TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1618/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1618/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAOLINI LUCIANA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BASCIANI LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/07/1997 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/04/2012, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 12/07/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 1997 atto numero
21 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
B) La Sig.ra si impegna a cedere al Sig. che dichiara Controparte_1 Parte_1 sin da ora di accettare, la propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito in Montesilvano alla Via Aniene n. 4, censito nell'N.C.E.U. del Comune di
Montesilvano al foglio 11, particella 1091 sub 4, cat. A/2, classe 2, van, rendita
506,13 e posto auto annesso, censito nell'N.C.E.U. del Comune di Montesilvano, foglio 11, particella 1821, cat. C/6, classe 1, rendita 14,05. Le parti concordano che il prezzo della cessione della suddetta quota è rideterminato in Euro 40.000,00 (quarantamila/00). La cessione sarà perfezionata dinanzi al Notaio successivamente alla sentenza di divorzio. Persona_1
C) All'esito del rogito notarile di cui sopra, la sig.ra provvederà ad Controparte_1 acquistare un appartamento sito in Montesilvano alla Via Morrone n. 21, presso il quale trasferirà la propria residenza unitamente al sig. e che verrà intestato per l'usufrutto alla Controparte_2 ricorrente e per la nuda proprietà al figlio.
D) Fino all'effettivo trasferimento della Sig.ra e del figlio nella CP_1 CP_2 nuova abitazione di
Montesilvano alla Via Morrone, il sig. contribuirà alle spese di Parte_1 locazione dell'immobile attualmente detenuto dalla sig.ra in Montesilvano alla Via Tivoli n. 10, CP_1 corrispondendole la somma mensile di Euro 500,00 entro il giorno 10 di ciascun mese.
E) A decorrere dal mese successivo in cui cesserà l'obbligo di contribuzione di cui al punto D), il Sig.
pagina 3 di 4 corrisponderà alla Sig.ra un importo mensile, a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
F) Le parti precisano che l'accordo patrimoniale di cessione della quota di proprietà dell'immobile acquistato in comunione dei beni e del relativo posto auto è funzionale alla risoluzione e definizione della crisi coniugale e pertanto richiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tasse ai sensi ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione.
G) I compensi professionali sono integralmente compensati tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1618/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PAOLINI LUCIANA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BASCIANI LUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/07/1997 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/04/2012, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 12/07/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 1997 atto numero
21 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
B) La Sig.ra si impegna a cedere al Sig. che dichiara Controparte_1 Parte_1 sin da ora di accettare, la propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito in Montesilvano alla Via Aniene n. 4, censito nell'N.C.E.U. del Comune di
Montesilvano al foglio 11, particella 1091 sub 4, cat. A/2, classe 2, van, rendita
506,13 e posto auto annesso, censito nell'N.C.E.U. del Comune di Montesilvano, foglio 11, particella 1821, cat. C/6, classe 1, rendita 14,05. Le parti concordano che il prezzo della cessione della suddetta quota è rideterminato in Euro 40.000,00 (quarantamila/00). La cessione sarà perfezionata dinanzi al Notaio successivamente alla sentenza di divorzio. Persona_1
C) All'esito del rogito notarile di cui sopra, la sig.ra provvederà ad Controparte_1 acquistare un appartamento sito in Montesilvano alla Via Morrone n. 21, presso il quale trasferirà la propria residenza unitamente al sig. e che verrà intestato per l'usufrutto alla Controparte_2 ricorrente e per la nuda proprietà al figlio.
D) Fino all'effettivo trasferimento della Sig.ra e del figlio nella CP_1 CP_2 nuova abitazione di
Montesilvano alla Via Morrone, il sig. contribuirà alle spese di Parte_1 locazione dell'immobile attualmente detenuto dalla sig.ra in Montesilvano alla Via Tivoli n. 10, CP_1 corrispondendole la somma mensile di Euro 500,00 entro il giorno 10 di ciascun mese.
E) A decorrere dal mese successivo in cui cesserà l'obbligo di contribuzione di cui al punto D), il Sig.
pagina 3 di 4 corrisponderà alla Sig.ra un importo mensile, a titolo Parte_1 Controparte_1 di assegno divorzile, di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
F) Le parti precisano che l'accordo patrimoniale di cessione della quota di proprietà dell'immobile acquistato in comunione dei beni e del relativo posto auto è funzionale alla risoluzione e definizione della crisi coniugale e pertanto richiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tasse ai sensi ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e della sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione.
G) I compensi professionali sono integralmente compensati tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4