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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4184/2019 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: nullità e/o risoluzione del contratto e condanna alla restituzione somme ed al risarcimento del danno
TRA
e elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'avv. Domenico Fioretti (come da indirizzo pec in atti), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attori-
E
, in persona del leg. rappr.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raimondo Maggiore, Federico Grazioli e Osvaldo
Lombardi (come da indirizzi pec in atti), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
chiedendo l'emissione di pronuncia di declaratoria di Controparte_1
nullità, annullabilità e/o risoluzione dei seguenti contratti: c/c dossier titoli a deposito e custodia n.
9500390; - contratti di acquisto delle azioni stipulati nelle date del 6.3.15, 22 e 24 luglio 2015; - contratto quadro finanziario. Chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione di CP_1 tutte le somme versate in esecuzione dei contratti, oltre al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), interessi e spese di lite.
A sostegno delle domande, gli attori precisavano che erano titolare di n. 584 azioni della
[...]
ciascuno, depositate sul dossier titoli a loro cointestato presso la Controparte_1
convenuta, filiale di Avellino, via Bellabona;
-che la aveva loro comunicato, in data 3.11.16, CP_1
di non poter dare corso alla richiesta vendita delle azioni (avente la finalità di estinguere il mutuo contratto dal padre degli attori indicato in citazione), in quanto le azioni erano illiquide;
-che vani erano risultati il reclamo proposto ex art. 119 D.lgs. 385/1993 e art. 7 d.lgs. 196/2003, come la OrgCon procedura di mediazione attivata presso l'organismo di mediazione;
-che, come evidente a seguito dell'esame della documentazione consegnata dalla in adempimento del decreto CP_1
ingiuntivo n. 500/2018 emesso dal Tribunale di Avellino, gli attori non avevano mai sottoscritto il contratto quadro, che non era valido, con conseguente nullità degli ordini di acquisto in lite;
-che l'acquisto delle azioni era stato effettuato in mancanza della valutazione dell'adeguatezza dell'investimento come reso palese dai Questionari ed Interviste , atteso che tali documenti Pt_3 non sono coevi agli acquisti, ma all'apertura del conto di deposito e custodia del 28.5.14; -che, inoltre, l'esame dei suindicati questionari rendeva palese l'incompetenza finanziaria degli attori
(registrati con qualifiche medio-bassa e bassa), che palesava come investimento effettuato non era adeguato al loro profilo e non eseguibile, neppure in caso di espressa dichiarazione di esonero in favore della Banca - in regime di c.d. best execution only- visto il conflitto d'interessi esistente, con violazione degli artt. 21 c. 1 bis, 167 TUF, del Regolamento n. 16190/2007, nonché degli CP_3
artt. 1418, 1346, 1343 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
La convenuta eccepiva: la piena validità dei contratti oggetto di contestazione (regolare conclusione del contratto quadro disciplinante sia il servizio di deposito titoli a custodia, sia la prestazione di servizi di investimento erogati) e la piena legittimità e conformità alle vigenti normative di settore del proprio operato;
- la mancata effettuazione di qualsivoglia attività di intermediazione finanziaria o consulenza, in quanto gli investimenti erano stati conseguenza di una mera richiesta degli attori, in qualità di soci, con conseguente inesistenza dell'obbligo della CP_1
di attenersi alla regola di adeguatezza;
-l'effettuata completa informazione data agli attori in ordine ai rischi sottesi all'investimento, come reso palese dalla scelta di questi ultimi di diventare azionisti della Banca in virtù del trasferimento del 6.3.2015 dal padre.
Le domande attoree di risoluzione e di condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei contratti in lite sono fondate per i seguenti motivi. In via preliminare, va rilevato che gli attori ha evocato in giudizio la convenuta al fine di CP_1
accertarne la responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni normative sopra dettagliatamente richiamate in tema di obblighi informativi ed in generale di tutte le modalità previste in materia di collocamento di strumenti finanziari dalle vigenti normative legislative e regolamentari (regolamento sopra richiamato, TUF e TUB). CP_3
Passando all'esame del merito, giova evidenziare come, in punto di fatto, siano pacifiche le circostanze e gli aspetti contabili, non oggetto di contestazione ed ampiamente documentati, relativi alla vicenda contrattuale in lite, completamente ricostruita anche tramite CTU.
Esse sono rappresentate, in primo luogo, dalla stipula del contratto quadro di negoziazione stipulato in data 28.5.14 (“contratto di deposito titoli e prestazione di servizi di investimento”), ove si legge che gli strumenti finanziari sarebbero stati immessi nel deposito titoli n. 153/9500390/3 e che i relativi accrediti sarebbero stati regolati sul c/c n. 662629.
Tale contratto risulta redatto nel pieno rispetto dell'obbligo di forma scritta ex art. 23 d.lgs. 58/98, apparendo irrilevante la mancata sottoscrizione della Banca attori alla luce del recente ed autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente la firma del cliente (Cass.
s.u. 898/2017).
Tale contratto è completo di allegati: documenti di sintesi riferiti al “servizio di deposito titoli a custodia ed amministrazione”, alle “condizioni economiche applicate ai servizi di investimento” ed alle “schede finanziarie riportanti informazioni sulla situazione finanziaria, sull'esperienza in strumenti finanziari, sugli obiettivi d'investimento e sulla propensione al rischio”, sottoscritte dai clienti.
Poi, è documentalmente provato che con due operazioni avvenute nel 2015, gli attori procedevano all'acquisto di azioni della . CP_4
In data 6.3.15 gli attori acquistavano dal padre ( ) n.
3.805 azioni e, in Persona_1 particolare, ciascuno degli attori, n.
2.506 azioni al prezzo di € 5,00 ciascuna per € 12.530,00 complessivi e n. 1299 azioni al prezzo di € 6.44 ciascuna per € 8.365,56; in data 22 e 24 luglio
2015, gli attori aderivano ad un'offerta in opzione agli azionisti di nuove azioni, sottoscrivendo l'offerta che prevedeva l'assegnazione di n. 442 azioni al prezzo unitario di € 5,00 ed al prezzo complessivo di e 2.110,00 ed ad un'offerta in opzione con acquisto di nuove n. 773 azioni
(derivante dal diritto di prelazione sulle azioni inoptate) al prezzo unitario di € 5,00 al prezzo complessivo di € 3.865,00.
E' emerso, poi, che gli attori hanno acquistato titoli finanziari c.d. illiquidi, in quanto non trattati su mercati regolamentati. Tanto è confermato dalla che nella comunicazione n. CP_3
9019104 del 2.3.2019 definisce tali “quelli che determinano ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita” (cfr. CTu pag. 10).
In punto di diritto, e con riferimento alla qualificazione dell'azione spiegata ed alla individuazione dell'azione ritenuta fondata rispetto a quelle proposte in via alternativa in citazione, giova premettere come la giurisprudenza di legittimità afferma che la violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti (facenti parte integrante del contratto), CP_3 consente al cliente di far valere la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui sia accertata la non scarsa importanza dell'inadempimento, il cliente può chiedere la risoluzione non solo dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini d'investimento, aventi natura negoziale e distinti dal contratto quadro, ma anche la risoluzione di quest'ultimo (cfr. Cass. 3261/2018; Cass. 12937, 16861 del 2017; Cass. 8394 del 2016).
Poi, sempre in punto di diritto, giova evidenziare che il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare le citate violazioni delle obbligazioni dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno (ove richiesto) e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento; l'intermediario ha l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o la sua mancanza di colpa.
La Suprema Corte ha precisato che la mera menzione della non adeguatezza dell'operazione presente sul modulo predisposto dalla banca e sottoscritto dal cliente risulta idonea a comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione, soltanto qualora sia corredata da una, pur sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne rendere evincibile la concreta non conformità rispetto alle caratteristiche suddette;
dette informazioni devono riguardare la natura, la rischiosità del titolo, il rating, eventuali carenze di informazioni inerenti il medesimo ed il pericolo relativo (cfr. Cass.
15708/19; Cass. 4620/15).
