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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1133/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Massimo Maria Tornambè e Avv. Raffaella Maria Elena Arena ed elettivamente domiciliata in Milano presso il loro Studio in Via Senato n. 12
Appellante principale
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Garlaschelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via Podgora 15
Appellato e Appellante incidentale
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 1494/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20/02/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale, IG.ra : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento dei motivi di appello formulati, riformare la sentenza impugnata e, nello specifico:
1 • In via preliminare: sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
• Nel merito:
o Accertare che la causa della frattura coniugale sono stati i comportamenti del IG.
con conseguente addebito della separazione al marito. CP_1
o Porre a carico del IG. il pagamento di un assegno di mantenimento a CP_1
favore della moglie pari ad €. 16.000,00 mensili, o nella diversa somma che risulterà dovuta, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
• In via istruttoria:
o Ammettere la prova orale per interpello e testi sui capitoli di prova da 1 a 25 come articolati nel ricorso in appello.
o Disporre opportuni accertamenti ed ispezioni, anche di carattere fiscale, sulla persona del IG. e presso i luoghi di sua disponibilità al fine di CP_1
acquisire ogni elemento relativo alle sue risorse economiche, anche in aggiornamento della CTU espletata.
• Con vittoria di spese, sia legali che di CTU, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato e appellante incidentale, Dott. Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via preliminare:
o Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o infondata.
• Sull'appello principale:
o Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello.
o In subordine, respingere lo stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
• Sull'appello incidentale:
o Revocare l'assegno di mantenimento di € 7.000,00 mensili o, in subordine, ridurre
l'importo ad equità e giustizia.
o Per l'effetto, condannare la IG.ra alla restituzione di quanto percepito o di Pt_1
quanto percepito in eccesso.
• In via istruttoria:
o Non ammettere le prove dedotte dalla IG.ra . Pt_1
o In caso di ammissione, ammettere la prova contraria diretta e indiretta come articolata nella comparsa di costituzione.
2 o Ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 32 come articolati nella comparsa di costituzione.
o Ordinare alla IG.ra l'esibizione di documentazione relativa al decesso della Pt_1
madre, alla successione, ai contratti di locazione degli immobili di sua proprietà in
Svizzera e alla pensione percepita dalla Cassa Svizzera di compensazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1494/2025, pubblicata il 20/02/2025, il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, pronunciando definitivamente sulla causa di separazione giudiziale tra e Controparte_1
, così provvedeva: Parte_1
1. Rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente.
2. Rigettava la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla resistente.
3. Poneva a carico di dal 14/10/2022 al 10/06/2024, l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 7.000,00, da rivalutarsi annualmente.
4. Dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento dal
10/06/2024.
5. Compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico solidale delle parti al 50%.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra con ricorso depositato in Parte_1
data 17/04/2025, articolando tre motivi di gravame e chiedendone la riforma. Con il primo motivo, ha lamentato l'erroneo rigetto della sua domanda di addebito della separazione al marito per mobbing familiare e violazione del dovere di fedeltà. Con il secondo motivo, ha contestato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in soli € 7.000,00 mensili, ritenendolo insufficiente e frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU. Con il terzo motivo, ha censurato l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU, sostenendo la soccombenza del IG. CP_1
Si è costituito in giudizio il IG. resistendo all'appello principale e Controparte_1
chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto per infondatezza. Ha altresì proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma del capo 3) della sentenza, domandando la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in ragione dell'ingiustificato rifiuto da parte della IG.ra di una concreta offerta lavorativa e della Pt_1
sopravvenuta successione ereditaria materna che ne ha incrementato il già cospicuo patrimonio.
All'esito dell'odierna camera di consiglio, viste le note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, ritenendo superflua al fine del decidere la richiesta attività istruttoria.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene che né l'appello principale né
l'appello incidentale siano meritevoli di accoglimento.
SULL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DALLA SIG.RA Pt_1
1. Sul primo motivo: rigetto della domanda di addebito
L'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non aver addebitato la separazione al marito, IG. Le doglianze si fondano su asseriti comportamenti di mobbing familiare, CP_1
concretizzatisi in un controllo finanziario asfissiante e sulla violazione del dovere di fedeltà. Sostiene inoltre che il Tribunale abbia errato nel non ammettere le prove orali da lei dedotte a sostegno di tali accuse.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che le allegazioni sul cosiddetto "mobbing familiare" fossero contraddette da altri elementi emersi in causa. La tesi di un "penetrante controllo finanziario" mal si concilia, come rilevato in sentenza, con "i notevoli esborsi sostenuti dal marito in favore della moglie sia per l'acquisto di beni immobili alla stessa intestati [...] sia per la garanzia e conservazione di un elevato tenore di vita". A ciò si aggiunge che le iniziative giudiziarie intraprese dal IG. definite dall'appellante "accanimento giudiziario", hanno trovato una loro definizione CP_1
in un accordo transattivo che ha visto la IG.ra impegnarsi a corrispondere una somma di Pt_1
denaro all'ex coniuge a tacitazione delle pretese, anche risarcitorie, di quest'ultimo. Tali circostanze depongono per un legittimo esercizio di diritti e non per una condotta persecutoria.
Quanto alla presunta violazione del dovere di fedeltà, il Tribunale ha correttamente definito le deduzioni "generiche e prive di sufficiente sostegno probatorio". La censura relativa alla mancata ammissione delle prove orali non coglie nel segno. Il giudice di merito ha il potere-dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione sintetica ma adeguata e sufficiente, le istanze istruttorie "in parte generici e, comunque, superflui al fine del decidere". La decisione di non ammettere prove ritenute non decisive e di rigettare la domanda per carenza di prova non costituisce una contraddizione, ma la logica conseguenza di una valutazione discrezionale che questa Corte condivide.
Pertanto, il rigetto della domanda di addebito merita di essere confermato.
2. Sul secondo motivo: quantificazione dell'assegno di mantenimento
L'appellante lamenta l'inadeguatezza dell'assegno di €. 7.000,00 mensili, sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la CTU, sottostimato le sue necessità economiche e non abbia dato
4 il giusto peso al suo contributo trentennale alla vita familiare e alla formazione del patrimonio del marito.
Anche tale motivo è infondato.
La decisione del Tribunale appare il frutto di un'analisi ponderata ed equilibrata delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, così come emerse dalla "copiosa documentazione in atti" e dall'"approfondimento peritale disposto".
È pacifico che sussista una notevole disparità economica tra i coniugi. Il IG. è un imprenditore CP_1
di grande successo, con un patrimonio stimato dalla CTU, solo per la sua partecipazione societaria, in oltre 36 milioni di euri e con una disponibilità mensile netta di circa € 24.042,00. Di contro, la
IG.ra , pur non avendo un reddito da lavoro, è titolare sia di un ingente patrimonio immobiliare, Pt_1
stimato dalla CTU in un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro, sia di un cospicuo patrimonio mobiliare.
Il Tribunale, nel determinare l'assegno in € 7.000,00, ha correttamente bilanciato questi elementi. Da un lato, ha garantito alla IG.ra il mantenimento di un tenore di vita decisamente elevato, in Pt_1
linea con quello goduto durante il matrimonio. Dall'altro, ha tenuto conto del fatto che l'appellante possiede risorse proprie e "potrebbe senz'altro ricavare risorse ulteriori sfruttando il rilevante patrimonio immobiliare nella sua disponibilità, mettendo, dunque, a reddito a valore di mercato, gli immobili di cui è proprietaria".
La quantificazione operata dal primo giudice non è quindi né illogica né iniqua, ma rappresenta un punto di equilibrio che tiene conto di tutte le circostanze del caso di specie, compreso l'innegabile contributo della IG.ra alla famiglia, che trova riconoscimento proprio nella concessione di un Pt_1
assegno così cospicuo nonostante la sua personale ricchezza.
3. Sul terzo motivo: compensazione delle spese di lite e di CTU
L'appellante si duole, infine, dell'integrale compensazione delle spese, sostenendo che vi fosse una totale soccombenza del IG. CP_1
Il motivo non ha pregio.
La compensazione delle spese è stata disposta dal Tribunale in ragione della "reciprocamente soccombenti sulle domande svolte". Tale valutazione è corretta. Se da un lato il IG. è risultato CP_1
soccombente sulla domanda di assegno (avendone offerto uno di importo inferiore a quello poi statuito), dall'altro la IG.ra è risultata a sua volta soccombente sulla propria domanda di Pt_1 addebito e sulla richiesta di un assegno di mantenimento di importo ben superiore (€ 16.000,00), oltre che su ulteriori domande patrimoniali accessorie dichiarate inammissibili in corso di causa. La soccombenza reciproca giustifica ampiamente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la decisione di compensare
5 le spese di lite e di ripartire a metà i costi della CTU, resasi necessaria per dirimere le complesse questioni economiche sollevate da entrambe le parti.
Per le ragioni esposte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAL SIG. MOTTI
Con il suo appello incidentale, il IG. chiede la revoca o la riduzione dell'assegno di CP_1
mantenimento, adducendo principalmente due argomenti: l'ingiustificato rifiuto da parte della IG.ra di una concreta offerta lavorativa e il notevole incremento patrimoniale della stessa a seguito Pt_1
di una successione ereditaria sopravvenuta alla sentenza di primo grado.
L'appello incidentale è infondato.
Quanto al primo punto, sebbene sia vero che l'attitudine al lavoro del coniuge richiedente sia un elemento da valutare, il Tribunale ha implicitamente tenuto conto della situazione. Nel respingere la richiesta della IG.ra di €. 16.000,00 e nel concedere €. 7.000,00, ha considerato la sua "età e Pt_1
la prolungata assenza dal mondo del lavoro" che le attribuiscono "scarse prospettive di utile reinserimento". La decisione del Tribunale rappresenta, quindi, già un bilanciamento tra la potenziale capacità lavorativa e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla sopravvenuta successione ereditaria, si tratta di un fatto nuovo, successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata. È principio consolidato che i provvedimenti economici in materia di famiglia sono emessi rebus sic stantibus e sono suscettibili di modifica al mutare delle condizioni. Tuttavia, il rimedio per far valere tali fatti sopravvenuti non è l'appello avverso un provvedimento che ha già esaurito i suoi effetti temporali, ma l'istanza di modifica delle condizioni nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le parti, che è la sede deputata a regolare i rapporti economici attuali e futuri. Infatti, la stessa sentenza impugnata ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di mantenimento a far data dal 10 giugno 2024, data di adozione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile, statuizione non impugnata e passata in giudicato.
Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Sulle spese del grado
La reciproca soccombenza di entrambe le parti, atteso il rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, giustifica l'integrale compensazione delle spese anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello principale proposto da . Parte_1
6 2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. Per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 1494/2025 del Tribunale di Milano.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Antony Gambardella Paola Tanara
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1133/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Massimo Maria Tornambè e Avv. Raffaella Maria Elena Arena ed elettivamente domiciliata in Milano presso il loro Studio in Via Senato n. 12
Appellante principale
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maurizio Garlaschelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, via Podgora 15
Appellato e Appellante incidentale
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 1494/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20/02/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale, IG.ra : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa e in accoglimento dei motivi di appello formulati, riformare la sentenza impugnata e, nello specifico:
1 • In via preliminare: sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
• Nel merito:
o Accertare che la causa della frattura coniugale sono stati i comportamenti del IG.
con conseguente addebito della separazione al marito. CP_1
o Porre a carico del IG. il pagamento di un assegno di mantenimento a CP_1
favore della moglie pari ad €. 16.000,00 mensili, o nella diversa somma che risulterà dovuta, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
• In via istruttoria:
o Ammettere la prova orale per interpello e testi sui capitoli di prova da 1 a 25 come articolati nel ricorso in appello.
o Disporre opportuni accertamenti ed ispezioni, anche di carattere fiscale, sulla persona del IG. e presso i luoghi di sua disponibilità al fine di CP_1
acquisire ogni elemento relativo alle sue risorse economiche, anche in aggiornamento della CTU espletata.
• Con vittoria di spese, sia legali che di CTU, di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato e appellante incidentale, Dott. Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via preliminare:
o Respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto inammissibile e/o infondata.
• Sull'appello principale:
o Dichiarare l'inammissibilità del proposto appello.
o In subordine, respingere lo stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
• Sull'appello incidentale:
o Revocare l'assegno di mantenimento di € 7.000,00 mensili o, in subordine, ridurre
l'importo ad equità e giustizia.
o Per l'effetto, condannare la IG.ra alla restituzione di quanto percepito o di Pt_1
quanto percepito in eccesso.
• In via istruttoria:
o Non ammettere le prove dedotte dalla IG.ra . Pt_1
o In caso di ammissione, ammettere la prova contraria diretta e indiretta come articolata nella comparsa di costituzione.
2 o Ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 32 come articolati nella comparsa di costituzione.
o Ordinare alla IG.ra l'esibizione di documentazione relativa al decesso della Pt_1
madre, alla successione, ai contratti di locazione degli immobili di sua proprietà in
Svizzera e alla pensione percepita dalla Cassa Svizzera di compensazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1494/2025, pubblicata il 20/02/2025, il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, pronunciando definitivamente sulla causa di separazione giudiziale tra e Controparte_1
, così provvedeva: Parte_1
1. Rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal ricorrente.
2. Rigettava la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla resistente.
3. Poneva a carico di dal 14/10/2022 al 10/06/2024, l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 7.000,00, da rivalutarsi annualmente.
4. Dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di mantenimento dal
10/06/2024.
5. Compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico solidale delle parti al 50%.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la IG.ra con ricorso depositato in Parte_1
data 17/04/2025, articolando tre motivi di gravame e chiedendone la riforma. Con il primo motivo, ha lamentato l'erroneo rigetto della sua domanda di addebito della separazione al marito per mobbing familiare e violazione del dovere di fedeltà. Con il secondo motivo, ha contestato la quantificazione dell'assegno di mantenimento in soli € 7.000,00 mensili, ritenendolo insufficiente e frutto di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU. Con il terzo motivo, ha censurato l'integrale compensazione delle spese di lite e di CTU, sostenendo la soccombenza del IG. CP_1
Si è costituito in giudizio il IG. resistendo all'appello principale e Controparte_1
chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto per infondatezza. Ha altresì proposto appello incidentale, con cui ha chiesto la riforma del capo 3) della sentenza, domandando la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in ragione dell'ingiustificato rifiuto da parte della IG.ra di una concreta offerta lavorativa e della Pt_1
sopravvenuta successione ereditaria materna che ne ha incrementato il già cospicuo patrimonio.
All'esito dell'odierna camera di consiglio, viste le note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, ritenendo superflua al fine del decidere la richiesta attività istruttoria.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene che né l'appello principale né
l'appello incidentale siano meritevoli di accoglimento.
SULL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DALLA SIG.RA Pt_1
1. Sul primo motivo: rigetto della domanda di addebito
L'appellante principale censura la sentenza di primo grado per non aver addebitato la separazione al marito, IG. Le doglianze si fondano su asseriti comportamenti di mobbing familiare, CP_1
concretizzatisi in un controllo finanziario asfissiante e sulla violazione del dovere di fedeltà. Sostiene inoltre che il Tribunale abbia errato nel non ammettere le prove orali da lei dedotte a sostegno di tali accuse.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che le allegazioni sul cosiddetto "mobbing familiare" fossero contraddette da altri elementi emersi in causa. La tesi di un "penetrante controllo finanziario" mal si concilia, come rilevato in sentenza, con "i notevoli esborsi sostenuti dal marito in favore della moglie sia per l'acquisto di beni immobili alla stessa intestati [...] sia per la garanzia e conservazione di un elevato tenore di vita". A ciò si aggiunge che le iniziative giudiziarie intraprese dal IG. definite dall'appellante "accanimento giudiziario", hanno trovato una loro definizione CP_1
in un accordo transattivo che ha visto la IG.ra impegnarsi a corrispondere una somma di Pt_1
denaro all'ex coniuge a tacitazione delle pretese, anche risarcitorie, di quest'ultimo. Tali circostanze depongono per un legittimo esercizio di diritti e non per una condotta persecutoria.
Quanto alla presunta violazione del dovere di fedeltà, il Tribunale ha correttamente definito le deduzioni "generiche e prive di sufficiente sostegno probatorio". La censura relativa alla mancata ammissione delle prove orali non coglie nel segno. Il giudice di merito ha il potere-dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione sintetica ma adeguata e sufficiente, le istanze istruttorie "in parte generici e, comunque, superflui al fine del decidere". La decisione di non ammettere prove ritenute non decisive e di rigettare la domanda per carenza di prova non costituisce una contraddizione, ma la logica conseguenza di una valutazione discrezionale che questa Corte condivide.
Pertanto, il rigetto della domanda di addebito merita di essere confermato.
2. Sul secondo motivo: quantificazione dell'assegno di mantenimento
L'appellante lamenta l'inadeguatezza dell'assegno di €. 7.000,00 mensili, sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la CTU, sottostimato le sue necessità economiche e non abbia dato
4 il giusto peso al suo contributo trentennale alla vita familiare e alla formazione del patrimonio del marito.
Anche tale motivo è infondato.
La decisione del Tribunale appare il frutto di un'analisi ponderata ed equilibrata delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, così come emerse dalla "copiosa documentazione in atti" e dall'"approfondimento peritale disposto".
