Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 2
Il "metus publicae potestatis", elemento della fattispecie di concussione, deve essere ravvisato non solo quando la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno ovvero fuorviata dall'inganno, ma altresì qualora venga repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pur senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nella vittima la fondata convinzione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità. (Fattispecie relativa alla richiesta da parte del componente di una commissione ispettiva di un incarico di consulenza di cui prospettava al privato la necessità al fine della definizione della pratica ispettiva).
È illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 46514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46514 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
46514/09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Penale
Udienza Pubblica del 23 ottobre 2009
Registro generale 25763/2007 Sentenza n. 7763
Composta dai Signori
Presidente 1. Giovanni de ROBERTO
Consigliere 2. Saverio MANNINO
Consigliere 3.Vincenzo ROTUNDO
Consigliere 4 Anna Maria FAZIO
Consigliere 5. Domenico CARCANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Af sul ricorso proposto da IS ON nato a [...] il [...]
avverso sentenza della Corte di Appello di Catania resa in data 20 aprile 2007
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott Anna Maria Fazio;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Eugenio Selvaggi che ha concluso per la declaratoria di annullamento con rinvio limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rigetto nel resto del ricorso.
Sentito i difensori avvocati Franco Passanisi e Carlo Taormina che hanno concluso per la declaratoria di accoglimento dei ricorsi;
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Con sentenza resa il 10 marzo 2000, il Tribunale di Catania affermava la responsabilità di
IS ON, componente la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, imputato del delitto di concussione, per avere in concorso con LI ND, consulente di tre ditte costruttrici di fuochi di artificio, soggette a controllo ispettivo da parte della commissione suddetta, costretto i titolari delle imprese, SO, BA e AL,
a corrispondergli la somma di 8 milioni di lire per ottenere un favorevole esito della pratica amministrativa in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, aperta in quel momento a carico delle fabbriche. Assolveva il LI dal reato con la formula per non aver commesso il fatto.
Il giudicante di merito perveniva al giudizio di responsabilità del solo IS considerando che 1) dalle testimonianze degli imprenditori PE BA e AN IN, gestore della ditta SO, in ordine al ruolo di intermediario svolto dal LI, risultava che costui aveva loro comunicato la necessità di pagare delle somme di denaro al IS, al fine di ottenere un aiuto per la omologazione dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza delle loro fabbriche;
lo IN, in particolare, aveva affermato di aver pagato per evitare problemi con la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, poiché aveva avuto la percezione, in occasione di un controllo effettuato dal detto organo nel settembre-
AV ottobre del 1997, che l'imputato avesse in seno alla stessa una posizione preminente;
2) emergeva dalle dichiarazioni rese da AL RE, che si era recato con il LI
a Roma presso il Ministero della Marina per incontrare il IS, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla operazione ispettiva in corso ad opera della commissione, che in esito alla visita, l'imputato aveva richiesto al solo LI, l'importo di 16 milioni di lire per una " consulenza " da svolgere per la definizione della pratica;
l'imprenditore aveva dato la propria disponibilità al pagamento perché temeva che il IS, relatore in seno alla commissione del suo fascicolo, potesse, con motivi pretestuosi, bloccarne la approvazione;
3) il LI aveva esplicitamente accusato il IS di averlo avvicinato nel corso della ispezione avvenuta nel 1997 presso la ditta SO-IN e di essersi offerto quale consulente per le pratiche di regolarizzazione delle dette fabbriche, specificando che i termini dell'accordo prevedevano, oltre un compenso, anche il rimborso spese per i viaggi a Catania;
aveva ribadito che in esito ad un colloquio avvenuto in Roma per il disbrigo della pratica AL, gli era stata richiesta la somma di £.20 milioni, poi ridimensionata a £.16.000.000, da pagare in contanti, per favorire il parere favorevole della commissione;
aveva dichiarato, infine, che gli imprenditori avevano versato metà della somma;
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4) l'importo di £.8 milioni, consegnato in una busta, al IS dopo il suo arrivo in Catania avvenuto il 15 gennaio 98, era stato effettivamente trovato indosso all'imputato, fermato mentre si accingeva a far rientro a Roma;
l'imputato aveva ammesso di aver ricevuto le somme dalle ditte a titolo di consulenza;
5) infine, le conversazioni telefoniche tra gli imprenditori, intercettate a loro insaputa, confermavano che costoro avevano pagato le cifre richieste, secondo le modalità pattuite;
Il Tribunale, pertanto, condannava il IS alla pena di anni 4 di reclusione, disattendo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Assolveva, invece, il LI, con la formula per non aver commesso il fatto, ritenendo che nei confronti di costui non vi fossero elementi certi di condivisione della condotta concussiva, ma un mero sospetto, quello di aver intascato parte della somma, smentito da altre emergenze istruttorie.
