Art. 158. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.