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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
RG. 9143 /2023
Il Tribunale di NA OR , Prima Sezione Civile , riunito in Camera di Consiglio nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9143 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO C.F._1
BENIAMINO, presso il quale elettivamente domicilia in NO di
NA alla via TICINO 23;
RICORRENTE
E nata il [...] a [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. CERULLO C.F._2
pagi na 1 di 8 CARMELA presso il cui studio quale elettivamente domicilia in
NO di NA alla via Casa Schiano;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023, chiedeva Parte_1
pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in NO di NA (NA) il 7/5/20025 (atto n. 34, P. CP_1
II, S. A, anno 2005), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di NA OR in data 16/7/2009, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG.
14/92/2018 pubbli cat a il 22/ 1/2022.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nat e le figlie Persona_1
(27/12/2006) e (1/9/2009). Persona_2
In forza della predetta sentenza di separazione, il Tribunale aveva stabilito il versamento, a carico dell'odierno ricorrente, di euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 600 (in ragione di 300 ciascuna), oltre 50% delle spese straordinarie per il mantenimento delle figlie, queste ultime affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
tanto premesso, la parte ricorrente , con il ricorso per Parte_1
divorzio ha chiesto ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie ad euro 400,00 ciascuna, in ragione del dedotto deterioramento delle pagi na 2 di 8 proprie condizioni patrimoniali derivante dalla nascita di un altro figlio, attualmente di anni tre, nonché delle procedure esecutive esercitate nei suoi confronti dall'odierna resistente in ragione del CP_1
mancato pagamento del mantenimento dovuto.
Quanto all'affido della figlia stante la maggiore età nelle more Per_2
raggiunta da , il ricorrente ha chiesto prevedersi un calendario di Per_1
incontri esclusivamente presso la casa della nonna paterna e non presso il domicilio ove il padre attualmente abita con il proprio nuovo nucleo familiare composto da compagna e figlio. si è costituita chiedendo la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, il rigetto delle istanze avverse, la conferma dell'affido condiviso delle figlie (rectius: della sola minore avendo , nelle Per_2 Per_1
more di questo giudizio, raggiunto la maggiore età) con collocamento presso la madre e conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare a suo favore, con predisposizione del calendario di incontri con il padre;
quanto al mantenimento, la resistente ha chiesto l'aumento del mantenimento per le figlie da disporsi a carico del ricorrente, deducente le aumentate esigenze derivate dalla crescita delle giovani, nonché deducendo che la morosità del nel versamento del dovuto mantenimento e Pt_1
delle spese straordinarie l'ha esposta a crescenti ristrettezze economiche costringendola a sostenere da sola tutte le spese necessarie alla crescita della figlie.
All'udienza del 13/5/2024 innanzi alla Giudice relatrice designata dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c., i coniugi confermavano la volontà di divorziare e insistevano per le proprie richieste. La Giudice confermava in via provvisoria le condizioni di cui pagi na 3 di 8 alla sentenza di separazione ad eccezione del mantenimento a favore della moglie, che revocava, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto inammissibili per le ragioni di cui all'ordinanza, che qui il
Collegio richiama e fa proprie, e rinviava per ascolto delle minori.
All'udienza del 12/11/2024 La Giudice ascoltava e le Per_1 Persona_2
quali rappresentavano una situazione di sostanziale disinteresse da parte del padre il quale non corrispondeva il mantenimento a loro favore né si attivava per incontrarle. Le giovani riferivano di non voler avere a che fare con la nuova compagna del padre e di non avere rapporti con il fratellino di tre anni, addossandone la responsabilità al genitore.
La Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.; nelle relative memorie, le parti concludevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui, rispettivamente, al ricorso e alla comparsa di risposta.
Il P.M. concludeva come in atti .
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle figlie, deve premettersi che , nata il [...], è Per_1
diventata maggiorenne nelle more del presente giudizio e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento.
In riferimento alla figlia minore a lla luce degli orientamenti Per_2
consolidati della Suprema Corte e in osservanza della previsione pagi na 4 di 8 normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie,
l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti, sia conforme all'interesse della minore, confermando la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
L'affido condiviso viene confermato, in questa sede, nonostante il rapporto incostante e il disinteresse dimostrato dal padre in quanto deve rimarcarsi che l'affido esclusivo non costituisce una misura punitiva o uno stigma nei confronti del genitore (dovendosi, in caso di condotte pregiudizievoli per i figli, far ricorso alle diverse misure sospensive o ablative della responsabilità genitoriale), ma un'eccezione alla regola aurea dell'affido condiviso da disporsi unicamente nell'interesse dei minori coinvolti.
Nel caso di specie, parte resistente non ha dedotto una difficoltà di gestione delle incombenze relative alla figlia minore tale da giustificare l'opzione per il governo autonomo delle decisioni relative alla figlia che deriverebbe dall'affido esclusivo;
piuttosto, tale misura si risolverebbe, a parere del Collegio, in una deresponsabilizzazione del ricorrente rispetto ai suoi doveri di padre, cui già da tempo contravviene per quanto asserito dalla resistente e confermato dalle figlie in sede di ascolto, e al cui adempimento, invece, il Tribunale espressamente lo richiama, con ammonimento ex art. 333 cod. civ.
Il padre, invero, è tenuto ad occuparsi delle figlie sia sul piano materiale con la puntuale corresponsione del mantenimento, che morale,
pagi na 5 di 8 costituendo figura di riferimento essenziale per il sereno sviluppo psicofisico delle minori.
Il Tribunale, pertanto, ammonisce ex art 333 cod. civ. e 473 bis.19 comma 2 c.p.c. ad adempiere a tutti i doveri di padre della Parte_1
minore invitandolo a fare altrettanto nei confronti della Persona_2
figlia , giovanissima seppur nel frattempo divenuta maggiorenne;
in Per_1
particolar modo, il ricorrente è ammonito:
- a corrispondere con puntualità il mantenimento dovuto, del quale si dirà ultra in riferimento al quantum;
- a rispettare pedissequamente il calendario di incontri;
- a mantenere una comunicazione civile e proficua con la madre della minore al fine di garantire l'esercizio condiviso della genitorialità nell'interesse delle figlie;
- a garantire l'instaurazione di proficui rapporti di fratria tra le figlie e il fratellino nato dall'unione con la nuova compagna;
- ad astenersi da qualsiasi condotta direttamente o indirettamente pregiudizievole nei confronti delle figlie.
In merito al quantum del mantenimento dovuto, il Collegio ritiene di dover confermare la somma prevista in sede di separazione, di euro
600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia). Invero, i dedotti peggioramenti delle condizioni economiche del ricorrente non sono evincibili, tantomeno potendosi dedurre dalle azioni esecutive intraprese nei suoi confronti dalla resistente.
pagi na 6 di 8 Ciò posto, nemmeno può dirsi fondata la richiesta (modica) di aumento formulata dalla resistente in via riconvenzionale, in quanto il credito derivante dalla pregressa morosità del ricorrente e la sopportazione per l'intero delle spese di mantenimento delle figlie giustificano le pretese monitorie già esperite in altra sede, ma non fondano un aumento pro futuro, mentre le maggiori esigenze derivanti dalla crescita delle ragazze non sono in concreto dedotte in riferimento a percorsi di studio intrapresi o altre specifiche sopravvenienze, dovendosi valorizzare, peraltro, il lasso temporale limitato intercorso dalla separazione.
Nulla è da disporsi in merito ad assegno divorzile, non essendo stata formulata richiesta in tal senso dalla resistente.
Quanto ai tempi di permanenza del la figlia minore presso il padre, Per_2
si conferma il calendario disposto in sede di separazione.
Il ricorrente è invitato a intraprendere un percorso psicologico di rafforzamento delle capacità genitoriali, che lo aiuti a consolidare la consapevolezza del significato e della funzione del proprio ruolo paterno, nonché a elaborare un migliore approccio nei confronti delle figlie.
I genitori sono entrambi invitati a proporre alle figlie l'ausilio di un percorso psicologico al fine di aiutarle ad elaborare la crisi del rapporto con la figura genitoriale paterna.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si compensano integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche pagi na 7 di 8 istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a NO di NA (NA) il Parte_1 CP_1
07/05/2005 (atto n. 34, P. II, S. A, anno 2005); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di
NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre CP_1
a favore della quale dispone l'assegnazione della casa familiare;
disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva, con conferma del calendario di incontri di cui alla sentenza di separazione;
dispone a carico del ricorrente un mantenimento a favore delle figlie e di euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna), Persona_1 Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, per le quali si rimanda al locale
Protocollo di intesa tra Tribunale e COA;
ammonisce ai sensi degli artt. 333 cod. civ. come in Parte_1
parte motiva.
Rigetta per il resto.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in NA in camera di consiglio in data
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL NORD
RG. 9143 /2023
Il Tribunale di NA OR , Prima Sezione Civile , riunito in Camera di Consiglio nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9143 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. ESPOSITO C.F._1
BENIAMINO, presso il quale elettivamente domicilia in NO di
NA alla via TICINO 23;
RICORRENTE
E nata il [...] a [...] CP_1
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. CERULLO C.F._2
pagi na 1 di 8 CARMELA presso il cui studio quale elettivamente domicilia in
NO di NA alla via Casa Schiano;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di NA OR
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/10/2023, chiedeva Parte_1
pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in NO di NA (NA) il 7/5/20025 (atto n. 34, P. CP_1
II, S. A, anno 2005), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di NA OR in data 16/7/2009, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG.
14/92/2018 pubbli cat a il 22/ 1/2022.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nat e le figlie Persona_1
(27/12/2006) e (1/9/2009). Persona_2
In forza della predetta sentenza di separazione, il Tribunale aveva stabilito il versamento, a carico dell'odierno ricorrente, di euro 100,00 per il mantenimento della moglie ed euro 600 (in ragione di 300 ciascuna), oltre 50% delle spese straordinarie per il mantenimento delle figlie, queste ultime affidate in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
tanto premesso, la parte ricorrente , con il ricorso per Parte_1
divorzio ha chiesto ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie ad euro 400,00 ciascuna, in ragione del dedotto deterioramento delle pagi na 2 di 8 proprie condizioni patrimoniali derivante dalla nascita di un altro figlio, attualmente di anni tre, nonché delle procedure esecutive esercitate nei suoi confronti dall'odierna resistente in ragione del CP_1
mancato pagamento del mantenimento dovuto.
Quanto all'affido della figlia stante la maggiore età nelle more Per_2
raggiunta da , il ricorrente ha chiesto prevedersi un calendario di Per_1
incontri esclusivamente presso la casa della nonna paterna e non presso il domicilio ove il padre attualmente abita con il proprio nuovo nucleo familiare composto da compagna e figlio. si è costituita chiedendo la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, il rigetto delle istanze avverse, la conferma dell'affido condiviso delle figlie (rectius: della sola minore avendo , nelle Per_2 Per_1
more di questo giudizio, raggiunto la maggiore età) con collocamento presso la madre e conseguente conferma dell'assegnazione della casa familiare a suo favore, con predisposizione del calendario di incontri con il padre;
quanto al mantenimento, la resistente ha chiesto l'aumento del mantenimento per le figlie da disporsi a carico del ricorrente, deducente le aumentate esigenze derivate dalla crescita delle giovani, nonché deducendo che la morosità del nel versamento del dovuto mantenimento e Pt_1
delle spese straordinarie l'ha esposta a crescenti ristrettezze economiche costringendola a sostenere da sola tutte le spese necessarie alla crescita della figlie.
All'udienza del 13/5/2024 innanzi alla Giudice relatrice designata dal
Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c., i coniugi confermavano la volontà di divorziare e insistevano per le proprie richieste. La Giudice confermava in via provvisoria le condizioni di cui pagi na 3 di 8 alla sentenza di separazione ad eccezione del mantenimento a favore della moglie, che revocava, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto inammissibili per le ragioni di cui all'ordinanza, che qui il
Collegio richiama e fa proprie, e rinviava per ascolto delle minori.
All'udienza del 12/11/2024 La Giudice ascoltava e le Per_1 Persona_2
quali rappresentavano una situazione di sostanziale disinteresse da parte del padre il quale non corrispondeva il mantenimento a loro favore né si attivava per incontrarle. Le giovani riferivano di non voler avere a che fare con la nuova compagna del padre e di non avere rapporti con il fratellino di tre anni, addossandone la responsabilità al genitore.
La Giudice, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.; nelle relative memorie, le parti concludevano per l'accoglimento delle conclusioni di cui, rispettivamente, al ricorso e alla comparsa di risposta.
Il P.M. concludeva come in atti .
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 , essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle figlie, deve premettersi che , nata il [...], è Per_1
diventata maggiorenne nelle more del presente giudizio e, pertanto, nulla deve disporsi in ordine al suo affidamento.
In riferimento alla figlia minore a lla luce degli orientamenti Per_2
consolidati della Suprema Corte e in osservanza della previsione pagi na 4 di 8 normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie,
l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti, sia conforme all'interesse della minore, confermando la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
L'affido condiviso viene confermato, in questa sede, nonostante il rapporto incostante e il disinteresse dimostrato dal padre in quanto deve rimarcarsi che l'affido esclusivo non costituisce una misura punitiva o uno stigma nei confronti del genitore (dovendosi, in caso di condotte pregiudizievoli per i figli, far ricorso alle diverse misure sospensive o ablative della responsabilità genitoriale), ma un'eccezione alla regola aurea dell'affido condiviso da disporsi unicamente nell'interesse dei minori coinvolti.
Nel caso di specie, parte resistente non ha dedotto una difficoltà di gestione delle incombenze relative alla figlia minore tale da giustificare l'opzione per il governo autonomo delle decisioni relative alla figlia che deriverebbe dall'affido esclusivo;
piuttosto, tale misura si risolverebbe, a parere del Collegio, in una deresponsabilizzazione del ricorrente rispetto ai suoi doveri di padre, cui già da tempo contravviene per quanto asserito dalla resistente e confermato dalle figlie in sede di ascolto, e al cui adempimento, invece, il Tribunale espressamente lo richiama, con ammonimento ex art. 333 cod. civ.
Il padre, invero, è tenuto ad occuparsi delle figlie sia sul piano materiale con la puntuale corresponsione del mantenimento, che morale,
pagi na 5 di 8 costituendo figura di riferimento essenziale per il sereno sviluppo psicofisico delle minori.
Il Tribunale, pertanto, ammonisce ex art 333 cod. civ. e 473 bis.19 comma 2 c.p.c. ad adempiere a tutti i doveri di padre della Parte_1
minore invitandolo a fare altrettanto nei confronti della Persona_2
figlia , giovanissima seppur nel frattempo divenuta maggiorenne;
in Per_1
particolar modo, il ricorrente è ammonito:
- a corrispondere con puntualità il mantenimento dovuto, del quale si dirà ultra in riferimento al quantum;
- a rispettare pedissequamente il calendario di incontri;
- a mantenere una comunicazione civile e proficua con la madre della minore al fine di garantire l'esercizio condiviso della genitorialità nell'interesse delle figlie;
- a garantire l'instaurazione di proficui rapporti di fratria tra le figlie e il fratellino nato dall'unione con la nuova compagna;
- ad astenersi da qualsiasi condotta direttamente o indirettamente pregiudizievole nei confronti delle figlie.
In merito al quantum del mantenimento dovuto, il Collegio ritiene di dover confermare la somma prevista in sede di separazione, di euro
600,00 (300,00 euro per ciascuna figlia). Invero, i dedotti peggioramenti delle condizioni economiche del ricorrente non sono evincibili, tantomeno potendosi dedurre dalle azioni esecutive intraprese nei suoi confronti dalla resistente.
pagi na 6 di 8 Ciò posto, nemmeno può dirsi fondata la richiesta (modica) di aumento formulata dalla resistente in via riconvenzionale, in quanto il credito derivante dalla pregressa morosità del ricorrente e la sopportazione per l'intero delle spese di mantenimento delle figlie giustificano le pretese monitorie già esperite in altra sede, ma non fondano un aumento pro futuro, mentre le maggiori esigenze derivanti dalla crescita delle ragazze non sono in concreto dedotte in riferimento a percorsi di studio intrapresi o altre specifiche sopravvenienze, dovendosi valorizzare, peraltro, il lasso temporale limitato intercorso dalla separazione.
Nulla è da disporsi in merito ad assegno divorzile, non essendo stata formulata richiesta in tal senso dalla resistente.
Quanto ai tempi di permanenza del la figlia minore presso il padre, Per_2
si conferma il calendario disposto in sede di separazione.
Il ricorrente è invitato a intraprendere un percorso psicologico di rafforzamento delle capacità genitoriali, che lo aiuti a consolidare la consapevolezza del significato e della funzione del proprio ruolo paterno, nonché a elaborare un migliore approccio nei confronti delle figlie.
I genitori sono entrambi invitati a proporre alle figlie l'ausilio di un percorso psicologico al fine di aiutarle ad elaborare la crisi del rapporto con la figura genitoriale paterna.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si compensano integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche pagi na 7 di 8 istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a NO di NA (NA) il Parte_1 CP_1
07/05/2005 (atto n. 34, P. II, S. A, anno 2005); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO di
NA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre CP_1
a favore della quale dispone l'assegnazione della casa familiare;
disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva, con conferma del calendario di incontri di cui alla sentenza di separazione;
dispone a carico del ricorrente un mantenimento a favore delle figlie e di euro 600,00 (300,00 euro per ciascuna), Persona_1 Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie, per le quali si rimanda al locale
Protocollo di intesa tra Tribunale e COA;
ammonisce ai sensi degli artt. 333 cod. civ. come in Parte_1
parte motiva.
Rigetta per il resto.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in NA in camera di consiglio in data
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 8 di 8