La affermazione di responsabilità veniva ribadita dalla Corte di Appello di Catania con la pronuncia indicata in epigrafe;
il giudicante escludeva che il IS avesse espletato una consulenza retribuita in favore dei tre fabbricanti, sia considerando che costoro già si avvalevano dell'opera del LI, sia tenendo conto delle dichiarazioni di IN e
AL, riscontrate dal contenuto delle intercettazioni, che attestavano come l'unica ragione del pagamento fosse quella di evitare difficoltà ed ostacoli di ordine burocratico,
AV che l'imputato avrebbe potuto creare nella sua posizione di componente della commissione e di relatore di tre pratiche;
osservava che il pagamento in contanti era sintomatico della illiceità della richiesta, che non poteva inquadrarsi nel paradigma della corruzione ad iniziativa del LI, non solo perché gli imprenditori non avevano dato al proprio consulente alcun mandato in tal senso, ma, soprattutto, perché costoro nelle conversazioni intercettate si dichiaravano contrariati dalla necessità degli esborsi in favore del IS. La
Corte osservava come fosse irrilevante la natura meramente consultiva del parere, stante la evidente potenzialità danneggiatrice di un influente e motivato giudizio negativo, e come, in punto di fatto, risultasse che durante i lavori attinenti alla sicurezza si erano verificati intoppi, che appunto avevano consigliato al LI di rivolgersi al IS.
Confermava anche il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle generiche.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte i difensori del IS;
l'avvto Passanisi ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.317 cp in relazione all'art.318 cp, rilevando che la Corte distrettuale non avesse individuato quale comportamento pregiudizievole sarebbe stato posto in essere nei confronti delle p.o., così da indurre metus nelle stesse, specie se si consideri che era stato il consulente dei privati a rivolgersi all'imputato, per sollecitarne un parere. Denuncia, ancora, che la mancata concessione del
3 beneficio delle generiche è sorretta da motivazione apparente ed incongrua.
Il secondo difensore, avvocato Carlo Taormina, con un unico articolato motivo denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione dati di fatto rilevanti per la decisione e ne avrebbe spiegati altri in maniera strumentale alla affermazione di responsabilità. Infatti, non sarebbero state tenute in alcun conto le osservazioni sviluppate nei motivi di gravame in ordine alla posizione di consulente dell'imputato, confermata dagli atti e dalle dichiarazioni di altri testimoni, così da incorrere nel vizio di travisamento del fatto, pur con motivazione apparentemente coerente. In primo luogo, sarebbero state ignorate le considerazioni svolte dal primo giudice sul LI, assolto, nonostante il dubbio che la ricostruzione dei fatti da costui offerta fosse una versione di comodo e che le somme trovate in suo possesso fossero parte del compenso corruttivo offerto al IS;
inoltre, sarebbe certo che l'iniziativa di contattare il IS, al Ministero, sia da rincondurre al
LI, come sarebbe altrettanto sicuro che l'imputato nel ricevere il LI ed il fabbricante AL si sia limitato ad esaminare le planimetrie ed a proporre una sua visita suoi luoghi, senza avanzare alcuna richiesta di denaro. Inoltre, sarebbe stato ignorata la deposizione del AL, che esplicitamente aveva affermato che la richiesta di denaro era stata da lui interpretata come un compenso per la consulenza e che il pagamento delle spese di alloggio era incompatibile con la consumazione di attività of concussiva. Elencati altri elementi indicatori della sola lecita attività di consulente, quale la proporzione del compenso richiesto rispetto al valore degli opifici e la sollecitazione proveniente dagli stessi imprenditori ad anticipare la visita in Catania, sottolinea che IS venne contattato per chiarimenti, e consigli, come risulterebbe dalle deposizioni di IN e
LI e che raggiunse Catania in veste di privato e non di P.U.
Con il secondo motivo reitera la lagnanza sulla eccessività della pena inflitta ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in relazione ai motivi concernenti la affermazione di responsabilità, mentre è da accogliere quello concernente il diniego delle generiche.
