TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/10/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3686/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sarno, n.
116/2018;
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Parte_1
Buonajuto, in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
rapp.to e difeso dagli avv.ti. Carmela Zuottolo e Serena Crescenzo, in Controparte_1
virtù di procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 18 marzo
2021; b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. citava in giudizio la al fine di dichiarare non dovute le somme Controparte_1 Parte_1
richieste per le forniture dei servizi idrici, contestando “la fattura a lui rimessa e l'ammontare delle somme”; concludeva al fine di dichiarare non dovuta la somma richiesta.
In primo grado il giudice dichiarava che alcuna somma era dovuta, e la proponeva atto Parte_1
di appello, i cui motivi consistono nel ribadire che parte appellata sarebbe “ben a conoscenza che
l'eccessivo consumo era dipeso non da un errata lettura del misuratore funzionante ma da una perdita idrica avvenuta a valle del misuratore”; “è stata la stessa parte attrice, come si legge nella documentazione allegata, a dichiarare che l'eccessivo consumo è dipeso da un perdita per la rottura della condotta privata, senza lasciare alcun dubbio circa la responsabilità della perdita”; “Poichè la reale causa dei consumi è stata dichiarata proprio dalla parte attrice (danneggiamento della condotta a valle del misuratore), la quale ha ottenuto, non a seguito di un reclamo, ma a seguito di una richiesta di ricalcolo dei consumi per la rottura di una condotta a valle del misuratore, un abbuono per perdita occulta, di oltre il 60% del consumo effettivo, non può contestare le modalità del ricalcolo elaborato dall'Ente gestore, il quale pur non avendo alcun obbligo (Art. 21.1 del
Regolamento del S.I.I.) , ma solo per venire incontro all'utente, ha riformulato i consumi, sulla base delle tariffe base, senza il calcolo di alcuna eccedenza, senza fogna e depurazione, cioè solo ed esclusivamente sull'effettivo costo della materia prima e per il periodo durante il quale si è manifestato l'inconveniente così come rilevato dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, quando nella sua adunanza del 16/12/2015 (Provvedimento n. 25790, ben noto alla parte attrice, avendolo richiamato nell'atto introduttivo)”; “pur non avendo alcuna responsabilità in ordine all'evento di cui è causa, la ha effettuato- alla luce delle direttive fornite dalla Pt_1
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- un ricalcolo dei consumi che ha comportato lo storno dell'originario importo di € 8.228,00 ed alla esatta quantificazione del consumo effettivo stimato in € 4.338,97 dovuto alla Società ab origine convenuta per la fornitura sostanzialmente erogata” (pagg. 8 e ss., atto di appello); domandava, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda di parte appellata, condanna al pagamento della somma pari ad €
4.338,97, vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna ex art. 96 c.p.c. e con attribuzione.
Parte appellata si costituiva, sostenendo l'inammissibilità dell'appello, concludeva per il rigetto dll'impugnazione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento;
l'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata.
Nel merito, l'appello è fondato.
In via di premessa giova precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018). Ebbene, dagli atti emerge che, presso la proprietà di parte appellata, si è verificato un consumo anomalo di acqua, dovuto ad una perdita nella tubatura, con conseguente necessità di calcolare il corrispettivo, come richiesto stragiudizialmente dallo stesso (all.to n. 2, produzione di parte CP_1
della in primo grado). Parte_1
A fronte di ciò, e della conseguente emissione della bolletta, alcuna specifica contestazione, puntuale e concreta, viene avanzata rispetto alle modalità di calcolo utilizzate;
in proposito, “il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici)” (Trib. Grosseto, n. 559 del 2019), prova che nel caso di specie difetta.
In conclusione, la generica contestazione, non supportata da alcuna deduzione puntuale, nè elemento probatorio concreto, non è idonea ad inficiare il calcolo eseguito da parte appellante (in merito, nello stesso senso, Trib. Napoli Nord, n. 2743 del 2025; Trib. Cagliari, n. 1665 del 2025, che richiama
Cass. 23699 del 2016; Cass. 30290 del 2017, ord. 297 del 2020), con conseguente fondatezza dell'appello proposto.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma, né l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata, in quanto proposte per la prima volta solo nel presente grado di appello, e non anche nel primo grado di giudizio.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, nel caso di specie di parte appellata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da parte attrice in primo grado;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro 633,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. condanna parte appellata al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 894,60 per compenso, oltre € 91,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 27 ottobre 2025.