Con riferimento alla normativa applicabile, va posto in luce come il Regolamento Intermediari finanziari agli artt. 41 e 42 prevede come, nell'ambito di servizi per cui è causa, diversi dalla consulenza e gestione del portafoglio, gli intermediari devono valutare l'”appropriatezza” dell'operazione, richiedendo ai clienti specifiche informazioni sulla conoscenza ed esperienza nel settore finanziario (dettagliatamente indicate nei commi 2, 5 e 7 dell'art. 39). Inoltre, l'art. 43 ha espressamente previsto e disciplinato la mera esecuzione o ricezione di ordini, individuando per quali servizi è prevista la prestazione con modalità execution only. Per tali servizi il cliente deve essere informato dell'assenza dell'obbligo per l'intermediario di procedere alla valutazione dell'appropriatezza. Alla luce della riepilogata disciplina applicabile e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali richiamati, nel caso in esame il Tribunale rileva che la convenuta è incorsa in una palese violazione degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti, in base agli artt. 27, 31 32 e 36 TUF vigente all'epoca dei fatti, in relazione ai rischi ed alle caratteristiche dell'investimento in lite, nonché sulla c.d. adeguatezza e appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario dei clienti.
In particolare, è emerso che, oltre alle già sopra richiamate schede finanziarie, compilate in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non sono state effettuate ulteriori profilature dei clienti, funzionali alla valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni di investimenti come imposto dall'art. 39 del Reg. vigente. Tali schede non sono state CP_3
compilate o sono state compilate in modo generico ed impreciso in alcune sezioni fondamentali dei questionari: non risulta compilata nel dettaglio la parte relativa alla situazione finanziaria, finalizzata a valutare la sostenibilità dei rischi connessi all'investimento (con l'opportuna distinzione delle disponibilità liquide ed altri investimenti, senza indicazione della parte del patrimonio costituito da beni immobili); -la sezione relativa alle conoscenze finanziarie è compilata solo barrando alcune caselle (in corrispondenza di profili standardizzati: basso, medio ecc.), senza indicazione degli strumenti finanziari conosciuti e senza che le valutazioni siano supportata da specifici elementi relativi all'attività lavorativa ed alla frequenza degli investimenti in strumenti finanziari dei clienti;
-del tutto insufficienti sono le informazioni contenute nella sezione riferita agli obiettivi di investimento.
Dunque, la valutazione dei profili di rischio associati ai clienti non è idoneamente supportata da specifiche dichiarazioni dei clienti e/o dalle informazioni acquisite.
Infine, manca la prova di qualsivoglia verifica e controllo ulteriore sull'affidabilità e la coerenza delle informazioni acquisite
Pertanto, è possibile concludere che la convenuta non ha dato prova di aver assolto CP_1
agli obblighi informativi secondo le modalità imposte per legge;
peraltro, ha articolato e difese, anche in sede di osservazioni alla CTU, generiche ed irrilevanti, dimostrando di non aver affatto inteso quale sarebbero stati i comportamenti da osservare per adempiere alle obbligazioni sopra indicate.
Giova segnalare, che anche qualora la non avesse svolto l'attività di intermediazione, CP_1 ma solo quella di mera esecutrice degli ordini dei clienti, avrebbe comunque avuto l'onere di effettuare la profilatura dei clienti ai fini della valutazione di c.d. appropriatezza delle operazioni di investimento.
A ciò sia aggiunga che nell'ipotesi di specie, si trattava di investimenti in prodotti illiquidi e, quindi, gli obblighi della in base alla citata comunicazione n. 9019104 del 2.3.2009, erano CP_1 CP_3 molto più stringenti sotto il profilo della trasparenza e chiarezza delle caratteristiche degli investimenti secondo precise indicazioni della relative alla c.d. trasparenza ex ante ed alla CP_3
c.d. trasparenza ex post (cfr. CTU pagg. 17 e ss.).
Inoltre, nel caso in esame, il mancato assolvimento dei descritti obblighi informativi appare ancor più grave per la posizione di conflitto d'interessi in cui la convenuta si trovava, in quanto si trattava di azioni proprie.
E, poi, giova ricordare, quanto all'eccezione del mancato svolgimento dell'attività di intermediazione, che la stessa è superabile facendo applicazione di un condivisibile orientamento dell'Arbitro per le Controversie Bancaria e Finanziaria (decisione n. 1000 del 26.10.2018; decisione n. 2534 del 30.4.2020). Secondo tale orientamento i è possibile rilevato l'esistenza di un ruolo di intermediazione attiva in capo alla Banca in presenza dei seguenti elementi presuntivi: operazioni di acquisto avvenute tra privati nel caso in cui il prezzo di acquisto coincida con quello stabilito dall'assemblea dell'emittente; -apposizione della firma del Responsabile della filiale, oltre che per l'autenticità delle firme, anche per controllo sul rischio;
-utilizzo dei moduli della Banca emittente formalmente indirizzato al CdA ai fini dell'annotazione del trasferimento sul libro soci.
Tutti questi elementi presuntivi ricorrono nel caso in esame, come si evince dalla documentazione versta in atti (cfr. CTU pag.24 e 25).
In definitiva, va rilevato che la convenuta è incorsa in un inadempimento certamente CP_1
da qualificarsi di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. rispetto agli interessi del creditore delle prestazioni dovute dall'intermediario finanziario.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione dei contratti in lite per grave inadempimento dell'intermediario nella fase della stipulazione dei contratti.
Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto quadro e dei contratti d'investimento discende, come diretta conseguenza in applicazione dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio in capo all'intermediario, che deve restituire l'intero capitale investito. Gli investitori sono obbligati a restituire quanto percepito a titolo di dividendi. I reciproci crediti, anche relatuvi a dividendi percepiti nel corso dei rapporti, possono essere compensati legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
(cfr. Cass. 2661/2019; Cass. 23129/20).
Dunque, la Banca convenuta deve restituire agli attori le seguenti somme: a Parte_2
€ 26.570,56; -a € 26.595,26.
[...] Parte_1
Sul punto, il Giudicante fa propri i conteggi effettuati dal CTU sulla scorta della detrazione dalle somme corrisposte per l'acquisto degli strumenti finanziari in lite e quelle ricevute a titolo di dividendi (cfr. CTU pagg. 46 e 47).
Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda. Invero la giurisprudenza di legittimità afferma, in modo condivisibile, che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta in generale il maturare di interessi, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento eseguito ed impone di far capo ai principi relativi alla restituzione di indebito oggettivo. Pertanto, il debito dell'accipiens ex art. 2033 c.c. produce interessi solo a decorrere dalla domanda giudiziale o con atti stragiudiziale avente valore di messa in mora (cfr. Cass. 2006/17558; Cass. 2019/15895).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di eventuale ulteriore danno, anche ex art. 96 c.p.c., in mancanza di deduzione e prova degli elementi costitutivi di tale domanda e/o degli elementi necessari alla liquidazione del danno.
Le spese di lite -come quelle di CTU e della mediazione- seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta. Le spese di lite sono liquidate con applicazione di valori inferiori ai medi di scaglione, tenuto conto del valore del c.d. accolto di poco superiore a quello del precedente scaglione in base al d.m. 147/2022. Gli onorari relativi alla fase di mediazione sono liquidato con valori minimi, attesa la semplicità dell'opera professionale svolta in tale procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, dichiara la risoluzione dei contratti stipulati tra le parti (contratto quadro e contratti d'investimento) e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare agli attori le seguenti somme: a € 26.570,56; -a Parte_2
€ 26.595,26; ad entrambi interessi come in motivazione;
condanna Parte_1
gli attori a restituire le azioni oggetto dei contratti;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno anche ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna la convenuta a pagare agli attori le spese di lite, che liquida in € 11.653,00 (di cui €
550,00 per esborsi), oltre € 1.520,00 per la procedura di mediazione ed accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore degli attori;
d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Avellino, il 10.3.24 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4184/2019 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: nullità e/o risoluzione del contratto e condanna alla restituzione somme ed al risarcimento del danno
TRA
e elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2
studio dell'avv. Domenico Fioretti (come da indirizzo pec in atti), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attori-
E
, in persona del leg. rappr.te p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio degli avv.ti Raimondo Maggiore, Federico Grazioli e Osvaldo
Lombardi (come da indirizzi pec in atti), che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio la
[...]
chiedendo l'emissione di pronuncia di declaratoria di Controparte_1
nullità, annullabilità e/o risoluzione dei seguenti contratti: c/c dossier titoli a deposito e custodia n.
9500390; - contratti di acquisto delle azioni stipulati nelle date del 6.3.15, 22 e 24 luglio 2015; - contratto quadro finanziario. Chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione di CP_1 tutte le somme versate in esecuzione dei contratti, oltre al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale), interessi e spese di lite.
A sostegno delle domande, gli attori precisavano che erano titolare di n. 584 azioni della
[...]
ciascuno, depositate sul dossier titoli a loro cointestato presso la Controparte_1
convenuta, filiale di Avellino, via Bellabona;
-che la aveva loro comunicato, in data 3.11.16, CP_1
di non poter dare corso alla richiesta vendita delle azioni (avente la finalità di estinguere il mutuo contratto dal padre degli attori indicato in citazione), in quanto le azioni erano illiquide;
-che vani erano risultati il reclamo proposto ex art. 119 D.lgs. 385/1993 e art. 7 d.lgs. 196/2003, come la OrgCon procedura di mediazione attivata presso l'organismo di mediazione;
-che, come evidente a seguito dell'esame della documentazione consegnata dalla in adempimento del decreto CP_1
ingiuntivo n. 500/2018 emesso dal Tribunale di Avellino, gli attori non avevano mai sottoscritto il contratto quadro, che non era valido, con conseguente nullità degli ordini di acquisto in lite;
-che l'acquisto delle azioni era stato effettuato in mancanza della valutazione dell'adeguatezza dell'investimento come reso palese dai Questionari ed Interviste , atteso che tali documenti Pt_3 non sono coevi agli acquisti, ma all'apertura del conto di deposito e custodia del 28.5.14; -che, inoltre, l'esame dei suindicati questionari rendeva palese l'incompetenza finanziaria degli attori
(registrati con qualifiche medio-bassa e bassa), che palesava come investimento effettuato non era adeguato al loro profilo e non eseguibile, neppure in caso di espressa dichiarazione di esonero in favore della Banca - in regime di c.d. best execution only- visto il conflitto d'interessi esistente, con violazione degli artt. 21 c. 1 bis, 167 TUF, del Regolamento n. 16190/2007, nonché degli CP_3
artt. 1418, 1346, 1343 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
La convenuta eccepiva: la piena validità dei contratti oggetto di contestazione (regolare conclusione del contratto quadro disciplinante sia il servizio di deposito titoli a custodia, sia la prestazione di servizi di investimento erogati) e la piena legittimità e conformità alle vigenti normative di settore del proprio operato;
- la mancata effettuazione di qualsivoglia attività di intermediazione finanziaria o consulenza, in quanto gli investimenti erano stati conseguenza di una mera richiesta degli attori, in qualità di soci, con conseguente inesistenza dell'obbligo della CP_1
di attenersi alla regola di adeguatezza;
-l'effettuata completa informazione data agli attori in ordine ai rischi sottesi all'investimento, come reso palese dalla scelta di questi ultimi di diventare azionisti della Banca in virtù del trasferimento del 6.3.2015 dal padre.
Le domande attoree di risoluzione e di condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei contratti in lite sono fondate per i seguenti motivi. In via preliminare, va rilevato che gli attori ha evocato in giudizio la convenuta al fine di CP_1
accertarne la responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni normative sopra dettagliatamente richiamate in tema di obblighi informativi ed in generale di tutte le modalità previste in materia di collocamento di strumenti finanziari dalle vigenti normative legislative e regolamentari (regolamento sopra richiamato, TUF e TUB). CP_3
Passando all'esame del merito, giova evidenziare come, in punto di fatto, siano pacifiche le circostanze e gli aspetti contabili, non oggetto di contestazione ed ampiamente documentati, relativi alla vicenda contrattuale in lite, completamente ricostruita anche tramite CTU.