1. Invero, possono esaminarsi congiuntamente i motivi proposti da entrambi i difensori, in quanto convergenti sostanzialmente sul punto nodale della non configurabilità dell'attività concussiva da parte del IS, ed in subordine nella graduata sussistenza di un rapporto corruttivo tra le parti.
2. I ricorsi sono infondati, in quanto si limitano ad estrapolare alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata, per inferirne l'illogicità, prescindendo da
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un'integrale lettura della motivazione, che rende evidente, al contrario, come la Corte di
Appello sia pervenuta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di un percorso argomentativo privo di contraddizioni e di manifeste illogicità, facendo corretta applicazione dei principi normativi dettati in materia di concussione.
Risulta dalla sentenza impugnata, che ha ripercorso i dati salienti della vicenda, tenendo conto delle critiche sottoposte al suo esame con gli atti di impugnazione, che le fabbriche di giochi pirotecnici, gestite dagli imprenditori AL, IN e BA, erano in attesa del parere che la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, in quel periodo di tempo, doveva esprimere sulla messa in sicurezza degli opifici, influente sulla prosecuzione dell'attività lavorativa;
che il favorevole esito del operazione era oggetto di particolare preoccupazione per i nominati AL e IN, poiché come risultava dalle loro deposizioni testimoniali, entrambi avevano notato che presso la Commissione
Centrale si erano verificati intoppi di ordine burocratico, che avevano rallentato l'iter amministrativo, sì da indurre il consulente LI a cercare il contatto con il IS in Roma;
che il IS, quale relatore di tre delle quattro pratiche delle persone offese, era in grado di influenzare in tale posizione l'andamento delle verifiche, opponendo rilievi che avrebbero ostacolato l'attività produttiva, come enunciato esplicitamente dal AL e dallo
IN, i quali entrambi avevano sottolineato l'importanza del ruolo svolto dal IS nella
Of commissione come colui che aveva voce in capitolo" nella stessa;
che era pertanto "
rispondente al vero che il IS subdolamente sotto forma di consulenza avesse imposto agli imprenditore il pagamento della somma di denaro, poi trovata in suo possesso, per consentire un positivo esito del parere, così realizzando la fattispecie di cui all'art. 317 cp;
che il contenuto delle conversazioni intercettate fra gli imprenditori dimostravano chiaramente che costoro avevano subito la azione del IS, perché essi si lamentavano del pagamento, ritenuto necessario per il buon esito delle pratiche;
che era da escludere che ci si trovasse di fronte ad un fatto di corruzione per la evidente mancanza di iniziativa dei privati, che si erano trovati a subire le pressioni del IS, rilevabili dalle lentezze opposte proprio dal Ministero, che aveva richiesto documenti in realtà inviati. Viceversa, era palese il metus subito dalle parti offese, che consapevoli della posizione di relatore del IS, della sua preminenza tecnica all'interno della commissione, della possibilità di rallentamento dell'iter e quindi dei riflessi economici negativi, si erano decise ad un esborso di denaro sotto la veste formale di consulenza, di cui non avevano alcun bisogno, stante che il medesimo incarico era svolto in loro favore dal LI.
Una volta accertato, dunque, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che nella vicenda in esame le persone offese sono
5 state indotte a pagare quanto richiesto dal "metus publicae potestatis", del tutto legittimamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta del IS gli estremi integrativi del reato di concussione. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, ai fini della configurabilità di tale ipotesi delittuosa, il "metus publicae potestatis" è ravvisato, oltre che nei casi in cui la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno ovvero sia fuorviata dall'inganno, anche quando sia repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pure senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata convinzione di dovere sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^, 22/3/2000 n. 5548; Cass.
Sez. 6^, 14/4/1994 n. 9892). Come è stato chiarito da questa Corte, d'altro canto, la configurabilità della concussione non è esclusa nel caso in cui sia stato il privato ad offrire denaro al pubblico ufficiale, qualora l'offerta rappresenti non già l'atto iniziale, bensì il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi anche attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di danni (Cass. Sez. 6^, 9/7/1992 n. 7876). Ne consegue che ciò
Af che rileva, ai fini della integrazione del delitto previsto dall'art. 317 c.p., è che la volontà del privato non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta della condotta del pubblico ufficiale, il quale abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato - come nel caso in esame - lo stesso pubblico ufficiale a richiedere il denaro, ovvero sia stato il privato, in conseguenza del comportamento subdolo e malizioso di quest'ultimo, ad offrire al medesimo il denaro.
