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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5769/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5769/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARLO ANNUNZIATA (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ANNAPAOLA LA VERGATA C.F._4
( ; C.F._5
CONVENUTE
(CF. ) nella qualità di erede CP_3 C.F._6 beneficiata di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._7 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA IAQUINTA (C.F.
, e dall'avv. MARIA CARMELA D'AVENIA (C.F. C.F._8
; C.F._9
TERZA CHIAMATA
(C.F. ), con il patrocinio di sé stesso;
CP_4 C.F._10
INTERVENTORE ADESIVO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI Parte attorea: «accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute all'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati pagi na 1 di 18 dall'Avv. per le prestazioni analiticamente indicate nella Parte_1 narrativa del presente atto, convenzionalmente pattuita nel suo ammontare con la sottoscrizione della convenzione del 30.12.2003; - per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 122.080,61, oltre oneri di legge - pari alla somma delle prestazioni e dei compensi convenuti tra le parti come sopra descritte – ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
- via subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., condannare le convenute in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore dell'attore della maggiore o minore somma che risulta dovuta secondo le tariffe professionali, gli usi e, in estremo subordine, secondo quanto ritenuto di giustizia dal Giudicante;
il tutto, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
- in ogni caso, condannare le convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a ed iva» Parti convenute: «rigettare la domanda attorea perché infondata, pretestuosa, inammissibile, essendo stato il credito azionato onorato dalle deducenti, che hanno già versato il corrispettivo invocato da controparte, comunque prescritto ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c., ferma restando la nullità assoluta della pattuizione del compenso contenuta nel la scrittura di transazione del 30.12.2003, alla luce del disposto normativo dell'art 2233 c.c. allora vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.»
Terzo chiamato in causa: «rigetto della domanda perché infondata, pretestuosa, inammissibile, essendo stato il credito azionato onorato dalle convenute, che hanno già versato il corrispettivo invocato da controparte e per essere intervenuta al loro riguardo la prescrizione ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c. con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20 giugno 2013 l'Avv. ha Parte_1 convenuto davanti a questo tribunale e CP_1 CP_2 chiedendone condanna al pagamento della somma di euro 122.080,61, oltre
IVA e CPA, per prestazioni professionali svolte a loro favore ed in virtù della convenzione per il pagamento degli onorari stipulata in data 30.12.2003. In subordine, ha chiesto il pagamento delle somme dovute in proprio favore secondo le tariffe professionali ovvero, in via ancora più subordinata, seco ndo pagi na 2 di 18 quanto ritenuto in via equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- , unitamente ai figli e CP_1 CP_2 Parte_2 Per_1
gli aveva conferito procura affinché prestasse la propria opera
[...] intellettuale in loro esclusivo favore nelle controversie da esse instaurate nei confronti del Consorzio Asi di Salerno, della nonché della CP_5
(già ; Controparte_6 Controparte_7
- nel corso dell'anno 2000 si univa nell'esercizio del mandato professionale l'Avvocato ; CP_4
- gli incarichi espletati in virtù del mandato ricevuto anche congiuntamente all'Avvocato sono consistiti nelle prestazioni di assistenza, CP_4 rappresentanza e difesa delle parti convenute in plurimi procedimenti civili;
- in ragione dei numerosi giudizi instaurati e delle attività stragiudiziali compiute, con scrittura privata del 30.12.2003, e CP_1 CP_2 hanno determinato nel loro preciso ammontare le somme spettanti ai lori difensori per le prestazioni professionali re se, per quelle di natura prettamente stragiudiziale svolte sino a quella data e per quelle ancora da espletarsi sino alla completa definizione del contenzioso pendente nei confronti del consorzio
Asi di Salerno ed ivi comprese le prestazioni svolte Controparte_7
e da svolgere anche «… nell'interesse e per conto dei Signori CA e Pt_2
...»
[...]
- con la sottoscrizione della citata scrittura privata e CP_1 CP_2 si sono obbligate a corrispondere all'Avvocato «...una
[...] Parte_1 somma di euro 400.000,00 ... al netto degli oneri fiscali ...» da versarsi«... in concomitanza con il realizzo del credito risarcitorio all'esito dei giudizi pendenti, ovvero, ancor prima, in caso di definizione transattiva delle liti, restando inteso che in tal caso le spettanze complessive andranno commisurate in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione ...»;
- in ragione della complessità degli incarichi ricevuti nella medesima convenzione negoziale, le convenute si sono obbligate a rimb orsare agli incaricati difensori le spese occorrenti per i procedimenti menzionati pagi na 3 di 18 costituendo un fondo spese di € 10.000,00 «... da integrarsi in tale cifra gradualmente per un tempo di otto mesi…»;
- con scrittura privata di transazione del 10.04.2008 , il Fallimento Landi
CA e Magno, il Consorzio ASI di Salerno hanno transatto tutte le liti tra di loro pendenti;
- in virtù delle reciproche concessioni alle odierne convenute è stato riconosciuto ed accordato, a titolo del risarcimento del danno subito, volto a reintegrare il loro intero patrimonio: - l'importo di € 450.000,00; - l'ulteriore somma di €525.161,00 in conseguenza della rinuncia al prezzo dei suoli retrocedibili determinato nella sentenza defini tiva della Corte di Appello di
Salerno alle cui statuizioni e valutazioni economiche le parti della transazione hanno inteso sostanzialmente attenersi;
-la somma di € 110.000,00, quale valore della complessiva superficie di mq. 2370 che la si è Controparte_6 obbligata a trasferire agli eredi CP_2
- per effetto della convenzione negoziale del 30.12.2003 esso attore ha diritto a ricevere il compenso di € 122.080,61 - oltre oneri fiscali - quale equivalente della propria quota parte (62,50%) in virtù della percentuale indicata nella convenzione pari al 18% (€ 195.328,98) del valore oggetto della transazione, dal valore complessivo di € 1.085.161,00;
- con lettera raccomandata a.r. del 20.11.2011 essa parte attorea ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali alle odierne convenute le quali, pur riconoscendo l'attività svolta dal citato professionista e la misura del credito da egli vantato, hanno ritenuto di aver già versato quanto da loro dovuto.
Con separato giudizio contraddistinto dal n. R.G. 11892/2008 del Tribunale di
Salerno, l'Avvocato ha intrapreso la medesima azione volta ad ottenere CP_4 le somme a lui dovute in virtù della convenzione sottoscritta in data
30.12.2003; quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza n. 5924/2016 prodotta da parte attorea all'udienza del 14.06.2018 (resa all'esito del giudizio instaurato dall'Avv. nei confronti delle Signore e CP_4 CP_1 CP_2
pagi na 4 di 18 avente ad oggetto la liquidazione degli onorati maturati dal CP_2 professionista in relazione ai medesimi giudizi evocati dall'odierno concludente);
All'udienza del 04.12.2013 si sono costituite e CP_1 CP_2 che hanno dedotto:
- con scrittura privata di transazione le parti hanno convenuto due ipotesi di saldo degli onorari:
o a prima, nel caso di esito favorevole dei giudizi, con realizzo delle pretese risarcitorie, previo pagamento, di euro 400.000,00;
o nel caso di accordo transattivo, hanno convenuto di ridurre le competenze da riconoscere, limitando le stesse ad una percentuale delle somme oggetto della transazione;
- la volontà delle parti, quindi, relativamente ai criteri di liquidazione delle competenze, è da intendersi come facente riferi mento esclusivamente alle somme, intendendo per somme proprio il denaro liquido che sarebbe stato oggetto di consegna a favore delle attuali convenute, esulando dal computo il valore delle eventuali retrocessioni dei terreni;
- di aver integralmente già onorato l'attività professionale svolta;
- a riprova di questa circostanza hanno allegato le ricevute rilasciate dall'avv.