Esse sono rappresentate, in primo luogo, dalla stipula del contratto quadro di negoziazione stipulato in data 28.5.14 (“contratto di deposito titoli e prestazione di servizi di investimento”), ove si legge che gli strumenti finanziari sarebbero stati immessi nel deposito titoli n. 153/9500390/3 e che i relativi accrediti sarebbero stati regolati sul c/c n. 662629.
Tale contratto risulta redatto nel pieno rispetto dell'obbligo di forma scritta ex art. 23 d.lgs. 58/98, apparendo irrilevante la mancata sottoscrizione della Banca attori alla luce del recente ed autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene sufficiente la firma del cliente (Cass.
s.u. 898/2017).
Tale contratto è completo di allegati: documenti di sintesi riferiti al “servizio di deposito titoli a custodia ed amministrazione”, alle “condizioni economiche applicate ai servizi di investimento” ed alle “schede finanziarie riportanti informazioni sulla situazione finanziaria, sull'esperienza in strumenti finanziari, sugli obiettivi d'investimento e sulla propensione al rischio”, sottoscritte dai clienti.
Poi, è documentalmente provato che con due operazioni avvenute nel 2015, gli attori procedevano all'acquisto di azioni della . CP_4
In data 6.3.15 gli attori acquistavano dal padre ( ) n.
3.805 azioni e, in Persona_1 particolare, ciascuno degli attori, n.
2.506 azioni al prezzo di € 5,00 ciascuna per € 12.530,00 complessivi e n. 1299 azioni al prezzo di € 6.44 ciascuna per € 8.365,56; in data 22 e 24 luglio
2015, gli attori aderivano ad un'offerta in opzione agli azionisti di nuove azioni, sottoscrivendo l'offerta che prevedeva l'assegnazione di n. 442 azioni al prezzo unitario di € 5,00 ed al prezzo complessivo di e 2.110,00 ed ad un'offerta in opzione con acquisto di nuove n. 773 azioni
(derivante dal diritto di prelazione sulle azioni inoptate) al prezzo unitario di € 5,00 al prezzo complessivo di € 3.865,00.
E' emerso, poi, che gli attori hanno acquistato titoli finanziari c.d. illiquidi, in quanto non trattati su mercati regolamentati. Tanto è confermato dalla che nella comunicazione n. CP_3
9019104 del 2.3.2019 definisce tali “quelli che determinano ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita” (cfr. CTu pag. 10).
In punto di diritto, e con riferimento alla qualificazione dell'azione spiegata ed alla individuazione dell'azione ritenuta fondata rispetto a quelle proposte in via alternativa in citazione, giova premettere come la giurisprudenza di legittimità afferma che la violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti (facenti parte integrante del contratto), CP_3 consente al cliente di far valere la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui sia accertata la non scarsa importanza dell'inadempimento, il cliente può chiedere la risoluzione non solo dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini d'investimento, aventi natura negoziale e distinti dal contratto quadro, ma anche la risoluzione di quest'ultimo (cfr. Cass. 3261/2018; Cass. 12937, 16861 del 2017; Cass. 8394 del 2016).
Poi, sempre in punto di diritto, giova evidenziare che il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare le citate violazioni delle obbligazioni dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno (ove richiesto) e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento; l'intermediario ha l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o la sua mancanza di colpa.
La Suprema Corte ha precisato che la mera menzione della non adeguatezza dell'operazione presente sul modulo predisposto dalla banca e sottoscritto dal cliente risulta idonea a comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione, soltanto qualora sia corredata da una, pur sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne rendere evincibile la concreta non conformità rispetto alle caratteristiche suddette;
dette informazioni devono riguardare la natura, la rischiosità del titolo, il rating, eventuali carenze di informazioni inerenti il medesimo ed il pericolo relativo (cfr. Cass.
15708/19; Cass. 4620/15).
