CASS
Ordinanza 14 dicembre 2024
Ordinanza 14 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/12/2024, n. 32571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32571 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: AL RR Presidente OGGETTO: Linalisa Cavallino Consigliere rel. est. simulazione contratti di ZO PI Consigliere compravendita Rossana Giannaccari Consigliere e scioglimento Antonio Mondini Consigliere comunione ha pronunciato la seguente ereditaria RG. 4585/2019 ORDINANZA C.C. 3-12-2024 sul ricorso n. 4585/2019 R.G. proposto da: AN DE ES NR JAN, c.f. [...], AN DE ES DE UL coniugata Faden, c.f. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mario Teofili, elettivamente domiciliati in Roma presso di lui, nel suo studio in via Riccardo Moretti n. 35; ricorrenti contro EN AN, c.f. [...], in persona dell'amministratore di sostegno Giorgio Retali, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Napoleoni, con domicilio digitale all'indirizzo PEC: robertonapoleoni@pec.avvocatilivorno.it; controricorrente avverso la sentenza n. 2843/2018 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata il 6-12-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-12- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino. Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza non definitiva n. 174/2015, pubblicata il 19-1- 2015, il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda di ND NI, minore rappresentato dal padre LU NI, di accertamento della nullità per difetto di forma degli atti di compravendita dissimulanti donazione stipulati il 16-9-2005 a favore dei figli IC AN e WI LI VA ER CH da IC PA VA ER CH, deceduto il 9-1-2006, del quale l'attore era erede per rappresentazione della madre premorta EL IC DE VA ER CH, altra figlia del donante;
rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH e disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, con rimessione della causa in istruttoria per la divisione. Avverso detta sentenza IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH proponevano appello immediato, che la Corte d'appello di Firenze rigettava integralmente con sentenza n. 2843/2019, pubblicata il 6-12-2019. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi proposti con il successivo ricorso per cassazione, la sentenza rigettava il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti avevano sostenuto che l'attore, non avendo esperito l'azione di riduzione per lesione di legittima e quindi non avendo assunto la qualità di terzo, avrebbe dovuto provare la simulazione per iscritto. Dichiarava che l'inammissibilità della prova della simulazione per testi o per presunzioni non era rilevabile d'ufficio e quindi, a fronte della proposizione della domanda di accertamento della simulazione su base presuntiva, come era avvenuto nella fattispecie, i convenuti avrebbero dovuto proporre la relativa eccezione di inammissibilità della prova per presunzioni, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, e perciò nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, il che non era avvenuto, con la conseguente 2 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 decadenza;
dichiarava espressamente che l'attore, proponendo l'azione di nullità degli atti di compravendita, aveva fatto valere non il diritto alla riserva spettanti ai legittimari, ma aveva agito quale successore in universum ius del defunto, rivendicando il diritto a lui già spettante avente a oggetto l'accertamento della simulazione e della nullità dei contratti. La sentenza di appello rigettava, inoltre, il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti avevano sostenuto che gli immobili oggetto delle donazioni dichiarate nulle non dovevano essere compresi nell'asse ereditario, in applicazione dell'art. 4:229 del codice civile olandese in materia di collazione, secondo il quale gli eredi erano obbligati alla collazione solo se il testatore lo aveva previsto, essendo la successione di IC PA VA ER CH regolata dal diritto olandese;
ciò in quanto, essendo le donazioni nulle per difetto di forma, i beni dovevano considerarsi come mai fuoriusciti dal patrimonio ereditario. La pronuncia di appello rigettava, altresì, il quarto motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti avevano censurato il calcolo della lesione della loro quota di legittima con riguardo alla domanda di riduzione da loro formulata in via riconvenzionale. Di seguito la sentenza respingeva il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti si erano lamentati della mancata inclusione nella massa ereditaria dell'importo di Euro 1.020.021,19, asseritamente versato dal de cuius sul conto intestato fiduciariamente alla madre di ND NI. Dichiarava che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto tardiva l'allegazione di tale fatto avvenuta solo nella prima memoria istruttoria, in quanto si trattava di fatto necessario per la determinazione del valore del patrimonio. Rilevava che la domanda, basata su un asserito contegno di non contestazione tenuto in primo grado dall'attore, era infondata, in quanto non vi era stata, nella memoria istruttoria dei convenuti che aveva fatto riferimento a 3 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 quel conto, alcuna loro affermazione dalla quale desumere l'intestazione fiduciaria;