«anche nell'interesse e per conto dell'avv. »; CP_4 Pt_1
- dalle suddette ricevute gli avv.ti e , nei CP_4 Parte_1 limiti delle loro percentuali, hanno ricevuto, a partire dall'anno 2000 e per le prestazioni effettuate, circa € 70.732,00 oltre il fondo spese di € 10.000,00;
- in ogni caso, il credito dell'attore è da ritenersi prescritto e in via ulteriormente gradata che l'accordo inter-partes è affetto da nullità ex art 2233
c.c., applicabile ratione temporis.
Alla luce delle difese delle parti convenute, la parte attorea ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di e i quali, Parte_2 Persona_1 nell'ipotesi dell'accoglimento delle eccezioni di nullità della clausola, sono solidalmente e personalmente obbligati al pagamento delle competenze professionali per l'attività legale svolta anche nel loro interesse. pagi na 5 di 18 è deceduto in data 18.10.2013 e, quindi, l'atto di citazione per Parte_2 chiamata in causa di terzi è stato notificato, in qualità di erede ex lege, alla figlia (25 luglio 1991) che non si è costituita in giudizio e, CP_3 all'udienza del 16.05.2015, ne è stata dichiarata contumace.
Si è regolarmente costituito in data 26 marzo 2015, invece, che ha Persona_1 dedotto:
- le convenute, e hanno integralmente onorato l'attività CP_1 CP_2 professionale svolta dall'avvocato in relazione ai giudizi, ai patti ed Pt_1 all'attività espletata anche in favore dei chiamati e Parte_2 Persona_1
- ha eccepito, ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c., la prescrizione presuntiva dei tre anni del diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, ampiamente dec orso in relazione ai giudizi patrocinati e alla transazione del 30.12.2003, registrata all'Agenzia dell'entrate e dunque munita di data certa il 05.08.2008.
In data 11.7.2016 l'Avv. , «… avendo interesse ad intervenire nel CP_4 processo pendente per sostenere le ragioni dell'attore attesa l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda proposta e facendo proprie le argomentazioni giuridiche dispiegate dall'attore medesimo a sostegno dell'iniziativa processuale come pure le norme di diritto sostanziale applicabili alla controversia …», ha spiegato intervento adesivo dipendente.
Successivamente, con nota depositata il 10/5/2018, fuori udienza, l'Avv.
ha rinunciato all'intervento. CP_4
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 18 3, comma 6 c.p.c. (le cui memorie I e II termine sono state depositate solo da parte attorea) il
Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'avv. ha disconosciuto le quietanze relative ai pagamenti Parte_1 parziali, anche per essere fornite in semplice copia fotostatica, che le convenute avrebbero eseguito quale pagamento delle prestazioni professionali eseguite dall'attore.
È stata poi dichiarato all'udienza del 26/6/2019 l'intervenuto decesso di Per_1
e, pertanto, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto
[...]
pagi na 6 di 18 dall'attore.
In data 27.4.2020 si è costituita in giudizio nella qualità di CP_3 erede del de cuius, la quale, ha sostenuto:
- riguardo alla corretta interpretazione della più volte richia mata convenzione datata 30.12.2003 che le parti espressamente stabilivano che, in caso di definizione transattiva delle liti pendenti, ai signori avv.ti Parte_1
e si riconosceva un compenso per l'attività svolta “in
[...] CP_4 ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione” (di cui il 62,50% all'avv.
e il 37,50% all'avv. ); Pt_1 CP_4
- che dalla lettura di detto accordo è evidente che la base del calcolo della percentuale pattuita sia stata convenzionalmente concordata dalle parti tenendo conto esclusivamente delle somme di danaro che i signori – CP_2
avrebbero di fatto percepito a seguito della sottoscrizione dell'atto di CP_1 transazione de quo
- l'attività professionale svolta dagli avvocati e in forza della Pt_1 CP_4 procura ai medesimi conferita è stata ampiamente onorata.
Sulla scorta di tali assunti, ha concluso: «affinché il CP_3
Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, pe r tutti i motivi evidenziati nel presente atto, rigetti la domanda attorea poiché infondata, pretestuosa e inammissibile. Con vittoria di compensi e spese come per legge
a favore degli scriventi difensori».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla nec essità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, in data 07.12.2023 la Giudice, nel rigettare le richieste istruttorie di parte convenuta (relative all'acquisizione degli originali delle matrici degli assegni, in quanto non ogget to di disconoscimento, e all'acquisizione del fascicolo r.g 11892/2008), ha trattenuto la causa per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
****
1. In rito, occorre rilevare l'inutilizzabilità della documentazione depositata pagi na 7 di 18 dalle convenute in data 3/12/2021 in allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in quanto prodotta dopo il maturare delle decadenze istruttorie,
2. Nel merito, in via preliminare occorre vagliare l'eccezione di nullità per violazione del divieto del patto di quota lite della clausola contrattuale contenuta nella convenzione datata 30.12.2003 con la quale si riconosceva la commisurazione delle competenze professionali spettanti all'attore in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione, in quanto non configura una violazione dell'art. 2233 c.c. vigente all'epoca della stipulazione.
2.1. La formulazione dell'articolo 2233 comma 3 del Codice civile vigente all'epoca della stipulazione prevedeva che: “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».
2.2. L'articolo 45 del coevo Codice deontologico forense stabiliva: “è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c.
e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art 2233 del Codice civile».
2.3. Costituisce principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non ricorrono gli estremi di un patto di quota lite, vietato dall'art. 2233 co. 3° c.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, in caso sia di vittoria sia di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professioni sta sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali o al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite. pagi na 8 di 18 2.4. La configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 2233 c.c. ratione temporis applicabile presuppone che il compenso spettante al professionista sia rappresentato da una porzione della res litigiosa con conseguente diminuzione dell'utilitas per il cliente.
2.5. Nella fattispecie, occorre rilevare che l'accordo è favorevole alle convenute, visti il numero di giudizi e il valore degli stessi, nel cui ambito è maturato il credito professionale, oggetto di convenzione.
2.6. Già in passato, questo Tribunale con sentenza n. 5924/2016 del
28.12.2016, agli atti non appellata, pronunciandosi sulle medesime circostanze che hanno caratterizzato le richieste relative alle somme di denaro per le prestazioni professionali svolte a favore delle parti convenute ha accolto la domanda intentata dall'altro co-difensore delle convenuta, l'avv. CP_4 condannando, nei limiti delle percentuali indicate nel menzionato accordo,
e al pagamento delle spettanze professionali. CP_1 CP_2
2.7. L'impossibilità di qualificare la scrittura de qua quale patto di quota lite ravvisa il proprio fondamento nel tenore letterale dell'accordo da cui emerge che l'importo dovuto a titolo di onorario sia del tutto svincolato dalla res litigiosa con conseguente validità della scrittura in parte qua.
2.8. Per tali motivi, una volta rigettata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale contenuta nella convenzione datata 30.12.2003 con la quale si riconosceva la commisurazione delle competenze professionali in ragione del
18% sulle somme oggetto di transazione, resta assorbita la domanda proposta da parte attorea di condanna al pagamento delle spettanze professionali a danno dei terzi chiamati in causa, e in proprio e CP_8 CP_3 nella qualità di erede.
3. Il rigetto della eccezione di nullità del patto priva di rilevanza anche l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art 2956 n. 2 c.c. tardivamente sollevata dalle parti convenute e, invece, tempestivamente proposta da Per_1 con comparsa di costituzione depositata, nel termine di cui all'art. 167
[...]
c.p.c., il 25.03.2015.
3.1. Ed invero, le parti convenute hanno tardivamente eccepito la prescrizione pagi na 9 di 18 presuntiva ex art 2956 secondo comma, non essendosi costituite in giudizio entro i termini espressamente indicati ma solo all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e, poi, differita.
3.2. Ad ogni modo, tale eccezione proposta anche dal terzo chiamato in causa non può essere accolta e deve essere rigettata. Persona_1
3.3. È opinione giurisprudenziale consolidata che «Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale» (Cass. Sez. ordinanza n. 10379 del
30/04/2018)
3.4. Nella specie il credito dell'Avv. trae origine dalla convenzione Pt_1 negoziale redatta per iscritto e sottoscritta dall'attore e dalle convenute e il 30.12.2003 e prodotta in atti. CP_1 CP_2
4. L'azione di adempimento, quindi, proposta dall'Avv. Parte_1
è, nei termini meglio precisati di seguito, fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento parziale.
4.1. Il contenuto della citata sentenza spiega effetti anche nel presente giudizio, non solo in base ai più generali principi di acquisizione e valutazione della prova e del l ibero convincimento di cui all'art. 116 c.p.c., ma anche in base al principio di efficacia riflessa del giudicato affermato più volte dalla
Cassazione, secondo cui «La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunq ue vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa» (ex multis, Cass. pagi na 10 di 18 4241/2013).
4.2. Recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare «efficacia riflessa» nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltant o l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. (Corte Sez. 3 -, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020)
4.3. Mutuando tali principi al caso in discussione risulta incontroverso fra le parti che e hanno pattuito la somma dovuta agli CP_1 CP_2 avvocati e a titolo di compenso per l'attività Parte_1 CP_4 professionale svolta nel loro interesse.
4.4. Nel caso in esame, le convenute non hanno contestato le vicende che hanno portato alla stipula della convenzione tra le parti. Le stesse, infatti, lungi dal prendere posizione su quanto sostenuto da parte attorea circa la sussistenza della convenzione hanno, per contro, sottolineato solo l'errata interpretazione della scrittura privata di transazione data dall'Avv. Parte_1
, al quale, assumono di avere già corrisposto quanto dovuto.
[...]
4.5. Pertanto, alla luce della mancata contestazione circa la sussistenza e il contenuto della convenzione, essendo stato definito con una transazione il
«contenzioso pendente nei confronti del Controparte_9
e della ivi comprese le prestazioni
[...] Controparte_7 svolte e da svolgere nell'interesse e per conto dei sig.ri CA e CP_10
… in relazione alla procedura fallimentare a loro carico ed alle altre
[...] procedure connesse» , ossia il contenzione al quale è riferita l'attività professionale svolta dall'attore, specificando che, qualora fosse intervenuta la
«definizione transattiva delle liti», le «spettanze complessive» sarebbero state «commisurate in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione», di cui il 62, 50 % dovute all'attore (come è dato evincersi dall'atto di citazione pagi na 11 di 18 introduttivo del giudizio, alla pagina 5); circostanza, quest'ultima, come osservato, non controversa fra le parti.
5. Viceversa, aspetto controverso tra le parti riguarda la diversa interpretazione che le stesse hanno dato alle parole «sulle somme oggetto di transazione».
5.1. Anche in relazione a tale ultimo aspetto, questo Giudice ritiene di dover richiamare quanto sostenuto da questo Tribunale in relazione alla controversia riguardante gli stessi fatti di causa e le stesse parti convenute ed in particolare alla sentenza n. 59 24/2016 pubblicata il 28/12/2016 RG. n. 11892/2008.
5.2. Non è condivisibile, infatti, l'assunto di parte attorea che, da un lato patrocina l'efficacia riflessa del giudicato che assiste la già menzionata sentenza n. 5924/2016 del Tribunale di Salerno per quanto concerne l'an del rapporto obbligatorio e, dall'altro lato, invece si oppone a tale efficacia per la determinazione del quantum.
5.3. Alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle condizioni affinché una sentenza pronuncia ta inter alios possa produrre effetti riflessi anche nei confronti di terzi, nel caso in esame la ricostruzione interpretativa operata nella sentenza già menzionata contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso a ccertamento.
Circostanza, infatti, non contestata dalle parti è la sussistenza di una convenzione e il suo contenuto.
5.4. Come argomentato nella sentenza indicata, condivisa dal Tribunale, effettivamente dal tenore letterale della espressione «…somme oggetto di transazione...» le parti hanno inteso fare riferimento all'importo che sarebbe stato quantificato in sede di accordo transattivo, all'importo, cioè, che sarebbe stato riconosciuto quale dovuto alle convenute a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
5.5. Alla luce, infatti, dei canoni ermeneutici oggettivi di interpretazione della convenzione del 30 dicembre 2003 si evince che i contraenti hanno espressamente previsto che le somme di euro 400.000,00 e di euro 150.000,00 sarebbero state liquidate in «concomitanza con il realizzo del credito pagi na 12 di 18 risarcitorio all'esito dei giudizi pendenti» o, in caso di transazione, «ancor prima», a dimostrazione del fatto che i contendenti avevano individuato il tempo del pagamento in relazione al «realizzo», al le somme, cioè, incassate e non all'intero valore dei cespiti riconosciuti in favore delle convenute.
5.6. Per tali ragioni non può essere condivisa l'interpretazione seguita da parte attorea che, invece, ha sostenuto che nell'ammontare «oggetto di transazione», quantificato in euro 122,080.61 oltre IVA e CPA, deve ricomprendersi anche la somma di euro 525.161,00, in conseguenza della rinuncia al prezzo dei suoli retrocedibili determinato nella sentenza definitiva della Corte di Appello di Appello e la somma di euro 110.000,00, quale valore della complessiva superficie di mq 2370 che la si obbligava a Controparte_6 trasferire agli eredi CP_2
5.7. Alla luce dei criteri interpretativi sopra visti, per «somme oggetto della transazione» devono intendersi gli import i quantificati in seguito al processo transattivo che, nel caso di specie, sono stati determinati in euro 344.968,00, somma così ricavata dalla somma complessiva di euro 450.000,00 riconosciuta a titolo di risarcimento danni previa sottrazione della somma di euro
105.032,00 corrispondente all'Iva sul prezzo di retrocessione. (pagg. 18 e ss. della transazione).
5.8. Conseguentemente, la percentuale del 18% deve essere calcolata sull'ammontare di euro 344.968,00 per un importo di euro 62.094,00, il cui
62,50% ammonta ad euro 38.808,90.
6. Le convenute, nel costituirsi in giudizio hanno sollevato eccezione di pagamento, assumendo di avere corrisposto agli av vocati e Parte_1
la somma di euro 70.732,00, «oltre che il previsto fondo spese di CP_4 euro 10.000,00».
6.1. L'attore all'udienza del 26/1/2014, rinviata al fine di consentirgli di approntare le proprie difese e all'esame della documentazione prodotta dalle convenute al momento della loro costituzione, ha assunto le seguenti difese in ordine all'eccezione di pagamento (che, si rammenta, è un'eccezione in senso lato e, quindi, sollevabile anche della parte constatasi tardivamente), e ai pagi na 13 di 18 documenti prodotti: «a) l'avv. impugna, contesta e Parte_1 disconosce, anche per essere fornite in semplice copia fotostatica, le quietanze relative ai pagamenti parziali che le convenute avrebbero eseguito pe il titolo dedotto nell'atto di citazione, rilevando che quelle precedenti alla data della scrittura privata (30.12.2003) non hanno alcuna attinenza con il petitum del presente giudizio e, comunque, risultano essere sottoscritte, come quelle aventi data successiva, dall'Avv. in dif etto di mandato a CP_4 rilasciare quietanza anche in nome e per conto dell'attore il quale, in ogni caso, disconosce di aver mai ricevuto pagamenti dalle convenute per il tramite dell'Avv. ; b) si ribadisce che con la citata scrittura privata CP_4 del 30.12.2003 le convenute si limitarono a riconoscere irretrattabilmente
l'ammontare degli onorari dovuti ai professionisti incaricati per lo svolgimento di attività legale di natura stragiudiziale e giudiziale che le medesime convenute non contestano nel l oro regolare svolgimento e, soprattutto, nel loro regolare conferimento».
6.2. . In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la sua copia fotostatica deve essere assolto, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione dalla quale emerga in modo inequivoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, essendo irrilevanti contestazioni generiche o onnicomprensive.
6.3. La giurisprudenza sul punto ha ribadito in diverse occasioni, anche da ultimo, che «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, (...)». (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024) e «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento c he si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza pagi na 14 di 18 n. 27633 del 30/10/2018).
6.4. Nel caso di specie il disconoscimento dei documenti prodotti in copia e recanti la firma dell'attore è stato e seguito in maniera del tutto generica, com'è dato evincere dal tenore delle difese esattamente riportate.
6.5. Riguardo all'estraneità delle quietanze rilasciate in epoca anteriore alla stipula della convenzione del 30/12/2003, in quanto avulse dal petitum, si rileva che detta convenzione ha ad oggetto la pattuizione del corrispettivo dovuto agli avv.ti e per l'opera, giudiziale e stragiudiziale, da Pt_1 CP_4 essi prestata in favore delle attrici in relazione ad un contenzioso che dalla stessa dalla documentazione prodotta dall'attore, è iniziato nel 1982 (v. all. da
2 a 6 del fascicolo di parte) e ancora in corso all'epoca della stipula della convenzione;
d'altro canto, dallo stesso tenore della medesima si evince che con essa la parti vollero determinare u n corrispettivo onnicomprensivo per l'opera svolta dagli indicati difensori nell'ambito di tutta la serie di giudizi che avevano coinvolto le attrici e che afferivano al «contenzioso pendente nei confronti del Consorzio ASI di Salerno, della e della CP_5 [...]
ivi comprese le prestazioni svolte e da svolgere Controparte_7 nell'interesse e per conto dei signori CA e in relazione alla CP_10 procedura fallimentare a loro carico ed alle altre procedure connesse»; dunque, l'eccezione di genericità delle ricevute di pagamento, precedenti la stipula della convenzione e di non riferibilità al contenzioso oggetto della stessa, è priva di supporto.
6.6. Si soggiunge che la stipulazione della convenzione è avvenuta a distanza di moltissimi anni dall'inizio del rapporto professionale, almeno per quello instaurato con l'odierno attore (il quale risulta essere difensore delle convenute già nel giudizio r.g. n. 3685/1982, v. sentenza n. 109/1990, all'. 2, già citato) e ciò rende probabile che nel cors o degli anni furono corrisposti degli acconti e giustifica anche il maggior compenso riconosciuto all'avv.
Russo. Il fatto che le parti intesero qualificare come “irretrattabile” la misura del compenso non implica, come sostenuto dall'attore, un'implicita rinuncia a far valere i pagamenti eseguiti prima di allora, non potendo trarsi da tale pagi na 15 di 18 aggettivo l'abdicazione a un diritto.
6.7. È invece fondata l'eccezione relativa al difetto di delega da parte del co- difensore, l'avv. Stabile, a ricevere i pagamenti parziali per conto e nell'interesse di esso attore.
6.8. È principio pacifico quello secondo cui non sussiste solidarietà attiva tra i co-difensori della stessa parte (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2115 del
06/07/1971, mai smentita), per cui non trova applicazione il disposto dell'art. 1296 cod. civ. e, in assenza della prova del conferimento di un potere rappresentativo in capo all'avv. Stabile, le somme da costui riscosse in nome e per conto dell'avv. , non possono imputarsi ad anticipi sul compenso Pt_1 dovuto a costui.
6.9. Nemmeno la clausola contenuta nella convenzione, secondo la quale «I predetti avvocati e saranno autorizzati altresì Parte_1 CP_4 ad incassare tali loro spettanze in forza della procura loro conferita, come pure autorizzati a liquidare – in nome, nell'interesse e per conto delle mandanti – i compensi in favore degli altri professionisti, previo rilascio da parte di questi di debita quietanza, sino alla concorrenza della somma di euro
85.000 (ottantacinquemila) stabilita in via forfet taria», contiene il riconoscimento reciproco da parte dei co -difensori a ricevere pagamenti anche per l'altro, riferendosi ai crediti riscossi in nome e per conto delle convenute e al potere di eseguire i pagamenti da parte dei patrocinatori in favore di “altri professionisti”, diversi dai difensori sottoscrittori dell'accordo.
6.10. Venendo all'esame delle ricevute, e CP_1 CP_2 hanno prodotto in giudizio copia delle seguenti ricevute di pagamento sottoscritte dall'attore:
- quella del 30/11/2006 per €5.000,00, a titolo di acconto sulle «prestazioni professionali»;
- quella del 22/11/2000 per £5.000.000,00 (pari a € 2.582,28) «in acconto»;
- quella del 3/2/2003, per €2.000,00 a titolo di «fondo spese».
6.11. Dunque, devono scomputarsi € 7.582,28 dal compenso, così come determinato, escludendosi l'importo di €2.000,00, in quanto l'importo è stato pagi na 16 di 18 imputato alle spese.
6.12. Alla luce di tutto quanto esposto, e in CP_1 CP_2 solido tra loro, devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 31.226,62, oltre iva (essedo previsto nella convenzione che la somma dovuta era al netto degli oneri fiscali), come per legge e interessi, al saggio legale, a far data dalla messa in mora, ossia dal 20.11.2011, al saldo [v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022: «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del proc edimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore»].
6.13. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'ammontare effettivamente riconosciuto all'attore, ai medi, tranne la fesa istruttoria, liquidata ai minimi, visto che non
è stata assunta nessuna prov a costituenda.
6.14. Le spese di lite tra le convenute e la terza chiamata (quale erede di vanno integralmente compensate, in quanto la terza ha assunto Persona_1 difese quasi del tutto sovrapponibile a quelle delle convenute.
6.15. Parimenti, sono compensate le spese delle convenute nei confronti dell'interventore, avv. , poiché nessuna delle parti ha formulato CP_4 specifiche difese al riguardo, vista anche la breve parentesi dell'intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanz a ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna e in solido fra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 31.226,62, oltre iva e interessi, al saggio legale, a far data dalla messa in mora, 20.11.2011, al saldo;
pagi na 17 di 18 B) Condanna e in solido fra loro, alla CP_1 CP_2 refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, euro 500,00 per spese vive (il CU è riconosciuto sul decisum), oltre rimborso forfettario, Cassa Previdenziale e IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Compensa per intero le spese di lite tra le altre parti.
Salerno, lì 6 gennaio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5769/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARLO ANNUNZIATA (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. ANNAPAOLA LA VERGATA C.F._4
( ; C.F._5
CONVENUTE
(CF. ) nella qualità di erede CP_3 C.F._6 beneficiata di (C.F. ) e di Persona_1 C.F._7 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA IAQUINTA (C.F.
, e dall'avv. MARIA CARMELA D'AVENIA (C.F. C.F._8
; C.F._9
TERZA CHIAMATA
(C.F. ), con il patrocinio di sé stesso;
CP_4 C.F._10
INTERVENTORE ADESIVO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI Parte attorea: «accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute all'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati pagi na 1 di 18 dall'Avv. per le prestazioni analiticamente indicate nella Parte_1 narrativa del presente atto, convenzionalmente pattuita nel suo ammontare con la sottoscrizione della convenzione del 30.12.2003; - per l'effetto, condannare le convenute in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 122.080,61, oltre oneri di legge - pari alla somma delle prestazioni e dei compensi convenuti tra le parti come sopra descritte – ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà dovuta o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
- via subordinata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., condannare le convenute in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento in favore dell'attore della maggiore o minore somma che risulta dovuta secondo le tariffe professionali, gli usi e, in estremo subordine, secondo quanto ritenuto di giustizia dal Giudicante;
il tutto, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
- in ogni caso, condannare le convenute, in solido tra loro ovvero ciascuna per quanto di sua competenza, alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a ed iva» Parti convenute: «rigettare la domanda attorea perché infondata, pretestuosa, inammissibile, essendo stato il credito azionato onorato dalle deducenti, che hanno già versato il corrispettivo invocato da controparte, comunque prescritto ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c., ferma restando la nullità assoluta della pattuizione del compenso contenuta nel la scrittura di transazione del 30.12.2003, alla luce del disposto normativo dell'art 2233 c.c. allora vigente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.»
Terzo chiamato in causa: «rigetto della domanda perché infondata, pretestuosa, inammissibile, essendo stato il credito azionato onorato dalle convenute, che hanno già versato il corrispettivo invocato da controparte e per essere intervenuta al loro riguardo la prescrizione ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c. con vittoria di spese ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione del 20 giugno 2013 l'Avv. ha Parte_1 convenuto davanti a questo tribunale e CP_1 CP_2 chiedendone condanna al pagamento della somma di euro 122.080,61, oltre
IVA e CPA, per prestazioni professionali svolte a loro favore ed in virtù della convenzione per il pagamento degli onorari stipulata in data 30.12.2003. In subordine, ha chiesto il pagamento delle somme dovute in proprio favore secondo le tariffe professionali ovvero, in via ancora più subordinata, seco ndo pagi na 2 di 18 quanto ritenuto in via equitativa.
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- , unitamente ai figli e CP_1 CP_2 Parte_2 Per_1
gli aveva conferito procura affinché prestasse la propria opera
[...] intellettuale in loro esclusivo favore nelle controversie da esse instaurate nei confronti del Consorzio Asi di Salerno, della nonché della CP_5
(già ; Controparte_6 Controparte_7
- nel corso dell'anno 2000 si univa nell'esercizio del mandato professionale l'Avvocato ; CP_4
- gli incarichi espletati in virtù del mandato ricevuto anche congiuntamente all'Avvocato sono consistiti nelle prestazioni di assistenza, CP_4 rappresentanza e difesa delle parti convenute in plurimi procedimenti civili;
- in ragione dei numerosi giudizi instaurati e delle attività stragiudiziali compiute, con scrittura privata del 30.12.2003, e CP_1 CP_2 hanno determinato nel loro preciso ammontare le somme spettanti ai lori difensori per le prestazioni professionali re se, per quelle di natura prettamente stragiudiziale svolte sino a quella data e per quelle ancora da espletarsi sino alla completa definizione del contenzioso pendente nei confronti del consorzio
Asi di Salerno ed ivi comprese le prestazioni svolte Controparte_7
e da svolgere anche «… nell'interesse e per conto dei Signori CA e Pt_2
...»
[...]
- con la sottoscrizione della citata scrittura privata e CP_1 CP_2 si sono obbligate a corrispondere all'Avvocato «...una
[...] Parte_1 somma di euro 400.000,00 ... al netto degli oneri fiscali ...» da versarsi«... in concomitanza con il realizzo del credito risarcitorio all'esito dei giudizi pendenti, ovvero, ancor prima, in caso di definizione transattiva delle liti, restando inteso che in tal caso le spettanze complessive andranno commisurate in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione ...»;
- in ragione della complessità degli incarichi ricevuti nella medesima convenzione negoziale, le convenute si sono obbligate a rimb orsare agli incaricati difensori le spese occorrenti per i procedimenti menzionati pagi na 3 di 18 costituendo un fondo spese di € 10.000,00 «... da integrarsi in tale cifra gradualmente per un tempo di otto mesi…»;
- con scrittura privata di transazione del 10.04.2008 , il Fallimento Landi
CA e Magno, il Consorzio ASI di Salerno hanno transatto tutte le liti tra di loro pendenti;
- in virtù delle reciproche concessioni alle odierne convenute è stato riconosciuto ed accordato, a titolo del risarcimento del danno subito, volto a reintegrare il loro intero patrimonio: - l'importo di € 450.000,00; - l'ulteriore somma di €525.161,00 in conseguenza della rinuncia al prezzo dei suoli retrocedibili determinato nella sentenza defini tiva della Corte di Appello di
Salerno alle cui statuizioni e valutazioni economiche le parti della transazione hanno inteso sostanzialmente attenersi;
-la somma di € 110.000,00, quale valore della complessiva superficie di mq. 2370 che la si è Controparte_6 obbligata a trasferire agli eredi CP_2
- per effetto della convenzione negoziale del 30.12.2003 esso attore ha diritto a ricevere il compenso di € 122.080,61 - oltre oneri fiscali - quale equivalente della propria quota parte (62,50%) in virtù della percentuale indicata nella convenzione pari al 18% (€ 195.328,98) del valore oggetto della transazione, dal valore complessivo di € 1.085.161,00;
- con lettera raccomandata a.r. del 20.11.2011 essa parte attorea ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali alle odierne convenute le quali, pur riconoscendo l'attività svolta dal citato professionista e la misura del credito da egli vantato, hanno ritenuto di aver già versato quanto da loro dovuto.
Con separato giudizio contraddistinto dal n. R.G. 11892/2008 del Tribunale di
Salerno, l'Avvocato ha intrapreso la medesima azione volta ad ottenere CP_4 le somme a lui dovute in virtù della convenzione sottoscritta in data
30.12.2003; quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza n. 5924/2016 prodotta da parte attorea all'udienza del 14.06.2018 (resa all'esito del giudizio instaurato dall'Avv. nei confronti delle Signore e CP_4 CP_1 CP_2
pagi na 4 di 18 avente ad oggetto la liquidazione degli onorati maturati dal CP_2 professionista in relazione ai medesimi giudizi evocati dall'odierno concludente);
All'udienza del 04.12.2013 si sono costituite e CP_1 CP_2 che hanno dedotto:
- con scrittura privata di transazione le parti hanno convenuto due ipotesi di saldo degli onorari:
o a prima, nel caso di esito favorevole dei giudizi, con realizzo delle pretese risarcitorie, previo pagamento, di euro 400.000,00;
o nel caso di accordo transattivo, hanno convenuto di ridurre le competenze da riconoscere, limitando le stesse ad una percentuale delle somme oggetto della transazione;
- la volontà delle parti, quindi, relativamente ai criteri di liquidazione delle competenze, è da intendersi come facente riferi mento esclusivamente alle somme, intendendo per somme proprio il denaro liquido che sarebbe stato oggetto di consegna a favore delle attuali convenute, esulando dal computo il valore delle eventuali retrocessioni dei terreni;
- di aver integralmente già onorato l'attività professionale svolta;
- a riprova di questa circostanza hanno allegato le ricevute rilasciate dall'avv.
«anche nell'interesse e per conto dell'avv. »; CP_4 Pt_1
- dalle suddette ricevute gli avv.ti e , nei CP_4 Parte_1 limiti delle loro percentuali, hanno ricevuto, a partire dall'anno 2000 e per le prestazioni effettuate, circa € 70.732,00 oltre il fondo spese di € 10.000,00;
- in ogni caso, il credito dell'attore è da ritenersi prescritto e in via ulteriormente gradata che l'accordo inter-partes è affetto da nullità ex art 2233
c.c., applicabile ratione temporis.
Alla luce delle difese delle parti convenute, la parte attorea ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di e i quali, Parte_2 Persona_1 nell'ipotesi dell'accoglimento delle eccezioni di nullità della clausola, sono solidalmente e personalmente obbligati al pagamento delle competenze professionali per l'attività legale svolta anche nel loro interesse. pagi na 5 di 18 è deceduto in data 18.10.2013 e, quindi, l'atto di citazione per Parte_2 chiamata in causa di terzi è stato notificato, in qualità di erede ex lege, alla figlia (25 luglio 1991) che non si è costituita in giudizio e, CP_3 all'udienza del 16.05.2015, ne è stata dichiarata contumace.
Si è regolarmente costituito in data 26 marzo 2015, invece, che ha Persona_1 dedotto:
- le convenute, e hanno integralmente onorato l'attività CP_1 CP_2 professionale svolta dall'avvocato in relazione ai giudizi, ai patti ed Pt_1 all'attività espletata anche in favore dei chiamati e Parte_2 Persona_1
- ha eccepito, ai sensi dell'art 2956 n. 2 c.c., la prescrizione presuntiva dei tre anni del diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, ampiamente dec orso in relazione ai giudizi patrocinati e alla transazione del 30.12.2003, registrata all'Agenzia dell'entrate e dunque munita di data certa il 05.08.2008.
In data 11.7.2016 l'Avv. , «… avendo interesse ad intervenire nel CP_4 processo pendente per sostenere le ragioni dell'attore attesa l'identità del fatto costitutivo su cui si fonda la domanda proposta e facendo proprie le argomentazioni giuridiche dispiegate dall'attore medesimo a sostegno dell'iniziativa processuale come pure le norme di diritto sostanziale applicabili alla controversia …», ha spiegato intervento adesivo dipendente.
Successivamente, con nota depositata il 10/5/2018, fuori udienza, l'Avv.
ha rinunciato all'intervento. CP_4
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 18 3, comma 6 c.p.c. (le cui memorie I e II termine sono state depositate solo da parte attorea) il
Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
L'avv. ha disconosciuto le quietanze relative ai pagamenti Parte_1 parziali, anche per essere fornite in semplice copia fotostatica, che le convenute avrebbero eseguito quale pagamento delle prestazioni professionali eseguite dall'attore.
È stata poi dichiarato all'udienza del 26/6/2019 l'intervenuto decesso di Per_1
e, pertanto, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto
[...]
pagi na 6 di 18 dall'attore.
In data 27.4.2020 si è costituita in giudizio nella qualità di CP_3 erede del de cuius, la quale, ha sostenuto:
- riguardo alla corretta interpretazione della più volte richia mata convenzione datata 30.12.2003 che le parti espressamente stabilivano che, in caso di definizione transattiva delle liti pendenti, ai signori avv.ti Parte_1
e si riconosceva un compenso per l'attività svolta “in
[...] CP_4 ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione” (di cui il 62,50% all'avv.
e il 37,50% all'avv. ); Pt_1 CP_4
- che dalla lettura di detto accordo è evidente che la base del calcolo della percentuale pattuita sia stata convenzionalmente concordata dalle parti tenendo conto esclusivamente delle somme di danaro che i signori – CP_2
avrebbero di fatto percepito a seguito della sottoscrizione dell'atto di CP_1 transazione de quo
- l'attività professionale svolta dagli avvocati e in forza della Pt_1 CP_4 procura ai medesimi conferita è stata ampiamente onorata.
Sulla scorta di tali assunti, ha concluso: «affinché il CP_3
Tribunale di Salerno, nella persona del giudice designato, pe r tutti i motivi evidenziati nel presente atto, rigetti la domanda attorea poiché infondata, pretestuosa e inammissibile. Con vittoria di compensi e spese come per legge
a favore degli scriventi difensori».
Dopo rinvii dovuti al carico di ruolo e alla nec essità di dare prioritaria definizione alle cause di precedente iscrizione, in data 07.12.2023 la Giudice, nel rigettare le richieste istruttorie di parte convenuta (relative all'acquisizione degli originali delle matrici degli assegni, in quanto non ogget to di disconoscimento, e all'acquisizione del fascicolo r.g 11892/2008), ha trattenuto la causa per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art
190 c.p.c.
****
1. In rito, occorre rilevare l'inutilizzabilità della documentazione depositata pagi na 7 di 18 dalle convenute in data 3/12/2021 in allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, in quanto prodotta dopo il maturare delle decadenze istruttorie,
2. Nel merito, in via preliminare occorre vagliare l'eccezione di nullità per violazione del divieto del patto di quota lite della clausola contrattuale contenuta nella convenzione datata 30.12.2003 con la quale si riconosceva la commisurazione delle competenze professionali spettanti all'attore in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione, in quanto non configura una violazione dell'art. 2233 c.c. vigente all'epoca della stipulazione.
2.1. La formulazione dell'articolo 2233 comma 3 del Codice civile vigente all'epoca della stipulazione prevedeva che: “Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni».
2.2. L'articolo 45 del coevo Codice deontologico forense stabiliva: “è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c.
e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art 2233 del Codice civile».
2.3. Costituisce principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui non ricorrono gli estremi di un patto di quota lite, vietato dall'art. 2233 co. 3° c.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, in caso sia di vittoria sia di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professioni sta sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali o al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite. pagi na 8 di 18 2.4. La configurabilità della fattispecie sanzionata dall'art. 2233 c.c. ratione temporis applicabile presuppone che il compenso spettante al professionista sia rappresentato da una porzione della res litigiosa con conseguente diminuzione dell'utilitas per il cliente.
2.5. Nella fattispecie, occorre rilevare che l'accordo è favorevole alle convenute, visti il numero di giudizi e il valore degli stessi, nel cui ambito è maturato il credito professionale, oggetto di convenzione.
2.6. Già in passato, questo Tribunale con sentenza n. 5924/2016 del
28.12.2016, agli atti non appellata, pronunciandosi sulle medesime circostanze che hanno caratterizzato le richieste relative alle somme di denaro per le prestazioni professionali svolte a favore delle parti convenute ha accolto la domanda intentata dall'altro co-difensore delle convenuta, l'avv. CP_4 condannando, nei limiti delle percentuali indicate nel menzionato accordo,
e al pagamento delle spettanze professionali. CP_1 CP_2
2.7. L'impossibilità di qualificare la scrittura de qua quale patto di quota lite ravvisa il proprio fondamento nel tenore letterale dell'accordo da cui emerge che l'importo dovuto a titolo di onorario sia del tutto svincolato dalla res litigiosa con conseguente validità della scrittura in parte qua.
2.8. Per tali motivi, una volta rigettata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale contenuta nella convenzione datata 30.12.2003 con la quale si riconosceva la commisurazione delle competenze professionali in ragione del
18% sulle somme oggetto di transazione, resta assorbita la domanda proposta da parte attorea di condanna al pagamento delle spettanze professionali a danno dei terzi chiamati in causa, e in proprio e CP_8 CP_3 nella qualità di erede.