Con riferimento alla normativa applicabile, va posto in luce come il Regolamento Intermediari finanziari agli artt. 41 e 42 prevede come, nell'ambito di servizi per cui è causa, diversi dalla consulenza e gestione del portafoglio, gli intermediari devono valutare l'”appropriatezza” dell'operazione, richiedendo ai clienti specifiche informazioni sulla conoscenza ed esperienza nel settore finanziario (dettagliatamente indicate nei commi 2, 5 e 7 dell'art. 39). Inoltre, l'art. 43 ha espressamente previsto e disciplinato la mera esecuzione o ricezione di ordini, individuando per quali servizi è prevista la prestazione con modalità execution only. Per tali servizi il cliente deve essere informato dell'assenza dell'obbligo per l'intermediario di procedere alla valutazione dell'appropriatezza. Alla luce della riepilogata disciplina applicabile e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali richiamati, nel caso in esame il Tribunale rileva che la convenuta è incorsa in una palese violazione degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti, in base agli artt. 27, 31 32 e 36 TUF vigente all'epoca dei fatti, in relazione ai rischi ed alle caratteristiche dell'investimento in lite, nonché sulla c.d. adeguatezza e appropriatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario dei clienti.
In particolare, è emerso che, oltre alle già sopra richiamate schede finanziarie, compilate in occasione della sottoscrizione del contratto quadro, non sono state effettuate ulteriori profilature dei clienti, funzionali alla valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni di investimenti come imposto dall'art. 39 del Reg. vigente. Tali schede non sono state CP_3
compilate o sono state compilate in modo generico ed impreciso in alcune sezioni fondamentali dei questionari: non risulta compilata nel dettaglio la parte relativa alla situazione finanziaria, finalizzata a valutare la sostenibilità dei rischi connessi all'investimento (con l'opportuna distinzione delle disponibilità liquide ed altri investimenti, senza indicazione della parte del patrimonio costituito da beni immobili); -la sezione relativa alle conoscenze finanziarie è compilata solo barrando alcune caselle (in corrispondenza di profili standardizzati: basso, medio ecc.), senza indicazione degli strumenti finanziari conosciuti e senza che le valutazioni siano supportata da specifici elementi relativi all'attività lavorativa ed alla frequenza degli investimenti in strumenti finanziari dei clienti;
-del tutto insufficienti sono le informazioni contenute nella sezione riferita agli obiettivi di investimento.
Dunque, la valutazione dei profili di rischio associati ai clienti non è idoneamente supportata da specifiche dichiarazioni dei clienti e/o dalle informazioni acquisite.
Infine, manca la prova di qualsivoglia verifica e controllo ulteriore sull'affidabilità e la coerenza delle informazioni acquisite
Pertanto, è possibile concludere che la convenuta non ha dato prova di aver assolto CP_1
agli obblighi informativi secondo le modalità imposte per legge;
peraltro, ha articolato e difese, anche in sede di osservazioni alla CTU, generiche ed irrilevanti, dimostrando di non aver affatto inteso quale sarebbero stati i comportamenti da osservare per adempiere alle obbligazioni sopra indicate.
Giova segnalare, che anche qualora la non avesse svolto l'attività di intermediazione, CP_1 ma solo quella di mera esecutrice degli ordini dei clienti, avrebbe comunque avuto l'onere di effettuare la profilatura dei clienti ai fini della valutazione di c.d. appropriatezza delle operazioni di investimento.
A ciò sia aggiunga che nell'ipotesi di specie, si trattava di investimenti in prodotti illiquidi e, quindi, gli obblighi della in base alla citata comunicazione n. 9019104 del 2.3.2009, erano CP_1 CP_3 molto più stringenti sotto il profilo della trasparenza e chiarezza delle caratteristiche degli investimenti secondo precise indicazioni della relative alla c.d. trasparenza ex ante ed alla CP_3
c.d. trasparenza ex post (cfr. CTU pagg. 17 e ss.).
Inoltre, nel caso in esame, il mancato assolvimento dei descritti obblighi informativi appare ancor più grave per la posizione di conflitto d'interessi in cui la convenuta si trovava, in quanto si trattava di azioni proprie.
