Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- IA Mastro Presidente
- Luca Bordin giudice relatore
- Lorenza Pedullà giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 156/2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Sara Mucciante Parte_1 C.F._1
-ricorrente- contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Massimo De Luca Controparte_1 C.F._2
-resistente- nonché
IN SEDE Controparte_2
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1. ha adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di Parte_1
affidamento del minore (n. a San Benedetto del Tronto il 26/11/2018), nato Persona_1
nell'ambito della convivenza da questa intrattenuta con il resistente Controparte_1
1.2. Il Presidente di Sezione, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, avvenuto in data
1
1.3. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta ex art. 473-bis.16 c.p.c. Controparte_1
2. Nel corso della prima udienza del 17/04/2025, dopo aver ascoltato le parti, evidenziate dalle stesse margini per un accordo sull'oggetto del ricorso, è stato disposto rinvio all'udienza del
12/06/2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. su concorde istanza delle parti.
2.1. All'esito dello scambio di note sostitutive della predetta udienza, preso atto del raggiunto accordo tra le parti, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
3. Le condizioni individuate dalle parti vengono di seguito riportate:
“1) sarà affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione della madre in Tortoreto (TE) alla Via Parini n.
2. I genitori continueranno ad occuparsi della cura, dell'educazione e dell'istruzione del figlio, assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, tenendo sempre conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni di ed impegnandosi alla massima Per_1
collaborazione nel suo interesse.
2) Quanto al diritto di visita, il padre potrà andare a prendere presso la madre ogni Per_1
venerdì pomeriggio alle ore 15.30, per accompagnarlo alle terapie, e tenerlo con sé la notte, per poi riaccompagnarlo dalla madre il sabato alle ore 15.30, salvo diverso orario convenuto tra i genitori. A settimane alternate il figlio starà con il padre l'intero weekend, così che nei fine settimana in cui deve stare con il padre, questo lo andrà a prendere presso Per_1
l'abitazione della madre il venerdì alle 15.30 per riportarlo la successiva domenica alle ore
19.00. Qualora, per un impedimento del figlio dovuto a ragioni di salute o a maggiori impegni scolastici, il genitore non collocatario non possa tenere con sé il minore durante i giorni di sua spettanza, il pomeriggio e i trattenimenti persi potranno essere recuperati in seguito nei giorni da definire di comune accordo tra i genitori. In ogni caso, qualora il minore manifestasse l'esigenza di trascorrere maggior tempo con il padre, oltre i giorni concordati, la madre non ostacolerà tale desiderio del figlio convenendo a tal fine l'incontro con il padre. Per le festività natalizie i genitori alterneranno di anno in anno i giorni del 25 e del 26 Dicembre. La notte della vigilia di Natale verrà trascorsa da con il genitore con cui trascorre il giorno 25, Per_1
in tal caso il padre andrà a prendere il figlio alle ore 18.00 della vigilia e lo riporterà presso la madre il 25 alle ore 19.00. Quando invece il padre starà con il giorno 26, lo andrà Per_1
a prendere presso la madre alle ore 10.00, pernotterà con lui per riaccompagnarlo dalla madre alle ore 10.00 del giorno 27. Sempre ad anni alterni il padre starà con il minore il 31 dicembre dalle ore 18.00 con pernotto sino alle ore 19.00 del giorno seguente. La festa del 6 gennaio la trascorrerà con il genitore con cui non ha trascorso la notte del 31 dicembre, a tal Per_1
2 fine, nel turno del padre, questo andrà a prendere il figlio alle ore 10.00 e lo riporterà alle ore
19.00 del giorno stesso. I genitori alterneranno di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta, in tal caso il padre andrà a prendere il piccolo alle ore 10.00 e lo riporterà dalla Per_1
madre alle ore 19.00. Per quanto attiene il periodo estivo il minore starà con il padre due settimane, anche non consecutive, secondo un calendario che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, con onere di entrambi i genitori di comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si svolgerà il periodo di vacanza e l'indirizzo di soggiorno, consentendo regolari contatti telefonici. Entrambi i genitori avranno diritto di stare con il giorno del suo compleanno (26.11.2018) secondo i tempi e le modalità che Per_1
i genitori, di volta in volta, decideranno di comune accordo almeno due settimane prima. Il giorno del compleanno dei genitori, invece, il minore potrà trascorrerlo con ciascuno di essi.
3) Ulteriori e diversi periodi di visita e frequentazione, rispetto a quelli sopra indicati, potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di purché il padre formuli la relativa richiesta alla Per_1
madre con un preavviso di almeno 48 ore.
4) I genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi.
5) i genitori possono, di comune accordo, convenire diversamente rispetto a quanto sopra stabilito.
6) Entrambi i genitori potranno portare all'estero, previo consenso dell'altro genitore, Per_1 comunicando, con congruo preavviso la data del viaggio, il luogo di destinazione e l'indirizzo di soggiorno, consentendo regolari contatti telefonici. A tal fine i genitori si danno reciproco assenso all'adempimento delle formalità per rilascio dei documenti necessari per la circolazione del minore.
7) Al compimento del diciassettesimo anno di gli incontri dovranno tener conto delle Per_1
sue esigenze, pertanto, padre e figlio potranno concordare anche direttamente fra di loro il giorno degli incontri, anche aggiuntivi rispetto a quanto sopra;
in tal caso sarà compito del sig. avvisare con congruo preavviso la madre degli accordi presi. La madre non CP_1
ostacolerà gli incontri tra padre e figlio.
8) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra e i nonni paterni e Per_1
materni i quali avranno diritto di vedere ed intrattenersi con il minore nei giorni ed orari di spettanza di ciascun genitore.
9) Laddove entrambi i genitori non riescono ad accompagnare a scuola, alle attività Per_1
ludico-ricreative, alle visite mediche o altro, si rendono disponibili, con il consenso di entrambi
3 i genitori, i nonni materni e, quando possibile, in ragione della lontananza anche la nonna paterna qualora si trovi in zona.
10) Quanto al contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla madre la somma di €
350,00 mensile, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge. Per quanto attiene le spese straordinarie graveranno nella misura del 50% su entrambi i genitori distinguendo spese straordinarie necessarie, per le quali non è richiesto il previo accordo dei genitori, e quelle straordinarie non necessarie che graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% solo se previamente concordate. Per la relativa disciplina e individuazione si farà riferimento al
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Teramo che le parti approvano integralmente e di cui ciascun genitore dichiara di avere ricevuto copia. Il diniego di un genitore ad una spesa rientrante tra quelle da concordare, dovrà essere adeguatamente motivato in relazione anche all'interesse del minore alla spesa stessa (la richiesta scritta di spesa avanzata da un genitore e il dissenso motivato dell'altro potranno avvenire anche in modo informale con un sms, una e-mail o PEC). Il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che abbia anticipato la quota dell'altro ha diritto al rimborso previa esibizione del documento di spesa (es. fatture, ricevute, scontrini ecc.).
11) I genitori si occuperanno della cura, dell'educazione e dell'istruzione di Per_1
assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, impegnandosi alla massima collaborazione a vantaggio della prole. Si impegnano, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nell'interesse del minore, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, con divieto di comunicare tra loro per il tramite del minore. I genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
12) sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori. L'assegno unico sarà percepito Per_1
da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
13) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
3.1. Ad avviso del Collegio simili condizioni risultano funzionali ad una corretta regolamentazione dell'affido del minore, nell'ottica del suo interesse prioritario, sicché nulla osta al loro recepimento.
4. Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
P.Q.M.
4 il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 156/2025, introdotto con ricorso del 23/01/2025 da nei confronti Parte_1
di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- REGOLAMENTA lo statuto giuridico del minore secondo l'accordo Persona_1 raggiunto tra le parti in corso di causa, meglio esplicato al § 3. della parte motiva;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 13 giugno 2025.
IL G I U D I C E E S T E N S O R E L A P R E S I D E N T E
Luca Bordin IA Mastro
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