TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 984 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Donadio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via delle Querce snc, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa P.I. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e
Gianluca Massimei ed elettivamente domiciliata presso lo studio NextLegal con sede in Bologna,
pagina 1 di 6 alla via Della Beverara n. 19, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695/2022 del 28.11.2022 (R.G. n. 2712/2022), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 7.543,29, oltre interessi e spese del procedimento CP_1
monitorio, in virtù di n. 4 fatture rimaste insolute (n. 6820130514000072 di euro 2.243,88, n.
682013514000073 di euro 2.243,88, n. 6820130514000074 di euro 2.991,85, emesse il
10.05.2013, e n. 8U00242710 di euro 1.531,84 del 05.12.2019).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'opposto decreto per violazione dell'art. 644
c.p.c.; l'inesistenza del rapporto contrattuale;
la non corrispondenza tra gli importi fatturati e le tariffe previste dall'eventuale contratto;
l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tramite il suo CP_1
procuratore speciale che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione dei fascicoli di parte e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.
Nel caso in esame, infatti, il decreto è stato depositato il 28.11.2022 e notificato solo il
06.04.2023, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla citata norma.
Tuttavia, essendosi correttamente istaurato il contraddittorio con l'introduzione del presente procedimento, nonostante l'inefficacia del decreto, la controversia deve essere decisa nel merito.
pagina 2 di 6 In tale senso giova ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 951/2013).
5. Ciò detto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi pagina 3 di 6 dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, nonostante l'opponente abbia espressamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dell'asserito credito, la società opposta non ha provato la fonte del proprio diritto, non essendo le fatture e l'estratto conto notarile documenti idonei a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
Invero, l'estratto autentico notarile e le fatture prodotte da parte opposta non costituiscono un sufficiente elemento probatorio, atteso che condivisibilmente la Corte di Cassazione ha specificato, in particolare, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido pagina 4 di 6 elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016).
Inoltre, l'estratto autentico notarile è inidoneo a dar prova della correttezza della somma richiesta, in quanto, oltre a non aver alcun riscontro documentale, negli atti di parte non è fornito alcun indice che permetta di ricostruire il calcolo eseguito dall'opposta.
Né le fatture prodotte in giudizio, né la ricostruzione dei fatti operata dalla società opposta sono idonee a far comprendere la natura del rapporto negoziale, se la prestazione asseritamente concordata tra le parti fosse periodica o continuativa ovvero l'erogazione di quale tipologia di servizio riguardasse.
Infine, si rileva che nessuna efficacia probatoria assume la mancata contestazione del sollecito di pagamento, in quanto il detto contegno omissivo non integra alcun riconoscimento del debito.
7. Per tutto quanto precede, stante l'omessa produzione del contratto di fornitura a fronte della specifica contestazione dell'esistenza del rapporto negoziale, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022 del
28.11.2022 (R.G. n. 2712/2022) emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna alla refusione, in favore della società delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,000 per la fase introduttiva;
Euro 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Castrovillari, 26.05.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 984 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Donadio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via delle Querce snc, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ) e per essa P.I. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Padovani e
Gianluca Massimei ed elettivamente domiciliata presso lo studio NextLegal con sede in Bologna,
pagina 1 di 6 alla via Della Beverara n. 19, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695/2022 del 28.11.2022 (R.G. n. 2712/2022), emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro 7.543,29, oltre interessi e spese del procedimento CP_1
monitorio, in virtù di n. 4 fatture rimaste insolute (n. 6820130514000072 di euro 2.243,88, n.
682013514000073 di euro 2.243,88, n. 6820130514000074 di euro 2.991,85, emesse il
10.05.2013, e n. 8U00242710 di euro 1.531,84 del 05.12.2019).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'opposto decreto per violazione dell'art. 644
c.p.c.; l'inesistenza del rapporto contrattuale;
la non corrispondenza tra gli importi fatturati e le tariffe previste dall'eventuale contratto;
l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio tramite il suo CP_1
procuratore speciale che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente mediante l'acquisizione dei fascicoli di parte e all'udienza del 20.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c.
Nel caso in esame, infatti, il decreto è stato depositato il 28.11.2022 e notificato solo il
06.04.2023, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla citata norma.
Tuttavia, essendosi correttamente istaurato il contraddittorio con l'introduzione del presente procedimento, nonostante l'inefficacia del decreto, la controversia deve essere decisa nel merito.
pagina 2 di 6 In tale senso giova ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 951/2013).
5. Ciò detto, si segnala che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi pagina 3 di 6 dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala, infine, che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
6. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, nonostante l'opponente abbia espressamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dell'asserito credito, la società opposta non ha provato la fonte del proprio diritto, non essendo le fatture e l'estratto conto notarile documenti idonei a provare la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
Invero, l'estratto autentico notarile e le fatture prodotte da parte opposta non costituiscono un sufficiente elemento probatorio, atteso che condivisibilmente la Corte di Cassazione ha specificato, in particolare, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido pagina 4 di 6 elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 299/2016).
Inoltre, l'estratto autentico notarile è inidoneo a dar prova della correttezza della somma richiesta, in quanto, oltre a non aver alcun riscontro documentale, negli atti di parte non è fornito alcun indice che permetta di ricostruire il calcolo eseguito dall'opposta.
Né le fatture prodotte in giudizio, né la ricostruzione dei fatti operata dalla società opposta sono idonee a far comprendere la natura del rapporto negoziale, se la prestazione asseritamente concordata tra le parti fosse periodica o continuativa ovvero l'erogazione di quale tipologia di servizio riguardasse.
Infine, si rileva che nessuna efficacia probatoria assume la mancata contestazione del sollecito di pagamento, in quanto il detto contegno omissivo non integra alcun riconoscimento del debito.
7. Per tutto quanto precede, stante l'omessa produzione del contratto di fornitura a fronte della specifica contestazione dell'esistenza del rapporto negoziale, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 695/2022 del
28.11.2022 (R.G. n. 2712/2022) emesso dall'intestato Tribunale;
2) condanna alla refusione, in favore della società delle spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,000 per la fase introduttiva;
Euro 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Castrovillari, 26.05.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6