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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. VINCENZA BARBALUCCA Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2086/2023 RGAC
Avente ad oggetto DIVORZIO GIUDIZIALE
Vertente tra n. Napoli 15.12.1973 rapp.tata e difesa da avv. D.Perna e avv. Parte_1
L.Perna …………………..………………………………….………….…ricorrente
E
n. Torre del Greco 30.4.1970rapp.tato e difeso da avv. M.Landi Parte_2
…………………..……………………………………………………….resistente
Nonché
P.M. presso il Tribunale…………………….……………interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2024 le parti concludevano come da rispettivo atto introduttivo
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.3.2022 la ricorrente di cui in epigrafe
[...]
adiva il Tribunale di Napoli e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in data 18.6.2005 in Napoli con Parte_2 dalla cui unione nasceva il figlio in data 29.4.2009 . La ricorrente deduceva Per_1
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con decreto dell'8.3.2016 del Tribunale di Napoli previa comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale. La parte chiedeva la declaratoria di stato conferma affido condiviso del minore con diritto di visita libero , aumento ad euro 400,00 del contributo al mantenimento del ragazzo a carico del padre , sanzionare il ex art. 709 ter Parte_2
cpc , con vittoria di spese.
Si costituiva il resistente che non si opponeva al divorzio , chiedeva statuirsi il regime di affido condiviso del minore con diritto di visita libero e diminuire ad euro 170,00 il contributo al mantenimento del ragazzo a carico del padre .
All'ud. presidenziale del 25.5.2002 comparivano le parti ed il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione rimettendo le parti in sede istruttoria;
il
Tribunale successivamente si dichiarava incompetente ex art. 706 cpc. La causa veniva ritualmente riassunta innanzi al tribunale di Nola
Il Presidente Istruttore rimetteva la causa al Collegio per al decisione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè decreto di omologa di separazione consensuale del 10.3.2014 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 31.10.2013 .
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda , stando alle risultanze istruttorie e soprattutto alle dichiarazioni e rilievi svolti dalle parti
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 .
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge . Quanto ai provvedimenti accessori, stando alle risultanze istruttorie in atti consistenti nella documentazione versata in atti , nonché alle dichiarazioni rese dalle parti in udienza presidenziale il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso del minore con collocazione presso la madre , e diritto di visita Per_1
paterno libero, tenuto conto che entrambe le parti chiedono statuirsi l'affido condiviso , non lamentano criticità nei rapporti padre/figlio , così era statuito in sede di separazione consensuale;
il minore risulta adeguatamente seguito e curato dalla genitrice anche con la collaborazione del proprio entourage familiare.
Il diritto di visita va quindi statuito in modalità libera previo accordo tra il padre ed il ragazzo tenuto conto dell'età di questo ultimo
Appare superflua l'audizione del minore in ragione del constatato sereno rapporto padre/figlio .
Quanto ai provv.ti di carattere economico-patrimoniale il Tribunale prende atto che dalle risultanze in atti emerge che la ricorrente svolge attività di impiegata;
il resistente è operaio : gli stipendi si equivalgono , circa euro 1200/1300,00.
La ricorrente lamenta una certa tendenza da parte del resistente a non assolvere agli obblighi alimentari , che tra l'altro almeno in fase separativa sono stati presi con accordo delle parti. Il resistente nella presente sede processuale adduce difficoltà economica correlate agli esborsi per il proprio menage ( affitto , vitto, utenze). Trattasi di diseconomie in sostanza correlate alla separazione, preventivabile già in sede di accordi separativi, e quindi non a sopravvenuto peggioramento economico
Il Tribunale pertanto ritiene che in ragione delle condizioni economiche delle parti , pressocchè paritetiche, rimaste altresì immutate rispetto all'epoca della separazione , considerate le esigenze di vita del ragazzo , considerato altresì l'aumento del costo della vita , sicuramente per entrambe le parti , incidendo sulle rispettive diseconomie, risulta congruo determinare in euro 300,00 il contributo al mantenimento di Per_1
a carico del padre .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate .
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Parte_2
provvede :
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18.6.2005 da n. 15.12.1973 Napoli e n. Parte_1 Parte_2
Torre del Greco 30.4.1970 (atto n. 56 p.II s.A sez T anno 2005 );
2) Dispone affido condiviso del minore con collocazione presso la madre Per_1
e diritto di visita da parte del padre libero previo accordo tra il minore ed il padre sentita la madre
3) Determina in euro 300,00 il contributo per il mantenimento del figlio minore da porre a carico del resistente da versare alla Per_1 Parte_2
ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario o vaglia postale con indicizzazione annuale Istat;
le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche ) per il figlio secondo le linee guida Protocollo COA /Tribunale Nola 20.5.2021 da interdersi quivi riportate e trascritte
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238
(ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000( regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
5) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione del presente provvedimento ai fini della declaratoria di scioglimento della comunione legale ex l. 65 del 2015 . 6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 16.1.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca