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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2088/2024, introdotta
DA
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Nucifero ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia
n. 47, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale D'Onofrio ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato in atti;
-resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2024, il ricorrente, ex dipendente della Controparte_1 ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il periodo dal 01.01.2018 al
1 31.07.2020, per la complessiva somma di € 1.082,52. Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sull'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 73/2021, emessa da questo stesso Tribunale in data 03.02.2021 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire la Con
in una misura superiore a quella corrisposta dall'Ente.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sostenendo di aver già adempiuto alle statuizioni della menzionata sentenza.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata. La domanda ha ad oggetto differenze retributive maturate a partire dal 2018, e dunque in un periodo successivo al 30 giugno 1998, data che segna il discrimine per il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato. Come affermato da consolidata giurisprudenza, “quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data”, a maggior ragione quando la pretesa, come nel caso di specie, riguarda unicamente il periodo successivo a tale data (V. per tutte Cass. n. 6755 del 2020).
4. Nel merito, la domanda va accolta. Il diritto del ricorrente alla corresponsione della RIA nella misura mensile di € 45,57 è stato definitivamente accertato da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 73/2021 del 03.02.2021, passata in giudicato come da certificazione della Cancelleria in atti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di rapporti giuridici di durata e delle relative obbligazioni periodiche, come il rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti obbligazioni retributive, il giudicato formatosi sull'accertamento di una situazione giuridica esplica la sua efficacia anche per il tempo successivo alla sua emanazione. La giurisprudenza di merito diffusamente afferma che “l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” (v., fra le altre, Trib. Napoli n.
6078/2024).
Nel caso in esame, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale o normativa diversa da quelle già esaminate nel precedente giudizio. I presupposti di fatto e di diritto sono rimasti pacificamente inalterati. Pertanto, l'autorità del giudicato formatosi con la sentenza n. 73/2021 estende i suoi
2 effetti in favore del lavoratore anche per il periodo successivo a quello oggetto del primo giudizio, ossia per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2020.
5. In ordine al quantum della pretesa creditoria, la quantificazione proposta da parte ricorrente con i conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo, in mancanza di una contestazione specifica e dettagliata da parte della resistente, appare congrua e corretta. Tali conteggi determinano la differenza tra la somma mensile dovuta a titolo di RIA, come accertata in giudicato (€ 45,57), e quella inferiore pacificamente erogata dall'Amministrazione (€ 10,65 mensili, pari a € 127,80 annui come da busta paga prodotta. La differenza mensile di € 34,92, moltiplicata per le 31 mensilità comprese tra il gennaio 2018 e il luglio 2020, conduce al totale richiesto di € 1.082,52.
6. Le argomentazioni della relative ai pagamenti effettuati non sono pertinenti a Controparte_1 estinguere il credito qui azionato. Dalla documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione, emerge che le somme corrisposte nell'aprile 2022 e nell'agosto 2024 si riferiscono all'esecuzione della precedente sentenza n. 73/2021 e coprono gli arretrati maturati fino al 2017 e i relativi accessori di legge, ma non le differenze maturate nel successivo periodo oggetto del presente giudizio.
6. In accoglimento del ricorso, la va dunque condannata al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 1.082,52 per differenze di RIA maturate per il periodo dal
01.01.2018 al 31.07.2020, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Monica D'Agostino, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.082,52 (milleottantadue/52) a titolo di differenze di RIA maturate Parte_1 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2020, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1 liquida in € 500,00 (cinquecento), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e altre spese e accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore Avv. Giovanni Nucifero, dichiaratosi antistatario.
Lì Avellino, 4.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 2088/2024, introdotta
DA
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Nucifero ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia
n. 47, giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale D'Onofrio ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n. 81, giusta mandato in atti;
-resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.06.2024, il ricorrente, ex dipendente della Controparte_1 ha adito questo Tribunale per ottenere la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) per il periodo dal 01.01.2018 al
1 31.07.2020, per la complessiva somma di € 1.082,52. Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sull'efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 73/2021, emessa da questo stesso Tribunale in data 03.02.2021 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a percepire la Con
in una misura superiore a quella corrisposta dall'Ente.
2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sostenendo di aver già adempiuto alle statuizioni della menzionata sentenza.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata. La domanda ha ad oggetto differenze retributive maturate a partire dal 2018, e dunque in un periodo successivo al 30 giugno 1998, data che segna il discrimine per il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato. Come affermato da consolidata giurisprudenza, “quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data”, a maggior ragione quando la pretesa, come nel caso di specie, riguarda unicamente il periodo successivo a tale data (V. per tutte Cass. n. 6755 del 2020).
4. Nel merito, la domanda va accolta. Il diritto del ricorrente alla corresponsione della RIA nella misura mensile di € 45,57 è stato definitivamente accertato da questo stesso Tribunale con la sentenza n. 73/2021 del 03.02.2021, passata in giudicato come da certificazione della Cancelleria in atti.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di rapporti giuridici di durata e delle relative obbligazioni periodiche, come il rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti obbligazioni retributive, il giudicato formatosi sull'accertamento di una situazione giuridica esplica la sua efficacia anche per il tempo successivo alla sua emanazione. La giurisprudenza di merito diffusamente afferma che “l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” (v., fra le altre, Trib. Napoli n.
6078/2024).
Nel caso in esame, non si è verificata alcuna sopravvenienza fattuale o normativa diversa da quelle già esaminate nel precedente giudizio. I presupposti di fatto e di diritto sono rimasti pacificamente inalterati. Pertanto, l'autorità del giudicato formatosi con la sentenza n. 73/2021 estende i suoi
2 effetti in favore del lavoratore anche per il periodo successivo a quello oggetto del primo giudizio, ossia per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2020.
5. In ordine al quantum della pretesa creditoria, la quantificazione proposta da parte ricorrente con i conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo, in mancanza di una contestazione specifica e dettagliata da parte della resistente, appare congrua e corretta. Tali conteggi determinano la differenza tra la somma mensile dovuta a titolo di RIA, come accertata in giudicato (€ 45,57), e quella inferiore pacificamente erogata dall'Amministrazione (€ 10,65 mensili, pari a € 127,80 annui come da busta paga prodotta. La differenza mensile di € 34,92, moltiplicata per le 31 mensilità comprese tra il gennaio 2018 e il luglio 2020, conduce al totale richiesto di € 1.082,52.
6. Le argomentazioni della relative ai pagamenti effettuati non sono pertinenti a Controparte_1 estinguere il credito qui azionato. Dalla documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione, emerge che le somme corrisposte nell'aprile 2022 e nell'agosto 2024 si riferiscono all'esecuzione della precedente sentenza n. 73/2021 e coprono gli arretrati maturati fino al 2017 e i relativi accessori di legge, ma non le differenze maturate nel successivo periodo oggetto del presente giudizio.
6. In accoglimento del ricorso, la va dunque condannata al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 1.082,52 per differenze di RIA maturate per il periodo dal
01.01.2018 al 31.07.2020, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Monica D'Agostino, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.082,52 (milleottantadue/52) a titolo di differenze di RIA maturate Parte_1 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2020, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che Controparte_1 liquida in € 500,00 (cinquecento), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e altre spese e accessori, come per legge, con attribuzione al procuratore Avv. Giovanni Nucifero, dichiaratosi antistatario.
Lì Avellino, 4.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica d'Agostino
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