei confronti dell'INPS; nulla sulle spese per l'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente giovannianni Amoroso)B вите Мисича (Ettore Mercurio) шочогоavour Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MAG. 2002 IL CANCELLIERE