Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13.02.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 18.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti,
queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 16.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16605 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
Parte 1 (Avv. Andrea Borrone)
opponente
E
già Controparte 1 e, per essa, la mandataria Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Marco Pesenti) Controparte_2
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: Parte 1 atto di citazione delIn accoglimento dell'opposizione proposta da
13.12.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 5033/2021, emesso, su ricorso della [...]
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Controparte_1Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Tribunale di
Palermo ha ingiunto a Parte 1 il pagamento della complessiva somma di € 8.437,88 in forza di un contratto di finanziamento, nell'ambito del quale si era costituita coobbligata [...]
CP_3 ab origine intrattenuto con Neos Finance S.p.A., appartenente al gruppo Intesa San Paolo,
oggetto di cessione con contratto dell'11.11.2020 a titolo oneroso e pro-soluto, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 13.12.2021 Parte 1 ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in difetto di prova della cessione del credito.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e instato per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò detto, va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente.
In primo luogo, è bene osservare che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione sollevata in giudizio dal debitore deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., n. 39528/2021). contestataTanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente dall'opponente – è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta,
nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa
-
ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà
contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto e non disconosciuto dal [...]
Pt 1 (id est contratto del 04.09.2009, all. 3 fascicolo monitorio) con la società Neos Finance. Come dedotto dalla Controparte 1 in ricorso, il credito de quo è stato oggetto di cessione pro-
soluto in proprio favore, mediante un contratto datato 11.11.2020, da Intesa San Paolo – società al cui gruppo appartiene la Neos.
Siffatto accordo contrattuale è stato prodotto in fase monitoria, privo, però, dell'allegato 1, ovvero dell' "Elenco dei Crediti", di guisa che non è dato sapere se il credito ingiunto rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco (doc. 4 fascicolo monitorio).
A detta della ricorrente, il relativo obbligo pubblicitario sarebbe stato assolto mediante pubblicazione sulla G.U. n. 137 del 20.11.2020, il cui estratto ha prodotto in giudizio (all. 6
fascicolo opposta) – adempimento, che (come ampiamente dedotto) non costituisce decisiva prova della cessione del credito ingiunto.
Parte ricorrente ha, poi, prodotto: un elenco annerito e di provenienza unilaterale, privo di data e di certificazione, nel quale viene riportato esclusivamente il codice di una pratica senza neppure l'indicazione delle generalità del suo titolare (cfr. all. 7 fascicolo opposta, denominato Annex cessione); un estratto conto alla data della cessione (11.11.2020) di formazione unilaterale della stessa creditrice (cfr. all. 7 monitorio); una lettera raccomandata datata 11.11.2020, con cui CP 1
comunica all'opponente la cessione in proprio favore del credito da parte di Intesa San Paolo,
sottoscritta esclusivamente dalla stessa, e una cartolina di ricevimento recante una sottoscrizione illeggibile (cfr. all. 5 e 6 monitorio).
Ora, posto che, nella disciplina della cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione - specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario -, non può non rilevarsi che, nella vicenda che ci occupa,
l'avviso di cessione risulta sottoscritto soltanto da quest'ultimo.
In proposito, deve osservarsi che, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez.
III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario - quanto meno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto abbia sollevato un'espressa e specifica contestazione -, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Quanto alla dichiarazione del cedente (Intesa San Paolo) di avvenuta cessione del credito datata
07.01.2021 (cfr. all. 8 fascicolo opposta), basti dire che non vi è prova che la stessa sia stata notiziata dalla cessionaria intimante al debitore ceduto: non vi è prova che siffatta dichiarazione sia mai stata spedita né ricevuta dall'opponente.
Né può avere la stessa valenza sostitutiva dell'elenco recante le posizioni cedute, che avrebbero dovuto essere allegate al contratto di cessione.
Stando così le cose, sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che non sia stata fornita un'idonea prova dell'inclusione del credito oggi ingiunto nelle operazioni di cessione, e che il contratto di cessione privo della sottoscrizione della cedente notificato (ma di tanto non v'è
certezza) al Parte 1 non vale a dimostrare l'avvenuta cessione nei rapporti tra la cessionaria e il debitore ceduto.
E dunque, non può dirsi raggiunta adeguata prova della legittimazione sostanziale della società
ingiungente nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione - oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale -, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 13 febbraio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina