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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 1567/2025 R.G.
Il Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, letti gli atti del procedimento;
richiamato il provvedimento con cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente comunicato alle parti;
rilevato che parte ricorrente ha depositato note scritte e che parte resistente è stata dichiarata contumace;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata, ex art. 281 sexies c.p.c.. Perugia, 18.12.2025. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1567/2025 RGAC,
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. L. Giaccaglia, giusta procura in atti;
Parte_1
CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza alla resistente società, il esponeva di essere proprietario di un locale commerciale sito in Città di Pt_1
Castello, alla Via F.lli Ramaccioni snc Promano, distinto al N.C.E.U. al fg. 297 part.170 sub. 5 cat. C/3 cl. 5, della superficie complessiva di mq 198,00, originariamente concesso in locazione alla ditta “ ”. Parte_2
Detta società si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione, onde il ricorrente otteneva, dal competente Giudice, provvedimento di convalida di sfratto per morosità. La società conduttrice rilasciava l'immobile locato, avendo medio-tempore cessato la propria attività.
I beni mobili strumentali all'attività erano lasciati all'interno dei locali di proprietà ed erano stati oggetto di pignoramento mobiliare ad iniziativa del Pt_1 medesimo odierno ricorrente, per il soddisfacimento del diritto di credito che egli vantava per i canoni di locazione non pagati.
I beni staggiti erano assegnati, in seguito a regolare procedura esecutiva, alla società odierna resistente, come da relazione depositata dall'IVG di Perugia in data 17/09/2024, allegata da parte ricorrente.
La ditta assegnataria, tuttavia, procedeva all'asporto dei beni, eccezion fatta per un forno elettrico professionale marca BONGARD, con 5 piani, delle dimensioni massicce, alto circa 2,5 metri e largo 1,6 metri, estremamente pesante ed ingombrante.
La permanenza del manufatto all'interno dei locali del ricorrente, ne pregiudicava la naturale vocazione a produrre reddito, mercè la concessione in locazione, ove libero da perone e cose.
A nulla valevano i numerosi tentativi di ottenere bonariamente dalla odierna resistente l'asportazione del bene.
Ritenuto pertanto illegittimo il deposito del bene all'interno dei locali, invito domino, e rilevato che il comportamento omissivo della resistente società aveva procurato danni patrimoniali, rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare
l'inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannarla: a) ad asportare il forno di sua proprietà dall'immobile del ricorrente nel termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza;
b) al pagamento di € 1.000,00 mensili, dal mese di settembre 2024 e fino alla scadenza del termine di cui al punto a) che precede, a titolo di indennità di utilizzo abusivo dell'immobile del ricorrente o, in subordine, al pagamento della differente somma che verrà liquidata in via equitativa, da contenersi in ogni caso entro i limiti massimi di valore della presente causa. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, maggiorato di rimborso forfettario 15% e C.P.A.
4% come per legge, nonché maggiorato per la redazione di atto “navigabile” contenente collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014. La società non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiara la CP_1 contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto prettamente documentale, il Tribunale rinviava per precisazione conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente, emerge intangibile la veridicità della ricostruzione fattuale operata.
La , in seguito alla partecipazione alla procedura esecutiva mobiliare, CP_1 risultava aggiudicataria dei beni staggiti e, tra l'altro, anche del forno lasciato, inopinatamente, nei locali del divenendone proprietaria e responsabile. Pt_1
Ciò posto, deve affermarsi che non vi è contestazione sul fatto che il forno sia ancora allocato nei locali del ricorrente, e che questi non abbia concesso -a nessun titolo- l'utilizzo del locale alla “Capricci srl”, nemmeno autorizzandola
(ovvero tollerandolo) al deposito.
Altrettanto indubbio è che la permanente collocazione del forno all'interno dei locali commerciali dei abbia rappresentato oggettivo impedimento per il Pt_1 ricorrente di procedere alla locazione dei locali medesimi, con conseguente danno accertabile anche mediante presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, id quod plerumque accidit. (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud.
20/11/2020) 07/01/2021, n. 39).
Sul punto si richiama la decisione della Suprema Corte SS.UU. n. 33645, del
15.11.2022, con la quale gli nell'occasione, hanno elaborato i seguenti Parte_3 principi:
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Ciò posto, e rilevato che il ricorrente ha allegato copia del contratto di locazione con il precedente conduttore, , per un importo mensile di €. Parte_2
1.000,00, si reputa equo ancorare l'ammontare dell'indennità richiesta in questa sede al canone indicato, che dovrà essere corrisposto dalla resistente, in favore del ricorrente, a far tempo dalla data di aggiudicazione del bene sottoposto a pignoramento e fino all'effettivo soddisfo.
Da ultimo, va valorizzato il complessivo contegno della società resistente: se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa, da parte della resistente, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso introduttivo già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie la domanda;
2. ON , in persona del l.r.p.t., ad asportare dai locali di CP_1 proprietà del ricorrente il forno ivi allocato e di sua proprietà.
3. ON , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, a titolo di indennità per occupazione del locale sine titulo, la somma pari ad €. 1.000,00 per ogni mese a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
4. ON , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese e CP_1 funzioni di lite in favore del ricorrente, che si liquidano, esclusa la fase istruttoria, in complessivi €. 4.680,10 (di cui €. 264,00 per C.U. ed anticipazione forfetaria, ed €. 1019,10 per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)), oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed
IVA se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Perugia, addì 18.12.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Il Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, letti gli atti del procedimento;
richiamato il provvedimento con cui veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ritualmente comunicato alle parti;
rilevato che parte ricorrente ha depositato note scritte e che parte resistente è stata dichiarata contumace;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata, ex art. 281 sexies c.p.c.. Perugia, 18.12.2025. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1567/2025 RGAC,
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. L. Giaccaglia, giusta procura in atti;
Parte_1
CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., contumace. Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza alla resistente società, il esponeva di essere proprietario di un locale commerciale sito in Città di Pt_1
Castello, alla Via F.lli Ramaccioni snc Promano, distinto al N.C.E.U. al fg. 297 part.170 sub. 5 cat. C/3 cl. 5, della superficie complessiva di mq 198,00, originariamente concesso in locazione alla ditta “ ”. Parte_2
Detta società si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione, onde il ricorrente otteneva, dal competente Giudice, provvedimento di convalida di sfratto per morosità. La società conduttrice rilasciava l'immobile locato, avendo medio-tempore cessato la propria attività.
I beni mobili strumentali all'attività erano lasciati all'interno dei locali di proprietà ed erano stati oggetto di pignoramento mobiliare ad iniziativa del Pt_1 medesimo odierno ricorrente, per il soddisfacimento del diritto di credito che egli vantava per i canoni di locazione non pagati.
I beni staggiti erano assegnati, in seguito a regolare procedura esecutiva, alla società odierna resistente, come da relazione depositata dall'IVG di Perugia in data 17/09/2024, allegata da parte ricorrente.
La ditta assegnataria, tuttavia, procedeva all'asporto dei beni, eccezion fatta per un forno elettrico professionale marca BONGARD, con 5 piani, delle dimensioni massicce, alto circa 2,5 metri e largo 1,6 metri, estremamente pesante ed ingombrante.
La permanenza del manufatto all'interno dei locali del ricorrente, ne pregiudicava la naturale vocazione a produrre reddito, mercè la concessione in locazione, ove libero da perone e cose.
A nulla valevano i numerosi tentativi di ottenere bonariamente dalla odierna resistente l'asportazione del bene.
Ritenuto pertanto illegittimo il deposito del bene all'interno dei locali, invito domino, e rilevato che il comportamento omissivo della resistente società aveva procurato danni patrimoniali, rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare
l'inadempimento della società convenuta e, per l'effetto, condannarla: a) ad asportare il forno di sua proprietà dall'immobile del ricorrente nel termine perentorio di giorni 15 dalla pubblicazione della sentenza;
b) al pagamento di € 1.000,00 mensili, dal mese di settembre 2024 e fino alla scadenza del termine di cui al punto a) che precede, a titolo di indennità di utilizzo abusivo dell'immobile del ricorrente o, in subordine, al pagamento della differente somma che verrà liquidata in via equitativa, da contenersi in ogni caso entro i limiti massimi di valore della presente causa. Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, maggiorato di rimborso forfettario 15% e C.P.A.
4% come per legge, nonché maggiorato per la redazione di atto “navigabile” contenente collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014. La società non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiara la CP_1 contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto prettamente documentale, il Tribunale rinviava per precisazione conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente, emerge intangibile la veridicità della ricostruzione fattuale operata.
La , in seguito alla partecipazione alla procedura esecutiva mobiliare, CP_1 risultava aggiudicataria dei beni staggiti e, tra l'altro, anche del forno lasciato, inopinatamente, nei locali del divenendone proprietaria e responsabile. Pt_1
Ciò posto, deve affermarsi che non vi è contestazione sul fatto che il forno sia ancora allocato nei locali del ricorrente, e che questi non abbia concesso -a nessun titolo- l'utilizzo del locale alla “Capricci srl”, nemmeno autorizzandola
(ovvero tollerandolo) al deposito.
Altrettanto indubbio è che la permanente collocazione del forno all'interno dei locali commerciali dei abbia rappresentato oggettivo impedimento per il Pt_1 ricorrente di procedere alla locazione dei locali medesimi, con conseguente danno accertabile anche mediante presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, id quod plerumque accidit. (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud.
20/11/2020) 07/01/2021, n. 39).
Sul punto si richiama la decisione della Suprema Corte SS.UU. n. 33645, del
15.11.2022, con la quale gli nell'occasione, hanno elaborato i seguenti Parte_3 principi:
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Ciò posto, e rilevato che il ricorrente ha allegato copia del contratto di locazione con il precedente conduttore, , per un importo mensile di €. Parte_2
1.000,00, si reputa equo ancorare l'ammontare dell'indennità richiesta in questa sede al canone indicato, che dovrà essere corrisposto dalla resistente, in favore del ricorrente, a far tempo dalla data di aggiudicazione del bene sottoposto a pignoramento e fino all'effettivo soddisfo.
Da ultimo, va valorizzato il complessivo contegno della società resistente: se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa, da parte della resistente, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso introduttivo già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie la domanda;
2. ON , in persona del l.r.p.t., ad asportare dai locali di CP_1 proprietà del ricorrente il forno ivi allocato e di sua proprietà.
3. ON , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, a titolo di indennità per occupazione del locale sine titulo, la somma pari ad €. 1.000,00 per ogni mese a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
4. ON , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese e CP_1 funzioni di lite in favore del ricorrente, che si liquidano, esclusa la fase istruttoria, in complessivi €. 4.680,10 (di cui €. 264,00 per C.U. ed anticipazione forfetaria, ed €. 1019,10 per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)), oltre rimborso forfetario del 15%, CPA ed
IVA se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c..
Perugia, addì 18.12.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo