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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 118/2023 R.G. promossa nei confronti della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022 da c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Anita Verduci Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Michele De Controparte_1 C.F._1
Marco
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note autorizzate ai sensi dell'art. 352
c.p.c. - da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - riproduttive delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Parte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 83,191,35 in relazione ai Parte_1 quattordici buoni postali, identificati in atti e prodotti in originale unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dei quali era sato chiesto il rimborso, al netto delle ritenute fiscali, nonché alla rifusione delle spese di lite e delle spese di c.t.u.. In sintesi il giudice a quo, rilevato che si trattava di buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q emessi dal 7 gennaio 1988 al 29 novembre 1989 con durata di trentennale, disciplinati dal d.p.r. n. 156/1973, il cui art. 173, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 d.l. n. 460/1974 conv. in l. n. 588/1974, disciplinava le modalità di calcolo degli interessi, riteneva che, come stabilito dalla S.C. con pronuncia n. 4384/2022, allorquando i buoni postali vengano emessi con le modalità prescritte dal d.m. 13 giugno 1986 per la nuova serie Q attraverso la utilizzazione e la modifica dei buoni precedentemente emessi con la serie P, essi sono soggetti, quanto alla maturazione degli interessi ed alla determinazione della somma complessiva da rimborsare alla scadenza dei trent'anni, ai calcoli previsti dalla tabella allegata a tale d.m. anche per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, poiché le imperfezioni grafiche, dovute alle modalità di modifica del contenuto del buono, tali da non coprire le precedenti condizioni riguardanti la vecchia P per il periodo dal 21° al 30° anno, non potevano considerarsi espressive di una volontà negoziale di modifica delle condizioni economiche disciplinanti il rimborso del titolo previste dal d.m. istitutivo della serie Q, e tanto anche in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., le modifiche ad un testo a stampa prevalgono sul testo preesistente qualora con esso incompatibili;
condannava pertanto al pagamento della somma di euro 83.191,35, come determinata dal c.t.u. Parte_1 nominato, in adesione alle osservazioni della convenuta, ottenuta sottraendo all'importo lordo di euro 111.866,70, la ritenuta fiscale del 12,50% a cui è soggetta per legge (art. 1
d.l. n. 556/1986 conv. in l. n. 759/1986 e successive modifiche) tale tipologia di investimento per le ragioni esplicitate in consulenza;
quanto alle spese di lite, rilevato che nulla aveva offerto di Parte_1 rimborsare all'attrice, neppure in misura corrispondente ai minori importi innanzi indicati ed effettivamente dovuti per i trent'anni di durata del buono, la condannava alla rifusione degli oneri processuali, ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa. ha proposto appello nei confronti degli eredi di Parte_1 Parte_2
medio tempore deceduta invocando, in riforma della statuizione in punto spese, la condanna della controparte, in ragione della sua soccombenza, alla rifusione delle spese pag. 2/9 di lite in proprio favore;
in subordine, ne ha chiesto la compensazione;
in ogni caso vinte le spese del presente grado.
Si è costituito fratello di e suo unico erede, Controparte_1 Parte_2 contestando il fondamento dell'impugnazione avversaria;
ha poi formulato appello incidentale invocando la condanna di al pagamento in proprio Parte_1 favore, nella sua qualità, dell'ulteriore somma di euro 14.692,01, pari alla differenza tra quanto dovuto (euro 97.883,36) e quanto stabilito in prime cure (euro 83.191,35), derivante dall'applicazione all'importo lordo calcolato dal c.t.u. (euro 111.866,70) della ritenuta fiscale del 12,50% in un'unica soluzione al tempo del rimborso dei buoni, nonché alla rifusione, a titolo di oneri processuali, dell'ulteriore somma di euro
1.128,30, di cui euro 379,50 a titolo di contributo unificato aggiuntivo richiesto dalla
Cancelleria, euro 448,80 a titolo di spese e compensi di mediazione obbligatoria ed euro
300,00 a titolo di spese di c.t.p..
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello ha censurato la regolamentazione Parte_1
delle spese di lite disposta in prime cure;
al riguardo ha evidenziato, in primo luogo, che la somma riconosciuta alla titolare dei buoni oggetto di causa era stata determinata in accoglimento delle difese della deducente società e, in secondo luogo, che si trattava della somma non accettata dalla predetta nella sede naturale del rimborso, i.e. presso l'ufficio postale;
ha quindi negato la propria soccombenza atteso che la esponente era stata costretta a resistere alla infondata pretesa di , la cui condotta aveva Parte_2
dunque causato la lite;
in subordine ha invocato la compensazione delle spese di lite.
E' opportuno esporre i motivi di appello formulati da , quale unico Controparte_1 erede di in parte logicamente preminenti rispetto all'appello di Parte_2 [...]
poiché rimettono in discussione, sia pure limitatamente al profilo fiscale, Parte_1
la decisione di merito adottata dal giudice a quo, in parte connessi rispetto alle doglianze dell'appellante principale poiché relativi anch'essi alla regolamentazione delle spese di lite.
pag. 3/9 con il primo motivo ha censurato la liquidazione operata in prime cure Parte_2
sul rilievo che la ritenuta fiscale deve essere applicata in un'unica soluzione nel momento in cui i buoni vengono effettivamente rimborsati poiché, verificandosi un conflitto tra norme di grado diverso, da un lato la normativa primaria disciplinante la tassazione (d.p.r. n. 600/1973, d.l. n. 556/1986 conv. in l. n. 239/1996) e dall'altra la disciplina secondaria intervenuta successivamente con d.m. Tesoro del 23 giugno 1997, la normativa primaria è destinata a prevalere;
ha dunque chiesto che venga riconosciuto il suo diritto, quale erede della titolare dei buoni, a percepire l'importo di euro
97.883,36, derivante dall'applicazione della ritenuta fiscale del 12,50% in un'unica soluzione al momento dell'effettivo rimborso, calcolata sulla somma determinata dal c.t.u. in euro 111.866,70 al lordo;
con ulteriore motivo di appello ha censurato l'omessa considerazione tra le spese anticipate da rifondere in favore di dell'importo di euro 379,50, versato Parte_2 su richiesta della Cancelleria in aggiunta rispetto a quanto versato all'atto della iscrizione a ruolo della causa;
nell'ambito del medesimo motivo, ha censurato, altresì, la omessa liquidazione delle spese relative al procedimento di mediazione, pari ad euro 448,80, e le spese di c.t.p., ammontanti ad euro 300,00, giusta parcella del 31 luglio 2022 del dott.
[...]
. Persona_1
Conviene partire dalla questione, oggetto di appello incidentale, attinente alla somma spettante a ed ora al suo erede. Parte_2
Fermo quanto stabilito in prime cure in ordine alla somma lorda dovuta a seguito del rimborso dei buoni postali dedotti in causa, insiste sulla domanda di Controparte_1
liquidazione dei buoni postali con applicazione della ritenuta fiscale/imposta sostitutiva, contrariamente a quanto sostenuto da e recepito nella sentenza Parte_1
impugnata, secondo il criterio previsto dal D.M. del 23 giugno 1997 sull'intero montante ed in un'unica soluzione al momento del rimborso e di effettiva percezione del reddito, ai sensi del d.p.r. n. 600/1973, fonte di diritto ritenuta prevalente rispetto al d.m. del 23.06.1997, in base al principio della gerarchia delle fonti.
pag. 4/9 L'oggetto della cognizione del presente grado è pertanto costituita dalle modalità di applicazione della ritenuta fiscale/imposta sostitutiva agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali dedotti in causa.
In linea con i precedenti di questa Corte e con le pronunzie citate da Parte_1
nei suoi atti difensivi, si rileva che, a far tempo d.l.. n. 556/1986 convertito in l.
[...]
n. 759/1986, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il legislatore ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione della ritenuta fiscale nella misura del 6,25% per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, e del 12,50% per quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.
Più in dettaglio, l'art. 1 d.l. n. 556/1986 prevedeva: “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Inoltre, il d.p.r. n. 602 all'art. 3, co. 2 lett. d), nel testo all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti” e all'art. 8, co. 3, prevedeva: “Le ritenute operate
pag. 5/9 dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Da tali disposizioni si ricava che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali per cui
è causa (7 gennaio 1988 e 28 novembre 1989), la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non secondo il principio di cassa e tanto ne comportava l'applicazione annuale e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.
Successivamente, con il d.lgs. 1 aprile 1996 n. 239 è stata soppressa la ritenuta fiscale prevista dalle su riportate disposizioni ed in luogo di essa è stata introdotta l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita nella misura del 12,50%. In particolare, il citato d.lgs n. 239/1996 ha previsto al comma 3 dell'art. 2: “Per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente italiane conformemente a quanto Pt_1
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite Parte_1 particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7” e al comma 9 dell'art. 3: “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato,
a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In attuazione del d.lgs. n. 239/1996 è stato dunque emanato il d.m. 23 giugno 1997 il quale stabilì: “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”,
Ebbene, nel quadro normativo descritto alle disposizioni dei decreti ministeriali istituenti le progressive serie di buoni fruttiferi postali va riconosciuto il rango di norme imperative in quanto previste da norme primarie e in ogni caso improntate ad esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. La S.C. ha spiegato più volte che i buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (r.d.l. n. 2106/1924 intitolato: “Emissione di buoni postali di risparmio nominativi” pubblicato i. G.U. n. 304/1924), sono emessi pag. 6/9 da depositi e prestiti e, come chiarito dalla Corte costituzionale, “benché facciano CP_2
parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte cost. n. 508/1995), e tanto rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo (Cass. ord. 3 gennaio 2023 n. 87, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751).
Ne consegue che non può assegnarsi alcuna rilevanza alla circostanza che la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale sia prevista da una norma di rango secondario, i.e. un provvedimento ministeriale istitutivo di una nuova serie ordinaria di buoni fruttiferi postali.
In definitiva, non è configurabile il prospettato contrasto tra il d.m. 23 giugno 1997 e la normativa di rango primario atteso che le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi invece che all'atto di scadenza dell'investimento sono rispettose della disciplina di rango primario e sono in linea con la normativa fiscale previgente già contenente la loro regolazione in base al principio di competenza e non in base al criterio di cassa.
Del resto, anche da un punto di vista giuridico, un interesse capitalizzato è un interesse del tutto assimilabile ad un interesse effettivamente incassato poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore/contribuente. Ed invero, anno per anno si produce un incremento delle somme investite a favore del titolare del buono con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. Ne deriva che è coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi che l'applicazione della ritenuta fiscale, poi divenuta imposta sostitutiva, al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito, e cioè al momento di ciascuna capitalizzazione, che deve avvenire al netto della imposizione fiscale.
Va, dunque, confermata l'entità della somma spettante a . Parte_2
Quanto alle spese di lite di prime cure e passando al motivo di appello di Parte_1
non può essere ritenuta soccombente poiché
[...] Parte_2 Parte_1
pur a fronte della asserita mancata accettazione della somma dovutale in base ai
[...]
criteri dedotti da Al riguardo si osserva che a fronte della richiesta Parte_1
inviata via pec del 28 marzo 2019, con cui la per il tramite del suo legale Pt_2
pag. 7/9 chiedeva di metterle a disposizione l'“importo non contestabile di quanto maturato nel ventennio”, nulla le versava ed anche nel costituirsi nel giudizio di Parte_1
prime cure non offriva di pagare quanto dovuto sulla base dei criteri da essa stessa fatti valere.
Escluso quindi che la possa considerarsi soccombente, tuttavia, nella Pt_2
regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto del fatto che è stata disattesa la pretesa dalla medesima avanzata di pagamento in suo favore della somma di euro
205.064,24, mentre le è stata riconosciuta una somma ben più limitata, i.e. la somma di euro 83.191,35, confermata anche in questa sede, alla cui determinazione il c.t.u. designato è pervenuto a seguito delle osservazioni di ed in Parte_1
applicazione, quindi, dei criteri indicati da detta società.
Tanto comporta, in primo luogo, che le spese della consulenza invocata dalla , a Pt_2
cui la controparte si era opposta, devono gravare sulla , tanto più che il quesito Pt_2 aveva ad oggetto il calcolo dell'importo da rimborsare sulla base dei criteri indicati anche dalla predetta, del tutto disattesi. Ne consegue, altresì, che non debbono essere rimborsate le spese di c.t.p..
In secondo luogo, quanto alle restanti spese di lite, consistenti negli onorari spettanti al difensore, si osserva che l'accoglimento parziale della pretesa e comunque la liquidazione della somma dovuta secondo i criteri indicati da Parte_1
costituiscono giustificati motivi di compensazione della metà delle spese di lite mentre la residua metà va posta a carico di nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche vigenti ratione temporis, tenuto conto delle attività effettivamente espletate e del valore della causa individuato in base al decisum. Con riguardo alle attività espletate dal difensore sussiste poi la denunciata omessa liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, da liquidarsi nella misura richiesta, ammontante ad euro 448,80 (di cui euro 384,62 per compensi professionali, euro 15,38 per cna ed euro 48,00 per avvio mediazione.
Infine, il contributo unificato deve essere rideterminato in euro 759,00 complessivi e però la compensazione per metà comporta l'invarianza della somma liquidata per tale voce in prime cure.
pag. 8/9 Conclusivamente l'appello principale e l'appello incidentale vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, le spese di lite del primo grado vanno compensate per la metà mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione delle considerazioni espresse in precedenza, deve gravare su Parte_1
[...]
La reciproca parziale soccombenza in appello giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto Controparte_1
n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022, così provvede: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del primo grado e condanna alla rifusione in favore di della restante metà Parte_1 Controparte_1 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 834,00 per anticipazioni ed in euro
13.884,62 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a.; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 118/2023 R.G. promossa nei confronti della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022 da c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Anita Verduci Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Michele De Controparte_1 C.F._1
Marco
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note autorizzate ai sensi dell'art. 352
c.p.c. - da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - riproduttive delle conclusioni formulate rispettivamente in atto di appello ed in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022 il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento della domanda proposta da condannava Parte_2 [...]
al pagamento in suo favore della somma di euro 83,191,35 in relazione ai Parte_1 quattordici buoni postali, identificati in atti e prodotti in originale unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dei quali era sato chiesto il rimborso, al netto delle ritenute fiscali, nonché alla rifusione delle spese di lite e delle spese di c.t.u.. In sintesi il giudice a quo, rilevato che si trattava di buoni fruttiferi appartenenti alla serie Q emessi dal 7 gennaio 1988 al 29 novembre 1989 con durata di trentennale, disciplinati dal d.p.r. n. 156/1973, il cui art. 173, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 d.l. n. 460/1974 conv. in l. n. 588/1974, disciplinava le modalità di calcolo degli interessi, riteneva che, come stabilito dalla S.C. con pronuncia n. 4384/2022, allorquando i buoni postali vengano emessi con le modalità prescritte dal d.m. 13 giugno 1986 per la nuova serie Q attraverso la utilizzazione e la modifica dei buoni precedentemente emessi con la serie P, essi sono soggetti, quanto alla maturazione degli interessi ed alla determinazione della somma complessiva da rimborsare alla scadenza dei trent'anni, ai calcoli previsti dalla tabella allegata a tale d.m. anche per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, poiché le imperfezioni grafiche, dovute alle modalità di modifica del contenuto del buono, tali da non coprire le precedenti condizioni riguardanti la vecchia P per il periodo dal 21° al 30° anno, non potevano considerarsi espressive di una volontà negoziale di modifica delle condizioni economiche disciplinanti il rimborso del titolo previste dal d.m. istitutivo della serie Q, e tanto anche in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 1342 c.c., le modifiche ad un testo a stampa prevalgono sul testo preesistente qualora con esso incompatibili;
condannava pertanto al pagamento della somma di euro 83.191,35, come determinata dal c.t.u. Parte_1 nominato, in adesione alle osservazioni della convenuta, ottenuta sottraendo all'importo lordo di euro 111.866,70, la ritenuta fiscale del 12,50% a cui è soggetta per legge (art. 1
d.l. n. 556/1986 conv. in l. n. 759/1986 e successive modifiche) tale tipologia di investimento per le ragioni esplicitate in consulenza;
quanto alle spese di lite, rilevato che nulla aveva offerto di Parte_1 rimborsare all'attrice, neppure in misura corrispondente ai minori importi innanzi indicati ed effettivamente dovuti per i trent'anni di durata del buono, la condannava alla rifusione degli oneri processuali, ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa. ha proposto appello nei confronti degli eredi di Parte_1 Parte_2
medio tempore deceduta invocando, in riforma della statuizione in punto spese, la condanna della controparte, in ragione della sua soccombenza, alla rifusione delle spese pag. 2/9 di lite in proprio favore;
in subordine, ne ha chiesto la compensazione;
in ogni caso vinte le spese del presente grado.