È pacifico che sussista una notevole disparità economica tra i coniugi. Il IG. è un imprenditore CP_1
di grande successo, con un patrimonio stimato dalla CTU, solo per la sua partecipazione societaria, in oltre 36 milioni di euri e con una disponibilità mensile netta di circa € 24.042,00. Di contro, la
IG.ra , pur non avendo un reddito da lavoro, è titolare sia di un ingente patrimonio immobiliare, Pt_1
stimato dalla CTU in un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro, sia di un cospicuo patrimonio mobiliare.
Il Tribunale, nel determinare l'assegno in € 7.000,00, ha correttamente bilanciato questi elementi. Da un lato, ha garantito alla IG.ra il mantenimento di un tenore di vita decisamente elevato, in Pt_1
linea con quello goduto durante il matrimonio. Dall'altro, ha tenuto conto del fatto che l'appellante possiede risorse proprie e "potrebbe senz'altro ricavare risorse ulteriori sfruttando il rilevante patrimonio immobiliare nella sua disponibilità, mettendo, dunque, a reddito a valore di mercato, gli immobili di cui è proprietaria".
La quantificazione operata dal primo giudice non è quindi né illogica né iniqua, ma rappresenta un punto di equilibrio che tiene conto di tutte le circostanze del caso di specie, compreso l'innegabile contributo della IG.ra alla famiglia, che trova riconoscimento proprio nella concessione di un Pt_1
assegno così cospicuo nonostante la sua personale ricchezza.
3. Sul terzo motivo: compensazione delle spese di lite e di CTU
L'appellante si duole, infine, dell'integrale compensazione delle spese, sostenendo che vi fosse una totale soccombenza del IG. CP_1
Il motivo non ha pregio.
La compensazione delle spese è stata disposta dal Tribunale in ragione della "reciprocamente soccombenti sulle domande svolte". Tale valutazione è corretta. Se da un lato il IG. è risultato CP_1
soccombente sulla domanda di assegno (avendone offerto uno di importo inferiore a quello poi statuito), dall'altro la IG.ra è risultata a sua volta soccombente sulla propria domanda di Pt_1 addebito e sulla richiesta di un assegno di mantenimento di importo ben superiore (€ 16.000,00), oltre che su ulteriori domande patrimoniali accessorie dichiarate inammissibili in corso di causa. La soccombenza reciproca giustifica ampiamente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la decisione di compensare
5 le spese di lite e di ripartire a metà i costi della CTU, resasi necessaria per dirimere le complesse questioni economiche sollevate da entrambe le parti.
Per le ragioni esposte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DAL SIG. MOTTI
Con il suo appello incidentale, il IG. chiede la revoca o la riduzione dell'assegno di CP_1
mantenimento, adducendo principalmente due argomenti: l'ingiustificato rifiuto da parte della IG.ra di una concreta offerta lavorativa e il notevole incremento patrimoniale della stessa a seguito Pt_1
di una successione ereditaria sopravvenuta alla sentenza di primo grado.
L'appello incidentale è infondato.
Quanto al primo punto, sebbene sia vero che l'attitudine al lavoro del coniuge richiedente sia un elemento da valutare, il Tribunale ha implicitamente tenuto conto della situazione. Nel respingere la richiesta della IG.ra di €. 16.000,00 e nel concedere €. 7.000,00, ha considerato la sua "età e Pt_1
la prolungata assenza dal mondo del lavoro" che le attribuiscono "scarse prospettive di utile reinserimento". La decisione del Tribunale rappresenta, quindi, già un bilanciamento tra la potenziale capacità lavorativa e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro.
Quanto alla sopravvenuta successione ereditaria, si tratta di un fatto nuovo, successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata. È principio consolidato che i provvedimenti economici in materia di famiglia sono emessi rebus sic stantibus e sono suscettibili di modifica al mutare delle condizioni. Tuttavia, il rimedio per far valere tali fatti sopravvenuti non è l'appello avverso un provvedimento che ha già esaurito i suoi effetti temporali, ma l'istanza di modifica delle condizioni nell'ambito del giudizio di divorzio pendente tra le parti, che è la sede deputata a regolare i rapporti economici attuali e futuri. Infatti, la stessa sentenza impugnata ha correttamente dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di mantenimento a far data dal 10 giugno 2024, data di adozione dei provvedimenti provvisori in sede divorzile, statuizione non impugnata e passata in giudicato.
Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
Sulle spese del grado
La reciproca soccombenza di entrambe le parti, atteso il rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, giustifica l'integrale compensazione delle spese anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando,
1. RIGETTA l'appello principale proposto da . Parte_1
6 2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. Per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 1494/2025 del Tribunale di Milano.
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Marc Antony Gambardella Paola Tanara
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