quindi non era stato possibile oggetto di mancata contestazione il fatto della provenienza della somma dal padre dell'intestataria del conto e, nel primo atto successivo all'allegazione, l'attore aveva specificamente contestato la natura fiduciaria del conto, rilevando che le somme potevano essere frutto di precedenti compravendite o di donazioni di altri parenti, per cui gli appellanti non avevano dimostrato che gli importi depositati nel conto dovessero essere ricompresi nell'asse ereditario. 2. Avverso la citata sentenza di appello IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ND NI, rappresentato dall'amministratore di sostegno, autorizzato dal giudice tutelare, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. All'esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112, 157, 167 c.p.c. e 1417, 2721, 2722 e 2729 c.c., nonché all'art. 2909 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha rigettato il loro primo motivo di appello, con il quale avevano lamentato che la sentenza di primo grado avesse violato le disposizioni che impongono la prova per iscritto della simulazione. Evidenziano che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, l'attore NI aveva proposto nell'atto di citazione l'azione di riduzione e, perciò, in comparsa di risposta non poteva essere proposta l'eccezione 4 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 di inammissibilità della prova per presunzioni;
rilevano che il Tribunale aveva dichiarato in sentenza che l'attore non aveva esercitato l'azione di riduzione e non poteva essere considerato terzo e su tale statuizione si era formato il giudicato interno. Aggiungono che i convenuti odierni ricorrenti non potevano prevedere che il Tribunale, a fronte della rinuncia alla domanda di riduzione con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (primo termine), avrebbe disapplicato la previsione di cui agli artt. 1417 e 2729 cod. civ. e accolto la domanda dell'attore, per cui avevano correttamente sollevato l'eccezione con l'atto di appello e l'eccezione avrebbe dovuto essere ritenuta correttamente sollevata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.; perciò lamentano la violazione dell'art. 1417 cod. civ., in quanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare la simulazione delle compravendite con la controdichiarazione scritta, in quanto l'erede è soggetto ai limiti sulla prova imposti dall'art. 1417 cod. civ. 1.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. E' acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, affinché l'erede che sia anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 cod. civ. - anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia l'accertamento della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni - è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione la lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ. (Cass. Sez. 2, 4-5-2023 n. 11659, in motivazione pagg. 36-37, Cass. Sez. 2, 13-6-2018 n. 15510, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215). Questa Corte ha, altresì, enunciato il principio in base al quale 5 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ. a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata alla tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità di quanto dispone l'art. 553 cod. civ. (Cass. 11659/2023, già citata, a pag. 38 e precedenti ivi richiamati). Come pure già rilevato ancora dalla citata Cass. 11659/2023, da tale puntualizzazione non può farsi discendere che ogni qual volta l'azione di simulazione della donazione sia esperita dall'erede, a questi sia sempre possibile provare la simulazione anche tramite presunzioni, dovendosi invece confermare il principio secondo il quale dall'esercizio dell'azione di simulazione non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ.; se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostruire il patrimonio ereditario e ristabilire l'eguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius, non potendo avvantaggiarsi delle previsioni dell'art. 1417 cod. civ. relative ai terzi;
invece, l'erede è terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (nello stesso senso Cass. Sez. 2, 21-12-2021 n. 41132, Cass. Sez. 6-2, 11-1-2018 n. 536). Nella fattispecie è acquisito in causa - essendo stato dichiarato dalla sentenza impugnata e ribadito nel controricorso - che l'attore non 6 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 ha mirato a reintegrare la quota spettantegli come legittimario e perciò non si è posto quale terzo rispetto agli atti impugnati esercitando il suo diritto personale alla riserva, ma ha agito per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostituzione del patrimonio ereditario e ristabilimento dell'uguaglianza tra coeredi, con l'inclusione anche degli immobili oggetto di compravendite dissimulanti donazioni;
in questo modo l'attore, subentrando nella posizione del de cuius, soggiace agli stessi limiti di prova della simulazione previsti dall'art. 1417 cod. civ. per le parti. 1.1.1. Posto, quindi, che nella fattispecie valevano per l'attore i limiti di prova ex art. 1417 cod. civ., erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato che non potesse essere censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto provata per presunzioni la simulazione delle compravendite dissimulanti donazione del padre ai figli IC e WI LI, per non essere stata tempestivamente eccepita nella comparsa di risposta di primo grado l'inammissibilità della prova per presunzioni. E' risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. Sez. 2, 10-5-1962 n. 936) l'affermazione, alla quale anche in questa sede si intende dare continuità, secondo cui, poiché la violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e, di riflesso, del ragionamento presuntivo, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto detti limiti sono posti solo a tutela di interessi delle parti, qualora tale violazione si verifichi in un grado di giudizio di merito attraverso l'ammissione della prova, la violazione deve essere eccepita dalla parte interessata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, co. 2, cod. proc. civ.; se però la violazione sia da ricondursi direttamente alla decisione, come nel caso in cui il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, in essa avvalendosi di risultanze probatorie esistenti e acquisite in atti, la violazione deve essere necessariamente fatta valere con 7 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 l'impugnazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, 4-8-2017 n. 19485). Si esclude che l'ulteriore affermazione che pure si rinviene nei precedenti di questa Corte (v., ad es., Cass. Sez. 6-2, 17-7-2014 n. 16377), secondo cui l'eccezione di inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere con l'atto di impugnazione “ove non possa essere anteriormente sollevata” - senza altra esplicitazione - comporti che, nella presente fattispecie, in cui l'attore aveva fondato la domanda di accertamento della simulazione sulla prova presuntiva, l'eccezione di inammissibilità avrebbe dovuto essere immediatamente proposta e quindi, essendo stata svolta con l'appello, sia stata tardiva e perciò inammissibile. Infatti, è già stato enunciato anche il principio alla stregua del quale l'eccezione di inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non soggiace al regime delle preclusioni previsto per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all'eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell'art. 1417 cod. civ., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 cod. civ., dà luogo a una nullità relativa, soggetta al regime di cui all'art. 157, co. 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14274); tale principio vale ugualmente anche per la prova presuntiva e quindi, poiché il ragionamento presuntivo è stato recepito dal giudicante soltanto con la sentenza di primo grado, il primo atto utile per eccepire la relativa nullità era l'atto di appello. Statuendo diversamente, la sentenza impugnata è incorsa nella denunciata violazione degli artt. 157 cod. proc. civ., 1417 e 2729 cod. civ., in quanto ha ritenuto che, prima che fosse commessa la violazione dei limiti di ammissibilità della prova presuntiva in materia di simulazione - perché il giudice non aveva svolto il ragionamento presuntivo, seppure fosse stato sollecitato in tal senso dall'attore - se 8 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 ne dovesse eccepire l'inammissibilità, a pena di decadenza, dalla relativa eccezione. Ne consegue che, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, il primo motivo va accolto. 2. Il secondo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, totale travisamento del motivo di appello sub 3), motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile ex art. 360 c.p.c. n. 5 e violazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, per quanto al motivo di ricorso n.1)…dell'art. 4:229 del Codice Civile Olandese, come riformato in data 01/01/2003, dell'art.46 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, nonché dell'art. 3 Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989”. Con esso i ricorrenti evidenziano che il codice civile olandese dispone che gli eredi sono obbligati alla collazione a favore dei coeredi del valore delle donazioni eseguite dal testatore solo se quest'ultimo lo ha previsto;
quindi, poiché nella fattispecie il testatore aveva espressamente esonerato i coeredi dall'obbligo della collazione, sostengono che la sentenza impugnata abbia errato nel collazionare gli immobili di cui alla vendita per atto notaio Baldacchino di Portoferraio del 16 settembre 2005 nella massa ereditaria;
aggiungono che tale inclusione ha determinato un erroneo calcolo della massa ereditaria e di conseguenza l'erronea conclusione che i ricorrenti non avessero subito la violazione della loro quota di riserva. 2.1. Il motivo risulta assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, perché l'accertamento relativo al fatto che gli immobili oggetto delle compravendite del 2005 siano o meno compresi nel patrimonio ereditario impone prima di verificare se quelle compravendite dissimulassero donazione. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167, comma 1 in relazione agli artt. 9 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 183 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. – violazione delle preclusioni previste dall'art. 183 6° comma c.p.c.), nonché violazione degli artt. 537, 553, 555, 556 e 1417 c.c.”; lamentano che sia stato rigettato il loro motivo di appello, con il quale avevano sostenuto che dovesse essere compreso nella massa ereditaria il conto intestato fiduciariamente dal de cuius alla madre dell'attore presso la RA OB Bank di Ginevra per Euro 1.020.021,00. Sostengono che sia stato omesso l'esame di fatto decisivo per il giudizio, sufficiente a fare presumere che il denaro presente in quel conto era proveniente dal padre dell'intestataria, riferito alla circostanza che tra i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'intestazione fittizia alla figlia degli immobili il cui prezzo era stato pagato dal genitore vi erano anche le contabili bancarie relative al conto svizzero;
evidenziano che il testatore non avrebbe avuto ragione di essere in possesso di quelle contabili, se le somme non fossero state a lui riferibili e aggiungono che la madre di ND NI, oltre a essere molto giovane, non aveva mai percepito redditi propri. Quindi lamentano che la somma non sia stata compresa nell'asse ereditario, con conseguente lesione della loro quota di riserva;
infine dichiarano di depositare, quale doc. 1, documento di OB Bank, del quale affermano di essere solo ora venuti in possesso, attestante che il conto era fiduciario. 4. Il quarto motivo di ricorso è rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c. n. 3, nonché errato utilizzo delle prove per presunzioni offerte dai ricorrenti, anche con riferimento alla totale genericità delle allegazioni fatte da controparte in punto, con violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c. n. 5, con riferimento all'imputabilità al defunto della reale titolarità dell'importo di Euro 1.020.021,19 depositato sul conto RA OB Bank”. Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, nell'escludere che le somme fossero provenienti dal padre 10 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 e nel ritenere che le somme potessero avere altra provenienza, non si sia attenuta ai criteri sull'impiego delle presunzioni. 5. Il terzo e il quarto motivo, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono inammissibili e comunque privi di fondamento, in quanto finalizzati esclusivamente a ottenere un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello eseguito dal giudice di merito. In primo luogo, la violazione dell'art. 2697 cod. civ., è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti (Cass. Sez. 3, 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3, 17-6-2013 n. 15107). Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass. Sez. U, 30-9-2020 n. 20867). A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova 11 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell'art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr., ancora, Cass. Sez. U, 30-9-2020 n. 20867). Infine, la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito (Cass. Sez. 2, 21-3-2022 n. 9054); infatti, la valutazione della ricorrenza della precisione, gravità e concordanza e dell'idoneità degli elementi presuntivi aventi tale carattere a dimostrare i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 25-9-2023 n. 27266). Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non riescono a intercettare nessuna delle violazioni predette, ma sono in modo esclusivo – e, quindi, inammissibilmente nella presente sede di legittimità - finalizzati ad attribuire alle risultanze di causa il peso probatorio che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente a dimostrare che sul conto corrente svizzero fosse depositato denaro di proprietà del testatore o comunque proveniente dal testatore. Non è ravvisabile il vizio ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto, seppure non ricorra nella fattispecie la preclusione della 12 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 “doppia conforme”, per il fatto che il contenuto della sentenza di primo e di quella di secondo grado si fondano su ragioni diverse, nessuno degli argomenti dei ricorrenti è utile a fare emergere il fatto decisivo del quale sia stato omesso l'esame, rimanendosi nell'ambito della diversa valutazione di singoli elementi istruttori. E' pacifico il principio secondo cui l'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
pertanto l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415, Cass. Sez. U, 7-4-2014 n. 8053). Nella fattispecie in esame è evidente che il fatto che tra i documenti del testatore siano state ritrovate contabili del conto svizzero non è in sé elemento decisivo ai fini della prova;
la sentenza ha esposto le ragioni per le quali non ha accolto la tesi degli appellanti odierni ricorrenti, riferite al fatto che le somme potevano provenire da precedenti vendite o da donazioni di altri parenti e a fronte di questo dato neppure i rilievi dei ricorrenti in ordine al fatto che l'intestataria del conto non avesse redditi è utile a fare emergere un qualche errore nello svolgimento del ragionamento presuntivo. Infine, il documento la cui produzione i ricorrenti eseguono in sede di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., per cui non si pone alcuna ulteriore questione in questa sede. 13 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, occorre dichiarare l'assorbimento del secondo e vanno rigettati il terzo e il quarto motivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che si uniformerà al seguente principio di diritto: l'inammissibilità della prova della simulazione per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'atto di impugnazione avverso la sentenza nella quale sia stato svolto il ragionamento presuntivo vietato, anche nel caso in cui sia stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 cod. civ. dà luogo a nullità relativa della sentenza, soggetta al regime di cui all'art. 157, co.2, cod. proc. civ. La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo e quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 3-12-2024 Il Presidente AL RR 14
rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH e disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, con rimessione della causa in istruttoria per la divisione. Avverso detta sentenza IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH proponevano appello immediato, che la Corte d'appello di Firenze rigettava integralmente con sentenza n. 2843/2019, pubblicata il 6-12-2019. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi proposti con il successivo ricorso per cassazione, la sentenza rigettava il primo motivo di appello, con il quale gli appellanti avevano sostenuto che l'attore, non avendo esperito l'azione di riduzione per lesione di legittima e quindi non avendo assunto la qualità di terzo, avrebbe dovuto provare la simulazione per iscritto. Dichiarava che l'inammissibilità della prova della simulazione per testi o per presunzioni non era rilevabile d'ufficio e quindi, a fronte della proposizione della domanda di accertamento della simulazione su base presuntiva, come era avvenuto nella fattispecie, i convenuti avrebbero dovuto proporre la relativa eccezione di inammissibilità della prova per presunzioni, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, e perciò nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, il che non era avvenuto, con la conseguente 2 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 decadenza;
dichiarava espressamente che l'attore, proponendo l'azione di nullità degli atti di compravendita, aveva fatto valere non il diritto alla riserva spettanti ai legittimari, ma aveva agito quale successore in universum ius del defunto, rivendicando il diritto a lui già spettante avente a oggetto l'accertamento della simulazione e della nullità dei contratti. La sentenza di appello rigettava, inoltre, il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti avevano sostenuto che gli immobili oggetto delle donazioni dichiarate nulle non dovevano essere compresi nell'asse ereditario, in applicazione dell'art. 4:229 del codice civile olandese in materia di collazione, secondo il quale gli eredi erano obbligati alla collazione solo se il testatore lo aveva previsto, essendo la successione di IC PA VA ER CH regolata dal diritto olandese;
ciò in quanto, essendo le donazioni nulle per difetto di forma, i beni dovevano considerarsi come mai fuoriusciti dal patrimonio ereditario. La pronuncia di appello rigettava, altresì, il quarto motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti avevano censurato il calcolo della lesione della loro quota di legittima con riguardo alla domanda di riduzione da loro formulata in via riconvenzionale. Di seguito la sentenza respingeva il quinto motivo di appello, con il quale gli appellanti si erano lamentati della mancata inclusione nella massa ereditaria dell'importo di Euro 1.020.021,19, asseritamente versato dal de cuius sul conto intestato fiduciariamente alla madre di ND NI. Dichiarava che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto tardiva l'allegazione di tale fatto avvenuta solo nella prima memoria istruttoria, in quanto si trattava di fatto necessario per la determinazione del valore del patrimonio. Rilevava che la domanda, basata su un asserito contegno di non contestazione tenuto in primo grado dall'attore, era infondata, in quanto non vi era stata, nella memoria istruttoria dei convenuti che aveva fatto riferimento a 3 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 quel conto, alcuna loro affermazione dalla quale desumere l'intestazione fiduciaria;
quindi non era stato possibile oggetto di mancata contestazione il fatto della provenienza della somma dal padre dell'intestataria del conto e, nel primo atto successivo all'allegazione, l'attore aveva specificamente contestato la natura fiduciaria del conto, rilevando che le somme potevano essere frutto di precedenti compravendite o di donazioni di altri parenti, per cui gli appellanti non avevano dimostrato che gli importi depositati nel conto dovessero essere ricompresi nell'asse ereditario. 2. Avverso la citata sentenza di appello IC AN VA ER CH e WI LI VA ER CH hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ND NI, rappresentato dall'amministratore di sostegno, autorizzato dal giudice tutelare, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. All'esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112, 157, 167 c.p.c. e 1417, 2721, 2722 e 2729 c.c., nonché all'art. 2909 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove ha rigettato il loro primo motivo di appello, con il quale avevano lamentato che la sentenza di primo grado avesse violato le disposizioni che impongono la prova per iscritto della simulazione. Evidenziano che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, l'attore NI aveva proposto nell'atto di citazione l'azione di riduzione e, perciò, in comparsa di risposta non poteva essere proposta l'eccezione 4 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 di inammissibilità della prova per presunzioni;
rilevano che il Tribunale aveva dichiarato in sentenza che l'attore non aveva esercitato l'azione di riduzione e non poteva essere considerato terzo e su tale statuizione si era formato il giudicato interno. Aggiungono che i convenuti odierni ricorrenti non potevano prevedere che il Tribunale, a fronte della rinuncia alla domanda di riduzione con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (primo termine), avrebbe disapplicato la previsione di cui agli artt. 1417 e 2729 cod. civ. e accolto la domanda dell'attore, per cui avevano correttamente sollevato l'eccezione con l'atto di appello e l'eccezione avrebbe dovuto essere ritenuta correttamente sollevata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ.; perciò lamentano la violazione dell'art. 1417 cod. civ., in quanto l'attore avrebbe dovuto dimostrare la simulazione delle compravendite con la controdichiarazione scritta, in quanto l'erede è soggetto ai limiti sulla prova imposti dall'art. 1417 cod. civ. 1.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. E' acquisito nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, affinché l'erede che sia anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 cod. civ. - anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia l'accertamento della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni - è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione la lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ. (Cass. Sez. 2, 4-5-2023 n. 11659, in motivazione pagg. 36-37, Cass. Sez. 2, 13-6-2018 n. 15510, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215). Questa Corte ha, altresì, enunciato il principio in base al quale 5 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ. a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata alla tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità di quanto dispone l'art. 553 cod. civ. (Cass. 11659/2023, già citata, a pag. 38 e precedenti ivi richiamati). Come pure già rilevato ancora dalla citata Cass. 11659/2023, da tale puntualizzazione non può farsi discendere che ogni qual volta l'azione di simulazione della donazione sia esperita dall'erede, a questi sia sempre possibile provare la simulazione anche tramite presunzioni, dovendosi invece confermare il principio secondo il quale dall'esercizio dell'azione di simulazione non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ.; se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostruire il patrimonio ereditario e ristabilire l'eguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius, non potendo avvantaggiarsi delle previsioni dell'art. 1417 cod. civ. relative ai terzi;
invece, l'erede è terzo se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (nello stesso senso Cass. Sez. 2, 21-12-2021 n. 41132, Cass. Sez. 6-2, 11-1-2018 n. 536). Nella fattispecie è acquisito in causa - essendo stato dichiarato dalla sentenza impugnata e ribadito nel controricorso - che l'attore non 6 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 ha mirato a reintegrare la quota spettantegli come legittimario e perciò non si è posto quale terzo rispetto agli atti impugnati esercitando il suo diritto personale alla riserva, ma ha agito per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostituzione del patrimonio ereditario e ristabilimento dell'uguaglianza tra coeredi, con l'inclusione anche degli immobili oggetto di compravendite dissimulanti donazioni;
in questo modo l'attore, subentrando nella posizione del de cuius, soggiace agli stessi limiti di prova della simulazione previsti dall'art. 1417 cod. civ. per le parti. 1.1.1. Posto, quindi, che nella fattispecie valevano per l'attore i limiti di prova ex art. 1417 cod. civ., erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato che non potesse essere censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto provata per presunzioni la simulazione delle compravendite dissimulanti donazione del padre ai figli IC e WI LI, per non essere stata tempestivamente eccepita nella comparsa di risposta di primo grado l'inammissibilità della prova per presunzioni. E' risalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. Sez. 2, 10-5-1962 n. 936) l'affermazione, alla quale anche in questa sede si intende dare continuità, secondo cui, poiché la violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e, di riflesso, del ragionamento presuntivo, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, in quanto detti limiti sono posti solo a tutela di interessi delle parti, qualora tale violazione si verifichi in un grado di giudizio di merito attraverso l'ammissione della prova, la violazione deve essere eccepita dalla parte interessata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, co. 2, cod. proc. civ.; se però la violazione sia da ricondursi direttamente alla decisione, come nel caso in cui il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, in essa avvalendosi di risultanze probatorie esistenti e acquisite in atti, la violazione deve essere necessariamente fatta valere con 7 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 l'impugnazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, 4-8-2017 n. 19485). Si esclude che l'ulteriore affermazione che pure si rinviene nei precedenti di questa Corte (v., ad es., Cass. Sez. 6-2, 17-7-2014 n. 16377), secondo cui l'eccezione di inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere con l'atto di impugnazione “ove non possa essere anteriormente sollevata” - senza altra esplicitazione - comporti che, nella presente fattispecie, in cui l'attore aveva fondato la domanda di accertamento della simulazione sulla prova presuntiva, l'eccezione di inammissibilità avrebbe dovuto essere immediatamente proposta e quindi, essendo stata svolta con l'appello, sia stata tardiva e perciò inammissibile. Infatti, è già stato enunciato anche il principio alla stregua del quale l'eccezione di inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non soggiace al regime delle preclusioni previsto per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all'eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell'art. 1417 cod. civ., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 cod. civ., dà luogo a una nullità relativa, soggetta al regime di cui all'art. 157, co. 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14274); tale principio vale ugualmente anche per la prova presuntiva e quindi, poiché il ragionamento presuntivo è stato recepito dal giudicante soltanto con la sentenza di primo grado, il primo atto utile per eccepire la relativa nullità era l'atto di appello. Statuendo diversamente, la sentenza impugnata è incorsa nella denunciata violazione degli artt. 157 cod. proc. civ., 1417 e 2729 cod. civ., in quanto ha ritenuto che, prima che fosse commessa la violazione dei limiti di ammissibilità della prova presuntiva in materia di simulazione - perché il giudice non aveva svolto il ragionamento presuntivo, seppure fosse stato sollecitato in tal senso dall'attore - se 8 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 ne dovesse eccepire l'inammissibilità, a pena di decadenza, dalla relativa eccezione. Ne consegue che, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente svolte, il primo motivo va accolto. 2. Il secondo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, totale travisamento del motivo di appello sub 3), motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile ex art. 360 c.p.c. n. 5 e violazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, per quanto al motivo di ricorso n.1)…dell'art. 4:229 del Codice Civile Olandese, come riformato in data 01/01/2003, dell'art.46 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, nonché dell'art. 3 Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989”. Con esso i ricorrenti evidenziano che il codice civile olandese dispone che gli eredi sono obbligati alla collazione a favore dei coeredi del valore delle donazioni eseguite dal testatore solo se quest'ultimo lo ha previsto;
quindi, poiché nella fattispecie il testatore aveva espressamente esonerato i coeredi dall'obbligo della collazione, sostengono che la sentenza impugnata abbia errato nel collazionare gli immobili di cui alla vendita per atto notaio Baldacchino di Portoferraio del 16 settembre 2005 nella massa ereditaria;
aggiungono che tale inclusione ha determinato un erroneo calcolo della massa ereditaria e di conseguenza l'erronea conclusione che i ricorrenti non avessero subito la violazione della loro quota di riserva. 2.1. Il motivo risulta assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, perché l'accertamento relativo al fatto che gli immobili oggetto delle compravendite del 2005 siano o meno compresi nel patrimonio ereditario impone prima di verificare se quelle compravendite dissimulassero donazione. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167, comma 1 in relazione agli artt. 9 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 183 c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. – violazione delle preclusioni previste dall'art. 183 6° comma c.p.c.), nonché violazione degli artt. 537, 553, 555, 556 e 1417 c.c.”; lamentano che sia stato rigettato il loro motivo di appello, con il quale avevano sostenuto che dovesse essere compreso nella massa ereditaria il conto intestato fiduciariamente dal de cuius alla madre dell'attore presso la RA OB Bank di Ginevra per Euro 1.020.021,00. Sostengono che sia stato omesso l'esame di fatto decisivo per il giudizio, sufficiente a fare presumere che il denaro presente in quel conto era proveniente dal padre dell'intestataria, riferito alla circostanza che tra i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'intestazione fittizia alla figlia degli immobili il cui prezzo era stato pagato dal genitore vi erano anche le contabili bancarie relative al conto svizzero;
evidenziano che il testatore non avrebbe avuto ragione di essere in possesso di quelle contabili, se le somme non fossero state a lui riferibili e aggiungono che la madre di ND NI, oltre a essere molto giovane, non aveva mai percepito redditi propri. Quindi lamentano che la somma non sia stata compresa nell'asse ereditario, con conseguente lesione della loro quota di riserva;
infine dichiarano di depositare, quale doc. 1, documento di OB Bank, del quale affermano di essere solo ora venuti in possesso, attestante che il conto era fiduciario. 4. Il quarto motivo di ricorso è rubricato “violazione dell'art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. ex art. 360 c.p.c. n. 3, nonché errato utilizzo delle prove per presunzioni offerte dai ricorrenti, anche con riferimento alla totale genericità delle allegazioni fatte da controparte in punto, con violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c. n. 5, con riferimento all'imputabilità al defunto della reale titolarità dell'importo di Euro 1.020.021,19 depositato sul conto RA OB Bank”. Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, nell'escludere che le somme fossero provenienti dal padre 10 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 e nel ritenere che le somme potessero avere altra provenienza, non si sia attenuta ai criteri sull'impiego delle presunzioni. 5. Il terzo e il quarto motivo, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono inammissibili e comunque privi di fondamento, in quanto finalizzati esclusivamente a ottenere un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello eseguito dal giudice di merito. In primo luogo, la violazione dell'art. 2697 cod. civ., è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti (Cass. Sez. 3, 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3, 17-6-2013 n. 15107). Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (v., per tutte, Cass. Sez. U, 30-9-2020 n. 20867). A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova 11 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell'art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr., ancora, Cass. Sez. U, 30-9-2020 n. 20867). Infine, la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito (Cass. Sez. 2, 21-3-2022 n. 9054); infatti, la valutazione della ricorrenza della precisione, gravità e concordanza e dell'idoneità degli elementi presuntivi aventi tale carattere a dimostrare i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 25-9-2023 n. 27266). Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non riescono a intercettare nessuna delle violazioni predette, ma sono in modo esclusivo – e, quindi, inammissibilmente nella presente sede di legittimità - finalizzati ad attribuire alle risultanze di causa il peso probatorio che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente a dimostrare che sul conto corrente svizzero fosse depositato denaro di proprietà del testatore o comunque proveniente dal testatore. Non è ravvisabile il vizio ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto, seppure non ricorra nella fattispecie la preclusione della 12 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 “doppia conforme”, per il fatto che il contenuto della sentenza di primo e di quella di secondo grado si fondano su ragioni diverse, nessuno degli argomenti dei ricorrenti è utile a fare emergere il fatto decisivo del quale sia stato omesso l'esame, rimanendosi nell'ambito della diversa valutazione di singoli elementi istruttori. E' pacifico il principio secondo cui l'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
pertanto l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415, Cass. Sez. U, 7-4-2014 n. 8053). Nella fattispecie in esame è evidente che il fatto che tra i documenti del testatore siano state ritrovate contabili del conto svizzero non è in sé elemento decisivo ai fini della prova;
la sentenza ha esposto le ragioni per le quali non ha accolto la tesi degli appellanti odierni ricorrenti, riferite al fatto che le somme potevano provenire da precedenti vendite o da donazioni di altri parenti e a fronte di questo dato neppure i rilievi dei ricorrenti in ordine al fatto che l'intestataria del conto non avesse redditi è utile a fare emergere un qualche errore nello svolgimento del ragionamento presuntivo. Infine, il documento la cui produzione i ricorrenti eseguono in sede di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., per cui non si pone alcuna ulteriore questione in questa sede. 13 Numero registro generale 4585/2019 Numero sezionale 3376/2024 Numero di raccolta generale 32571/2024 Data pubblicazione 14/12/2024 6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, occorre dichiarare l'assorbimento del secondo e vanno rigettati il terzo e il quarto motivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che si uniformerà al seguente principio di diritto: l'inammissibilità della prova della simulazione per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'atto di impugnazione avverso la sentenza nella quale sia stato svolto il ragionamento presuntivo vietato, anche nel caso in cui sia stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 cod. civ. dà luogo a nullità relativa della sentenza, soggetta al regime di cui all'art. 157, co.2, cod. proc. civ. La Corte di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo e quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 3-12-2024 Il Presidente AL RR 14