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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 995/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Brugnola,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo Valente,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 16/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. R.G. 995/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Melendugno in data 18/12/1999 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1999).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 18/05/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 13/04/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 995/2024 introdotto con ricorso del
12/02/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Melendugno in data 18/12/1999 tra (Cernusco sul Parte_1
Naviglio (MI), 14/12/1970) e (Melendugno (LE), Controparte_1
2 R.G. 995/2024
03/07/1976) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1999;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melendugno per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 995/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanna Brugnola,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo Valente,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 16/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. R.G. 995/2024
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Melendugno in data 18/12/1999 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1999).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 18/05/2021, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 13/04/2021;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 995/2024 introdotto con ricorso del
12/02/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Melendugno in data 18/12/1999 tra (Cernusco sul Parte_1
Naviglio (MI), 14/12/1970) e (Melendugno (LE), Controparte_1
2 R.G. 995/2024
03/07/1976) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 43, parte II, serie A, anno 1999;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melendugno per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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