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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2024, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. 1172/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1172/2022, R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Marconi n. Parte_1
32, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale, complesso “ ”, via Gen. A. Org_1
Dalla Chiesa, torre del Greco, e rappresentato e difeso dall'avvocato Adirano Licenziati in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_2
Napoli alla via Mario Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attore: a) ammettere la c.t.u. medico-legale, come ritualmente chiesta con memorie 183,
n. 2 c.p.c., al fine di valutare entità e natura delle lesioni personali residuate a Parte_1
; in ogni caso b) sentir dichiarare il in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco p.t. quale unico ed esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa e per l'effetto; c) sentirlo condannare al pagamento della somma di danaro di euro 38.580,63 a titolo di risarcimento per le lesioni riportate da , il tutto oltre interessi Parte_1 legali e svalutazione monetaria, il tutto rientrante nella competenza dell'Autorità Giudiziaria adita;
d) con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge;
Convenuto: si riporta ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate;
Terza chiamata in causa: si riporta integralmente alle difese già formulate in atti ed a verbale e ne chiede l'accoglimento
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26-2-2022, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il , per sentir dichiarare la Controparte_1 sua responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento ivi descritto e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite in data 10-1-2021, alle ore 20.00 circa, in Torre del Greco, in via Santa Maria la Bruna, che quantificava in euro
38.580.63, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre era intento ad attraversare la strasa, a causa di una disconnessione dell'asfalto limitrofo ad un tombino, peraltro non posto allo stesso livello della stessa strada, non visibile e non prevedibile, e di alcune parti dell'asfalto medesimo che, nascoste dall'acqua piovana caduta copiosamente, cedevano e si muovevano al passaggio, inciampava;
a seguito di ciò riportava gravi lesioni personali;
era stato, quindi, necessario il trasporto del danneggiato, con autoambulanza, presso l' ; l'incidente era avvenuto in pieno Organizzazione_2 centro abitato;
la sconnessione e il tombino erano resi particolarmente insidiosi dal colore grigio simile all'asfalto e dalla carenza di illuminazione che rendeva a quell'ora particolarmente buia la zona teatro del sinistro;
ricorrevano i presupposti dell'art. 2051
c.c.. Il contestava la fondatezza della domanda, di cui ne Controparte_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che l'evento era da ricondurre al comportamento imprudente dell'attore.
In subordine, evidenziava che il tombino in questione copriva un pozzetto in cui era ubicato un misuratore di portata della rete idrica gestita dalla per cui CP_2
l'eventuale responsabilità dell'evento era della medesima che chiedeva di chiamare in causa.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa, contestava la CP_2 domanda dell'attore e comunque la propria responsabilità, non rispondendo della manutenzione dei tombini, di spettanza del ex art. 5 r.d. 2506/1923 e 21 c.d.s.. CP_1
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento, nella ipotesi di pluralità di responsabilità, la graduazione di esse all'interno del vincolo solidale con condanna all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
2.1. L'attore ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie, l'attore ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era una
“sconnessione dell'asfalto limitrofo ad un tombino, peraltro posto non sullo stesso livello del manto stradale”) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazione, presenza di acqua piovana sulla res e carenza di illuminazione, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., n. 1064/2018; Cass. civ., n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass civ., n. 22419/2017; Cass, civ., 12895/2016; Cass. civ.,
21212/2015; Cass. civ., 2660/2013; Cass. civ., 6306/2013; Cass. civ., 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.2. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (costituzione in mora inviata mediante p.e.c. in data 3-2-2021, documentazione fotografica e medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti, i testimoni escussi ( , ), figli dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 hanno concordemente riferito di aver visto, il 10-1-2021, alle ore 20.00 circa, in via Santa
Maria la Bruna, in Torre del Greco, l'attore cadere mentre attraversava la strada per prendere l'auto.
Entrambi i testi erano a poca distanza sulla veranda di casa del padre e, dopo averlo visto cadere, si erano avvicinati per aiutarlo ad alzarsi e nel sollevarlo questi lamentava un dolore al braccio destro.
I testi, poi, hanno concordemente riferito di aver visto, dopo essere intervenuti in aiuto, che nel punto in cui era caduto il padre vi era un tombino sconnesso e acqua piovana nonché parti di asfalto “rotte” attorno al tombino che presentava un leggero dislivello rispetto all'asfalto.
I testi poi riconoscevano nella documentazione fotografica prodotta il tombino in questione e il teste precisava che vi era illuminazione pubblica ma era fioca Testimone_1
“e non si vedeva”.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, l'attore ha dedotto che il dissesto stradale non era visibile e prevedibile, in quanto il tombino e la strada sconnessa erano di colore simile (grigio) e tra di esse vi era un dislivello, l'acqua piovana caduta copiosamente lo nascondeva e la zona era poco illuminata.
Tali circostanze non provano che il dissesto/dislivello stradale non fosse visibile e percepibile dal danneggiato.
Non può configurarsi un'ipotesi di “insidia”, invero, in quanto la disconnessione, seppur coperta al momento del sinistro, era visibile perché la presenza di acqua (raccoltasi per la presenza del dislivello) e di parti di asfalto “rotte” evidenziava il pericolo, costituendo ragione sufficiente ed evidente per evitarlo.
Inoltre, il tombino, per quanto desumibile dalla documentazione fotografica presente in atti, era di medie dimensioni (avente una forma quadrata, con i lati lunghi circa 40/50 cm. per come evincibile dal raffronto tra le sue dimensioni e quelle delle scarpe visibili in parte in alto nella prima foto depositata in data 1-3-2022 nel fascicolo di parte) e ciò rende inverosimile che il danneggiato non avesse potuto percepire o quanto meno prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa, tenuto conto della circostanza che essa si trovava di fronte alla propria abitazione ove aveva parcheggiato la sua auto, come presuntivamente avvenuto anche in precedenza.
Va altresì evidenziato che l'asserita scarsa illuminazione in quel punto non rendeva la disconnessione non visibile;
invero, il sinistro è avvenuto in pieno centro urbano, di sera (20:00), in zona non distante dall'abitazione dell'attore e dalle dichiarazioni testimoniali è risultato che nella zona vi fosse l'illuminazione pubblica.
Inoltre, appare significativa la circostanza che entrambi i testi di parte attrice hanno riferito di aver visto, dopo aver aiutato il genitore, le condizioni dei luoghi che hanno poi descritto, in tal modo evidenziando che esse erano visibili e percepibili dal pedone.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal pedone nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, camminando lentamente o arrestandosi, in modo da non porre il piede ove erano presenti acqua e parti di asfalto), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del danneggiato.
Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate, nell'ammontare indicato in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: euro 851,00; fase introduttiva: euro 602,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria: euro
1.453,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_2 che vanno poste a carico dell'attore, si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del e della
[...] Controparte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, CP_2 deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.809,00 per CP_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 13 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1172/2022, R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Marconi n. Parte_1
32, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Chianese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale, complesso “ ”, via Gen. A. Org_1
Dalla Chiesa, torre del Greco, e rappresentato e difeso dall'avvocato Adirano Licenziati in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_2
Napoli alla via Mario Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attore: a) ammettere la c.t.u. medico-legale, come ritualmente chiesta con memorie 183,
n. 2 c.p.c., al fine di valutare entità e natura delle lesioni personali residuate a Parte_1
; in ogni caso b) sentir dichiarare il in persona del
[...] Controparte_1
Sindaco p.t. quale unico ed esclusivo responsabile dell'incidente per cui è causa e per l'effetto; c) sentirlo condannare al pagamento della somma di danaro di euro 38.580,63 a titolo di risarcimento per le lesioni riportate da , il tutto oltre interessi Parte_1 legali e svalutazione monetaria, il tutto rientrante nella competenza dell'Autorità Giudiziaria adita;
d) con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone e con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge;
Convenuto: si riporta ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate;
Terza chiamata in causa: si riporta integralmente alle difese già formulate in atti ed a verbale e ne chiede l'accoglimento
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26-2-2022, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il , per sentir dichiarare la Controparte_1 sua responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento ivi descritto e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite in data 10-1-2021, alle ore 20.00 circa, in Torre del Greco, in via Santa Maria la Bruna, che quantificava in euro
38.580.63, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
A tal fine, premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre era intento ad attraversare la strasa, a causa di una disconnessione dell'asfalto limitrofo ad un tombino, peraltro non posto allo stesso livello della stessa strada, non visibile e non prevedibile, e di alcune parti dell'asfalto medesimo che, nascoste dall'acqua piovana caduta copiosamente, cedevano e si muovevano al passaggio, inciampava;
a seguito di ciò riportava gravi lesioni personali;
era stato, quindi, necessario il trasporto del danneggiato, con autoambulanza, presso l' ; l'incidente era avvenuto in pieno Organizzazione_2 centro abitato;
la sconnessione e il tombino erano resi particolarmente insidiosi dal colore grigio simile all'asfalto e dalla carenza di illuminazione che rendeva a quell'ora particolarmente buia la zona teatro del sinistro;
ricorrevano i presupposti dell'art. 2051
c.c.. Il contestava la fondatezza della domanda, di cui ne Controparte_1 chiedeva il rigetto, evidenziando che l'evento era da ricondurre al comportamento imprudente dell'attore.
