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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2955 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra
Zagarella e Andrea Calabrò nonchè dall'Abogado Giuseppe Pipicella d'intesa con l'avv.
Alessandra Zagarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villa San Giovanni (RC), alla Via R. Larussa – Trav. Controparte_1
-ricorrente-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
il 14.02.1978), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Campo Calabro (RC), alla Via Nuova Scadà n. 1, ha eletto domicilio;
-resistente-
pagina 1 di 6 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di una sentenza parziale sullo stato e insistevano nelle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico Ministero in data
18.12.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito,
[...]
, assumendo che: Controparte_2
-in data 23.09.2000 contraeva matrimonio concordatario a Fiumara (RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale nasceva una figlia: (02.05.2002), maggiorenne Persona_1
non economicamente autosufficiente;
-il rapporto coniugale si deteriorava e la convivenza diveniva impossibile a causa dei molteplici comportamenti violenti posti in essere dal nei propri confronti, CP_2
anche in presenza della figlia, costringendola, in data 20 gennaio 2024, a sporgere denuncia-querela soprattutto dopo l'episodio particolarmente violento avvenuto il giorno precedente ai danni della stessa da parte del e della cognata (sorella del CP_2
); CP_2
-a seguito di tale denuncia, i due venivano rinviati a giudizio (1. per Controparte_2
per il delitto di cui all'art. 572 c.p.; per entrambi 2. per il delitto di cui agli
[...]
artt. 110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.n. 1 e 5 e 577 comma 1 n.
1 c.p.), per entrambi con le aggravanti indicate per essere il reato stato commesso per eseguire il reato di cui al successivo capo 3). Per con le Controparte_2
pagina 2 di 6 aggravanti indicate per essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e contro il coniuge;
3. per il delitto di cui agli artt. 110,
605 commi 1 e 2 n. 1 c.p., per con l'aggravante indicata Controparte_2
per aver commesso il fatto in danno al coniuge;
4. per il delitto di cui agli arrt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., con l'aggravante indicata per essere la violenza stata commessa da più persone riunite) e al veniva applicata la misura cautelare degli arresti CP_2
domiciliari;
-in data 15.11.2024 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP, al termine del giudizio abbreviato, emetteva sentenza n. 73/2024 di condanna nei confronti di entrambi
(anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il , anni 5 e mesi 6 CP_2
di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per la sorella del , nonché per entrambi CP_2
dichiarata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, con condanna di entrambi, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi dinanzi al giudice civile e di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile costituita quantificata in euro
5.000,00);
-ella svolge attività lavorativa remunerata ed è proprietaria della casa coniugale;
-la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, frequenta un corso di studi universitario a Roma.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto a carico del una somma da corrispondere in proprio favore a titolo di risarcimento danni CP_2
non patrimoniali derivanti dalla violazione di diritti coniugali e quantificata in euro
45.000,00; c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia, CP_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione del fascicolo penale del proc. N. 238/2024 RGNR e n. 254/2024 RGIP.
pagina 3 di 6 Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico Ministero in data
18.12.2024.
Notificato ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva
[...]
, il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione personale, Controparte_2
contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-sebbene la propria vicenda penale (ancora sub iudice) lo ritragga come un marito violento, aggressivo ed autoritario, egli non è mai venuto meno ai propri doveri coniugali né tantomeno è stata mai perpetrata alcuna violenza, fisica o verbale, ai danni della moglie;
il motivo del fallimento del matrimonio, a suo dire, risiedeva, piuttosto, nell'essere venuta meno l'affectio coniugalis in capo alla a causa di problemi Parte_1
personali con la propria famiglia d'origine i quali generavano nella stessa una mancanza di serenità, riversata, nel tempo, anche nel rapporto di coniugio;
-quanto alla condizione economica e patrimoniale delle parti, rappresentava che la lavora presso la “Casa di Cura Caminiti” con sede in Villa San Giovanni Parte_1
(RC), percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, oltre ad essere proprietaria di taluni beni mobili ed immobili (compresa la casa coniugale) nonché titolare di libretti di risparmio e buoni fruttiferi;
il svolge la professione di OSS CP_2
presso l'Istituto Ortopedico “GIOMI del Mezzogiorno” a Reggio Calabria, percependo una retribuzione mensile pari all'incirca circa ad euro 1.400,00, oltre ad essere comproprietario, unitamente ai fratelli, solo di una quota inerente ad un immobile ricevuto in eredità dopo il decesso del padre.
Chiedeva, pertanto: a) il rigetto della richiesta di addebito;
b) disporre a proprio carico un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva ammetarsi prova testimoniale nonché accertamenti da parte della Polizia Tributaria sugli effettivi redditi e patrimoni della ricorrente.
pagina 4 di 6 Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 05.03.2025, parte ricorrente contestava la prospettazione dei fatti per come rappresentati dal marito in comparsa di costituzione e, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale.
All'udienza del 25.03.2025 davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente e, fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato e insistevano nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi;
la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale sulla solo questione di stato.
Con memoria depositata in data 26.03.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in proprio favore formulata in ricorso.
Entrambe le domande di separazione personale proposte da ciascun coniuge appaiono fondate e meritano accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è ormai divenuta intollerabile.
Sussistono, dunque, sufficienti elementi che attestano l'esistenza di una situazione che, in termini oggettivi, comporta per i coniugi l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale per essere venuto meno l'imprescindibile rapporto solidaristico ed affettivo.
Pertanto, essendo senza dubbio meritevole di tutela l'interesse delle parti a conseguire con maggiore celerità una pronuncia suscettibile di divenire tempestivamente definitiva, il Tribunale è tenuto a procedere alla declaratoria di separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., mentre, con riferimento alle domande relative alla richiesta di addebito e alle pretese economiche, si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 27.11.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fiumara (RC), atto n. 9, Parte II, Serie A, u.1, anno 2000;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumara (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice dott. Flavio Tovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2955 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra
Zagarella e Andrea Calabrò nonchè dall'Abogado Giuseppe Pipicella d'intesa con l'avv.
Alessandra Zagarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Villa San Giovanni (RC), alla Via R. Larussa – Trav. Controparte_1
-ricorrente-
E
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
il 14.02.1978), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Foti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Campo Calabro (RC), alla Via Nuova Scadà n. 1, ha eletto domicilio;
-resistente-
pagina 1 di 6 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di una sentenza parziale sullo stato e insistevano nelle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico Ministero in data
18.12.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito,
[...]
, assumendo che: Controparte_2
-in data 23.09.2000 contraeva matrimonio concordatario a Fiumara (RC) con il resistente;
-dall'unione coniugale nasceva una figlia: (02.05.2002), maggiorenne Persona_1
non economicamente autosufficiente;
-il rapporto coniugale si deteriorava e la convivenza diveniva impossibile a causa dei molteplici comportamenti violenti posti in essere dal nei propri confronti, CP_2
anche in presenza della figlia, costringendola, in data 20 gennaio 2024, a sporgere denuncia-querela soprattutto dopo l'episodio particolarmente violento avvenuto il giorno precedente ai danni della stessa da parte del e della cognata (sorella del CP_2
); CP_2
-a seguito di tale denuncia, i due venivano rinviati a giudizio (1. per Controparte_2
per il delitto di cui all'art. 572 c.p.; per entrambi 2. per il delitto di cui agli
[...]
artt. 110, 582 e 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 comma 1 n.n. 1 e 5 e 577 comma 1 n.
1 c.p.), per entrambi con le aggravanti indicate per essere il reato stato commesso per eseguire il reato di cui al successivo capo 3). Per con le Controparte_2
pagina 2 di 6 aggravanti indicate per essere il fatto stato commesso in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e contro il coniuge;
3. per il delitto di cui agli artt. 110,
605 commi 1 e 2 n. 1 c.p., per con l'aggravante indicata Controparte_2
per aver commesso il fatto in danno al coniuge;
4. per il delitto di cui agli arrt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p., con l'aggravante indicata per essere la violenza stata commessa da più persone riunite) e al veniva applicata la misura cautelare degli arresti CP_2
domiciliari;
-in data 15.11.2024 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP, al termine del giudizio abbreviato, emetteva sentenza n. 73/2024 di condanna nei confronti di entrambi
(anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il , anni 5 e mesi 6 CP_2
di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per la sorella del , nonché per entrambi CP_2
dichiarata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena, con condanna di entrambi, altresì, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi dinanzi al giudice civile e di una provvisionale immediatamente esecutiva, in favore della parte civile costituita quantificata in euro
5.000,00);
-ella svolge attività lavorativa remunerata ed è proprietaria della casa coniugale;
-la figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, frequenta un corso di studi universitario a Roma.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto a carico del una somma da corrispondere in proprio favore a titolo di risarcimento danni CP_2
non patrimoniali derivanti dalla violazione di diritti coniugali e quantificata in euro
45.000,00; c) le fosse assegnata la casa coniugale;
d) fosse disposto a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia, CP_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, pari ad euro 600,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie. In via istruttoria chiedeva l'acquisizione del fascicolo penale del proc. N. 238/2024 RGNR e n. 254/2024 RGIP.
pagina 3 di 6 Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'Ufficio del Pubblico Ministero in data
18.12.2024.
Notificato ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituiva
[...]
, il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione personale, Controparte_2
contestava l'esposizione dei fatti per come rappresentati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-sebbene la propria vicenda penale (ancora sub iudice) lo ritragga come un marito violento, aggressivo ed autoritario, egli non è mai venuto meno ai propri doveri coniugali né tantomeno è stata mai perpetrata alcuna violenza, fisica o verbale, ai danni della moglie;
il motivo del fallimento del matrimonio, a suo dire, risiedeva, piuttosto, nell'essere venuta meno l'affectio coniugalis in capo alla a causa di problemi Parte_1
personali con la propria famiglia d'origine i quali generavano nella stessa una mancanza di serenità, riversata, nel tempo, anche nel rapporto di coniugio;
-quanto alla condizione economica e patrimoniale delle parti, rappresentava che la lavora presso la “Casa di Cura Caminiti” con sede in Villa San Giovanni Parte_1
(RC), percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00 euro, oltre ad essere proprietaria di taluni beni mobili ed immobili (compresa la casa coniugale) nonché titolare di libretti di risparmio e buoni fruttiferi;
il svolge la professione di OSS CP_2
presso l'Istituto Ortopedico “GIOMI del Mezzogiorno” a Reggio Calabria, percependo una retribuzione mensile pari all'incirca circa ad euro 1.400,00, oltre ad essere comproprietario, unitamente ai fratelli, solo di una quota inerente ad un immobile ricevuto in eredità dopo il decesso del padre.
Chiedeva, pertanto: a) il rigetto della richiesta di addebito;
b) disporre a proprio carico un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva ammetarsi prova testimoniale nonché accertamenti da parte della Polizia Tributaria sugli effettivi redditi e patrimoni della ricorrente.
pagina 4 di 6 Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. depositata in data 05.03.2025, parte ricorrente contestava la prospettazione dei fatti per come rappresentati dal marito in comparsa di costituzione e, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale.
All'udienza del 25.03.2025 davanti al Giudice delegato, si procedeva all'audizione dei coniugi separatamente e, fallito il tentativo di conciliazione, i rispettivi difensori chiedevano congiuntamente l'emanazione di una sentenza parziale sulla sola questione di stato e insistevano nelle richieste formulate nei propri scritti difensivi;
la causa veniva, dunque, riservata alla decisione collegiale sulla solo questione di stato.
Con memoria depositata in data 26.03.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno in proprio favore formulata in ricorso.
Entrambe le domande di separazione personale proposte da ciascun coniuge appaiono fondate e meritano accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è ormai divenuta intollerabile.
Sussistono, dunque, sufficienti elementi che attestano l'esistenza di una situazione che, in termini oggettivi, comporta per i coniugi l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale per essere venuto meno l'imprescindibile rapporto solidaristico ed affettivo.
Pertanto, essendo senza dubbio meritevole di tutela l'interesse delle parti a conseguire con maggiore celerità una pronuncia suscettibile di divenire tempestivamente definitiva, il Tribunale è tenuto a procedere alla declaratoria di separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., mentre, con riferimento alle domande relative alla richiesta di addebito e alle pretese economiche, si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 27.11.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Fiumara (RC), atto n. 9, Parte II, Serie A, u.1, anno 2000;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumara (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
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