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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14100/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
nata il [...] in [...] Parte_1
Lanka (EE), residente a [...], (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
IOVANE PAOLA elettivamente domiciliata in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 40038 VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA, e da
nato il Parte_2
24/06/1965Sri Lanka (EE), (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE C.F._2
MARIA elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4/B 40038 VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate, esponendo di avere contratto matrimonio in Sri Lanka il 6.3.2002 come risultante dall'atto di pagina 1 di 2 matrimonio estero, nonché dal certificato di matrimonio Protocollo ANPR: 2003065401 del Comune di
Bologna. Dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
nato il [...], di fatto residente in [...], maggiorenne ed economicamente
[...]
autosufficiente, nonché la figlia nata il Persona_2
18.7.2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente col padre.
All'udienza del 22.4.2025 tenutasi a mezzo di scambio di note scritte le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e vanno pertanto recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia la separazione personale fra Parte_1
nata il [...] in [...], e
[...] Parte_2
nato il [...] in [...], unitisi in matrimonio in Sri
[...]
Lanka il 6.3.2002 con matrimonio civile come da atto estero prodotto, e come risulta dal certificato di matrimonio Protocollo ANPR: 2003065401 del Comune di Bologna, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Bologna di provvedere agli adempimenti di legge;
2 - dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a. le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne
[...]
che attualmente abita con il padre, fino a quando riuscirà ad Persona_2
acquisire la stabilità lavorativa definitiva;
c. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14100/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
nata il [...] in [...] Parte_1
Lanka (EE), residente a [...], (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1
IOVANE PAOLA elettivamente domiciliata in PIAZZA IV NOVEMBRE 4 40038 VERGATO presso il difensore avv. IOVANE PAOLA, e da
nato il Parte_2
24/06/1965Sri Lanka (EE), (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTE C.F._2
MARIA elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4/B 40038 VERGATO presso il difensore avv. VISCONTE MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate, esponendo di avere contratto matrimonio in Sri Lanka il 6.3.2002 come risultante dall'atto di pagina 1 di 2 matrimonio estero, nonché dal certificato di matrimonio Protocollo ANPR: 2003065401 del Comune di
Bologna. Dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
nato il [...], di fatto residente in [...], maggiorenne ed economicamente
[...]
autosufficiente, nonché la figlia nata il Persona_2
18.7.2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente col padre.
All'udienza del 22.4.2025 tenutasi a mezzo di scambio di note scritte le parti hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e vanno pertanto recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 – pronuncia la separazione personale fra Parte_1
nata il [...] in [...], e
[...] Parte_2
nato il [...] in [...], unitisi in matrimonio in Sri
[...]
Lanka il 6.3.2002 con matrimonio civile come da atto estero prodotto, e come risulta dal certificato di matrimonio Protocollo ANPR: 2003065401 del Comune di Bologna, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Bologna di provvedere agli adempimenti di legge;
2 - dà atto che per volontà delle parti la loro separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a. le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne
[...]
che attualmente abita con il padre, fino a quando riuscirà ad Persona_2
acquisire la stabilità lavorativa definitiva;
c. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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