Si è costituito fratello di e suo unico erede, Controparte_1 Parte_2 contestando il fondamento dell'impugnazione avversaria;
ha poi formulato appello incidentale invocando la condanna di al pagamento in proprio Parte_1 favore, nella sua qualità, dell'ulteriore somma di euro 14.692,01, pari alla differenza tra quanto dovuto (euro 97.883,36) e quanto stabilito in prime cure (euro 83.191,35), derivante dall'applicazione all'importo lordo calcolato dal c.t.u. (euro 111.866,70) della ritenuta fiscale del 12,50% in un'unica soluzione al tempo del rimborso dei buoni, nonché alla rifusione, a titolo di oneri processuali, dell'ulteriore somma di euro
1.128,30, di cui euro 379,50 a titolo di contributo unificato aggiuntivo richiesto dalla
Cancelleria, euro 448,80 a titolo di spese e compensi di mediazione obbligatoria ed euro
300,00 a titolo di spese di c.t.p..
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello ha censurato la regolamentazione Parte_1
delle spese di lite disposta in prime cure;
al riguardo ha evidenziato, in primo luogo, che la somma riconosciuta alla titolare dei buoni oggetto di causa era stata determinata in accoglimento delle difese della deducente società e, in secondo luogo, che si trattava della somma non accettata dalla predetta nella sede naturale del rimborso, i.e. presso l'ufficio postale;
ha quindi negato la propria soccombenza atteso che la esponente era stata costretta a resistere alla infondata pretesa di , la cui condotta aveva Parte_2
dunque causato la lite;
in subordine ha invocato la compensazione delle spese di lite.
E' opportuno esporre i motivi di appello formulati da , quale unico Controparte_1 erede di in parte logicamente preminenti rispetto all'appello di Parte_2 [...]
poiché rimettono in discussione, sia pure limitatamente al profilo fiscale, Parte_1
la decisione di merito adottata dal giudice a quo, in parte connessi rispetto alle doglianze dell'appellante principale poiché relativi anch'essi alla regolamentazione delle spese di lite.
pag. 3/9 con il primo motivo ha censurato la liquidazione operata in prime cure Parte_2
sul rilievo che la ritenuta fiscale deve essere applicata in un'unica soluzione nel momento in cui i buoni vengono effettivamente rimborsati poiché, verificandosi un conflitto tra norme di grado diverso, da un lato la normativa primaria disciplinante la tassazione (d.p.r. n. 600/1973, d.l. n. 556/1986 conv. in l. n. 239/1996) e dall'altra la disciplina secondaria intervenuta successivamente con d.m. Tesoro del 23 giugno 1997, la normativa primaria è destinata a prevalere;
ha dunque chiesto che venga riconosciuto il suo diritto, quale erede della titolare dei buoni, a percepire l'importo di euro
97.883,36, derivante dall'applicazione della ritenuta fiscale del 12,50% in un'unica soluzione al momento dell'effettivo rimborso, calcolata sulla somma determinata dal c.t.u. in euro 111.866,70 al lordo;
con ulteriore motivo di appello ha censurato l'omessa considerazione tra le spese anticipate da rifondere in favore di dell'importo di euro 379,50, versato Parte_2 su richiesta della Cancelleria in aggiunta rispetto a quanto versato all'atto della iscrizione a ruolo della causa;
nell'ambito del medesimo motivo, ha censurato, altresì, la omessa liquidazione delle spese relative al procedimento di mediazione, pari ad euro 448,80, e le spese di c.t.p., ammontanti ad euro 300,00, giusta parcella del 31 luglio 2022 del dott.
[...]
. Persona_1
Conviene partire dalla questione, oggetto di appello incidentale, attinente alla somma spettante a ed ora al suo erede. Parte_2
Fermo quanto stabilito in prime cure in ordine alla somma lorda dovuta a seguito del rimborso dei buoni postali dedotti in causa, insiste sulla domanda di Controparte_1
liquidazione dei buoni postali con applicazione della ritenuta fiscale/imposta sostitutiva, contrariamente a quanto sostenuto da e recepito nella sentenza Parte_1
impugnata, secondo il criterio previsto dal D.M. del 23 giugno 1997 sull'intero montante ed in un'unica soluzione al momento del rimborso e di effettiva percezione del reddito, ai sensi del d.p.r. n. 600/1973, fonte di diritto ritenuta prevalente rispetto al d.m. del 23.06.1997, in base al principio della gerarchia delle fonti.
pag. 4/9 L'oggetto della cognizione del presente grado è pertanto costituita dalle modalità di applicazione della ritenuta fiscale/imposta sostitutiva agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali dedotti in causa.
In linea con i precedenti di questa Corte e con le pronunzie citate da Parte_1
nei suoi atti difensivi, si rileva che, a far tempo d.l.. n. 556/1986 convertito in l.
[...]
n. 759/1986, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il legislatore ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione della ritenuta fiscale nella misura del 6,25% per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, e del 12,50% per quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.
Più in dettaglio, l'art. 1 d.l. n. 556/1986 prevedeva: “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Inoltre, il d.p.r. n. 602 all'art. 3, co. 2 lett. d), nel testo all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti” e all'art. 8, co. 3, prevedeva: “Le ritenute operate
pag. 5/9 dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Da tali disposizioni si ricava che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali per cui
è causa (7 gennaio 1988 e 28 novembre 1989), la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non secondo il principio di cassa e tanto ne comportava l'applicazione annuale e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore.
Successivamente, con il d.lgs. 1 aprile 1996 n. 239 è stata soppressa la ritenuta fiscale prevista dalle su riportate disposizioni ed in luogo di essa è stata introdotta l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita nella misura del 12,50%. In particolare, il citato d.lgs n. 239/1996 ha previsto al comma 3 dell'art. 2: “Per i buoni postali di risparmio
l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente italiane conformemente a quanto Pt_1
disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite Parte_1 particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7” e al comma 9 dell'art. 3: “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato,
a prescindere dal fatto che i titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In attuazione del d.lgs. n. 239/1996 è stato dunque emanato il d.m. 23 giugno 1997 il quale stabilì: “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”,
Ebbene, nel quadro normativo descritto alle disposizioni dei decreti ministeriali istituenti le progressive serie di buoni fruttiferi postali va riconosciuto il rango di norme imperative in quanto previste da norme primarie e in ogni caso improntate ad esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. La S.C. ha spiegato più volte che i buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (r.d.l. n. 2106/1924 intitolato: “Emissione di buoni postali di risparmio nominativi” pubblicato i. G.U. n. 304/1924), sono emessi pag. 6/9 da depositi e prestiti e, come chiarito dalla Corte costituzionale, “benché facciano CP_2
parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte cost. n. 508/1995), e tanto rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost., all'epoca nel vecchio testo (Cass. ord. 3 gennaio 2023 n. 87, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751).
Ne consegue che non può assegnarsi alcuna rilevanza alla circostanza che la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale sia prevista da una norma di rango secondario, i.e. un provvedimento ministeriale istitutivo di una nuova serie ordinaria di buoni fruttiferi postali.
In definitiva, non è configurabile il prospettato contrasto tra il d.m. 23 giugno 1997 e la normativa di rango primario atteso che le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi invece che all'atto di scadenza dell'investimento sono rispettose della disciplina di rango primario e sono in linea con la normativa fiscale previgente già contenente la loro regolazione in base al principio di competenza e non in base al criterio di cassa.
Del resto, anche da un punto di vista giuridico, un interesse capitalizzato è un interesse del tutto assimilabile ad un interesse effettivamente incassato poiché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore/contribuente. Ed invero, anno per anno si produce un incremento delle somme investite a favore del titolare del buono con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. Ne deriva che è coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi che l'applicazione della ritenuta fiscale, poi divenuta imposta sostitutiva, al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito, e cioè al momento di ciascuna capitalizzazione, che deve avvenire al netto della imposizione fiscale.
Va, dunque, confermata l'entità della somma spettante a . Parte_2
Quanto alle spese di lite di prime cure e passando al motivo di appello di Parte_1
non può essere ritenuta soccombente poiché
[...] Parte_2 Parte_1
pur a fronte della asserita mancata accettazione della somma dovutale in base ai
[...]
criteri dedotti da Al riguardo si osserva che a fronte della richiesta Parte_1
inviata via pec del 28 marzo 2019, con cui la per il tramite del suo legale Pt_2
pag. 7/9 chiedeva di metterle a disposizione l'“importo non contestabile di quanto maturato nel ventennio”, nulla le versava ed anche nel costituirsi nel giudizio di Parte_1
prime cure non offriva di pagare quanto dovuto sulla base dei criteri da essa stessa fatti valere.
Escluso quindi che la possa considerarsi soccombente, tuttavia, nella Pt_2
regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto del fatto che è stata disattesa la pretesa dalla medesima avanzata di pagamento in suo favore della somma di euro
205.064,24, mentre le è stata riconosciuta una somma ben più limitata, i.e. la somma di euro 83.191,35, confermata anche in questa sede, alla cui determinazione il c.t.u. designato è pervenuto a seguito delle osservazioni di ed in Parte_1
applicazione, quindi, dei criteri indicati da detta società.
Tanto comporta, in primo luogo, che le spese della consulenza invocata dalla , a Pt_2
cui la controparte si era opposta, devono gravare sulla , tanto più che il quesito Pt_2 aveva ad oggetto il calcolo dell'importo da rimborsare sulla base dei criteri indicati anche dalla predetta, del tutto disattesi. Ne consegue, altresì, che non debbono essere rimborsate le spese di c.t.p..
In secondo luogo, quanto alle restanti spese di lite, consistenti negli onorari spettanti al difensore, si osserva che l'accoglimento parziale della pretesa e comunque la liquidazione della somma dovuta secondo i criteri indicati da Parte_1
costituiscono giustificati motivi di compensazione della metà delle spese di lite mentre la residua metà va posta a carico di nella misura liquidata in Parte_1
dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche vigenti ratione temporis, tenuto conto delle attività effettivamente espletate e del valore della causa individuato in base al decisum. Con riguardo alle attività espletate dal difensore sussiste poi la denunciata omessa liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, da liquidarsi nella misura richiesta, ammontante ad euro 448,80 (di cui euro 384,62 per compensi professionali, euro 15,38 per cna ed euro 48,00 per avvio mediazione.
Infine, il contributo unificato deve essere rideterminato in euro 759,00 complessivi e però la compensazione per metà comporta l'invarianza della somma liquidata per tale voce in prime cure.
pag. 8/9 Conclusivamente l'appello principale e l'appello incidentale vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata che per il resto rimane confermata, le spese di lite del primo grado vanno compensate per la metà mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione delle considerazioni espresse in precedenza, deve gravare su Parte_1
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La reciproca parziale soccombenza in appello giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto Controparte_1
n. 2434/2022 pubblicata in data 4 ottobre 2022, così provvede: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite del primo grado e condanna alla rifusione in favore di della restante metà Parte_1 Controparte_1 delle spese medesime, liquidate per l'intero in euro 834,00 per anticipazioni ed in euro
13.884,62 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a.; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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