3. Vale osservare, poi, che i motivi di ricorso diffusamente illustrati dal secondo difensore in ordine all'effettivo svolgimento da parte del IS di una consulenza ed in linea subordinata alla imputazione alle parti offese dell' esclusiva iniziativa di una offerta di denaro per corrompere il funzionario tramite il LI, propongono una inammissibile rivisitazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito.
Invero, i detti motivi, sotto il profilo del vizio di motivazione, tentano in buona sostanza di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n.
46 del 2006. Sul punto, innanzi tutto è da mettere in evidenza che l'indagine di questa
Suprema Corte sulla tenuta del discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione medesima ed a verificare che il ragionamento sia in linea con la regula iuris in tema di valutazione della prova indiziaria, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è
6 avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di macroscopica evidenza, cioè di spessore tale da essere percettibile ictu oculi e da porre in crisi irreversibile la struttura stessa del percorso seguito dal decidente nel giungere alla determinazione adottata;
ciò in quanto esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, di talché non è denunciabile come vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e, nell'ottica del ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Posto ciò è da ribadire che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio
2006 n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che tuttora può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ад oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.
Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Tuttavia, pur di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare il sollecitato sindacato di legittimità, non muta la natura del medesimo, ed il controllo sulla tenuta della motivazione, anche in relazione a quanto emerge, oltre che dal testo della decisione, anche da altri atti del processo specificamente indicati, non può mai comportare una
"rivisitazione" dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito. Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato in definitiva a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento del materiale probatorio sottoposto al suo esame, valutando se il giudice di merito ha utilizzato per la sua decisione una prova inesistente o ha posto a fondamento della propria pronuncia un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo;
ciò in quanto il parametro di giudizio al quale la Corte di Cassazione deve fare riferimento
7 per valutare l'illegittimità della decisione non è assolutamente mutato, ma continua ad essere la legittimità della sentenza, e cioè l'accertamento di una ipotizzabile contraddizione tra una decisione ed una norma. Orbene, nel caso di specie tale giudizio di compatibilità deve ritenersi senz'altro sussistente, essendo la ricostruzione dell'episodio operato dalla
Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti;
e di ciò si ha una conferma ove si osservi che il ricorrente ha in definitiva proposto una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva degli elementi di fatto emersi. Il rilievo che il LI era stato trovato in possesso di denaro, proveniente dagli imprenditori e che le giustificazioni offerte non erano affatto soddisfacenti, restando il dubbio che costui avesse partecipato ad un accordo corruttivo, ovvero ancora la considerazione che il IS avesse svolto una lecita consulenza, come tale definita dagli stessi imprenditori, introducono all'evidenza elementi puramente in fatto, che esulano dall'ipotesi di travisamento della prova di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 8, nel significato sopra delineato, e pertanto nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Tanto più che detti dati probatori sono stati oggetto di disamina anche in secondo grado avendo la Corte d'appello affrontato le questioni poste, risolvendole come si è già detto con logica ed esauriente motivazione.
4. Fondato è invece il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche, atteso che la
Corte distrettuale, si è limitata a condividere la considerazioni svolte dal giudice di primo grado, sul presupposto della adeguatezza della pena inflitta da costui.
Tale asserzione si risolve nella sostanziale elusione del motivo di gravame proposto dall'imputato, il quale aveva lamentato la erroneità della decisione di primo grado, che aveva valutato "l'uso e l'abuso della sua carica" quale fattore negativo, così tautologicamente identificando la condotta stessa del reato con l'elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Tale motivazione appare incongrua ed insoddisfacente, giacchè, oltre ad omettere lo specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato con il gravame, quali la incensuratezza, la impossibilità di reiterare il reato, avendo egli lasciato il servizio, il suo ottimo curriculum professionale, ha privilegiato, senza tuttavia darne ragionevole spiegazione, la ragione stessa della propria decisione ossia la esistenza del reato e la commissione dello stesso da parte del IS. E se è vero che il diniego delle generiche può essere fondato anche su un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, è altrettanto vero il giudice, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve comunque rendere chiaro il suo iter argomentativo, esplicitando le ragioni della prevalenza o della esausitività dell'un parametro rispetto agli altri.
La decisione sul punto è da annullare, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catania affinché riesami il motivo di gravame relativo all'invocato beneficio e dia adeguata spiegazione delle ragioni della non meritevolezza dello stesso da parte del IS.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostane attenuanti genriche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di
Catania. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2009
Gole M Ошкаque lllaria femo Giovanni de ROBERTO Anna Maria FAZIO
Consigliere est Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 3 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seele
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