3. Il rigetto della eccezione di nullità del patto priva di rilevanza anche l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art 2956 n. 2 c.c. tardivamente sollevata dalle parti convenute e, invece, tempestivamente proposta da Per_1 con comparsa di costituzione depositata, nel termine di cui all'art. 167
[...]
c.p.c., il 25.03.2015.
3.1. Ed invero, le parti convenute hanno tardivamente eccepito la prescrizione pagi na 9 di 18 presuntiva ex art 2956 secondo comma, non essendosi costituite in giudizio entro i termini espressamente indicati ma solo all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e, poi, differita.
3.2. Ad ogni modo, tale eccezione proposta anche dal terzo chiamato in causa non può essere accolta e deve essere rigettata. Persona_1
3.3. È opinione giurisprudenziale consolidata che «Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale» (Cass. Sez. ordinanza n. 10379 del
30/04/2018)
3.4. Nella specie il credito dell'Avv. trae origine dalla convenzione Pt_1 negoziale redatta per iscritto e sottoscritta dall'attore e dalle convenute e il 30.12.2003 e prodotta in atti. CP_1 CP_2
4. L'azione di adempimento, quindi, proposta dall'Avv. Parte_1
è, nei termini meglio precisati di seguito, fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento parziale.
4.1. Il contenuto della citata sentenza spiega effetti anche nel presente giudizio, non solo in base ai più generali principi di acquisizione e valutazione della prova e del l ibero convincimento di cui all'art. 116 c.p.c., ma anche in base al principio di efficacia riflessa del giudicato affermato più volte dalla
Cassazione, secondo cui «La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunq ue vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa» (ex multis, Cass. pagi na 10 di 18 4241/2013).
4.2. Recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare «efficacia riflessa» nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltant o l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. (Corte Sez. 3 -, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020)
4.3. Mutuando tali principi al caso in discussione risulta incontroverso fra le parti che e hanno pattuito la somma dovuta agli CP_1 CP_2 avvocati e a titolo di compenso per l'attività Parte_1 CP_4 professionale svolta nel loro interesse.
4.4. Nel caso in esame, le convenute non hanno contestato le vicende che hanno portato alla stipula della convenzione tra le parti. Le stesse, infatti, lungi dal prendere posizione su quanto sostenuto da parte attorea circa la sussistenza della convenzione hanno, per contro, sottolineato solo l'errata interpretazione della scrittura privata di transazione data dall'Avv. Parte_1
, al quale, assumono di avere già corrisposto quanto dovuto.
[...]
4.5. Pertanto, alla luce della mancata contestazione circa la sussistenza e il contenuto della convenzione, essendo stato definito con una transazione il
«contenzioso pendente nei confronti del Controparte_9
e della ivi comprese le prestazioni
[...] Controparte_7 svolte e da svolgere nell'interesse e per conto dei sig.ri CA e CP_10
… in relazione alla procedura fallimentare a loro carico ed alle altre
[...] procedure connesse» , ossia il contenzione al quale è riferita l'attività professionale svolta dall'attore, specificando che, qualora fosse intervenuta la
«definizione transattiva delle liti», le «spettanze complessive» sarebbero state «commisurate in ragione del 18% sulle somme oggetto di transazione», di cui il 62, 50 % dovute all'attore (come è dato evincersi dall'atto di citazione pagi na 11 di 18 introduttivo del giudizio, alla pagina 5); circostanza, quest'ultima, come osservato, non controversa fra le parti.
5. Viceversa, aspetto controverso tra le parti riguarda la diversa interpretazione che le stesse hanno dato alle parole «sulle somme oggetto di transazione».
5.1. Anche in relazione a tale ultimo aspetto, questo Giudice ritiene di dover richiamare quanto sostenuto da questo Tribunale in relazione alla controversia riguardante gli stessi fatti di causa e le stesse parti convenute ed in particolare alla sentenza n. 59 24/2016 pubblicata il 28/12/2016 RG. n. 11892/2008.
5.2. Non è condivisibile, infatti, l'assunto di parte attorea che, da un lato patrocina l'efficacia riflessa del giudicato che assiste la già menzionata sentenza n. 5924/2016 del Tribunale di Salerno per quanto concerne l'an del rapporto obbligatorio e, dall'altro lato, invece si oppone a tale efficacia per la determinazione del quantum.
5.3. Alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle condizioni affinché una sentenza pronuncia ta inter alios possa produrre effetti riflessi anche nei confronti di terzi, nel caso in esame la ricostruzione interpretativa operata nella sentenza già menzionata contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso a ccertamento.
Circostanza, infatti, non contestata dalle parti è la sussistenza di una convenzione e il suo contenuto.
5.4. Come argomentato nella sentenza indicata, condivisa dal Tribunale, effettivamente dal tenore letterale della espressione «…somme oggetto di transazione...» le parti hanno inteso fare riferimento all'importo che sarebbe stato quantificato in sede di accordo transattivo, all'importo, cioè, che sarebbe stato riconosciuto quale dovuto alle convenute a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
5.5. Alla luce, infatti, dei canoni ermeneutici oggettivi di interpretazione della convenzione del 30 dicembre 2003 si evince che i contraenti hanno espressamente previsto che le somme di euro 400.000,00 e di euro 150.000,00 sarebbero state liquidate in «concomitanza con il realizzo del credito pagi na 12 di 18 risarcitorio all'esito dei giudizi pendenti» o, in caso di transazione, «ancor prima», a dimostrazione del fatto che i contendenti avevano individuato il tempo del pagamento in relazione al «realizzo», al le somme, cioè, incassate e non all'intero valore dei cespiti riconosciuti in favore delle convenute.
5.6. Per tali ragioni non può essere condivisa l'interpretazione seguita da parte attorea che, invece, ha sostenuto che nell'ammontare «oggetto di transazione», quantificato in euro 122,080.61 oltre IVA e CPA, deve ricomprendersi anche la somma di euro 525.161,00, in conseguenza della rinuncia al prezzo dei suoli retrocedibili determinato nella sentenza definitiva della Corte di Appello di Appello e la somma di euro 110.000,00, quale valore della complessiva superficie di mq 2370 che la si obbligava a Controparte_6 trasferire agli eredi CP_2
5.7. Alla luce dei criteri interpretativi sopra visti, per «somme oggetto della transazione» devono intendersi gli import i quantificati in seguito al processo transattivo che, nel caso di specie, sono stati determinati in euro 344.968,00, somma così ricavata dalla somma complessiva di euro 450.000,00 riconosciuta a titolo di risarcimento danni previa sottrazione della somma di euro
105.032,00 corrispondente all'Iva sul prezzo di retrocessione. (pagg. 18 e ss. della transazione).
5.8. Conseguentemente, la percentuale del 18% deve essere calcolata sull'ammontare di euro 344.968,00 per un importo di euro 62.094,00, il cui
62,50% ammonta ad euro 38.808,90.
6. Le convenute, nel costituirsi in giudizio hanno sollevato eccezione di pagamento, assumendo di avere corrisposto agli av vocati e Parte_1
la somma di euro 70.732,00, «oltre che il previsto fondo spese di CP_4 euro 10.000,00».
6.1. L'attore all'udienza del 26/1/2014, rinviata al fine di consentirgli di approntare le proprie difese e all'esame della documentazione prodotta dalle convenute al momento della loro costituzione, ha assunto le seguenti difese in ordine all'eccezione di pagamento (che, si rammenta, è un'eccezione in senso lato e, quindi, sollevabile anche della parte constatasi tardivamente), e ai pagi na 13 di 18 documenti prodotti: «a) l'avv. impugna, contesta e Parte_1 disconosce, anche per essere fornite in semplice copia fotostatica, le quietanze relative ai pagamenti parziali che le convenute avrebbero eseguito pe il titolo dedotto nell'atto di citazione, rilevando che quelle precedenti alla data della scrittura privata (30.12.2003) non hanno alcuna attinenza con il petitum del presente giudizio e, comunque, risultano essere sottoscritte, come quelle aventi data successiva, dall'Avv. in dif etto di mandato a CP_4 rilasciare quietanza anche in nome e per conto dell'attore il quale, in ogni caso, disconosce di aver mai ricevuto pagamenti dalle convenute per il tramite dell'Avv. ; b) si ribadisce che con la citata scrittura privata CP_4 del 30.12.2003 le convenute si limitarono a riconoscere irretrattabilmente
l'ammontare degli onorari dovuti ai professionisti incaricati per lo svolgimento di attività legale di natura stragiudiziale e giudiziale che le medesime convenute non contestano nel l oro regolare svolgimento e, soprattutto, nel loro regolare conferimento».
6.2. . In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità tra l'originale di una scrittura e la sua copia fotostatica deve essere assolto, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione dalla quale emerga in modo inequivoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, essendo irrilevanti contestazioni generiche o onnicomprensive.
6.3. La giurisprudenza sul punto ha ribadito in diverse occasioni, anche da ultimo, che «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, (...)». (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024) e «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento c he si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza pagi na 14 di 18 n. 27633 del 30/10/2018).
6.4. Nel caso di specie il disconoscimento dei documenti prodotti in copia e recanti la firma dell'attore è stato e seguito in maniera del tutto generica, com'è dato evincere dal tenore delle difese esattamente riportate.
6.5. Riguardo all'estraneità delle quietanze rilasciate in epoca anteriore alla stipula della convenzione del 30/12/2003, in quanto avulse dal petitum, si rileva che detta convenzione ha ad oggetto la pattuizione del corrispettivo dovuto agli avv.ti e per l'opera, giudiziale e stragiudiziale, da Pt_1 CP_4 essi prestata in favore delle attrici in relazione ad un contenzioso che dalla stessa dalla documentazione prodotta dall'attore, è iniziato nel 1982 (v. all. da
2 a 6 del fascicolo di parte) e ancora in corso all'epoca della stipula della convenzione;
d'altro canto, dallo stesso tenore della medesima si evince che con essa la parti vollero determinare u n corrispettivo onnicomprensivo per l'opera svolta dagli indicati difensori nell'ambito di tutta la serie di giudizi che avevano coinvolto le attrici e che afferivano al «contenzioso pendente nei confronti del Consorzio ASI di Salerno, della e della CP_5 [...]
ivi comprese le prestazioni svolte e da svolgere Controparte_7 nell'interesse e per conto dei signori CA e in relazione alla CP_10 procedura fallimentare a loro carico ed alle altre procedure connesse»; dunque, l'eccezione di genericità delle ricevute di pagamento, precedenti la stipula della convenzione e di non riferibilità al contenzioso oggetto della stessa, è priva di supporto.
6.6. Si soggiunge che la stipulazione della convenzione è avvenuta a distanza di moltissimi anni dall'inizio del rapporto professionale, almeno per quello instaurato con l'odierno attore (il quale risulta essere difensore delle convenute già nel giudizio r.g. n. 3685/1982, v. sentenza n. 109/1990, all'. 2, già citato) e ciò rende probabile che nel cors o degli anni furono corrisposti degli acconti e giustifica anche il maggior compenso riconosciuto all'avv.
Russo. Il fatto che le parti intesero qualificare come “irretrattabile” la misura del compenso non implica, come sostenuto dall'attore, un'implicita rinuncia a far valere i pagamenti eseguiti prima di allora, non potendo trarsi da tale pagi na 15 di 18 aggettivo l'abdicazione a un diritto.
6.7. È invece fondata l'eccezione relativa al difetto di delega da parte del co- difensore, l'avv. Stabile, a ricevere i pagamenti parziali per conto e nell'interesse di esso attore.
6.8. È principio pacifico quello secondo cui non sussiste solidarietà attiva tra i co-difensori della stessa parte (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2115 del
06/07/1971, mai smentita), per cui non trova applicazione il disposto dell'art. 1296 cod. civ. e, in assenza della prova del conferimento di un potere rappresentativo in capo all'avv. Stabile, le somme da costui riscosse in nome e per conto dell'avv. , non possono imputarsi ad anticipi sul compenso Pt_1 dovuto a costui.
6.9. Nemmeno la clausola contenuta nella convenzione, secondo la quale «I predetti avvocati e saranno autorizzati altresì Parte_1 CP_4 ad incassare tali loro spettanze in forza della procura loro conferita, come pure autorizzati a liquidare – in nome, nell'interesse e per conto delle mandanti – i compensi in favore degli altri professionisti, previo rilascio da parte di questi di debita quietanza, sino alla concorrenza della somma di euro
85.000 (ottantacinquemila) stabilita in via forfet taria», contiene il riconoscimento reciproco da parte dei co -difensori a ricevere pagamenti anche per l'altro, riferendosi ai crediti riscossi in nome e per conto delle convenute e al potere di eseguire i pagamenti da parte dei patrocinatori in favore di “altri professionisti”, diversi dai difensori sottoscrittori dell'accordo.
6.10. Venendo all'esame delle ricevute, e CP_1 CP_2 hanno prodotto in giudizio copia delle seguenti ricevute di pagamento sottoscritte dall'attore:
- quella del 30/11/2006 per €5.000,00, a titolo di acconto sulle «prestazioni professionali»;
- quella del 22/11/2000 per £5.000.000,00 (pari a € 2.582,28) «in acconto»;
- quella del 3/2/2003, per €2.000,00 a titolo di «fondo spese».
6.11. Dunque, devono scomputarsi € 7.582,28 dal compenso, così come determinato, escludendosi l'importo di €2.000,00, in quanto l'importo è stato pagi na 16 di 18 imputato alle spese.
6.12. Alla luce di tutto quanto esposto, e in CP_1 CP_2 solido tra loro, devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 31.226,62, oltre iva (essedo previsto nella convenzione che la somma dovuta era al netto degli oneri fiscali), come per legge e interessi, al saggio legale, a far data dalla messa in mora, ossia dal 20.11.2011, al saldo [v. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022: «Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del proc edimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore»].
6.13. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'ammontare effettivamente riconosciuto all'attore, ai medi, tranne la fesa istruttoria, liquidata ai minimi, visto che non
è stata assunta nessuna prov a costituenda.
6.14. Le spese di lite tra le convenute e la terza chiamata (quale erede di vanno integralmente compensate, in quanto la terza ha assunto Persona_1 difese quasi del tutto sovrapponibile a quelle delle convenute.
6.15. Parimenti, sono compensate le spese delle convenute nei confronti dell'interventore, avv. , poiché nessuna delle parti ha formulato CP_4 specifiche difese al riguardo, vista anche la breve parentesi dell'intervento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanz a ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna e in solido fra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 31.226,62, oltre iva e interessi, al saggio legale, a far data dalla messa in mora, 20.11.2011, al saldo;
pagi na 17 di 18 B) Condanna e in solido fra loro, alla CP_1 CP_2 refusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, euro 500,00 per spese vive (il CU è riconosciuto sul decisum), oltre rimborso forfettario, Cassa Previdenziale e IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Compensa per intero le spese di lite tra le altre parti.
Salerno, lì 6 gennaio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 18 di 18