In subordine, evidenziava che il tombino in questione copriva un pozzetto in cui era ubicato un misuratore di portata della rete idrica gestita dalla per cui CP_2
l'eventuale responsabilità dell'evento era della medesima che chiedeva di chiamare in causa.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa, contestava la CP_2 domanda dell'attore e comunque la propria responsabilità, non rispondendo della manutenzione dei tombini, di spettanza del ex art. 5 r.d. 2506/1923 e 21 c.d.s.. CP_1
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento, nella ipotesi di pluralità di responsabilità, la graduazione di esse all'interno del vincolo solidale con condanna all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato e pagante.
2.1. L'attore ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie, l'attore ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era una
“sconnessione dell'asfalto limitrofo ad un tombino, peraltro posto non sullo stesso livello del manto stradale”) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazione, presenza di acqua piovana sulla res e carenza di illuminazione, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., n. 1064/2018; Cass. civ., n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass civ., n. 22419/2017; Cass, civ., 12895/2016; Cass. civ.,
21212/2015; Cass. civ., 2660/2013; Cass. civ., 6306/2013; Cass. civ., 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794;
Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018;
Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.2. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (costituzione in mora inviata mediante p.e.c. in data 3-2-2021, documentazione fotografica e medica) può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti, i testimoni escussi ( , ), figli dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 hanno concordemente riferito di aver visto, il 10-1-2021, alle ore 20.00 circa, in via Santa
Maria la Bruna, in Torre del Greco, l'attore cadere mentre attraversava la strada per prendere l'auto.
Entrambi i testi erano a poca distanza sulla veranda di casa del padre e, dopo averlo visto cadere, si erano avvicinati per aiutarlo ad alzarsi e nel sollevarlo questi lamentava un dolore al braccio destro.
I testi, poi, hanno concordemente riferito di aver visto, dopo essere intervenuti in aiuto, che nel punto in cui era caduto il padre vi era un tombino sconnesso e acqua piovana nonché parti di asfalto “rotte” attorno al tombino che presentava un leggero dislivello rispetto all'asfalto.
I testi poi riconoscevano nella documentazione fotografica prodotta il tombino in questione e il teste precisava che vi era illuminazione pubblica ma era fioca Testimone_1
“e non si vedeva”.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal pedone che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Invero, l'attore ha dedotto che il dissesto stradale non era visibile e prevedibile, in quanto il tombino e la strada sconnessa erano di colore simile (grigio) e tra di esse vi era un dislivello, l'acqua piovana caduta copiosamente lo nascondeva e la zona era poco illuminata.
Tali circostanze non provano che il dissesto/dislivello stradale non fosse visibile e percepibile dal danneggiato.
Non può configurarsi un'ipotesi di “insidia”, invero, in quanto la disconnessione, seppur coperta al momento del sinistro, era visibile perché la presenza di acqua (raccoltasi per la presenza del dislivello) e di parti di asfalto “rotte” evidenziava il pericolo, costituendo ragione sufficiente ed evidente per evitarlo.
Inoltre, il tombino, per quanto desumibile dalla documentazione fotografica presente in atti, era di medie dimensioni (avente una forma quadrata, con i lati lunghi circa 40/50 cm. per come evincibile dal raffronto tra le sue dimensioni e quelle delle scarpe visibili in parte in alto nella prima foto depositata in data 1-3-2022 nel fascicolo di parte) e ciò rende inverosimile che il danneggiato non avesse potuto percepire o quanto meno prevedere l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima che si approssimasse ad essa, tenuto conto della circostanza che essa si trovava di fronte alla propria abitazione ove aveva parcheggiato la sua auto, come presuntivamente avvenuto anche in precedenza.
Va altresì evidenziato che l'asserita scarsa illuminazione in quel punto non rendeva la disconnessione non visibile;
invero, il sinistro è avvenuto in pieno centro urbano, di sera (20:00), in zona non distante dall'abitazione dell'attore e dalle dichiarazioni testimoniali è risultato che nella zona vi fosse l'illuminazione pubblica.
Inoltre, appare significativa la circostanza che entrambi i testi di parte attrice hanno riferito di aver visto, dopo aver aiutato il genitore, le condizioni dei luoghi che hanno poi descritto, in tal modo evidenziando che esse erano visibili e percepibili dal pedone.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal pedone nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando il pericolo, camminando lentamente o arrestandosi, in modo da non porre il piede ove erano presenti acqua e parti di asfalto), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del danneggiato.
Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della controversia e delle questioni affrontate, nell'ammontare indicato in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase studio: euro 851,00; fase introduttiva: euro 602,00; fase istruttoria: euro 903,00; fase decisoria: euro
1.453,00).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con CP_2 che vanno poste a carico dell'attore, si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
31889 del 6-12-2019, conf., Cass. civ., ordinanza n. 18710 dell'1-7-2021; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 10364 del 18-4-2023).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del e della
[...] Controparte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, CP_2 deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.809,00 per CP_2 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 13 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola