Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/12/2024, n. 32571
CASS
Ordinanza 14 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 3 dicembre 2024, presieduta dal giudice Aldo Carrato. Le parti in causa, rappresentate da avvocati, contestavano la validità di atti di compravendita dissimulanti donazione, con l'attore che chiedeva l'accertamento della simulazione e la nullità degli atti, mentre i convenuti sostenevano l'inammissibilità della prova per presunzioni. La Corte d'Appello di Firenze aveva rigettato l'appello, sostenendo che l'attore non avesse provato la simulazione secondo i requisiti di legge.

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che l'attore, pur non avendo esperito l'azione di riduzione, poteva comunque provare la simulazione per presunzioni, in quanto non era soggetto ai limiti di prova previsti per le parti. La Corte ha stabilito che l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere eccepita anche in sede di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza di appello. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto in merito alla prova della simulazione.

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Massime1

In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/12/2024, n. 32571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32571
    Data del deposito : 14 dicembre 2024

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