E, poi, giova ricordare, quanto all'eccezione del mancato svolgimento dell'attività di intermediazione, che la stessa è superabile facendo applicazione di un condivisibile orientamento dell'Arbitro per le Controversie Bancaria e Finanziaria (decisione n. 1000 del 26.10.2018; decisione n. 2534 del 30.4.2020). Secondo tale orientamento i è possibile rilevato l'esistenza di un ruolo di intermediazione attiva in capo alla Banca in presenza dei seguenti elementi presuntivi: operazioni di acquisto avvenute tra privati nel caso in cui il prezzo di acquisto coincida con quello stabilito dall'assemblea dell'emittente; -apposizione della firma del Responsabile della filiale, oltre che per l'autenticità delle firme, anche per controllo sul rischio;
-utilizzo dei moduli della Banca emittente formalmente indirizzato al CdA ai fini dell'annotazione del trasferimento sul libro soci.
Tutti questi elementi presuntivi ricorrono nel caso in esame, come si evince dalla documentazione versta in atti (cfr. CTU pag.24 e 25).
In definitiva, va rilevato che la convenuta è incorsa in un inadempimento certamente CP_1
da qualificarsi di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. rispetto agli interessi del creditore delle prestazioni dovute dall'intermediario finanziario.
Va, dunque, dichiarata la risoluzione dei contratti in lite per grave inadempimento dell'intermediario nella fase della stipulazione dei contratti.
Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto quadro e dei contratti d'investimento discende, come diretta conseguenza in applicazione dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio in capo all'intermediario, che deve restituire l'intero capitale investito. Gli investitori sono obbligati a restituire quanto percepito a titolo di dividendi. I reciproci crediti, anche relatuvi a dividendi percepiti nel corso dei rapporti, possono essere compensati legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
(cfr. Cass. 2661/2019; Cass. 23129/20).
Dunque, la Banca convenuta deve restituire agli attori le seguenti somme: a Parte_2
€ 26.570,56; -a € 26.595,26.
[...] Parte_1
Sul punto, il Giudicante fa propri i conteggi effettuati dal CTU sulla scorta della detrazione dalle somme corrisposte per l'acquisto degli strumenti finanziari in lite e quelle ricevute a titolo di dividendi (cfr. CTU pagg. 46 e 47).
Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda. Invero la giurisprudenza di legittimità afferma, in modo condivisibile, che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta in generale il maturare di interessi, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento eseguito ed impone di far capo ai principi relativi alla restituzione di indebito oggettivo. Pertanto, il debito dell'accipiens ex art. 2033 c.c. produce interessi solo a decorrere dalla domanda giudiziale o con atti stragiudiziale avente valore di messa in mora (cfr. Cass. 2006/17558; Cass. 2019/15895).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di eventuale ulteriore danno, anche ex art. 96 c.p.c., in mancanza di deduzione e prova degli elementi costitutivi di tale domanda e/o degli elementi necessari alla liquidazione del danno.
Le spese di lite -come quelle di CTU e della mediazione- seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta. Le spese di lite sono liquidate con applicazione di valori inferiori ai medi di scaglione, tenuto conto del valore del c.d. accolto di poco superiore a quello del precedente scaglione in base al d.m. 147/2022. Gli onorari relativi alla fase di mediazione sono liquidato con valori minimi, attesa la semplicità dell'opera professionale svolta in tale procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, dichiara la risoluzione dei contratti stipulati tra le parti (contratto quadro e contratti d'investimento) e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare agli attori le seguenti somme: a € 26.570,56; -a Parte_2
€ 26.595,26; ad entrambi interessi come in motivazione;
condanna Parte_1
gli attori a restituire le azioni oggetto dei contratti;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno anche ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna la convenuta a pagare agli attori le spese di lite, che liquida in € 11.653,00 (di cui €
550,00 per esborsi), oltre € 1.520,00 per la procedura di mediazione ed accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore degli attori;
d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Avellino, il 10.3.24 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli